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Consiglio di Stato, Sez. V, 30/8/2013 n. 4333
Sul potere sostitutivo della Regione in caso di inadempienze delle Autorità d'ambito.

L'art. 152 del decreto legislativo n. 152/2006, nel prevedere in capo alla Regione il potere-dovere sostitutivo, prende le mosse dalle inadempienze del gestore, ed è in caso di inadempienza di quest'ultimo che la stessa legge prevede sia il potere sostitutivo dell'Autorità d'Ambito sia, in caso di omissione o ritardo dell'intervento dell'Autorità d'Ambito, l'intervento sostitutivo della Regione e poi del Ministero competente (art- 152)
L'art. 172 del decreto legislativo n. 152/2006 disciplina inoltre il potere sostitutivo della Regione proprio quanto agli inadempimenti dell'Autorità d'Ambito nelle nuove procedure di affidamento della gestione.

Materia: acqua / servizio idrico integrato

N. 04333/2013REG.PROV.COLL.

 

N. 00606/2013 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 606 del 2013, proposto dal Comune di Civitavecchia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Occagna, e con domicilio eletto presso Michele Lo Russo in Roma, via Vittorio Veneto 108;

contro

Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Letizia, e con domicilio eletto presso Ass.ne Codici in Roma, viale G. Marconi n. 94;

Movimento difesa del cittadino; Movimento difesa del cittadino-Sede territoriale di Civitavecchia; non costituiti;

nei confronti di

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Ricci, e domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

ATO 2, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sieni, e domiciliata in Roma, via IV Novembre 119/A;

Acea ATO 2, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 09264/2012, resa tra le parti, concernente silenzio serbato su istanza di esercizio poteri sostitutivi ex art.152, comma 3, dlgs 152/2006 - Servizio idrico integrato.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma; Regione Lazio; ATO 2;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 3, del codice del processo amministrativo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Uditi per le parti gli avvocati Ricci, Letizia, Occagna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.1 - L’ Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma ed il Movimento difesa del cittadino (anche per la Sede territoriale di Civitavecchia) hanno proposto ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Civitavecchia n. 1464 del 7/6/2011 (avente ad oggetto la procedura di evidenza pubblica finalizzata alla cessione del 60% delle quote di partecipazione del Comune al capitale della Holding Civitavecchia Servizi srl) e di alcuni atti presupposti; nonché per l'adozione di provvedimento espresso ex art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, con conseguente dichiarazione d’illegittimità del silenzio rifiuto posto in essere dalla Regione Lazio all’adozione del provvedimento espresso teso ad avviare l’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito d’istanza delle attuali ricorrenti datata 25/3/2011; con contestuale richiesta di risarcimento del danno ingiusto causato dalle Amministrazioni interessate ATO 2 e Regione Lazio in conseguenza dell’inosservanza dolosa del mancato avvio e della mancata conclusione del procedimento.

Il Tar ha dichiarato improcedibile l’azione di annullamento, accogliendo invece l’azione avverso il silenzio, dichiarando, per l’effetto, l’obbligo della Regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi di cui al citato art. 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

1.2 – Il Comune di Civitavecchia impugna la sentenza denunciando:

1) Inammissibilità del ricorso – cumulo di azioni proposte avverso soggetti diversi e relative ad oggetti diversi.

2) Inammissibilità del ricorso – difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti;

3) Inammissibilità del ricorso – ultrannualità del silenzio;

4) Insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 152, commi 2 e 3, d. lgs. 152/2006;

5) Insussistenza dell’obbligo di conferimento del servizio idrico a fronte dei contrasti tra la convenzione tipo approvata dalla Regione Lazio e lo schema di convenzione approvato per l’ATO 2;

Si sono costituiti:

- l’Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma, che ha altresì depositato una memoria;

- la Regione Lazio, che pure ha depositato una memoria;

- l’ATO 2.

La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18 giugno 2013.

2.0 - L’appello non è fondato.

