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Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/5/2012 n. 3085
Sulla differenza tra localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica e piano di edilizia economica e popolare.

La localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a differenza di un piano di edilizia economica e popolare, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria "…giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali".
E non è dubbio che essa abbia, invece, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere comprese nel programma costruttivo localizzato, dovendo contenere anche l'indicazione dei termini per l'inizio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni. Ne consegue che, l'adozione della delibera di localizzazione deve essere preceduta dalla comunicazione d'avvio del procedimento da inviare a tutti i soggetti interessati, e precipuamente ai proprietari degli immobili assoggettati a espropriazione.

Materia: edilizia ed urbanistica / edilizia residenziale pubblica

N. 03085/2012REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2005, proposto da:

“I.A.C.P. Futura” società consortile a responsabilità limitata, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino, e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Scipioni n. 228, presso l’avv. Giuseppe Giuffré, per mandato a margine dell’appello;

 

contro

- Enrica Campione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Sasso e Riccardo Soprano, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma, al lungotevere Flaminio n. 46, presso il dott. Gian Marco Grez, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;

- Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rodolfo Vitolo, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Sardegna n. 38, presso lo studio dell’avv. Francesco Di Giovanni, per mandato in calce all’atto di costituzione nel giudizio d’appello;

- Istituto Autonomo per le Case Popolari - I.A.C.P. della provincia di Salerno, in persona del Presidente pro-tempore, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio d’appello;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione interna II, n. 86 del 7 febbraio 2005, resa tra le parti, notificata all’appellante il 18 febbraio 2005, con cui -in accoglimento dei ricorsi proposti dall’appellata Enrica Campione, di cui al n. 2186/1998 e al n. 5489/1998, contestualmente riuniti-, è stata annullata la deliberazione di Consiglio comunale di Battipaglia n. 61 del 3 aprile 1998, di localizzazione di intervento costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, e gli atti a essi presupposti e consequenziali, ivi compresi il decreto di occupazione temporanea e il decreto di esproprio, con compensazione delle spese del giudizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Lorenzo Lentini per l’appellante società consortile I.A.C.P., l’avv. Antonio Sasso per l’appellata Enrica Campione e l’avv. Andrea Abbamonte, per delega dell’avv. Rodolfo Vitolo, per l’appellato Comune di Battipaglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con appello notificato il 21 marzo 2005 e depositato il 22 marzo 2005, la società consortile a r.l. “I.A.C.P. Futura” , in persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione interna II, n. 86 del 7 febbraio 2005, resa tra le parti, notificata all’appellante il 18 febbraio 2005, con cui -in accoglimento dei ricorsi proposti dall’appellata Enrica Campione, di cui al n. 2186/1998 e al n. 5489/1998, contestualmente riuniti-, è stata annullata la deliberazione di Consiglio comunale di Battipaglia n. 61 del 3 aprile 1998, di localizzazione di intervento costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971, e gli atti a essi presupposti e consequenziali, ivi compresi il decreto di occupazione temporanea e il decreto di esproprio.

 

A sostegno dell’appello sono stati dedotti i seguenti motivi:

 

1) Error in judicando – Violazione di legge (artt. 832 e 948, nonché artt. 2697 e 2699 cod. civ.) – Insufficiente e /o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Violazione di legge (art. 100 c.p.c.)

Il giudice amministrativo salernitano ha riconosciuto, in modo erroneo, la legittimazione attiva dell’appellata Enrica Campione, in relazione a documento costituito da semplice verbale di deposito di atto di divisione, che, in difetto della esibizione dell’atto negoziale sottostante non ha alcuna valenza ai fini della prova della qualità di proprietaria del suolo in capo all’interessata.

Peraltro, l’eventuale atto di divisione, se esistente, sarebbe nullo, sollecitandosene l’accertamento incidenter tantum, perché ad esso non avrebbero partecipato tutti i condividenti e in particolare il comproprietario Arturo Campione Bassi o i suoi eredi.

