HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Sardegna, sez. I, 3/3/2014 n. 1969
Sulla partecipazione alle gare anche alle imprese prive della qualificazione nelle categorie scorporabili, se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente.

I concorrenti, a prescindere dalla forma che rivestano (impresa singola, R.T.I. orizzontale o R.T.I. verticale), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, e per colmare eventuali carenze sul piano delle qualificazioni prescritte dalla lex specialis per le categorie scorporabili, possono limitarsi a dichiarare di voler ricorrere al subappalto [come prescritto dall'art. 118, c. 2, n. 1 del D.Lgs. n. 163/2006), che impone una generica dichiarazione in tal senso], ove non si tratti di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (o categorie di opere speciali) e ove venga dimostrato il possesso (da parte dell'impresa singola o dell'impresa mandataria) della qualificazione nella categoria prevalente con classifica idonea a ricomprendere anche l'importo dei lavori delle categorie scorporabili. La conclusione trova riscontro nell'indirizzo recentemente affermato dal Consiglio di Stato, che, muovendo dalla premessa che "l'identificazione del subappaltatore e (la) verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando (…)attiene solo al momento dell'esecuzione " rileva (richiamando a sostegno anche la determinazione dell'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012) che "come voluto dall'art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". La stessa determinazione precisa che la normativa "non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili". Non può, quindi, nel caso che trovare applicazione la regola generale dettata dall'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 109 del d.p.r. n. 207 del 2010, che non impongono di indicare già in sede di qualificazione l'appaltatore, rimandano anche il controllo dei requisiti al momento in cui verrà depositato il contratto di subappalto."". Il principio generale ricavabile dall'art. 92, commi 1, 3 e 7, del D.P.R. n. 207/2010, consente- quindi - la partecipazione anche alle imprese prive della qualificazione nelle categorie scorporabili, se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a ricomprendere anche le lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili; e, dunque, consente in tal modo di supplire, in sede di partecipazione, agli eventuali requisiti mancanti per le categorie scorporabili (salva la possibilità di subappaltare in fase di esecuzione dei lavori).

Materia: appalti / disciplina

N. 00196/2014 REG.PROV.COLL.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2013, proposto da:

Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.p.A., in persona del elgale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Riccardo Villata, dall’avv. Andreina Degli Esposti e dall’avv. Silvia Curto, con domicilio eletto presso quest’ultima in Cagliari, via P. Palestrina n. 72;

 

contro

Consorzio Zona Industriale di Macomer in Liquidazione, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Contu, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 3;

 

 

nei confronti di

Area Impianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Monsud S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandante del costituendo R.T.I. con Area Impianti S.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Federico Liccardo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna;

Martino Associati Grosseto Srl Societa' di Ingegneria e Tecnologie Ambientali;

 

per l'annullamento

- della nota prot. n. 1397 del 22 agosto 2013 , con la quale il Consorzio per la Zona industriale di Macomer in liquidazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto avente ad oggetto "la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell'impianto per sei mesi - "realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30Mwt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo" in favore della costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A.;

 

- della deliberazione del Commissario Liquidatore del Consorzio Macomer n. 49 del 21 agosto 2013 , comunicata con nota prot. n. 1397 del 22 agosto 2013, con la quale e stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore della costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A., sono state confermate le valutazioni della Commissione di gara in ordine all'offerta di quest'ultima, sono stati contestualmente approvati i verbali delle sedute di gara e la costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A., che viceversa doveva essere esclusa, è stata definitivamente collocata al primo posto della graduatoria di merito.