2.1 - Il Comune ripropone in primo luogo l’eccezione, già proposta e respinta in primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo per cumulo di azioni, avendo gli attuali appellati impugnato con un unico atto sia provvedimenti emanati dal Comune sia il silenzio-rifiuto della Regione Lazio in ordine a una diffida all'esercizio di poteri sostitutivi.

La censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’azione di annullamento proposta in primo grado è stata già in quella sede rinunciata dalle appellate ricorrenti dinanzi al Tar, con espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla difesa all’udienza pubblica del 24 ottobre 2012 - a quell’azione di annullamento.

2.2 – Il secondo motivo d’appello ripropone altra eccezione d’inammissibilità respinta in primo grado, lamentando difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti.

Esse non avrebbero dimostrato che la scelta dell'Amministrazione [di riorganizzare il servizio idrico conferendolo a due società in house (Civitavecchia Infrastrutture srl in relazione al patrimonio ed alle reti; Holding Civitavecchia Servizi srl in relazione alla gestione del servizio), anziché dare attuazione alle disposizioni normative relative alla riorganizzazione del servizio idrico per Ambiti territoriali ottimali (ATO)] si sarebbe riverberata negativamente sulla qualità e/o i costi del servizio, ledendo così, in modo concreto ed attuale, gli interessi collettivi di utenti e consumatori.

Le ricorrenti si sarebbero – inammissibilmente - limitate a dedurre la mera illegittimità degli atti amministrativi, come fossero stati legittimati ad esercitare una sorta di azione popolare, finalizzata al mero accertamento oggettivo della legittimità degli atti.

Il rilievo è infondato.

È incontestato che l’Associazione Codici, come da essa prospettato nei propri atti del giudizio: è iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”); è stata, con decreto del Presidente della Regione 3 gennaio 2004, n. 7562, confermata nell’elenco delle associazioni dei consumatori della Regione Lazio; è inserita nella Consulta degli utenti e dei consumatori che coadiuva, ai sensi degli artt. 8, comma 7, lettera b), e 10 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26, il Garante regionale del servizio idrico integrato di cui al citato art. 8; ha (come da nota della Provincia di Roma del 9 aprile 2009) un proprio rappresentante in veste di presidente (quano meno alla data della memoria di costituzione in appello), in seno dell’Organismo di tutela utenti e consumatori del Servizio idrico integrato di ATO 2, istituito dalla Provincia ai sensi dell’art.11 della citata legge regionale n. 26/1998.

Ne consegue che l’Associazione, in quanto titolare di una posizione di valenza pubblicistica da attuare mediante interventi di tutela degli utenti, e concorrendo dunque alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalle norme di legge e non assumendo soltanto la veste di mero denunciante di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti (v. Consiglio di Stato - Adunanza plenaria, 11 gennaio 2007, n. 1); ed escluso altresì un generico potere di vigilanza sulle vicende attinenti al consumo (genericità che appare estranea al caso di specie, in cui le richieste sulle quali è lamentata l’inerzia della Regione sono ben specificate), risulta legittimata, come rilevato nell’appellata sentenza, ad agire in giudizio avverso il silenzio serbato dalla Regione Lazio in tema di gestione secundum legem del Servizio idrico integrato. Tanto più ove si consideri che in tale gestione parte appellata riveste, con propri rappresentanti, una posizione qualificata.

2.3 – Il mezzo successivo (che ripropone un’eccezione del primo grado non delibata dal Tar) sostiene l’inammissibilità del ricorso per ultrannualità del silenzio.

Rileva il Comune (ritenendo sia da attribuire alle disposizioni legislative regionali qui invocate una portata estensiva nel contenuto, anche in relazione al carattere obbligatorio, prospettato dalle ricorrenti in primo grado, dell'intervento sostitutivo) che l'art. 10 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (“Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”), prevede l'avvio delle procedure sostitutive previste dall'art. 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 (“Norme per il controllo sugli atti degli enti locali”), e successive modifiche, laddove sia “trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato”. Di conseguenza – essendo il termine fissato dal richiamato art. 9 di “novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8”, l’intervento sostitutivo invocato dalle ricorrenti in primo grado avrebbe dovuto essere adottato da un decennio, e dunque le relative pretese sarebbero inammissibili.

