LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. ADAMO Mario - Presidente di sez. -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5213/2011 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato VARONE Pasquale, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MEDUGNO LUIGI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE
DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
e contro
AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., F.G., D. B.D., R.G., D.G.,
R.G., S.M., T.D.;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 895/2006/SFR di ROMA;
uditi gli avvocati Pasquale VARONE, Luigi MEDUGNO;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale Dott. RAFFAELE CENICCOLA, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, con le statuizioni di legge.
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico ministero contabile ha promosso azione di responsabilitā a carico del sig. P.G., in qualitā di dirigente dell'AMA spa, societā interamente partecipata dal Comune di Roma, che svolge il servizio pubblico locale di nettezza urbana, per conto dello stesso comune. Al P. viene contestato di avere cagionato, assieme ad altri, danni erariali all'AMA spa, per avere acquistato 19 mezzi lava cassonetti, che una successiva perizia ha dimostrato essere stato inutile (spesa inutile), e per il conseguente mancato utilizzo degli automezzi lava-cassonetti (disservizio).
Con l'odierno ricorso, il P. contesta la giurisdizione della Corte dei Conti e chiede il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.. Nel merito, invocando i precedenti di questa Corte regolatrice (S.U. 26806/2009), il P. sostiene che nella specie non č ipotizzabile il danno erariale, trattandosi tuttalpių di un danno sofferto da un soggetto privato, appunto l'AMA spa, e non dai soci, pubblici o privati, titolari di quote di partecipazione, assorbite e confuse nell'unico patrimonio sociale.
Resiste con controricorso il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio.
Il P.G. presso questa Corte ha chiesto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
I ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
L'istanza di regolamento di competenza proposta dal P. appare fondata e quindi deve essere accolta.
Secondo la pių recente e assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce il Collegio, "La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilitā promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una societā per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti, non essendo configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalitā giuridica della societā, nč un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, nč un danno diretto di quest'ultimo e tenuto conto, come nella specie, che il danno si era verificato quando la societā, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era giā costituita in detta forma" (Cass. 14957/2011; conf. 20941/2011, 14655/2011, 26806/2009).
Pertanto, pronunciando sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.
Non v'č luogo a pronuncia sulle spese del giudizio nei confronti del P.G. presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Cosė deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria
il 1 febbraio 2012
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