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TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 14/2/2013 n. 105
Sull'illegittimità della nomina di un assessore esterno di genere femminile.

L'art. 47 TUEL, c. 4, prevede che nei Comuni con meno di 15.000 abitanti "Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità sino ad un massimo di n. 2". Da detta disposizione si desume che la regola ("normalmente") è che gli assessori devono essere soggetti interni al Consiglio, e che solo eccezionalmente ("tuttavia … anche"), e comunque limitatamente a due assessori su sette, l'incarico di assessore possa essere affidato a soggetti esterni al Consiglio. Pertanto, nel caso di specie, è illegittima la nomina di un assessore esterno di genere femminile, nel dichiarato intento di prestare ossequio alla sentenza di annullamento dei decreti di nomina degli assessori emessi dal Sindaco, con i quali erano stati nominati componenti solo di sesso maschile, in assenza di descritte ragioni concrete di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione del consigliere donna e mancando anche la più semplice giustificazione a sostegno di tale scelta.

Materia: enti locali / ordinamento

N. 00105/2013 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2012, proposto da:

Concetta Patrizia Crea, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Luisa Franchina, con domicilio eletto presso Maria Luisa Franchina Avv. in Reggio Calabria, via XXI Agosto, 96;

 

contro

Comune di Melito di Porto Salvo, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Crocè, con domicilio eletto presso Fortunato Dattola Avv. in Reggio Calabria, via del Salvatore, 1/B;

 

nei confronti di

Gesualdo Costantino, Annunziato Nastasi, Giuseppe Latella, Valeria Minicuci, Carmelo Vinci, Giulio Maria Greco;

 

per l'annullamento

dell’efficacia esecutiva dei decreti n. prot. 20756, 20757, 20758, 20759, 20760 emessi dal Sindaco del Comune di Melito P.S., Dott. Gesualdo Costantino, in data 11.10.2012, con cui è stata disposta la nomina come Assessori dei Sigg.ri Nastasi Annunziato (con delega di Vice Sindaco del Comune di Melito P.S.), Vinci Carmelo, Greco Giulio Maria, Latella Giuseppe e Minicuci Valeria, con assegnazioni a ciascuno di loro di apposita delega per l’esercizio delle funzioni;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o presupposto, comunque, lesivo degli interessi della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Melito di Porto Salvo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che analoghe questioni sono state più volte esaminate e decise, anche da questo Tar, e che, pertanto, la causa può essere definita con sentenza in forma semplificata, così come rappresentato alle parti che nulla hanno osservato;

Premesso, altresì, che con sentenza n. 589 del 27 settembre 2012 questo Tar ha annullato i decreti di nomina degli assessori emessi dal Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo in data 22 maggio 2012, con i quali erano stati nominati componenti solo di sesso maschile;

Rilevato che con i decreti indicati in epigrafe il Sindaco del Comune di Melito P.S. ha formato la nuova Giunta e, in particolare, col decreto n. 20760 del 10 ottobre 2012, “richiamati i precedenti provvedimenti di nomina caducati per effetto della sentenza del Tar … n. 589/12”, ha nominato “alla carica di assessore esterno” la sig.ra Minicuci Valeria;

Rilevato che tutte le nuove nomine sono state impugnate dal Consigliere Crea per violazione dei principi costituzionali e legislativi in materia di pari opportunità (art. 51 Cost. e art. 1 D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità; art. 6, co. 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 2 Statuto del Comune), nonché per violazione dell’art. 24, co. 2, dello Statuto in tema di nomina come assessori di esterni;

Ritenuto che le censure formulate col primo e secondo motivo di gravame, per quanto astrattamente corrette tanto da essere state già condivise dal Tribunale con la sentenza n. 589/12 (natura cogente e non meramente programmatica dell’art. 51 Cost., irrilevanza della mancanza nello Statuto del Comune di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile), così come oggi formulate non sono accoglibili, sia perché la rappresentanza femminile è stata formalmente assicurata con la nomina di un assessore donna (vd. anche art. 2 , co. 3, lett i) dello Statuto), ancorché esterno, sia perché per il loro tramite la ricorrente intende fondare, in modo automatico, il proprio diritto pieno a far parte della Giunta in quanto unico consigliere donna eletto;

Ritenuto che detta tesi non trova sicuro conforto nella normativa che regola la materia, in quanto – come pure già precisato nell’invocata pronuncia - le norme in questione non sono precipuamente poste a tutela del singolo (tanto che è riconosciuta anche la legittimazione a ricorrere di soggetto di sesso maschile: vd. Tar Salerno, II, 5 dicembre 2012, n. 2251), ma rispondono piuttosto all’interesse generale ad un equilibrata rappresentanza dei generi nella composizione di tutti gli organismi locali e la Crea ha dedotto non che la nomina di un solo assessore donna non costituisca misura idonea a garantire l’equilibrata rappresentanza dei generi, quanto il fatto che l’inserimento di un componente di genere femminile sia avvenuto escludendo l’unica donna – la ricorrente appunto - che riveste la carica di consigliere comunale;

 

Che appaiono allora fondati piuttosto il terzo e quarto motivo di gravame con i quali la ricorrente lamenta che, nel dichiarato intento di prestare ossequio ai principi esposti da questo Tar con la sentenza n. 589 cit., la nomina di un componente di genere femminile sia caduta, in maniera immotivata e in violazione dell’art. 24 dello Statuto, su un soggetto esterno;

 

Premesso che l’art. 24 sulla composizione della Giunta, al comma 2, prescrive - come stabilito dall’art. 47 TUEL, trattandosi di Comune con meno di 15.000 abitanti - che “Gli Assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità sino ad un massimo di n. 2”;

 

Ritenuto che da detta disposizione si desume che la regola (“normalmente”) è che gli assessori devono essere soggetti interni al Consiglio, e che solo eccezionalmente (“tuttavia … anche”), e comunque limitatamente a due assessori su sette, l’incarico di assessore possa essere affidato a soggetti esterni al Consiglio;

 

che, nel caso di specie, la nomina di un esterno risulta preceduta solo dal richiamo alla sentenza di questo Tar e, quindi, motivata solo con la necessità di garantire la rappresentanza femminile, che invece ben poteva essere garantita nominando un interno, come di regola prescritto;

 

che la scelta di assicurare la rappresentanza del genere femminile all’interno della Giunta con la nomina di un assessore esterno (che è, peraltro, privo di diritto di voto in base all’art. 24, co. 3, dello Statuto) è allora illegittima, in assenza di descritte ragioni concrete di inidoneità o incompatibilità politica alla funzione del consigliere donna e mancando – come riportato in ricorso – “anche la più semplice giustificazione a sostegno della scelta dell’istituto previsto dall’art. 24 dello Statuto comunale dell’Ente”;

 

che tale motivazione si presenta nel caso di specie vieppiù necessaria, sia perché si è in fase di riedizione del potere, sia perché – come già precisato nella prima sentenza - l’odierna ricorrente è l’unico consigliere comunale donna ed ha pure riportato un numero elevato di preferenze;

 

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati e condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della lite liquidate in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente

Caterina Criscenti, Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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