L’assunto è infondato.

Premesso che, salvo che una norma espressa non disponga altrimenti, i termini stabiliti per la conclusione del procedimento amministrativo hanno in generale natura ordinatoria e non perentoria (confr., per tutte, C.d.S., Sezione VI, 2 febbraio 2012, n. 582), e che il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo non comporta la consumazione del potere dell'Amministrazione di provvedere, né l'illegittimità dei provvedimenti eventualmente adottati successivamente alla scadenza del predetto termine, ma semplicemente la possibilità, per i destinatari interessati, di attivare la procedura del silenzio-rifiuto nello specifico caso in esame (confr. C.d.S., Sez. I, 22 marzo 2006, n. 608), il dovere procedimentale del soggetto pubblico non può estinguersi per l’inerzia del medesimo soggetto pubblico obbligato, così consentendo all’inerzia di autoassolversi.

E se, per esigenze di certezza del diritto, è prevista per l’azione avverso l’inadempimento provvedimentale il termine di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (v. ora l’art. 31 del codice del processo amministrativo), resta comunque salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, e dunque il mantenimento della mora dell’Amministrazione (v. lo stesso art. 31 citato).

Le diffide che risultano inascoltate dalla Regione, dunque, hanno effettivamente concretato l’inadempimento procedimentale rilevato dal Tar.

2.4 – Il quarto motivo d’appello, riproponendo un’ulteriore eccezione del primo grado, afferma l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 152, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Lamenta il Comune che il Tar si è limitato a dare atto della diffida inoltrata dalle ricorrenti in primo grado [anche alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI)] nel marzo 2011, e della nota in cui la CONVIRI - per il caso in cui le iniziative dell’Autorità ATO non avessero conseguito il dovuto risultato (il ristabilimento di situazioni rispettose della vigente normativa nazionale che prevede essere l’Autorità ATO stessa ad affidare il Servizio idrico integrato) - ha chiesto alla Regione Lazio di adottare ogni adeguata attività finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 10 della citata legge regionale n. 6/1996 e dall’art. 152 del decreto legislativo n. 152/2006.

Secondo l’appellante il Tar si sarebbe adagiato in modo acritico sulle conclusioni CONVIRI, giacché:

- i soggetti passivi dell'intervento sostitutivo sarebbero i soli gestori del servizio, in relazione agli obblighi relativi alla gestione;

- l’intervento sostitutivo presuppone l'accertamento di precise condizioni (compromissione della risorsa idrica e/o dell'ambiente, mancato raggiungimento dei livelli minimi del servizio) che nel caso di specie neanche sarebbero state prospettate dalle ricorrenti;

- il Tar non avrebbe effettuato nessuna verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dei suddetti poteri sostitutivi; verifica tanto più necessaria perché la suddetta nota del CONVIRI si sarebbe fondata sull’erroneo convincimento che il Comune avesse “affidato la gestione del servizio idrico integrato alla società Holding Civitavecchia Servizi H.C.S. S.r.l. partecipata interamente dal Comune stesso”, laddove detto servizio in realtà continuava ad essere gestito direttamente dal Comune;

- il Tribunale non avrebbe valutato la persistente vigenza ed attualità della normativa applicata, alla luce della soppressione degli ATO dispostadal decreto-legge n. 2/2010 e del processo in corso di generale revisione delle circoscrizioni provinciali.

La sentenza del Tar è priva dei vizi qui denunciati.

Come lo stesso appellante ammette, il Tar ha previamente effettuato una ricognizione, di per sé non contestata dall’appellante, della normativa di riferimento.