 

- delle operazioni e delle determinazioni di cui al verbale di gara relativo alla prima seduta pubblica, tenutasi in data 5 novembre 2012 , nella quale la Commissione di gara ha erroneamente rilevato la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dalla costituenda A.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A. ed ha ammesso il predetto raggruppamento alla successiva fase di gara;

 

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non noto, ivi inclusi la determinazione di aggiudicazione provvisoria del predetto appalto del 30 luglio 2013 ed i verbali delle sedute di gara presupposti alle predette deliberazioni e determinazioni.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Zona Industriale di Macomer in Liquidazione e di Area Impianti Spa in proprio e Capogruppo Mandataria Rti;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. - Con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. il 21 giugno 2012, il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer indiceva una procedura aperta per l’affidamento della “progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell’impianto per sei mesi” per la “Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 Mwt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo”, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la seguente distribuzione del punteggio: fino a un massimo di 65 punti per la componente tecnica, di 25 punti per la componente economica, di 5 punti per la componente tempo-esecuzione lavori e di 5 punti per la componente miglioria.

 

Il disciplinare di gara prevedeva che l’intervento oggetto dell’appalto fosse composto dalle seguenti lavorazioni a qualificazione obbligatoria:

 

- categoria prevalente OS 14, importo € 27.197.000,00, classifica illimitata;

 

- categoria scorporabile OG 9, importo € 7.819.700,00, classifica VI;

 

- categoria scorporabile OG 1, importo € 4.483.300,00, classifica V.

 

2. – Alla gara hanno partecipato, tra le altre, la Termokimik Corporation Impianti e Procedimenti Industriali S.p.A., come impresa singola; ed il costituendo R.T.I. tra Area Impianti S.p.A. e Monsud S.p.A., il quale ha dichiarato di partecipare alla procedura sotto forma di A.T.I. “mista”, impegnandosi ad eseguire i lavori relativi alla categoria prevalente in associazione di tipo orizzontale (con la seguente ripartizione delle lavorazioni: l’84,33% svolte da Area Impianti S.p.a. , il restante 15,67% da Monsud S.p.a.) e prevedendo, in relazione alle categorie scorporabili OG 9 e OG 1, l’esecuzione del 100% dei lavori da parte della sola Monsud, secondo il modello dell’associazione di tipo verticale.

Nel presentare la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti di partecipaz, sostenendo che l’offerta presentata dall’A.T.I. Area Impianti S.p.a. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per i seguenti motivi:

 

- carenza di un requisito minimo di partecipazione in relazione alla categoria scorporabile OG 9, non essendo sufficiente la dichiarazione di voler subappaltare una quota dei lavori ad essa relativi;

 

- insufficienza della cauzione provvisoria prestata dall’A.T.I. suddetta, in ragione dell’impossibilità per essa di usufruire della riduzione del 50% prevista dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, per carenza del requisito oggettivo ivi previsto, rappresentato dal possesso di certificazione di qualità inerente ai lavori oggetto d’appalto;

 

- irregolare sottoscrizione del progetto definitivo, recante la firma del solo rappresentante legale della Società di ingegneria “Martino Associati Grosseto S.r.l.” alla quale l’A.T.I. controinteressata aveva affidato la redazione del progetto, e non anche, come previsto a pena di esclusione dall’art. 8.5 del disciplinare di gara, da tutti i componenti della Struttura Operativa indicata.

 

1.2. – Del secondo tipo sono le censure con le quali la ricorrente deduce l’illegittimità dell’intera procedura, per i seguenti motivi:

 

- violazione dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla nomina della Commissione di gara, atteso che l’esame della documentazione amministrativa si sarebbe svolto con la presenza del solo responsabile del procedimento (R.U.P.), Presidente del seggio di gara, e non già dell’intera Commissione, nominata solo successivamente;

 

- violazione dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per eccessiva genericità dei criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte previsti dal disciplinare di gara, con particolare riferimento all’“offerta tecnica” e all’“offerta miglioria”, tale da non consentire di circoscrivere il potere valutativo discrezionale attribuito alla Commissione;

 

- violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 in riferimento ai principi di segretezza delle offerte da un lato, e di concentrazione e continuità nella fase di valutazione delle offerte dall’altro, essendo mancata l’adozione delle cautele necessarie alla conservazione dei plichi contenenti le offerte; ed essendo trascorso un notevole lasso di tempo (sei mesi) tra il momento di apertura delle offerte tecniche e quello di apertura delle offerte economiche.