 

2) Error in judicando – Violazione di legge (artt. 832 e 948, nonché artt. 2643 e 2646 cod. civ.) – Insufficiente e /o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Violazione di legge (art. 100 c.p.c.)

L’atto di divisione, in quanto non trascritto nei registri immobiliari, è comunque inopponibile ai terzi.

 

3) Error in judicando – Violazione di legge (artt. 832 e 948, nonché artt. 2643 e 2646 cod. civ.) – Insufficiente e /o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – Violazione di legge (art. 115 e 116 c.p.c.) – Ultrapetizione

Non poteva farsi carico alla società consortile di provare la qualità di proprietaria dell’immobile in capo alla Campione, come ritenuto, invertendosi l’onere della prova, dal giudice amministrativo salernitano.

 

4) Error in judicando – Violazione dell’art. 7 della legge n 241/1990 in relazione al successivo art. 13 e all’art. 51 della legge n. 865/1971

La deliberazione consiliare di localizzazione del programma costruttivo, in quanto atto di pianificazione urbanistica, non era assoggettata alle formalità partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, e quindi non doveva essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento, a nulla rilevando la sua valenza di atto dichiarativo della pubblica utilità, perché “…la connessione con i procedimenti urbanistici attrae tale dichiarazione nell’area di esonero delle regole di procedura ordinarie, ex art. 13 l. 241/90”.

 

5) Error in judicando – Violazione di legge (art. 2697 cod. civ.) – Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia – Violazione di legge (artt. 99 e 101 c.p.c.) – Difetto di motivazione

In ogni caso la violazione delle formalità partecipative non poteva condurre all’annullamento degli atti impugnati non avendo l’interessata dimostrato che il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso, né avendo formulato ipotesi localizzative alternative.

Nel giudizio si è costituito il Comune di Battipaglia con atto depositato il 18 maggio 2005, che ha dedotto, a sua volta, l’erroneità della sentenza in base a rilievi analoghi a quelli svolti dalla società consortile appellante.

 

A sua volta, l’appellata Enrica Campione ha sostenuto l’infondatezza dell’appello, con la memoria di costituzione, depositata il 21 aprile 2005 e con memoria difensiva depositata il 9 dicembre 2011, deducendo in sintesi che:

 

- l’attestazione notarile versata nel giudizio di primo grado documenta l’esistenza dell’atto di divisione, di cui riporta lo stralcio relativo al suolo assegnato ad essa appellata, comunque depositato ad ogni buon fine in allegato alla produzione documentale nel giudizio d’appello; peraltro l’atto è stato trascritto;

 

- ogni questione relativa all’invocata nullità dell’atto di divisione esula dalla sfera cognitoria della giurisdizione amministrativa;

 

- l’amministrazione comunale ha indirizzato all’appellata, nella qualità riconosciuta di proprietaria, vari atti (tra cui una tardiva comunicazione dell’avvio del procedimento, oltre che il decreto d’occupazione e il decreto di esproprio) onde non può contestarsene la legittimazione attiva;

 

- secondo giurisprudenza pacifica la delibera di localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica deve essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento.

 

Con memoria difensiva depositata il 3 dicembre 2011, nell’insistere sulle censure dedotte nell’appello, la società consortile ha evidenziato come la trascrizione dell’atto di divisione, e la variazione dell’intestazione catastale a nome dell’appellata, sia intervenuta soltanto nel dicembre 1999, e quindi in epoca di gran lunga successiva all’adozione della delibera di localizzazione.

 

In replica, l’appellata Enrica Campione, con memoria depositata il 15 dicembre 2011, ha eccepito la tardività della deduzione relativa alla data della trascrizione, ribadendo le proprie argomentazioni difensive.

 

All’udienza pubblica del 20 dicembre 2011 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

 

DIRITTO

1.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere respinto, confermandosi la sentenza impugnata nei sensi di seguito precisati.

 

1.1) L’appellante società consortile “I.A.C.P.Futura” a r.l. ripropone, quale primo motivo d’appello, a cui risultano collegati, in via complementare, il secondo e terzo motivo, l’eccezione già spiegata dinanzi al primo giudice in ordine alla carente legittimazione attiva dell’appellata Enrica Campione, poiché essa non avrebbe comprovato la qualità di proprietaria del compendio immobiliare, quanto meno alla data dell’adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 3 aprile 1998, di localizzazione dell’intervento costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della legge n. 865/1971.

La sentenza impugnata ha respinto l’eccezione rilevando che “Invero tale qualità è stata dimostrata dall’interessata mediante deposito in giudizio, in data 2/12/04, dell’atto di divisione per notar Nicola Monda n. 73072 del 16/5/77”.

Al riguardo la società appellante sostiene che, in effetti, tale atto sarebbe mero “verbale di deposito” di un atto di divisione, e non già un atto negoziale di divisione, che comunque, ove formato, sarebbe nullo per esservi rimasto estraneo il comproprietario Arturo Campione Bassi o i suoi eredi, invalidità che ben potrebbe essere rilevata, incidenter tantum, ai fini dell’esame dell’eccezione e della verifica della legittimazione attiva dell’odierna appellata in quanto ricorrente in primo grado.

Si invoca, in effetti, il chiaro orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contratto di divisione di beni in comunione deve essere stipulato necessariamente tra tutti i proprietari condividenti, onde se taluno di essi non vi partecipa esso è nullo (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. II, 17 gennaio 1971, n. 194); come del pari, peraltro, ogni comproprietario è litisconsorte necessario nel giudizio proposto da altro comproprietario per la divisione giudiziale del bene (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15358).

L’appellata, a sua volta, replica che è sempre possibile a ciascun comproprietario di disporre della propria quota.

Le parti si sono poi diffusamente soffermate sulla natura ed efficacia dell’atto del Notaio Nicola Monda di Napoli, in data 19 luglio 1979, che ha “certificato” l’intervenuta divisione bonaria dei beni, con attribuzione a Enrica Campione del compendio immobiliare sito alla c.da “S. Anna”, nonché sulle intestazioni catastali e sulla data della trascrizione.

 

La Sezione ritiene di poter senz’altro prescindere dall’approfondimento di tali questioni, per un duplice decisivo ordine di ragioni:

 

a) alla produzione documentale depositata dalla stessa società appellante è allegata una copia del piano particellare di esproprio in cui, tra le ditte catastali intestatarie almeno della particella n. 57 del foglio 21, è indicata anche Campione Enrica;

 

b) l’amministrazione comunale ha inviato varie note, nonché il decreto di occupazione e il decreto di esproprio, all’appellata, così riconoscendole la qualità di destinataria della procedura ablatoria.

 

Sotto questo profilo, occorre rammentare che se è sufficiente, di regola, che la comunicazione d’avvio del procedimento sia inviata ai proprietari “catastali”, nondimeno l’amministrazione non può esimersi dall’investirne i proprietari effettivi, qualora le siano noti (cfr. tra le tante e più recenti Cons. Stato, Sez. IV, 16 settembre 2011, n. 5233).

Nella specie, le varie comunicazioni indirizzate all’appellata dimostrano che l’amministrazione comunale era ben consapevole della qualità quantomeno di comproprietaria, se non di proprietaria esclusiva a seguito dello scioglimento della comunione, di Enrica Campione, onde non può seriamente contestarsi la sua legittimazione attiva, oltre che il suo interesse, in ordine all’impugnazione della delibera di localizzazione del programma costruttivo su un compendio immobiliare ad essa appartenente.