Il primo giudice ha correttamente rilevato che l’art. 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che, nell’ipotesi di inadempienza del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l’ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l’Autorità d’Ambito interviene tempestivamente per garantire l’adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione; e che perdurando l’inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l’Autorità d’Ambito, previa diffida, può sostituirsi al gestore inadempiente provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Ha aggiunto il Tar che il successivo comma 3 dispone che, qualora l’Autorità d’Ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la Regione, previa diffida e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario ad acta; e che qualora la Regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, pure mediante nomina di un commissario ad acta.

Alla luce di questa normativa il Tar ha rilevato in fatto – e anche questi rilievi in fatto non sono contestati in appello - che con atto di diffida inoltrato il 25 marzo 2011, Codici/Centro per i Diritti del Cittadino e MDC/Movimento Difesa del Cittadino – nel premettere, tra l’altro, che la convenzione di gestione tra ATO 2, in rappresentanza ex lege dei comuni ricadenti nell’ATO, è stata sottoscritta il 26 novembre 2002 individuando Acea ATO 2 quale gestore del servizio idrico integrato - ha diffidato il legale rappresentante pro tempore dell’Ambito territoriale ottimale 2 Lazio Centrale/Roma ad esercitare le azioni previste per l’acquisizione delle reti e degli impianti ricadenti nel Comune di Civitavecchia, entro il termine massimo di novanta giorni, ed il Sindaco ed il Consiglio comunale di Civitavecchia a revocare la delibera n. 71 del 2010 ed a consegnare le reti e gli impianti al gestore del Servizio idrico integrato secondo le modalità previste dalla convenzione d’Ambito, nello stesso termine di novanta giorni; e che con lo stesso atto è stato diffidato il Presidente della Regione Lazio, persistendo l’inadempimento da parte dell’ATO, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dal citato art. 152, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 al fine di acquisire le reti e gli impianti del Comune di Civitavecchia; nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, persistendo l’inadempimento o l’inerzia da parte della Regione e dell’ATO, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dal pure citato art. 152, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

L’atto di diffida – ha ulteriormente rilevato in fatto il Tar - è stato inoltrato, per conoscenza, anche alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI), la quale, con nota del 23 giugno 2011, ha evidenziato che l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla Holding Civitavecchia Servizi s rl risulta affetto da illegittimità in quanto posto in essere dal Comune in difetto di qualsiasi potere organizzativo del Servizio idrico integrato, facente capo solo ed esclusivamente all’Autorità ATO a seguito della legge n. 36 del 1994; ed ha altresì evidenziato all’Autorità ATO l’obbligo di porre in essere tempestivamente ogni idoneo provvedimento finalizzato al ristabilimento di situazioni rispettose della vigente normativa nazionale che prevede essere l’Autorità ATO stessa ad affidare il Servizio idrico integrato.

Con la stessa nota il CONVIRI, per il caso in cui le iniziative dell’Autorità ATO non avessero conseguito il predetto risultato, ha chiesto alla Regione Lazio di adottare ogni adeguata attività finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 6/1996 e dall’art. 172 (rectius 152, precisa il Tar) del decreto legislativo n. 152/2006.

In base a queste circostanze fattuali il Tar ha concluso che la diffida è stata ritualmente proposta e che, nonostante le iniziative in atto, l’ATO non ha provveduto a porre in essere gli interventi previsti dalla legge; e che dunque sussistevano i presupposti affinché la Regione Lazio esercitasse i poteri sostitutivi di cui al ripetuto art. 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, con conseguente fondatezza del ricorso avverso il silenzio regionale.

Le statuizioni del Tar sono prive dei vizi denunciati.

Diversamente da quanto asserito dall’appellante Comune, soggetti passivi dell'intervento sostitutivo sul quale la Regione è rimasta silente non sono i soli gestori del servizio in relazione agli obblighi relativi alla gestione; né l’intervento sostitutivo è stato illegittimamente invocato al di fuori di precise ed esclusive condizioni di legge (compromissione della risorsa idrica e/o dell'ambiente, mancato raggiungimento dei livelli minimi del servizio).