 

2. – Il ricorso è infondato, tanto con riferimento ai motivi volti a inficiare l’aggiudicazione disposta a favore del raggruppamento controinteressato, quanto in relazione ai motivi con i quali la ricorrente contesta l’illegittimità dell’intera procedura, facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara.

 

3. – Il primo motivo di ricorso non merita accoglimento, atteso che la mandante Monsud S.p.A. ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per l’esecuzione dei lavori di sua spettanza, nei limiti di legge, colmando con tale dichiarazione la carenza dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in riferimento alla categoria OG 9 (oggetto di contestazione), secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

E’ opportuno, dunque, richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame.

 

3.1. - L’art. 37, comma 6, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con riferimento ai raggruppamenti di imprese di tipo verticale, modulo prescelto dalla controinteressata per l’esecuzione dei lavori della categoria OG 9 in contestazione, stabilisce, per quel che qui rileva, che “per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo”.

Sempre in materia di R.T.I. di tipo verticale, l’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), parimenti prevede che “nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola”; facendo salva, peraltro, l’ipotesi in cui l’impresa mandante (in A.T.I. di tipo verticale) non assuma i lavori della categoria scorporabile, ovvero non possieda i requisiti idonei all’esecuzione di tutti i lavori della categoria scorporabile, che possono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

In queste ipotesi, quindi, l’associazione di tipo verticale ( come, del resto, l’impresa singola: cfr. art. 92, comma 1, del regolamento di esecuzione) può partecipare alla gara facendo valere, anche ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti sulle categorie scorporabili (per le quali, in ipotesi, le imprese associate sono prive delle relative qualificazioni), la qualificazione della mandataria nella categoria prevalente (ovviamente, per una classifica idonea a ricomprendere anche l’importo dei lavori delle categorie scorporabili).

Resta ferma la possibilità, anche per il raggruppamento che si sia in tal modo qualificato, di procedere – nella fase di esecuzione dell’appalto – a subappaltare le lavorazioni delle categorie scorporabili, secondo quanto previsto dall’art. 118, comma 2, del codice dei contratti, il quale nell’attuale formulazione ammette la possibilità di affidare in subappalto tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prescrivendo esclusivamente che la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente non superi il 30% del relativo importo.

In linea di principio, pertanto, le categorie scorporabili sono interamente subappaltabili. E gli unici limiti sono posti dall’art. 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010, cit., con riferimento alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e alle categorie di opere speciali, di cui all’art. 107, comma 2, del regolamento di esecuzione, le quali possono essere eseguite solo se in possesso delle relative qualificazioni, ovvero subappaltate (nel limite del 30% del relativo importo) a imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Per il resto, anche dall’art. 109, cit., e in specie dal suo comma 1, viene ribadito che l’affidatario in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (con classifica adeguata) possa eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera, anche se non in possesso delle qualificazioni relative (salva la facoltà di ricorrere al subappalto, nei limiti sopra esposti).

 

3.2. - Dal quadro normativo appena delineato si evince chiaramente che i concorrenti, a prescindere dalla forma che rivestano (impresa singola, R.T.I. orizzontale o R.T.I. verticale), ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, e per colmare eventuali carenze sul piano delle qualificazioni prescritte dalla lex specialis per le categorie scorporabili, possono limitarsi a dichiarare di voler ricorrere al subappalto [come prescritto dall’art. 118, comma 2, n. 1), che impone una generica dichiarazione in tal senso], ove non si tratti di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (o categorie di opere speciali) e ove venga dimostrato il possesso (da parte dell’impresa singola o dell’impresa mandataria) della qualificazione nella categoria prevalente con classifica idonea a ricomprendere anche l’importo dei lavori delle categorie scorporabili.

