HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12/12/2012 n. 6373
Nel caso di previsioni inequivoche della lex specialis non si può far ricorso al meccanismo della integrazione documentale o dei chiarimenti di cui all'art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il ricorso al meccanismo della integrazione documentale o dei chiarimenti di cui all'art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche in base alla costante interpretazione datane dalla giurisprudenza, non può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti, pena la violazione del principio della par condicio competitorum, per colmare eventuali carenze documentali o inadempienze dei concorrenti nei casi in cui, come nel caso di specie, si è in presenza di previsioni della lex specialis dalla portata inequivoca rimaste inadempiute.

Materia: appalti / disciplina

N. 06373/2012REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2011, proposto da:

Logica Servizi s.r.l., in proprio e quale capogruppo in ati con Lico Santo s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Valente, con domicilio eletto presso Massimo Ozzola in Roma, via Germanico, 172;

 

contro

Università degli Studi della Basilicata, in persona del rettore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 66/2011, resa tra le parti, concernente gara per gestione integrata del patrimonio edile ed impiantistico università - risarcimento danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi della Basilicata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Buccellato, per delega dell'avvocato Valente, e l'avvocato dello Stato Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.-E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo della Basilicata 11 febbraio 2011, n. 66 che ha respinto il ricorso della odierna appellante Logica Servizi s.r.l., in proprio e quale capogruppo in ati con Lico Santo s.r.l., avverso la sua esclusione dalla gara indetta dall’Università della Basilicata per la gestione integrata del patrimonio edile ed impiantistico dell’Università.

L’appellante insiste anche in questo grado nel reiterare i motivi di censura già disattesi dai giudici di primo grado, lamentando la erroneità della gravata sentenza che li avrebbe ritenuti infondati sulla base di una interpretazione formalistica e incongrua delle disposizioni di lex specialis relative alle modalità di collazione dell’offerta tecnica. Insiste per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale annullamento, in riforma della impugnata sentenza, degli atti in primo grado impugnati.

Si è costituita in giudizio l’Università della Basilicata per resistere al ricorso in appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 13 novembre 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

 

2.- La società appellante torna a riproporre col ricorso la questione dell’illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in suo danno in ragione della difformità dell’offerta prodotta rispetto alle previsioni contenute nell’art. 9, paragrafo “considerazioni comuni”, del disciplinare di gara, censurando la impugnata sentenza che avrebbe ritenuto non equivoca la rilevata difformità formale della offerta rispetto al modello imposto, sotto espressa comminatoria di esclusione, dalla lex specialis e avrebbe altresì irragionevolmente escluso il ricorso al meccanismo della integrazione documentale di cui al codice dei contratti pubblici.

L’appellante in particolare sostiene che lì dove il disciplinare di gara ha imposto che “tutti gli elaborati tecnici di cui a tutti i punti da 1 a 4 devono, pena l’esclusione, essere timbrati, numerati in sequenza in ogni pagina,siglati in ogni pagina e firmati per esteso nell’ultima pagina, da parte dell’offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da parte di tutte le imprese raggruppate” abbia inteso riferirsi soltanto ai documenti frutto di elaborazione concettuale e non già alle semplici relazioni sui servizi pregressi svolti dall’offerente ovvero alle certificazioni allegate alla offerta.

 

3.- Il Collegio ritiene che l’appello, sotto tale assorbente motivo, sia destituito di fondamento e vada pertanto respinto.

Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l’art. 9, paragrafo “considerazioni comuni”, nella parte dianzi richiamata non lasciava adito a dubbi riguardo alle modalità con cui i concorrenti avrebbero dovuto ottemperare all’onere di timbratura, numerazione in sequenza e siglatura degli elaborati né su quale doveva necessariamente ritenersi il materiale documentale oggetto di tali speciali precauzioni formali. A tal proposito, come già ricordato, il disciplinare di gara faceva espresso riferimento a tutti gli elaborati tecnici di cui a tutti i punti da 1 e 4, di talché tutti gli atti ricompresi nella busta B (contenente l’offerta tecnica) avrebbero dovuto essere sottoposti a quegli oneri formali la cui inosservanza, anche parziale, non poteva che comportare la esclusione del concorrente dalla gara, ai sensi dell’art. 15 del disciplinare di gara (nella parte in cui, con clausola di chiusura, così sanzionava “le imprese che avranno redatto l’offerta con modalità difformi da quelle stabilite nel presente disciplinare”).

 

Corretta pertanto appare, alla luce dei rilievi svolti, la determinazione di esclusione adottata dalla stazione appaltante in confronto della odierna appellante, avuto riguardo alla riscontrata carenza della numerazione delle pagine della relazione sulle pregresse esperienze di lavoro (punto 2 dell’art. 9), nonché della relazione (punto 3 dell’art. 9) recante la descrizione del personale destinato in forma esclusiva o parziale al servizio ed infine delle certificazioni di qualità (richieste al punto 4 dell’art.9).

 

Non par dubbio infatti che tale ultima disposizione, anche in base alla costante interpretazione datane dalla giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, III sez., 30 ottobre 2012, n. 5542 che ha evidenziato il carattere speciale della norma rispetto all'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 241 - che è norma generale sui poteri istruttori del responsabile del procedimento, in funzione collaborativa con i soggetti coinvolti per il buon esito dello stesso - e detta disposizioni più stringenti in ordine alle procedure concorsuali di affidamento dei contratti pubblici, in ossequio ad esigenze di regolarità formale più avvertite in tale sede), non può essere utilizzata dalle stazioni appaltanti, pena la violazione del principio della par condicio competitorum, per colmare eventuali carenze documentali o inadempienze dei concorrenti nei casi in cui, come in quello di specie, si è in presenza di previsioni di lex specialis dalla portata inequivocarimaste inadempiute.

 

Quanto al carattere non arbitrario o eccessivo degli incombenti formali imposti ai partecipanti nel richiamato paragrafo del disciplinare di gara, il Collegio ritiene che gli stessi non abbiano esorbitato dai canoni della ragionevolezza e proporzionalità, posto che l’adempimento di quegli oneri è stato posto sia a garanzia della genuinità dei documenti prodotti, in relazione al profilo della loro effettiva provenienza dalla imprese concorrenti, sia in funzione della speditezza delle operazioni di selezione delle offerte, e quindi a presidio di preminenti interessi pubblici correlati al fondamentale principio del buon andamento amministrativo; d’altra parte, la puntuale osservanza delle prescrizioni di gara non avrebbe comportato per i concorrenti alcun onere eccessivo o sovrabbondante rispetto alle finalità perseguite dalle disposizioni risultate violate.

 

In definitiva, l’appello va respinto sotto l’esaminato ed assorbente profilo della divergenza della offerta tecnica prodotta dalla odierna appellante rispetto al modello imposto dalla lex specialis e va confermata l’impugnata sentenza.

 

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2038/2011) , come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese del presente grado di giudizio compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici