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TAR Veneto, Sez. I, 8/11/2011 n. 1658
Non sussiste l'obbligo, anche in capo ad un'ATI orizzontale, di indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa.

Ai sensi dell'art. 37, c. 4, del d.lgs. n. 163/06, nelle gare pubbliche indette per l'affidamento di servizi, l'offerta di un'ATI concorrente deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa, solo nell'ipotesi in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, mentre nel caso di RTI orizzontale, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, ma soltanto le percentuali, e ciò in quanto, nel raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e tutte le imprese sono responsabili in solido dell'intero.

Materia: appalti / A.T.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1690 del 2011, proposto da:

Serenissima Ristorazione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Contin, Francesco Rucco, Raffaela Mainardi, con domicilio eletto presso Raffaela Mainardi in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 19/A;

 

contro

Comune di Venezia;

 

nei confronti di

Ames Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Gianpaolo Fortunati, Stefano Mirate, con domicilio eletto presso Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15; Consorzio Nazionale Servizi, Copra Ristorazione, Ati Cns/Copra, rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Mariagrazia Romeo in Venezia, S. Croce, 205; Siarc Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 104/2010;

 

per l'annullamento

della delibera n. 11 del 29.7.2011 del Consiglio di Amministrazione di Ames S.p.A.; del verbale della commissione giudicatrice n. 3 del 25.7.2011; dei verbali n. 4 del 25.7.2011, n. 5 del 26.7.2011, n. 6 del 27.6.2011 di valutazione delle offerte tecniche; del verbale n. 7 del 27.7.2001 di aggiudicazione provvisoria della gara al costituendo raggruppamento CNS-COPRA; della lettera prot. nr. 1785/11/AD/If dell'11.7.2011 dell'Amministratore Delegatodi Ames S.p.A. di nomina della Commissione di Garaù; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ames Spa e di Consorzio Nazionale Servizi, Copra Ristorazione, Ati Cns/Copra e di Siarc Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Siarc S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, con domicilio eletto presso Francesca Attinà in Catanzaro, c.so Mazzini 4;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato

che, premesso che il giudice adito può esaminare con priorità il gravame - quello principale o quello incidentale - che risulta decisivo per dirimere la lite (trova, invero, applicazione il principio di economia processuale richiamato da Ap 10.11.2008 n. 11 nel senso che, qualora il ricorso principale sia stato tempestivamente notificato e depositato e non sia seguito dalla perenzione o dalla rinuncia, sull'ordine di trattazione dei due ricorsi e sulle conseguenze processuali della loro fondatezza l'operato del giudice amministrativo nella soluzione delle anzidette questioni non può che ancorarsi ai pilastri fondanti del giudizio, e cioè ai principi di economia processuale e di logicità), nel caso di specie il collegio ritiene di dover esaminare prioritariamente il ricorso principale, in quanto la sua infondatezza fa venir meno l’interesse alla valutazione del ricorso incidentale;

1.- che è infondato il primo motivo del ricorso principale con cui si assume il mancato possesso, in capo all’ATI aggiudicataria, dei requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 del disciplinare di gara e 2.1, lettere m) e n) del disciplinare stesso, infatti, la capogruppo doveva assolvere almeno l’80% dei predetti requisiti, l’ulteriore 20% dovendo essere posseduto dalle mandanti: orbene, nel caso di specie entrambe le partecipanti all’ATI risultano pacificamente in possesso della percentuale degli anzidetti requisiti (l’ATI aggiudicataria, infatti, ha comprovato il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale attestandone la titolarità dell’80% in capo alla mandataria ed il restante 20% in capo alla mandante, come richiesto dalla lex specialis), requisiti questi che non coincidono certamente con quelli previsti dall’art. 37, XIII comma del DLgs n. 163/06 – analogamente rispettati – alla stregua del quale dev’esservi equivalenza tra percentuali di partecipazione all’ATI e percentuali di prestazione;

2.- che la disposizione dettata dall'art. 37, IV comma del DLgs n. 163/2006 (secondo la quale nelle gare pubbliche indette per l'affidamento di servizi l'offerta dell'ATI deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa) assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, mentre nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, ma soltanto le percentuali (giusta l'art. 37 cit., XIII comma che sancisce il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici) e ciò perché nel raggruppamento orizzontale gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione e tutte le imprese sono responsabili in solido dell'intero (cfr. l’art. 37 cit., II e, rispettivamente, V comma);

