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TAR Sardegna, sez. I, 13/3/2013 n. 223
Sulle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall'art. 38 del d.lgs. n° 163/2006.

L'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal c. 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta. L'assenza della copia fotostatica del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n° 163/2006) non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di chiarimenti sul suo contenuto ex art. 46 d. lgs. n. 163/2006, ma la sua giuridica inesistenza con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

N. 00223/2013 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2013, proposto da:

Evolvere S.r.l. , in persona del legale rappresentante, in proprio e in qualità di mandataria del raggruppamento denominato R.T.I. Evolvere Srl, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

 

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Pani e dall’avv. Andrea Secchi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69;

 

per l'annullamento

- della determinazione n. 5570/297 del 7.02.2013, a firma del Direttore del Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale dell’Ass.to del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, mediante la quale è stata annullata in autotutela l’aggiudicazione definitiva effettuata a favore della ricorrente e, contestualmente, è stata disposta l’esclusione del RTI Evolvere S.r.l. dalla gara per l’aggiudicazione dell’ “appalto di servizi per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura nella Regione Sardegna”;

 

- della nota prot. 5358 in data 6.02.2013 a firma del medesimo Direttore del Servizio;

 

- di tutti i provvedimenti conseguenti, collegati e connessi e, in ispecie, solo ove occorra, della nota di comunicazione e invio prot. 6104 in data 11.02.2012, sempre a firma del medesimo dirigente e le note prott. 7165 del 15.02.2013 e 6080 del 11.02.2013 (docc. 4 e 4 bis); nonché della comunicazione di avvio del procedimento prot. 1081 in data 10.01.2013 e della nota prot. 2020 in data 18.01.2013 e, sempre e solo ove occorra, dell’art. 17 del Capitolato d’oneri e del modulo Allegato 1 punto 2 lett. b) e c).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto in fatto

che la società ricorrente impugna il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione disposta a suo favore dalla Regione Sardegna, all’esito della gara indetta dalla medesima per l’affidamento del servizio per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura nella Regione Sardegna, motivato con riguardo alla mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva sui requisiti generali prescritti dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n° 163/2006), prodotta in gara dalla sig.ra Elettra Godani, institore della società Tecnofor s.r.l. (mandante del raggruppamento RTI Evolvere);

 

che con il ricorso, regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 38 cit., sotto diversi profili:

 

1) in primo luogo, non è ricavabile da tale disposizione l’obbligo di presentare dichiarazioni sostitutive da parte di ogni singolo amministratore, sussistendo, invece, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del DPR n. 445/2000, la possibilità di rendere dichiarazioni su stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza, come avvenuto nel caso di specie; né tale obbligo era prescritto dalla lex specialis di gara;

 

2) in secondo luogo, l’art. 38 cit. esclude obblighi dichiarativi in capo all’institore;

 

che si è costituita la Regione Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto, in ragione della infondatezza delle censure;

 

che alla camera di consiglio del 6 marzo 2013, previo avviso alle parti costituite in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Considerato in diritto

che il primo motivo è infondato, poiché dalla lettura della dichiarazione sostitutiva presentata in gara dalla Tecnofor s.r.l. risulta che l’attestazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 cit. è rilasciata distintamente dall’amministratore unico Rina Piacenza e dall’institore Elettra Godani, ciascuna con riguardo alla situazione personale; ciò, come detto, trova conferma non solo nella dicitura testuale (“…il sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza come sopra indicati dichiara e sottoscrive che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato …”: così a pag. 2, punto 2, lettera c), dell’«Allegato A1 – Attestazione requisiti situazione personale», doc. 3 della Regione) ma anche nella circostanza che detta dichiarazione sostitutiva è sottoscritta da entrambi i soggetti;

 

che anche la seconda censura non coglie nel segno, atteso che, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (che pur esclude - dal novero dei soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni di cui all’art. 38 cit. – i procuratori speciali che non abbiano poteri di amministrazione e gestione della società) e in conformità ai precedenti della Sezione (si veda T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I, 11 gennaio 2013, n. 23), l’institore è tenuto a rendere la dichiarazione di cui trattasi;

 

che, alla luce dei rilievi sopra svolti, ne deriva come conseguenza che alla dichiarazione sostitutiva (come visto, da imputare anche alla sig.ra Elettra Godani) doveva essere allegata anche la copia del suo documento di identità (in tal senso, di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739, secondo cui «l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire, in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione, legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. Si tratta di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta (ex multis, Cons. St. Sez. VI, 2.5.2011, n. 2579; 4.6.2009, n. 3442; Sez. V, 7.11.2007, n. 5761; 11.5.2007, n. 2333). L'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina, pertanto, una mera incompletezza del documento, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di chiarimenti sul suo contenuto ex art. 46 d. lgs. n. 163/2006, ma la sua giuridica inesistenza con la conseguenza che, in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione»);

 

che il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato;

 

che sussistono giusti motivi, in relazione alla peculiarità della vicenda esaminata, per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente FF

 

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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