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TAR Puglia, Bari, sez. II, 1/3/2012 n. 464
Il servizio di trasporto dei disabili essendo una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale, è di competenza dei comuni, per ciò a loro carico sono le relative spese.

La normativa di cui agli artt. 112 e ss. T.U.E.L. (d.lgs 267/2000), assegna agli enti locali la gestione - ed i relativi oneri- dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di attività rivolte alla comunità locale, tra cui indiscutibilmente rientra il servizio di trasporto locale. Il trasporto dei disabili oggetto di controversia rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale, con la conseguenza che il costo della prestazione deve essere integralmente posto a carico dell'Ente locale. Milita in tal senso l'art. 3, c. 3 d.lgs. n. 502 /1992, che nel prevedere che "L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali", ne pone i relativi oneri a carico degli stessi. Analoghe indicazioni possono trarsi dall'art. 26 commi 1 e 2, L. n. 104/1992 (Mobilità e trasporti collettivi.) che prevede testualmente che: "1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi". Pertanto, I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.", con ciò fornendo un'ulteriore indicazione circa la titolarità passiva dell'obbligazione in questione, posto che non viene fatto riferimento alcuno ad eventuali oneri a carico delle A.S.L.

Materia: trasporti / trasporto pubblico locale

N. 00464/2012 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3021 del 1998, proposto da:

Comune di Bitonto, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, con domicilio eletto presso Vincenzo Caputi Jambrenghi in Bari-Mar.S.Giorgio, via Abate Eustasio, n.5;

 

contro

Azienda U.S.L. Ba/4, rappresentata e difeso dall'avv. Ernesto Cianciola, con domicilio eletto presso Ernesto Cianciola in Bari, via Calefati, n.266;

Regione Puglia,

Ministero della Sanita';

 

per l'annullamento

della delibera del direttore generale dell’AUSL Bari 4 n. 1856 del 27.7.1998, trasmessa con nota pervenuta il 31.7.1998,

del presupposto e ivi menzionato parere espresso dall’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia il 25.11.1997, prot. n. 24/27775/431 (ed ove occorra della risposta quesito di cui alla nota del Ministero della Sanità il 6.4.1998 indirizzata alla Regione Puglia) e di ogni atto presupposto e/o consequenziale, emanato dall’ASL in ottemperanza alla delibera ed ai pareri summenzionati.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. Ba/4;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori: avv. F.sco Muscatello, su delega dell'avv. V.zo Caputi Jambrenghi;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Bitonto ricorre avverso la delibera dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 n. 1856 del 27.7.1998 con cui questa ha preso atto delle deleghe dei Comuni di Bari e Bitonto per la gestione del servizio trasporto dei soggetti diversamente abili ai sensi dell’art. 3, co 3, d.lgs.502/1992, con oneri a carico dei comuni deleganti ed ha affidato ad un consorzio di imprese di autotrasporti tale servizio, con determinazione dei relativi costi a carico degli enti locali.

 

Di tale delibera il Comune ricorrente censura la legittimità per violazione della normativa di settore ed in particolare degli artt. 5, co 1 e 12, co 1 e 2, L.R. 10/97, dell’art. 3, co 3, d.lgs.502/1992, dell’art. 51 l.833/78, dell’art 30 l. 730/83 e del DPCM 8.8.1995.

 

Sostiene, in estrema sintesi, che la natura strettamente accessoria del servizio di trasporto a quello sanitario-riabilitativo imporrebbe all’Azienda U.S.L. di sopportarne i relativi costi.

 

Afferma, infatti, la difesa di parte ricorrente che dal combinato disposto delle norme nazionali menzionate in rubrica emergerebbe il principio per il quale se la prestazione socio-assistenziale abbia il fine esclusivo (o prevalente) di consentire al disabile di ricevere tutela sanitaria (ad es. trasporto in ospedale o altra struttura socio-sanitaria) il suo costo dovrebbe essere sopportato dal servizio sanitario nazionale, laddove se la medesima prestazione socio-assistenziale sia resa per fini non sanitari (es. trasporto a scuola), il costo della prestazione deve essere integralmente posto a carico dell’Ente locale.

