HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lombardia, Milano, sez. III, 26/3/2014 n. 795
Sull'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 non contiene nessuna previsione preclusiva della partecipazione di soggetti societari che hanno soci di maggioranza che, nello svolgimento della loro attività tramite altre forme giuridiche e in differenti contesti, siano risultati inaffidabili.

L'art. 38, commi 1, lett. c), e 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 non consente di ritenere estinto un reato in assenza di un provvedimento giurisdizionale, facendo discendere un tale effetto dal semplice trascorrere del tempo.

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

N. 00795/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 02539/2013 REG.RIC.

 

N. 02626/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2013, proposto da:

- Gielle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Lillo e Isabella Gallitto, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

 

contro

- A.T.M. – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Rho e Maurizio Zoppolato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Dante n. 16;

 

nei confronti di

- Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Antonio Pazzaglia, ed elettivamente domiciliate in Milano, Via Larga n. 11, presso lo studio dell’Avv. Aldo Lopez;

 

 

sul ricorso numero di registro generale 2626 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

- Sicli S.r.l. e Siram S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti Marino Busnelli, Mauro Renna e Giovanni Malanchini, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Milano, Via della Spiga n. 30;

 

contro

- A.T.M. – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Rho e Maurizio Zoppolato, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Dante n. 16;

 

nei confronti di

- Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Antonio Pazzaglia, ed elettivamente domiciliate in Milano, Via Larga n. 11, presso lo studio dell’Avv. Aldo Lopez;

- Gielle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Lillo e Isabella Gallitto, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;

per l’annullamento

quanto al ricorso n. 2539 del 2013:

- del provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Direzione Tecnica Sistemi ed Acquisti dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. in favore dell’impresa Fire System S.r.l. in A.T.I. con Air Fire S.p.A., conosciuto con comunicazione via fax del 1 ottobre 2013 e ricevuta il 2 ottobre successivo, dell’appalto pubblico n. 607 – Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio installati presso le stazioni metropolitane, parcheggi di corrispondenza, depositi, officine e uffici aziendali;

- in parte qua, dell’Avviso di gara, del Disciplinare, delle precisazioni e delle rettifiche e del Capitolato speciale;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- e per la caducazione del contratto eventualmente stipulato;

quanto al ricorso n. 2626 del 2013 e ai connessi motivi aggiunti:

- della nota prot. 36819 del 1 ottobre 2013, recante la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., trasmessa via fax il 3 ottobre 2013;

- del verbale di aggiudicazione relativo alla procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti antincendio, del 1 ottobre 2013;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

- e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il risarcimento del danno.

 

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., con riguardo ad entrambi i ricorsi, di Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A., con riguardo ad entrambi i ricorsi, e di Gielle S.r.l. con riguardo al ricorso R.G. n. 2626/2013;

Visto il ricorso incidentale proposto da Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A. nel giudizio R.G. n. 2539/2013;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 25 febbraio 2014, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con ricorso R.G. n. 2539/2013, notificato in data 30 ottobre 2013 e depositato l’11 novembre successivo, la società Gielle S.r.l. ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Direzione Tecnica Sistemi ed Acquisti dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. in favore dell’impresa Fire System S.r.l. in A.T.I. con Air Fire S.p.A., finalizzato all’affidamento dell’appalto pubblico n. 607 – Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio installati presso le stazioni metropolitane, parcheggi di corrispondenza, depositi, officine e uffici aziendali.

A sostegno del ricorso vengono dedotte, innanzitutto, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 41, 42 e 46, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 163 del 2006, dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, la violazione e la falsa applicazione della lex specialis e segnatamente dell’art. 6.1 (Documentazione amministrativa), lett. A, punti IV e V del Disciplinare di gara, come precisati e rettificati, la violazione e la falsa applicazione della legge sul procedimento (n. 241 del 1990), il difetto di istruttoria, la motivazione carente ed errata, l’eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici ed in specie per sviamento, perplessità dell’azione amministrativa, malgoverno dei presupposti, non corretto perseguimento dell’interesse pubblico, scorrettezza e malafede.

Successivamente vengono dedotti la violazione e falsa applicazione dei nn. 1, lett. c), e 2, prima parte, dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 445 e 676 del c.p.p., della legge di gara e segnatamente dell’art. 6.1, lett. a), punto II, la violazione dei principi di buona amministrazione, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, la violazione delle regole del giusto procedimento per carenza di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento, ingiustizia ed arbitrarietà.

Infine, vengono eccepiti la violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87, n. 4, del D.Lgs. n. 163 del 2006, il vizio del procedimento di valutazione sulla congruità dell’anomalia per omessa valutazione di voci di costo obbligatorie e non sussistenti, l’erroneità ed illogicità manifesta, il travisamento e lo sviamento.

