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TAR Campania, Salerno, Sez. II, 23/7/2012 n. 1406
E' illegittima l'istituzione nel centro storico di un comune di una nuova farmacia ex d.l. n. 1/2012, senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche.

E' illegittima, per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all'art. 2 della l. 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dalla l. 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012, la delibera della giunta comunale laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall'amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del comune in questa materia. Ciò che la normativa di recente introduzione vuole garantire è, infatti, una capillare distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, assicurando ai cittadini residenti anche in zone scarsamente abitate un facile accesso al servizio farmaceutico.

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

N. 01406/2012 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 897 del 2012, proposto dai dott.ri Luigi Tulimiero e Serafino Autolino, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Brancaccio e Bruno Riccardo Nicoloso, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio avv. in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;

 

contro

Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Maggi, con domicilio eletto in Salerno, via M. Gaudiosi, 6 c/o avv. A. De Vivo;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino, Asl 101 - Avellino 1 Direttore Generale, Regione Campania in persona del Presidente p.t.;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della deliberazione della Giunta Comunale di Avellino n. 124 del 20 aprile 2012 relativa al “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica-individuazione zone”, nella parte in cui, preso atto del verbale del 19/4/2012, identifica, fra le zone nelle quali collocare le farmacie di nuova istituzione, quella di Corso Umberto-Centro Storico, nonché, ove occorra,

 

del verbale della riunione del 19 aprile 2012, del verbale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino n. 328 del 21 aprile 2012 e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avellino in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al comune di Avellino, alla Regione Campania, alla Asl di Avellino ed all’Ordine dei Farmacisti, i ricorrenti, entrambi titolari di Farmacie situate nel centro storico del Comune di Avellino, impugnano la delibera della Giunta Comunale, meglio descritta in epigrafe, nella parte in cui individua, fra le zone nelle quali collocare le farmacie di nuova istituzione, quella di Corso Umberto-Centro Storico.

 

Espongono i ricorrenti che, allo stato, nel centro storico del comune, vi sono ben tre farmacie per 3.500 abitanti.

 

Con tre motivi di gravame censurano, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, la delibera della Giunta Comunale laddove, disattendendo immotivatamente il parere del Direttore della Asl, e trascurando zone carenti quali il Quartiere di Valle e il rione Pianodardine, individuano la zona di Corso Umberto nel centro storico.

 

Il Comune si è costituito con memoria depositata il 25 giugno 2012 per resistere nel merito.

 

Alla Camera di Consigli del 12 luglio 2012, previo avviso alle parti e sussistendone i presupposti, il ricorso viene trattenuto in decisione per essere definito con sentenza in forma semplificata.

 

Il ricorso è fondato.

 

Con il primo motivo di doglianza i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 11 della legge 27/2012 e dell’art. 2 della legge 475/1968, nonché l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, travisamento, irrazionalità, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

 

Il motivo è fondato.

 

Va preliminarmente evidenziato che il provvedimento impugnato, in base alla disciplina del procedimento introdotta dalla normativa di cui al d.l. 1/2012 conv. legge 27/2012, ed, in particolare, all’art. 2, comma 3 della legge 475/68, come modificato dal citato d.l., si configura quale atto definitivo, con riguardo alla individuazione della ubicazione delle nuove sedi farmaceutiche, spettando alla Regione la sola predisposizione del bando e la gestione della procedura concorsuale.

 

Il ricorso è quindi ammissibile.

 

Passando al merito, nel quadro normativo risultante dalle novelle legislative, la fissazione di alcuni criteri di massima per l’identificazione delle zone ove situare nuove farmacie, consente al giudice di sindacare l’operato dell’amministrazione ove il provvedimento si discosti palesemente ed irragionevolmente da tali parametri.

 

L’art. 2, comma 1, L. 2-4-1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del decreto legge n. 1/2012, prevede che “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1” ovvero “una farmacia ogni 3.300 abitanti”

 

Il comma 3 dell’art. 1 prevede poi che “La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso (6).

 

Il secondo comma dell’art. 2, sopra citato, prevede, inoltre, che:

 

“Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.”

 

Dal tenore testuale della norma emerge che il Comune di Avellino non si è attenuto ai criteri indicati dal Legislatore nazionale laddove ha individuato, per la collocazione di una delle tre nuove sedi farmaceutiche, quella di Corso Umberto, situata in zona ampiamente servita, lasciando scoperte almeno due zone carenti, indicate dall’Azienda Sanitaria (quartiere Valle e rione Pianodardine).

 

La disposizione citata, laddove prevede il parere obbligatorio, sebbene non vincolante, degli enti ivi indicati, non appare consentire al Comune di prescinderne, se non con idonea motivazione, che si fondi pur sempre sui criteri indicati dal legislatore.

 

Ciò che la normativa di recente introduzione vuole garantire è, infatti, una capillare distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio, assicurando ai cittadini residenti anche in zone scarsamente abitate un facile accesso al servizio farmaceutico.

 

Le disposizioni, poi, assicurano un bacino di utenza minimo al titolare della farmacia, stabilendo un determinato rapporto con il numero complessivo di abitanti del comune.

 

Emerge dal verbale della riunione del 19 aprile 2012 che il direttore della ASL, nel sostenere la necessità che le zone da coprire con nuove sedi farmaceutiche fossero quelle periferiche sopra indicate, ha evidenziato le seguenti circostanze:

 

- che esistono numerose farmacie lungo Corso V. Emanuele e Viale Italia;

 

- che il predetto posizionamento corrisponde ad una logica antica;

 

- che le farmacie devono consentire ai cittadini di avvalersi di consulenze ed interventi qualificati dislocati strategicamente sul territorio.

 

Il Comune si è discostato dalle puntuali e motivate indicazioni della ASL senza una previa verifica, né dei bacini di utenza, né della attuale dislocazione delle farmacie ubicate nelle zone centrali, né della reale consistenza demografica delle zone individuate come carenti.

 

Alla luce delle sopra esposte osservazioni il provvedimento impugnato, laddove introduce una quarta sede farmaceutica nel centro storico senza una previa adeguata verifica delle sedi e della dislocazione delle farmacie presenti, né una ricognizione delle esigenze di zone periferiche, pur segnalate dall’amministrazione sanitaria, interlocutore istituzionale del Comune in questa materia, è illegittimo per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti in relazione all’art. 2 della legge 2-4-1968 n. 475, come modificato dalla legge 27/2012, di conversione del d.l. 1/2012.

 

Il ricorso va, quindi, accolto con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, ovvero limitatamente alla individuazione della terza sede farmaceutica di nuova istituzione nel centro storico, Corso Umberto.

 

Appare equo, in considerazione della novità della questione trattata, compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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