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TAR Emilia-Romagna, sez. II, 4/3/2013 n. 169
Sull'istanza di accesso di un consigliere comunale ai documenti amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un progetto posto in essere da una società partecipata dall'ente loc

In base all'art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo. Si tratta di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990, relativa all'accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti. Nel caso di specie, pertanto è legittimo il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto di un progetto posto in essere da una società partecipata dall'Ente locale al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di elementi e di informazioni utili all'espletamento del mandato. Quanto al contenuto della richiesta essa va però limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse ai "Progetti" sopra indicati e cioè in sostanza al libro giornale dell'impresa per la parte attinente le operazioni compiute in tale settore di attività e quindi va respinta per ciò che riguarda tutte le fatture emesse, stante l'estrema genericità di tale formulazione .

Materia: enti locali / consiglieri comunali

N. 00169/2013 REG.PROV.COLL.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2012, proposto da:

Moris Calbucci, rappresentato e difeso dagli avv. Arrigo Giorgini, Ugo Russo, con domicilio eletto presso Arrigo Giorgini in Bologna, c/o Avv. Associati Galleria. Marconi 1;

 

contro

Comune di Bellaria-Igea Marina, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16;

 

nei confronti di

Società Verdeblu Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Totti, Piero Monea, con domicilio eletto presso Piero Monea in Bologna, piazza Trento Trieste n.4; Marzia Domeniconi;

 

per l'annullamento

silenzio-rigetto formatosi sull'istanza del consigliere comunale Calbucci Moris dell'11.09.2012, prot.23160, rivolta al Comune di Bellaria Igea Marina avente ad oggetto: fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite del rendiconto del progetto Bellaria Igea Marina eventi 2010 e 2011.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bellaria-Igea Marina e di Società Verdeblu Srl;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede ai sensi dell’art.25 della L. n. 241/1990, ma anche ai sensi degli art.: 43 del T.U.E.L. e 8 dello Statuto comunale, il riconoscimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il rendiconto del progetto: “ Bellaria Igea Marina Eventi 2010 e 2011”, posto in essere da una società partecipata dall’Ente locale.

 

Nei motivi di ricorso il ricorrente, sostanzialmente, deduce la violazione degli art. 22 e ss. gg. della L. n. 241/1990 e degli art.: 43 del T.U.E.L. e 8 dello Statuto del Comune di Bellaria – Igea Marina.

 

Occorre premettere che la società Verdeblù s.r.l. effettiva destinataria della richiesta si opponeva alla domanda posta dall’interessato in qualità di consigliere comunale, invocando la propria natura di soggetto societario di diritto privato non svolgente, neppure in modo strumentale, alcuna attività di servizio pubblico locale.

 

Al riguardo va immediatamente chiarito che la predetta società, è un soggetto con personalità giuridica di diritto privato con capitale sociale partecipato dal Comune di Bellaria Igea Marina in forma minoritaria – 20% del capitale e diritto di nomina di due consiglieri nel Consiglio di Amministrazione - e svolge attività d’interesse pubblico - fornitura e gestione di servizi per il turismo -, settore inserito dallo Statuto tra i fini primari del Comune e quindi, come tale, essa rientra, ai sensi dell’art. 8 del predetto Statuto, nel novero delle società partecipate nei confronti delle quali può essere esercitato il diritto d’iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale.

 

Nel merito della domanda si osserva che in base all’art. 43 del T.U.E.L. e 8 dello Statuto del Comune di Bellaria – Igea Marina il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

 

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

 

Nel caso in esame appare pertanto legittima in linea di principio la richiesta dell’interessato volta alla conoscenza degli atti e della documentazione, concernenti il “Progetto Bellaria Igea Marina per gli anni 2010 e 2011 al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla propria posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di elementi e di informazioni utili all’espletamento del mandato.

 

Quanto al contenuto della richiesta essa va però limitata al rendiconto delle entrate e delle uscite connesse ai “Progetti” sopra indicati e cioè in sostanza al libro giornale dell’impresa per la parte attinente le operazioni compiute in tale settore di attività e quindi va respinta per ciò che riguarda tutte le fatture emesse, stante l’estrema genericità di tale formulazione .

 

In conclusione il ricorso va parzialmente accolto e per l’effetto va dichiarato il diritto del ricorrente all’esibizione della documentazione suindicata in copia cartacea oppure nelle altre diverse forme da concordare tra le parti

 

Le spese, tenuto conto dell’accoglimento parziale della domanda, possono essere compensate.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini sopra indicati.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

 

Bruno Lelli, Consigliere

 

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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