Certamente l’art. 152 del decreto legislativo n. 152/2006, nel prevedere in capo alla Regione il potere-dovere sostitutivo, prende le mosse dalle inadempienze del gestore, ed è in caso di inadempienza di quest’ultimo che la stessa legge prevede sia il potere sostitutivo dell’Autorità d’Ambito (art. 152 citato, comma 2: “Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità d'Ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'Autorità d'Ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.”) sia, in caso di omissione o ritardo dell’intervento dell’Autorità d’Ambito, l’intervento sostitutivo della Regione e poi del Ministero competente [art. 152 citato, comma 3: “Qualora l'Autorità d'Ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario ad acta. Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro (…..omissis…..), mediante nomina di un commissario ad acta”].

Però il potere-dovere regionale sollecitato da Codici/Centro per i Diritti del Cittadino e MDC/Movimento Difesa del Cittadino con la citata diffida del 25 marzo 2011 (la quale, giova ricordarlo - nel premettere, tra l’altro, che la convenzione di gestione tra ATO 2, in rappresentanza ex lege dei comuni ricadenti nell’ATO, è stata sottoscritta il 26 novembre 2002 individuando Acea ATO 2 quale gestore del servizio idrico integrato - ha diffidato: l’ATO 2 ad esercitare, entro il termine massimo di novanta giorni, le azioni previste per l’acquisizione delle reti e degli impianti ricadenti nel Comune di Civitavecchia; il Comune di Civitavecchia a revocare la delibera n. 71 del 2010 ed a consegnare le reti e gli impianti al gestore del Servizio idrico integrato secondo le modalità previste dalla convenzione d’Ambito, nello stesso termine di novanta giorni; la Regione Lazio, persistendo l’inadempimento ATO 2, ad esercitare i poteri sostitutivi ex art. 152, comma 3, citato al fine di acquisire le reti e gli impianti del Comune di Civitavecchia; il Ministro competente, persistendo l’inadempimento o l’inerzia da parte della Regione e dell’ATO, ad esercitare i poteri sostitutivi previsti ed indicati dal pure citato art. 152, comma 3) è potere-dovere che ha, a prescindere dalle disposizioni nella diffida richiamate, una più ampia portata.

Alla Regione infatti, in caso di inerzia per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato compete, ai sensi del già citato art. 10 della legge regionale n. 6/1996, la potestà di attuare le procedure sostitutive previste dal pure citato art. 30 della legge regionale n. 26/1992, sul controllo sugli atti degli enti locali.

E lo stesso lapsus calami (art. 152 anziché art. 172 del decreto legislativo n. 152/2006) ravvisato dalla sentenza appellata nella citata nota CONVIRI 23 giugno 2011 [la quale - per il caso in cui le iniziative Autorità ATO non avessero dovuto conseguire il risultato di ristabilire l’affidamento del Servizio idrico integrato da parte della Autorità ATO medesima - ha chiesto alla Regione Lazio di adottare ogni adeguata attività finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal citato art. 10 della citata legge regionale n. 6/1996 e dall’art. 172 (rectius art. 152, ha precisato il Tar) del decreto legislativo n. 152/2006] finisce per dimostrare ancor più che alla Regione inerisce un potere-dovere sostitutivo assai più ampio di quello relativo alle sole inadempienze del gestore del servizio. Infatti il citato art. 172 del decreto legislativo n. 152/2006 disciplina il potere sostitutivo della Regione proprio quanto agli inadempimenti dell’Autorità d’Ambito nelle nuove procedure di affidamento della gestione.

Circa l’erroneo convincimento CONVIRI – pure rilevato dall’appellante - che il Comune avesse affidato la gestione del servizio idrico integrato alla società Holding Civitavecchia Servizi H.C.S. s.r.l. partecipata interamente dal Comune stesso, laddove detto servizio in realtà continuava ad essere gestito direttamente dal Comune, trattasi di circostanza marginale e ininfluente: sia la citata nota CONVIRI 23 giugno 2011 richiamata dall’appellata sentenza sia quest’ultima riguardano non già la tematica della titolarità del servizio idrico integrato in capo al Comune piuttosto che a società dal Comune partecipate, bensì l’esercizio dei poteri sostitutivi ai fini della attribuzione, in base alla normativa di riferimento, di quel servizio idrico integrato al gestore, individuato in Acea ATO 2.