3.- che l’infondatezza della terza censura è conseguente alla considerazione che CIR, indicata come esecutrice dell’appalto, non ha partecipato alla gara autonomamente, in concorrenza con CNS, ma in simbiosi e in posizione di ausiliarietà con quest’ultima: non sussiste, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 37, VII comma e 49, VIII comma del DLgs n. 163/06;

4.- che non ha pregio l’ulteriore motivo con cui la ricorrente contesta l’inciso “per quanto a mia conoscenza” inserito nella dichiarazione resa dal legale rappresentante di COPRA ex art. 38 del codice degli appalti: non risulta, infatti – né la ricorrente ha dimostrato il contrario –, che sussistano ulteriori amministratori/procuratori della società obbligati alla dichiarazione oltre a quelli citati da COPRA; mentre sono irrilevanti le vicende societarie – e cioè l’asserita fusione di COPRA Holding srl in COPRA Ristorazione spa, avvenuta il 26.5.2011 - successive alla pubblicazione del bando (23.5.2011);

5.- che il contratto di locazione ad uso commerciale del centro cottura in disponibilità dell’ATI aggiudicataria – contratto relativamente al quale la ricorrente afferma la scadenza al 31.12.2011 e la mancata certezza del suo rinnovo (con conseguente difetto del requisito della piena disponibilità del centro per tutta la durata dell’appalto), nonché, comunque, la mancata dimostrazione della capacità produttiva giornaliera del centro stesso –, sottoscritto tra GEMA srl (locatrice) e CAMST soc. coop. (conduttrice), “ha la durata di anni 6 con inizio dal 1 gennaio 2006 e termine al 31 dicembre 2011 e si rinnoverà automaticamente per un ugual periodo, salvo disdetta che ciascuna parte potrà comunicare all’altra mediante raccomandata a/r almeno 12 mesi prima della scadenza” (cfr. l’art. 2). Orbene, poichè non è intervenuta alcuna disdetta da parte della locatrice entro il 31.12.2010, va da sé che il contratto deve ritenersi automaticamente rinnovato fino al 31.12.2017, con conseguente piena disponibilità del centro per tutta la durata dell’appalto (concernente il trienno scolastico 2011-2014). Quanto, poi, all’asserita, mancata prova della capacità produttiva (almeno 3.000 pasti al giorno) è sufficiente rilevare che, alla stregua delle “linee guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale della ristorazione scolastica” elaborate dalla Regione (e pubblicate nell’ottobre 2008), che ha previsto un rapporto mq/pasti pari a 0,25 (cfr. la tabella esemplificativa a pag. 15), il predetto centro cottura, avente una superficie pari a mq 1.800, è accreditato per una produzione giornaliera di 7.200 pasti, fermo restando, ovviamente, il rispetto degli ulteriori parametri ivi individuati che vanno modulati secondo le concrete esigenze;

6.- che è condivisibile nemmeno l’ultima censura con cui la ricorrente contesta la mancata capacità economico-finanziaria di CNS da dimostrare, relativamente ai servizi di ristorazione scolastica, mediante un fatturato “realizzato nell’ultimo triennio (2008-2010), la cui media annua non dovrà essere inferiore al valore stimato…in euro 7.323.583,22”: non è condivisibile perchè nella propria domanda di ammissione CNS aveva dichiarato un fatturato 2008 di € 11.640.868,49, un fatturato 2009 di € 9.2660.001,21 e un fatturato 2010 di € 5.653.005,33, la cui media annua è pari a € 8.853.291,67, superiore, quindi, all’importo richiesto dalla lex specialis di gara;

7.- che per le considerazioni che precedono il ricorso proposto da Serenissima nei confronti dell’ATI aggiudicataria è, dunque, infondato e va respinto, con conseguente improcedibilità per difetto di interesse delle ulteriori censure formulate nei confronti di SIARC srl, seconda graduata, in quanto, ancorchè accolte, non le consentirebbero comunque l’aggiudicazione della gara, essendo stato contestualmente respinto il ricorso RG n. 1595/2011 che, avente identico oggetto (e cioè l’annullamento dell’atto di aggiudicazione della gara, qui contestato), è stato proposto da SIARC srl contro la medesima ATI aggiudicataria;

che, ciò stante, è inammissibile per carenza di interesse anche il ricorso incidentale presentato dall’ATI aggiudicataria;

che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e, conseguentemente, dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere

   

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2011

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