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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 28/3/2013 n. 1695
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto asseriti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, verificatisi nel corso di esecuzione del rapporto.

La controversia avente ad oggetto asseriti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, verificatisi nel corso di esecuzione del rapporto involge posizioni di diritto soggettivo ed appartiene pertanto, secondo il generale criterio di riparto, alla giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende, infatti, solo le controversie relative alle procedure per l'affidamento dei lavori o dei servizi pubblici e non quelle conseguenti all'applicazione degli obblighi contrattualmente assunti tra le parti a seguito dell'affidamento stesso. Le questioni nascenti dalla esecuzione di un contratto di appalto, infatti, si collocano nella fase successiva a quella della scelta del contraente e gli atti posti in essere dalla p. a. in tale fase hanno natura negoziale ed investono in via diretta ed immediata posizioni di diritto soggettivo. La giurisdizione va pertanto declinata, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. in favore dell'A.G.O.

Materia: appalti / giurisdizione e competenza

N. 01695/2013 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2012, proposto da:

Clean Service s.a.s. di Panico Concetta & C., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Adinolfi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n.178;

 

contro

Comune di Afragola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Veropalumbo, con il quale è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 del c.p.a.;

 

per l'annullamento

degli atti del dirigente del Settore tutela ambientale, attività produttive ed informatica del Comune di Afragola n.1 e n.2 del 30.12.2011, coi quali sono state applicate, rispettivamente, le sanzioni di € 1.040,00 e di € 3.900,00 in relazione al contratto per il servizio di pulizia dei locali comunali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti gli artt. 11, 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato i due atti in epigrafe indicati con cui il dirigente del Settore tutela ambientale, attività produttive ed informatica del Comune di Afragola ha applicato le penali di € 1.040,00 e di € 3.900,00 – ai sensi dell’art.13 del capitolato speciale di oneri relativo al contratto di appalto per il servizio di pulizia dei locali comunali stipulato il 17.10.2008 – in relazione al contestato mancato svolgimento della prestazione nei giorni ivi specificati.

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Invero, come eccepito dall’amministrazione resistente, la controversia ha ad oggetto asseriti inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte della ditta appaltatrice, verificatisi nel corso di esecuzione del rapporto. Essa involge dunque posizioni di diritto soggettivo ed appartiene pertanto, secondo il generale criterio di riparto, alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cassazione civile, S.U., 22 dicembre 2011, n. 28342 e 12 giugno 2006 , n. 13527; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 2 aprile 2008, n. 1815).

 

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende, infatti, solo le controversie relative alle procedure per l'affidamento dei lavori o dei servizi pubblici e non quelle conseguenti all'applicazione degli obblighi contrattualmente assunti tra le parti a seguito dell'affidamento stesso.

 

Le questioni nascenti dalla esecuzione di un contratto di appalto, infatti, si collocano nella fase successiva a quella della scelta del contraente e gli atti posti in essere dalla p. a. in tale fase hanno natura negoziale ed investono in via diretta ed immediata posizioni di diritto soggettivo.

 

La giurisdizione va pertanto declinata, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. in favore dell’A.G.O.

 

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

 

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che resta a carico della parte ricorrente.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

Cesare Mastrocola, Presidente

 

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

 

Michele Buonauro, Consigliere

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

   

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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