Quanto all’ulteriore censura del presente motivo d’appello - secondo la quale il Tar non ha valutato la persistente vigenza ed attualità della normativa applicata, alla luce della soppressione degli ATO disposta dal decreto-legge n. 2 del 2010 e del processo in corso di generale revisione delle circoscrizioni provinciali – essa, in assenza di ulteriori specificazioni in appello, appare da riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 1 quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42), il quale ha inserito nell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 il seguente comma 186-bis: “Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (n.d.r.: la citata legge n. 191/2009 è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, come previsto nel suo art. 2, comma 253), sono soppresse le Autorità d'Ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'Ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152/2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La novella legislativa, però, non incide né sull’obbligo della Regione Lazio – dichiarato dall’appellata sentenza - di esercitare i poteri sostitutivi né sulla illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulle richieste e diffide specificate dal Tar.

Quei poteri regionali, infatti, non sono stati incisi dalla nuova normativa, la quale ha anzi aggiunto oneri attuativi alle Regioni (attribuire “con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”: v. il comma 186-bis testé citato ).

2.5 – Da ultimo il Comune rileva l’insussistenza dell’obbligo di conferimento del servizio idrico, a fronte dei contrasti tra la Convenzione tipo approvata dalla Regione Lazio e lo schema di convenzione approvato per l’ATO 2.

Osserva l’appello che già nella nota prot. n. 51773 del 17/09/2012, depositata in primo grado per l’udienza del 24/10/2012, il Comune aveva evidenziato che la stessa Giunta regionale, con la deliberazione n. 44 del 25/01/2007, aveva rilevato che l’obbligo di approvazione da parte dei consigli comunali della Convenzione di gestione deve essere ritenuto esistente esclusivamente nel caso in cui sussistesse piena corrispondenza e conformità della Convenzione di gestione alla Convenzione tipo approvata con delibera di Giunta n. 6924 del 4/11/1997.

Nella specie – lamenta il Comune - detta “piena corrispondenza e conformità” non è ravvisabile nella Convenzione di gestione (approvata con determinazione del Commissario Straordinario del Comune di Civitavecchia n. 75 del 13/07/2005) poiché quella Convenzione di gestione, per modifiche introdotte su 17 articoli e per l’inserimento di due articoli ex novo, presenta differenze non marginali; e su detti rilievi, ribaditi in primo grado nel corso della discussione orale, il Tribunale Amministrativo avrebbe omesso ogni valutazione espressa.

Anche quest’ultimo motivo non è fondato, poiché, come rilevato anche nell’appellata sentenza, la Convenzione di gestione per l’ATO 2, in rappresentanza ex lege dei comuni ricadenti nell’ATO, era stata sottoscritta il 26 novembre 2002, cioè oltre 4 anni prima della qui invocata deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 25/01/2007, e con quella Convenzione del 26 novembre 2002 era già stato individuto il gestore del s rvizio idrico integrato: Acea ATO 2.

3. - L’appello, in conclusione, va respinto.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in € 3.000,00 in favore della appellata Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma.

Si fa invece luogo a compensazione quanto alle altre parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Comune al rimborso delle spese del presente grado in favore di Associazione Codici Onlus/Centro per i diritti del cittadino, Codici Lazio, Codici Provincia di Roma; e ne liquida l’importo in € 3.000,00.

Compensa le spese quanto alle altre parti costituite.

Ordina che la Pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni,       Presidente FF

Antonio Amicuzzi,     Consigliere

Doris Durante,            Consigliere

Antonio Bianchi,        Consigliere

Giancarlo Luttazi,      Consigliere, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

                       

                       

                       

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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