 

3.3. - La conclusione cui è pervenuto il Collegio trova riscontro (oltre che in recenti precedenti della Sezione: cfr. sez. I, 23 novembre 2013, n. 751) nell’indirizzo recentemente affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 25 luglio 2013, n. 3963), che, muovendo dalla premessa che «l’identificazione del subappaltatore e (la) verifica del possesso da parte di questi di tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal bando (…)attiene solo al momento dell'esecuzione (Cons. Stato, sezione quinta, 19 giugno 2012, n. 3563)» rileva (richiamando a sostegno anche la determinazione dell'AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012) che «come voluto dall'art. 92 del d.p.r. n. 207 del 2010, "i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". La stessa determinazione precisa che la normativa "non comporta l'obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede di offerta, ma solamente di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per le categorie scorporabili". Tra l'altro va considerato che tale scelta è stata voluta dal legislatore. Infatti, la prima stesura del d. lgs. n. 163 del 2006 prevedeva esplicitamente che le opere specializzate eccedenti il 15% potessero essere eseguite solo da a.t.i. nel caso in cui il partecipante alla gara non avesse avuto i requisiti tecnico - organizzativi ed economico - finanziari relativi alla categoria scorporabile; successivamente, con la modifica operata dal d. lgs. n. 152 dell'11 settembre 2008 è stata prevista la possibilità del subappalto anche per le opere specialistiche, senza alcuna specificazione, rinviando il tutto a quanto disposto dall'art. 118, comma 2, terzo periodo del d. lgs. n. 163 del 2006, non ritenendo di delineare in modo diverso le condizioni di partecipazione alla gara neppure nel caso in cui l'opera specialistica superi il 15% dell'importo complessivo. Non può, quindi, nel caso che trovare applicazione la regola generale dettata dall'art. 118 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dall'art. 109 del d.p.r. n. 207 del 2010, che non impongono di indicare già in sede di qualificazione l'appaltatore, rimandano anche il controllo dei requisiti al momento in cui verrà depositato il contratto di subappalto.”».

 

3.4. - Il principio generale ricavabile dall’art. 92, commi 1, 3 e 7, del D.P.R. n. 207/2010, consente- quindi - la partecipazione anche alle imprese prive della qualificazione nelle categorie scorporabili, se in possesso della qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata a ricomprendere anche le lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili; e, dunque, consente in tal modo di supplire, in sede di partecipazione, agli eventuali requisiti mancanti per le categorie scorporabili (salva la possibilità di subappaltare in fase di esecuzione dei lavori).

 

3.5. - Nella fattispecie concreta, il disciplinare di gara si è limitato a richiamare, per le A.T.I. di tipo verticale, il contenuto delle norme di cui all’art. 37, comma 6, del codice dei contratti pubblici, e all’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 [cfr. il punto 7.2.1.), alinea 3, del disciplinare di gara, rubricato “Ripartizione dei requisiti nei raggruppamenti Temporanei per l’esecuzione dei lavori”].

Il raggruppamento aggiudicatario, per quanto concerne i lavori delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS 14, OG1 e 0G9), si è presentato in gara, come si è detto nell’esposizione in fatto, facendo valere le qualificazioni possedute dalla mandante MONSUD S.p.A. in dette categorie; e dichiarando contestualmente (cfr. all. 11 della produzione documentale della ricorrente) di voler subappaltare “nei limiti di legge” i lavori delle medesime categorie.

Inoltre, come risulta dalla documentazione versata in atti, sia la mandataria Area Impianti S.p.A., sia la mandante Monsud S.p.A., hanno dimostrato il possesso della qualificazione per la categoria prevalente (OS 14) per una classifica illimitata.

 

3.6. - Pertanto, applicando alla fattispecie appena descritta la disciplina normativa sopra esposta, ne deriva come conseguenza che il raggruppamento aggiudicatario ha comprovato la qualificazione richiesta dal disciplinare di gara, anche con riguardo alle lavorazioni ascrivibili alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, attraverso l’idonea qualificazione nella categoria prevalente. Con l’ulteriore conseguenza che non era necessaria una indicazione nominativa dell’impresa subappaltatrice (adempimento concepibile, come detto, solo come strumento integrativo di un requisito di qualificazione mancante), essendo sufficiente la dichiarazione generica (valevole per la fase di esecuzione dei lavori) di voler subappaltare le lavorazioni non eseguibili direttamente dalle imprese del raggruppamento.

