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Tar Sicilia-Catania, sez. III, 17/11/2011 n. 2688
In assenza di una regolare approvazione del "piano d'ambito", la società d'ambito non può imporre ai comuni soci le spese afferenti il progetto tecnico economico adottato ai sensi dell'art. 10, c.6, della l.r. Sicilia n. 9/2010.

In assenza di una regolare approvazione del "piano d'ambito", la società d'ambito, alla quale il legislatore ha affidato la competenza in ordine alla gestione integrata del servizio dei rifiuti in Sicilia, non può imporre ai comuni soci le spese afferenti il progetto tecnico economico adottato ai sensi dell'art. 10, c.6, della l.r. n. 9/2010. In particolare, dal quadro normativo scaturente dalla citata norma deriva che le scelte in ordine al modello gestionale ed organizzativo del servizio e alla determinazione del relativo costo competono alle Autorità d'Ambito secondo criteri di efficienza, di economicità e di trasparenza e ciò a mezzo di un formale "piano d'ambito" che costituisce il punto essenziale di riferimento per il controllo e la verifica della relativa correttezza gestionale. Pertanto, il comune non poteva ritenersi vincolato alle indicazioni fornite dall'ATO ricorrente circa le previsioni di spesa elaborate in un mero progetto tecnico economico per l'anno 2011.

Materia: ambiente / disciplina

N. 02688/2011 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Ennauno Spa in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Maria Mela, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via E. Pantano, 93;

 

contro

Comune di Nissoria, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Marco Sirna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Chines in Catania, via Etnea, 688;

 

per l'annullamento

- della deliberazione di Consiglio Comunale di Nissoria n. 6 del 28.03.2011 di approvazione progetto tecnico economico per il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nissoria;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il Cons. dott .Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto:

 

- che il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, atteso che il contraddittorio è integro, sono stati rispettati i termini a difesa e l’istruttoria appare essere completa;

 

- che è pacifico inter partes che la società ricorrente, nella sua qualità di autorità d’ambito, non ha adottato il “piano d’ambito” come normativamente stabilito, circostanza questa che impedisce alla società ricorrente di imporre al Comune le spese afferenti il progetto tecnico economico adottato ai sensi dell’art.10, c.6 L. Reg. n. 9/2010;

 

- che, in particolare, dal quadro normativo scaturente dalla norma appena richiamata deriva che le scelte in ordine al modello gestionale ed organizzativo del servizio e alla determinazione del relativo costo competono alle Autorità d’Ambito secondo criteri di efficienza, di economicità e di trasparenza e ciò a mezzo di un formale “piano d’ambito” che costituisce il punto essenziale di riferimento per il controllo e la verifica della relativa correttezza gestionale;

 

- che pertanto il Comune intimato non poteva ritenersi vincolato alle indicazioni fornite dall’ATO odierno ricorrente circa le previsioni di spesa elaborate in un mero progetto tecnico economico per l’anno 2011;

 

- che il ricorso introduttivo va rigettato, con compensazione delle spese tra le parti, trattandosi di Enti Pubblici riconducibili alla nozione di finanza pubblica allargata;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

 

L'ESTENSORE 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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