 

1.2) Non ha maggior fondamento il quarto motivo di appello, incentrato sul rilievo che la delibera localizzativa, in quanto atto di programmazione urbanistica, non sarebbe assoggettata a formalità partecipative in forza dell’art. 13 della legge n. 241/1990.

Secondo giurisprudenza pacifica, la localizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, a differenza di un piano di edilizia economica e popolare, non ha affatto valenza e connotazione pianificatoria “…giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un’ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del comune, ma ha invece un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4013, tra le tante).

E non è dubbio che essa abbia, invece, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere comprese nel programma costruttivo localizzato, dovendo contenere anche l’indicazione dei termini per l’inizio e il compimento dei lavori e delle espropriazioni (cfr. ancora Sez. IV, n. 4013/2009).

Ne consegue che l’adozione della delibera di localizzazione deve essere preceduta dalla comunicazione d’avvio del procedimento da inviare a tutti i soggetti interessati, e precipuamente ai proprietari degli immobili assoggettati a espropriazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 dicembre 2002, n. 8).

D’altro canto la stessa deliberazione consiliare n. 61 del 3 aprile 1998, al punto 15) della parte dispositiva. contiene la seguente testuale indicazione: “dare atto che i proprietari dei suoli interessati dalla presente deliberazione sono stati avvisati dell’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90”.

In altri termini, l’Amministrazione comunale ha avuto ben presente l’obbligo di far precedere l’adozione della delibera localizzativa dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento, all’ovvio fine di consentire la partecipazione degli interessati al medesimo.

In effetti tale comunicazione è stata data alla stessa Enrica Campione, con atto che essa, con deduzione incontrastata, e quindi pacifica, asserisce però esserle pervenuto soltanto il 21 aprile 1998, e quindi dopo l’adozione della deliberazione consiliare, ancorché datato “23 marzo 1998”.

 

1.3) Sennonché, la tardiva comunicazione dell’avvio del procedimento non può avere alcuna efficacia di sanatoria rispetto all’invalidità della deliberazione consiliare, nemmeno nei sensi invocati dalla società consortile appellante con il richiamo (implicito per vero) all’art. 21 octies comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenuto nel quinto motivo di ricorso, perché né l’Amministrazione comunale appellata né la società consortile appellante hanno provato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere “…diverso da quello adottato”(disposizione di carattere processuale applicabile, come noto, anche ai procedimenti in corso o già definiti: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2011, n. 1040).

Al riguardo, deve anzi osservarsi che la soluzione localizzativa prescelta con la deliberazione consiliare non era l’unica, poiché, secondo quanto si evince dal verbale della conferenza di servizi in data 9 marzo 1998, erano stati considerati tre diversi siti, ancorché poi l’I.A.C.P. abbia approntato due programmi localizzati, rispettivamente, nella zona C2 di Belvedere di Sotto e nella zona B2 di S.Anna.

 

2.) E’ quindi confermata l’illegittimità della deliberazione consiliare n. 61 del 3 aprile 1998, siccome adottata in violazione delle formalità partecipative di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare inefficace la tardiva comunicazione, e inidonea a sanare il vizio di legittimità, non risultando applicabile, nel caso di specie, l’art. 21 octies secondo comma seconda parte della medesima legge, con conseguente invalidità derivata dei successivi atti della procedura ablatoria.

 

3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata.

 

4.) Il regolamento delle spese del giudizio d’appello segue la soccombenza, essendo state compensate quelle del giudizio di primo grado.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe, di cui al ricorso n. 2258 del 2005:

1) rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione interna II, n. 86 del 7 febbraio 2005, resa tra le parti ;

2) condanna la società consortile “I.A.C.P. Futura” a r.l., con sede in Salerno, in persona del Presidente pro-tempore, e il Comune di Battipaglia, in persona del Sindaco pro-tempore, in solido, alla rifusione, in favore dell’appellata Enrica Campione, delle spese e onorari del giudizio d’appello, liquidati in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nella misura dovuta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Anna Leoni, Presidente FF

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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