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Corte di Cassazione, SS.UU., 5/4/2012 n. 5446
Spetta al giudice ordinario dichiarare la nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento del contratto d'appalto.

Nel settore dell'attività negoziale della p.a. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare - antecedente e prodromica al contratto - inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo. Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario. Conseguentemente appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio; e gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a conoscerne l'intera disciplina. Nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice. Pertanto, poiché nel caso di specie, la Regione ha dedotto la nullità e comunque l'invalidità dei contratti di affidamento di servizi sanitari per cui la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, il relativo accertamento rivolto ad impedirne l'esecuzione e perciò ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo spetta al giudice ordinario.

Materia: appalti / giurisdizione e competenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Pres.te f.f.

 

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Presidente Sezione

 

Dott. SALVATORE SALVAGO - Rel. Consigliere

 

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere

 

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere

 

Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere

 

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere

 

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere

 

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 12000-2011 proposto da:

 

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 9, presso lo studio dell'avvocato PUNGI' GRAZIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE, per delega a margine del ricorso;

 

- ricorrente -

 

contro

 

R.S.A. VILLA SERENA S.R.L.;

 

- intimata -

 

per regolamento dì giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3390/2011 del TRIBUNALE dì CATANZARO;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2012 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

 

Fatto e motivi

 

La Corte, Premesso in fatto.

 

I - E' stata depositata in cancelleria il 17 novembre 2011 la seguente relazione, in applicazione dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: 1.La Regione Calabria ha proposto opposizione al decreto con cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro le ha ingiunto il pagamento di € 410.405 alla soc. Villa Serena, iscritta nel Registro delle strutture private accreditate con il S.S.N. per le prestazioni assistenziali erogate dal mese di ottobre 2007 al mese di agosto 2009, deducendo tra l'altro l'invalidità dei relativi contratti stipulati il 20 dicembre 2007 ed il 2 dicembre 2009 con l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per omessa effettuazione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente privato.

Nel corso del giudizio ha avanzato regolamento preventivo di giurisdizione per il fatto che il relativo sindacato appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.6 della legge 205 del 2000 e prospettando il dubbio che il giudice ordinario non possa compiere il sindacato suddetto, ma ciò malgrado chiedendo la conferma della giurisdizione ordinaria.

 

2. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario, se sono condivise le considerazioni che seguono: costituiscono principi di diritto assolutamente consolidati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite: I) che nel settore dell'attività negoziale della p.a. tutte le controversie che attengono alla fase preliminare - antecedente e prodromica al contratto - inerente alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell'evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo. Mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario; II) che conseguentemente appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l'annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto non già i provvedimenti riguardanti la scelta dell'altro contraente, ma il rapporto privatistico discendente dal negozio; e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a conoscerne l'intera disciplina (Cons. St. 6, 4956/2007; 7215/2006); III) che nell'ambito delle patologie ed inefficacie negoziali, rientrano non soltanto quelle inerenti alla struttura del contratto, siano esse estranee (Cass. sez. un. 4116/2007; 13033/2006; 10994/2006) e/o alla stessa sopravvenute, ma anche quelle derivanti da irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte, perciò comprendenti anche le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti): perciò accertabile incidentalmente da parte di detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento "in parte qua" ad opera del giudice amministrativo (Cass. sez. un. 7578/2009; 27169/2007; 20504/2006; 5179/2004).

 

3. Pertanto, poiché nel caso la Regione ha dedotto la nullità e comunque l'invalidità dei contratti di affidamento di servizi sanitari per cui la società ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, il relativo accertamento rivolto ad impedirne l'esecuzione e perciò ad escludere il diritto soggettivo della controparte al pagamento del corrispettivo spetta al giudice ordinario.

 

II. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

 

Ritenuto in diritto.

 

III. - Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione, il controricorso e le difese ulteriori, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

 

IV. - Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; mentre nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese processuali poiché la soc. Villa Serena non ha spiegato difese.

 

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Così deciso il giorno 28 febbraio 2012 in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite della Corte suprema di cassazione.

 

Il Presidente

 

Il Funzionario Giudiziario

 

Depositata in Cancelleria

il 5 aprile 2012.

 

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