 

3.8. - Alla luce delle osservazioni e dei rilievi sopra esposti, discende che del tutto legittimamente la stazione appaltante ha ammesso alla partecipazione alla gara il R.T.I. costituendo fra Area Impianti S.p.a. e Monsud S.p.a., ritenendo sufficiente la dichiarazione di quest’ultima di voler ricorrere al subappalto con riferimento anche alla categoria scorporabile OG 9 in relazione alla quale difettava della idonea classifica nella prescritta qualifica obbligatoria.

 

4. - Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, per due ordini di ragioni.

 

4.1. - In primo luogo, non è condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui la controinteressata non era in possesso dei requisiti per usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 40 D. Lgs. 163/2006, in quanto la certificazione di qualità prodotta in gara non avrebbe attinenza con l’oggetto dell’appalto di cui trattasi.

In realtà, la verifica della rispondenza della certificazione di qualità ai lavori da eseguire deve muovere dalla premessa che oggetto della certificazione di qualità presentata dell’A.T.I. riguarda l’attività di realizzazione di impianti di cogenerazione, idonea a ricomprendere in sé quella relativa alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione, ossia di un impianto destinato alla produzione di energia termica, oltre che elettrica.

 

4.2. - In secondo luogo, all’accoglimento del motivo in esame osterebbe, comunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione, posto dall’art. 46, comma 1-bis, D. Lgs. 163/2006.

Come ha chiarito recente giurisprudenza, in forza di tale principio la stazione appaltante non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia versato una cauzione di importo inferiore a quello richiesto, dovendo in tal caso procedere alla richiesta di integrazione della cauzione insufficiente (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 493/2012).

 

5. – Anche il terzo motivo, con il quale si deduce la violazione del punto 8.5. del disciplinare in ordine alla sottoscrizione degli elaborati progettuali offerti, deve essere respinto.

In linea di fatto, va precisato che l’A.T.I. Area Impianti S.p.A. ha indicato, quale progettista qualificato, la società d’ingegneria “Martino Associati Grosseto s.r.l.”. Il progetto definitivo presentato in gara è stato sottoscritto anche dal legale rappresentante della succitata società.

Il punto 8.5. del disciplinare prevedeva che gli “elaborati del progetto definitivo costituente offerta tecnica” dovevano essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal progettista qualificato indicato. La stessa disposizione del disciplinare precisava, altresì, espressamente, che se il progettista indicato coincideva (come nel caso di specie) con una società d’ingegneria, il progetto doveva essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa.

Il progetto a corredo dell’offerta presentata dall’A.T.I. aggiudicataria reca la firma del legale rappresentante della società di ingegneria che lo ha redatto. La prescrizione indicata dalla lex specialis in materia di sottoscrizione del progetto è stata, pertanto, rispettata.

 

6. – Passando all’esame dei motivi relativi all’illegittimità dell’intera procedura, anche questi sono infondati.

Con il quarto motivo, in particolare, Termokimik lamenta la violazione dell’art. 84 del D. Lgs. 163/2006, perché la Commissione di gara non avrebbe svolto le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, effettuate dal solo R.U.P.

In realtà, la disposizione invocata regolamenta l’istituzione, la nomina e la composizione della commissione esaminatrice nell’ipotesi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con una disciplina ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti.

Il compito della commissione aggiudicatrice, come emerge agevolmente dalla lettura dell’art. 84 cit., è quello di esaminare le offerte, tecniche ed economiche, presentate dai concorrenti.

Nessun ruolo essa svolge, invece, nella fase preliminare in cui si svolge l’esame della documentazione amministrativa versata dai concorrenti. Legittimamente, quindi, la fase di controllo della documentazione amministrativa può essere svolta dal solo R.U.P., come la stessa giurisprudenza di legittimità recentemente ha riconosciuto (cfr., nello stesso senso, Cons. Stato, sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228, in particolare al punto 11 e ss.).

Pertanto, la censura è infondata.

7. – Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, per l’eccessiva genericità dei criteri elaborati dalla commissione esaminatrice per la valutazione delle offerte tecniche.

 

7.1. - Il motivo non è fondato.

 

7.2. - Con una disposizione che recepisce l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04, in causa ATI EAC), l’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha stabilito che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, debba prevedere “i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi”. Scelta che, come confermato dal prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (a partire da Cons. St., sez. VI, 14 settembre 2006, n. 5323, pronunciata nella causa che ha dato origine alla citata sentenza della Corte di Giustizia; e, nello stesso arco temporale, si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328, in cui esattamente si sottolinea la conseguenza della forte “limitazione della discrezionalità della commissione nella specificazione dei criteri di valutazione delle offerte, escludendone ogni facoltà di integrare il bando, e quindi facendo obbligo a quest'ultimo di prevedere e specificare gli eventuali sottocriteri”), è riservata esclusivamente alla legge di gara. La definizione dei criteri di valutazione e della loro influenza ai fini della selezione della migliore offerta, in un momento antecedente la redazione della stessa da parte degli offerenti, e quindi, come detto, in sede di bando o di disciplinare, discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si specifica per due fondamentali aspetti. Sotto il primo di questi, infatti, la previa fissazione dei criteri di valutazione delle offerte, eliminando (o riducendo notevolmente) gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantisce l’imparzialità delle valutazioni (anche attraverso la loro successiva sindacabilità, agevolata dalla presenza di un parametro previo). Il secondo si traduce nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara.

 

7.3. - Nel caso di specie, il disciplinare riservava alla valutazione dell’offerta tecnica il punteggio massimo di 65 punti, da attribuire sulla scorta di una serie di criteri e sub-criteri che lo stesso disciplinare indicava in maniera dettagliata (cfr. le pagine da 11 a 17 del disciplinare di gara, all. 5 della produzione documentale di parte ricorrente). La specificità e analiticità dei criteri richiamati dalla lex specialis, appare, idonea a rendere conto della motivazione sottesa ai punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Dai verbali delle sedute riservate della commissione aggiudicatrice risulta, altresì, anche una compiuta analisi del contenuto delle singole offerte, in relazione ai diversi criteri di assegnazione del punteggio, che dimostra una adeguata valutazione istruttoria.

Pertanto, le censure dedotte dalla ricorrente non possono essere accolte.

 

8. – Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2 D. Lgs. 163/2006, con riferimento ai principi di segretezza delle offerte, nonché di concentrazione della fase di valutazione delle offerte.

 

Anche tale doglianza è infondata.

 

8.1. - Quanto all’asserita lesione del principio di segretezza, è sufficiente richiamare la recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (3 febbraio 2014, n. 8), in cui si chiarisce l’effettiva portata del principio in esame: “Deve quindi pervenirsi alla conclusione che - fermi di massima sul piano funzionale i principi di sufficienza ed esaustività del verbale - la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo collegandosi per implicito all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte. Ciò in anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale. Ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione, o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente non può, quindi, trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all’esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta, che va preservata in corso di gara”.

 

8.2. - Nella fattispecie concreta, le operazioni di chiusura e conservazione dei plichi hanno costituito oggetto di specifica verbalizzazione (pag. 9 del verbale di gara del 13 marzo 2013 – doc. 14 produzioni di parte ricorrente), pertanto – in assenza di una specifica prova, il cui onere grava sul ricorrente, circa la non genuinità delle offerte presentate – l’asserita lesione del principio di segretezza non può ritenersi sussistente.

E’ parimenti infondata la censura relativa alla violazione del principio di concentrazione della fase di valutazione delle offerte, attesa la notevole complessità – dal punto di vista tecnico – della valutazione stessa e il numero di offerte da esaminare (6), corredate di un elevato numero di elaborati e relazioni tecniche.

 

9. – In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato, in ragione della sua infondatezza.

 

10. – Considerata la complessità delle questioni esaminate, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Caro Lucrezio Monticelli, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

 

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici