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Corte di Cassazione, SS.UU., 1/2/2012 n. 1419
Non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti la controversia relativa all'azione di responsabilitā promossa per il danno diretto, patito da una spa a partec. pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti.

La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilitā promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una societā per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalitā giuridica della societā, nč un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, nč un danno diretto di quest'ultimo e tenuto conto, come nella specie, che il danno si era verificato quando la societā, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era giā costituita in detta forma.

Materia: societā / controversie e giurisdizione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           

Dott. VITTORIA   Paolo                 -  Primo Presidente f.f.   - 

Dott. ADAMO      Mario                    -   Presidente di sez.  - 

Dott. D'ALONZO   Michele                          -  Consigliere  - 

Dott. MERONE     Antonio                     -  rel. Consigliere  - 

Dott. PICCININNI Carlo                            -  Consigliere  - 

Dott. CHIARINI   Maria Margherita                 -  Consigliere  - 

Dott. TRAVAGLINO Giacomo                          -  Consigliere  - 

Dott. DI IASI    Camilla                          -  Consigliere  - 

Dott. PETITTI    Stefano                          -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:                                         

 

ordinanza

sul ricorso 5213/2011 proposto da:

             P.G., elettivamente domiciliato in  ROMA,  LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato VARONE Pasquale, che  lo  rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDUGNO LUIGI,  per  delega a margine del ricorso;

                                                       - ricorrente -

contro

PROCURATORE  REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA  CORTE

DEI  CONTI PER LA REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato  in  ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

                                                 - controricorrente -

 

e contro

AMA  -  AZIENDA  MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., F.G.,  D. B.D.,               R.G., D.G.,

             R.G.,         S.M.,            T.D.;

                                                         - intimati - 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.  895/2006/SFR di ROMA;

uditi gli avvocati Pasquale VARONE, Luigi MEDUGNO;

udita  la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio  del  13/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

lette  le  conclusioni scritte dell'Avvocato Generale Dott.  RAFFAELE CENICCOLA,  il  quale  chiede che le Sezioni  unite  della  Corte  di  cassazione,  in  camera  di  consiglio,  dichiarino  il  difetto   di giurisdizione della Corte dei Conti, con le statuizioni di legge.

                

FATTO E DIRITTO

Il Pubblico ministero contabile ha promosso azione di responsabilitā a carico del sig. P.G., in qualitā di dirigente dell'AMA spa, societā interamente partecipata dal Comune di Roma, che svolge il servizio pubblico locale di nettezza urbana, per conto dello stesso comune. Al P. viene contestato di avere cagionato, assieme ad altri, danni erariali all'AMA spa, per avere acquistato 19 mezzi lava cassonetti, che una successiva perizia ha dimostrato essere stato inutile (spesa inutile), e per il conseguente mancato utilizzo degli automezzi lava-cassonetti (disservizio).

Con l'odierno ricorso, il P. contesta la giurisdizione della Corte dei Conti e chiede il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.. Nel merito, invocando i precedenti di questa Corte regolatrice (S.U. 26806/2009), il P. sostiene che nella specie non č ipotizzabile il danno erariale, trattandosi tuttalpių di un danno sofferto da un soggetto privato, appunto l'AMA spa, e non dai soci, pubblici o privati, titolari di quote di partecipazione, assorbite e confuse nell'unico patrimonio sociale.

Resiste con controricorso il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.

Il P.G. presso questa Corte ha chiesto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

I ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

L'istanza di regolamento di competenza proposta dal P. appare fondata e quindi deve essere accolta.

Secondo la pių recente e assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio, "La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilitā promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una societā per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalitā giuridica della societā, nč un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, nč un danno diretto di quest'ultimo e tenuto conto, come nella specie, che il danno si era verificato quando la societā, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era giā costituita in detta forma" (Cass. 14957/2011; conf. 20941/2011, 14655/2011, 26806/2009).

Pertanto, pronunciando sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Non v'č luogo a pronuncia sulle spese del giudizio nei confronti del P.G. presso la Corte dei Conti.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Cosė deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

 

Depositato in Cancelleria

il 1 febbraio 2012

 

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