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TAR Veneto, Sez. I, 5/12/2011 n. 1805
La seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte di gara costituendo una regola generale rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità, si applica anche agli appalti di servizi all. II B del dlgs. 163/2006.

La seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte di gara costituisce una regola generale rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità, e come tale, se non espressamente esclusa dalla legge o dalla disciplina di gara, deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di procedura concorsuale: tale conclusione si impone peraltro alla luce dell'art. 27 del DLgs n. 163 del 2006 il quale sancisce che anche per le gare aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi dall'applicazione del codice (come, nella specie, il servizio di educazione) devono trovare applicazione (tra gli altri) i principi di imparzialità e trasparenza, principi cui è indubbiamente collegata la regola della seduta pubblica per l'apertura delle buste afferenti alla gara (nella fattispecie, per l'individuazione dell'impresa cui affidare il servizio educativo).

Materia: appalti / appalti pubblici di servizi

N. 01805/2011 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2011, proposto da:

Societa' Cooperativa Sociale Ancora Servizi, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Giuseppe Vallania, Filippo Cazzagon, con domicilio eletto presso Filippo Cazzagon in Venezia-Mestre, piazza Ferretto, 22;

 

contro

Comune di Rovigo, rappresentato e difeso dall'avv. Ferruccio Lembo, con domicilio presso l’intestato Tribunale ai sensi dell’art. 25 del DLgs n. 104/2010;

 

nei confronti di

Codess Sociale Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pavanini, Valeria Zambardi, con domicilio eletto presso Andrea Pavanini in Venezia, Santa Croce, 205;

 

per l'annullamento

delle determinazioni dirigenziali del Comune di Rovigo nn. 1775 in data 22.7.2011; 1776 del 22.7.2011 e 1794 in data 26.7.2011, poi modificate con Determinazione dirigenziale n. 1863 del 1.8.2011; del Bando di gara, del Disciplinare e del Capitolato speciale relativo all'appalto summenzionato, nella misura in cui gli atti della lex specialis prevedono l'apertura delle buste contenenti gli elaborati tecnici in seduta riservata e non pubblica; del verbale unico di gara della Commissione giudicatrice del 19.8.2011; della determinazione dirigenziale n.2003 in data 25.8.2011, poi modificata con Determinazione dirigenziale n.2018 del 29.8.2011; della nota del Comune di Rovigo, Settore Servizi Sociali, prot. 54934 del 21.9.2011; della determinazione dirigenziale del Comune di Rovigo n. 2195 in data 23.9.2011; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo e di Codess Sociale Societa' Cooperativa Sociale Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato

che non sussiste la dedotta irricevibilità del ricorso, notificato il 24 ottobre 2011: il precedente 23 ottobre, trentesimo giorno dalla comunicazione via fax dell’aggiudicazione della gara era, infatti, festivo, sicchè il termine per la notifica scadeva il successivo lunedì 24;

 

che, quanto alla prima doglianza, la sua eventuale fondatezza non comporterebbe l’automatica aggiudicazione della gara alla ricorrente: ancorchè, infatti, si accedesse alla tesi di quest’ultima e si ritenesse che essa si fosse effettivamente impegnata a fornire il servizio così come richiesto dalla legge di gara (sganciato, dunque, dall’impegno di provvedere alla successiva compatibilizzazione del software del Comune con quelli propri), il punteggio avrebbe comunque dovuto essere graduato in relazione alla bontà dell’offerta, e non attribuito automaticamente nel suo massimo;

 

che è invece fondata la successiva censura con cui, richiamando Ap n. 13/2011, si contesta la mancata apertura della busta contenente l’offerta tecnica in seduta pubblica: la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte di gara costituisce, invero, una regola generale rispondente ai principi di trasparenza ed imparzialità, e come tale, se non espressamente esclusa dalla legge o dalla disciplina di gara, deve ritenersi applicabile ad ogni tipo di procedura concorsuale: tale conclusione si impone peraltro alla luce dell'art. 27 del DLgs n. 163 del 2006 il quale sancisce che anche per le gare aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi dall'applicazione del codice (come, nella specie, il servizio di educazione) devono trovare applicazione (tra gli altri) i principi di imparzialità e trasparenza, principi cui è indubbiamente collegata la regola della seduta pubblica per l'apertura delle buste afferenti alla gara (nella fattispecie, per l'individuazione dell'impresa cui affidare il servizio educativo);

 

che, dunque, il ricorso è fondato sotto tale, dedotto profilo, con conseguente annullamento dell’intera gara e l’obbligo di rinnovazione della stessa da parte dell’Amministrazione comunale;

 

che le spese possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2011

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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