 

La tesi non è condivisibile sia che si qualifichi il servizio in questione come servizio di trasporto, sia che se ne ponga in rilievo la natura assorbente di servizio socio-assistenziale.

 

Sotto il primo profilo rileva, infatti, la normativa di cui agli artt. 112 e ss. T.U.E.L. (d.lgs 267/2000) che assegna agli enti locali la gestione - ed i relativi oneri- dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di attività rivolte alla comunità locale, tra cui indiscutibilmente rientra il servizio di trasporto locale.

 

Più correttamente, come la stessa difesa di parte ricorrente sostiene, il trasporto dei disabili oggetto di controversia (che la difesa di parte ricorrente circoscrive a quello a fini sanitari – v. pagg.2 e 3 ricorso introduttivo- mentre la difesa dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 interpreta in modo omnicomprensivo –v. pag 2 memoria di cost. “per coprire i percorsi dalle abitazioni a tutti i servizi/strutture, anche sanitari”) rappresenta una peculiare species del servizio di trasporto pubblico locale, caratterizzato dalla qualificante natura socio-assistenziale.

 

Ciò posto non emerge dalle norme citate alcuna indicazione nel senso sostenuto dal Comune ricorrente.

 

Al contrario milita in senso decisamente opposto l’art. 3, co 3 d.lgs. n. 502 /1992 che nel prevedere che “L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali”, ne pone i relativi oneri a carico degli stessi.

 

Analoghe indicazioni possono trarsi dall’art. 26 co 1 e 2, L. n. 104/1992 (Mobilità e trasporti collettivi.) che prevede testualmente che: “1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

 

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.”, con ciò fornendo un’ulteriore indicazione circa la titolarità passiva dell’obbligazione in questione, posto che non viene fatto riferimento alcuno ad eventuali oneri a carico delle A.S.L.

 

Infine anche la normativa regionale depone nel senso indicato dal Collegio.

 

La L.R. n. 10/1997 che reca " Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l' integrazione sociale dei portatori di handicap", all’art. 12 (rubricato: “Aiuto alla persona, attività sociali e centri socio – riabilitativi”) testualmente recita: “1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficoltà o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

 

2. Le attività in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio - assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:

 

a) , b) omissis;

 

c) trasporto dall' abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;

 

d), e), f) omissis;”

 

Le disposizioni appena menzionate depongono nel senso indicato per un duplice ordine di ragioni:

 

Il primo comma affida alle USL ed ai Comuni il compito di esercitare gli interventi a favore dei disabili. La norma non pone alcuna deroga a quelle ordinarie, sicchè, risulta agevole desumere che gli interventi vanno effettuati ciascuno nell’ambito delle proprie competenze. Il servizio di trasporto è di competenza dei Comuni, per ciò a loro carico sono le relative spese;

 

Il trasporto dall' abitazione ai servizi e viceversa, nonché l’ accompagnamento e il trasporto speciale vengono contemplati invece dal secondo comma tra “gli altri” interventi socio – assistenziali. A tanto consegue che il trasporto dei disabili è considerato dalla normativa regionale quale servizio socio-assistenziale, la cui pacifica competenza comunale non è smentita da alcuna delle norme citate da parte ricorrente. Anche sotto tale profilo la relativa spese va posta a carico del Comune.

 

Per le ragioni appena esposte non può essere accolta neppure la domanda subordinata di dichiarare che l’onere in questione grava pro pari quota a carico del Comune e dell’ASL.

 

Il ricorso va, pertanto, respinto.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

A tale fine il Collegio non può esimersi dal valutare il comportamento precontenzioso del Comune ricorrente che ha impugnato la delibera in esame pur avendone indotto l’adozione con l’accettazione degli oneri relativi al servizio di trasporto (v. del. G.M. 205/1998), salvo poi a revocare tale clausola con successiva (v. del. G.M. n. 717/1998).

 

Tanto esclude che possa procedersi a compensazione anche parziale delle spese.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna il Comune di Bitonto al pagamento, in favore dell’ Azienda U.S.L. Ba/4 , delle spese processuali, che liquida in via omnicomprensiva di diritti, onorari e spese in Euro 3.500,00 oltre IVA, CPA e rifusione del contributo unificato come per legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

 

Antonio Pasca, Consigliere

 

Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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