Si sono costituite in giudizio l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso incidentale, notificato in data 2 dicembre 2013 e depositato il 17 dicembre successivo, Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A., in proprio e quali componenti dell’A.T.I. costituenda tra le stesse, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di ammissione alla gara della ricorrente principale Gielle s.r.l.

A sostegno del ricorso incidentale vengono dedotte innanzitutto le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’eccesso di potere per falsa rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e l’assenza dei requisiti generali di partecipazione.

Inoltre vengono eccepiti la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163 del 2006, la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, la violazione del principio del favor partecipationis.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle proprie posizioni.

2. Con ricorso R.G. n. 2626/2013, notificato in data 4 novembre 2013 e depositato il 18 novembre successivo, Sicli S.r.l. e Siram S.p.A., in proprio e quali partecipanti all’A.T.I. costituenda tra le stesse, hanno impugnato la nota prot. 36819 del 1 ottobre 2013, recante la comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., trasmessa via fax il 3 ottobre 2013 e il relativo verbale di aggiudicazione del 1 ottobre 2013.

A sostegno del ricorso, avverso la posizione dell’offerta prima classificata (A.T.I. Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A.), è stata dedotta, innanzitutto, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c, del D. Lgs. n. 163 del 2006.

Poi sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, punti III e VI, del Disciplinare di Gara, e dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, dei principi in tema di procedure concorsuali e segnatamente dei principi di immodificabilità dell’offerta, imparzialità, par condicio competitorum, trasparenza, buona fede e tutela dell’affidamento, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, l’eccesso di potere nelle figure dell’ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà, perplessità e irragionevolezza, la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti pubblici.

Infine, vengono eccepiti la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti pubblici, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, la carenza d’istruttoria e il difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Con riguardo all’offerta formulata da Gielle s.r.l., vengono eccepiti, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c) ed f), del D. Lgs. n. 163 del 2006, la violazione del principio di buon andamento e buona amministrazione, nonché dei principi vigenti in tema di procedure concorsuali e segnatamente del principio di trasparenza e imparzialità, l’eccesso di potere nella figura della erronea ponderazione della fattispecie concreta e perplessità.

Inoltre, vengono dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, punto IV, del Disciplinare di Gara e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Infine, si assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, punti III e VI, del Disciplinare di Gara, e dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti pubblici, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti.

Si sono costituite in giudizio l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A. e Gielle s.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2 gennaio 2014 e depositato il 17 gennaio successivo, Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. hanno integrato il ricorso introduttivo adducendo ulteriori censure rispetto a quelle già sviluppate in precedenza avverso la posizione dell’A.T.I. classificatasi al primo posto.

In particolare, sono state dedotte le censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Inoltre vengono eccepiti la violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del Codice dei contratti pubblici, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, la carenza d’istruttoria e il difetto di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà intrinseca dell’azione amministrativa la violazione e falsa applicazione del Capitolato Speciale d’Appalto.

In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle proprie posizioni; in particolare la difesa di A.T.M. ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti, cui ha controdedotto la difesa delle ricorrenti assumendone la tempestività, anche in ragione dei tempi di deposito della documentazione in giudizio da parte della Stazione appaltante.

3. Alla pubblica udienza del 25 febbraio 2014, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

 

DIRITTO

1. In via preliminare, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto connessi sia oggettivamente che, parzialmente, anche soggettivamente, trattandosi dell’impugnazione degli atti della stessa procedura di appalto, bandita dall’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e relativa al Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio installati presso le stazioni metropolitane, parcheggi di corrispondenza, depositi, officine e uffici aziendali.

2. Sempre in via preliminare, va evidenziato che, con riguardo al ricorso R.G. n. 2539/2013 proposto da Gielle s.r.l., si procederà prima allo scrutinio della censura di tipo paralizzante contenuta nel ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata aggiudicataria della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7; 25 febbraio 2014, n. 9), atteso che alla gara oggetto del presente contenzioso hanno preso parte sei concorrenti, e se le predette censure di tipo paralizzante dovessero risultare infondate, si passerà all’esame del ricorso principale e poi, eventualmente, delle restanti parti del ricorso incidentale.

2. Con la prima censura del ricorso incidentale – identica nel contenuto al quarto motivo contenuto nel ricorso R.G. n. 2626/2013 proposto da Sicli e Siram – si assume l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente Gielle, in quanto il suo socio di maggioranza è incorso in una condanna penale per il reato di cui all’art. 356 c.p. (frode nell’esecuzione di un contratto di pubblica fornitura) e per la non affidabilità della stessa ricorrente rilevabile da rapporti intercorsi con il Comune di Napoli. Sarebbero in tal caso integrate le cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) ed f), e comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

2.1. La censura non è fondata.

Il socio di maggioranza della ricorrente Gielle s.r.l. è stato condannato con una sentenza del 2008, emessa dal Tribunale di Bari (n. 649/2008), per frode nell’esecuzione di un contratto di pubblica fornitura alla pena di due anni, in quanto aveva fornito al Comando della Guardia di Finanza di Bari-Palese due estintori non conformi alla normativa, ossia non correttamente omologati ed inidonei all’uso (all. 25 di Sicli). Con sentenza n. 1438/2010 della Corte d’Appello di Bari, il predetto soggetto è stato prosciolto per intervenuta prescrizione (all. 25 di Gielle).

Tuttavia l’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006 non contiene nessuna previsione preclusiva della partecipazione di soggetti societari che hanno soci di maggioranza che, nello svolgimento della loro attività tramite altre forme giuridiche e in differenti contesti, siano risultati inaffidabili.

Difatti, non può essere applicato al caso di specie il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 del citato art. 38, considerato che lo stesso, pur riferendosi al socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, presuppone tuttavia una condanna per specifiche tipologie di reato del predetto socio di maggioranza che, nel caso di specie, non sussiste, vista la sentenza di proscioglimento della Corte d’Appello di Bari citata in precedenza. Siffatta conclusione sembra perfettamente in linea con l’esigenza di assicurare la tassatività e la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare pubbliche sancita dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 6 novembre 2013, n. 24).

Nemmeno può applicarsi al caso di specie il disposto di cui alla lettera f) del comma 1 del citato art. 38, visto che la commissione del grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, che impedisce la partecipazione alla gara, non può essere riferita al socio di maggioranza, ma deve riguardare direttamente il soggetto partecipante alla gara; oltretutto, sul punto è mancata una valutazione della stazione appaltante, che è l’unico soggetto che deve valutare la gravità del comportamento delle imprese partecipanti alla gara – anche con riguardo alla loro affidabilità ed ai precedenti rapporti intercorsi con le stesse –, non potendosi ritenere idonea l’introduzione, attraverso le difese in sede processuale, di ragioni escludenti che avrebbero dovuto essere esternate in altra sede, onde consentire alla parte interessata di tutelare adeguatamente la propria posizione.

2.2. Ciò determina il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale, unitamente al quarto motivo del ricorso R.G. n. 2626/2013 proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A.

3. L’infondatezza della censura di tipo escludente contenuta nel ricorso incidentale impone lo scrutinio del ricorso principale proposto da Gielle (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7).

3.1. Per ragioni di economia di giudizio va trattata prioritariamente la seconda censura contenuta nel ricorso proposto da Gielle s.r.l., che può essere scrutinata unitamente alla prima doglianza del ricorso proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A., essendo le stesse identiche nel contenuto.

3.2. Appare opportuno precisare che si ravvisa già in questa fase anche l’interesse dell’A.T.I. terzo classificato (Sicli s.r.l. e Siram S.p.A.) allo scrutinio del suo ricorso, atteso che – come chiarito dalla difesa della Stazione appaltante – non si è proceduto, in sede di aggiudicazione, alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai partecipanti diversi dall’aggiudicatario (si vedano pagg. 6 e 7 della memoria di A.T.M., depositata il 7 febbraio 2014). A ciò consegue che l’eventuale dichiarazione di illegittimità dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A. non determinerebbe l’automatico subentro della seconda classificata Gielle s.r.l., ma sarebbe subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla stessa, con evidenti conseguenze, a seconda dell’esito della verifica, anche in capo all’A.T.I. terza classificata.

3.3. Con la seconda censura del ricorso proposto da Gielle e la prima del ricorso proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A., si assume l’illegittima ammissione dell’A.T.I. aggiudicataria alla procedura, in quanto il legale rappresentante della società mandataria della stessa (Fire System s.r.l.) avrebbe dichiarato l’avvenuta estinzione di un reato – non indicato nello specifico – in seguito ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del G.U.P. del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile l’1 maggio 2006, senza tuttavia la formale dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione.

3.4. La doglianza è fondata.

In primo luogo l’art. 38, commi 1, lett. c), e 2, non consente di ritenere estinto un reato in assenza di un provvedimento giurisdizionale, facendo discendere un tale effetto dal semplice trascorrere del tempo (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 5 novembre 2013, n. 593).

Pertanto, non essendo intervenuta nel caso di specie alcuna pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione, il reato non può ritenersi estinto.

3.5. A questo punto assume rilievo la natura del reato commesso dal legale rappresentante della mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, atteso che la riconducibilità dello stesso al novero dei reati incidenti sulla moralità professionale, come stabilito dall’art. l’art. 38, comma 1, lett. c), determina l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Soltanto in corso di causa (all. 10 di A.T.M.) le parti ricorrenti hanno appreso della natura del reato in questione – di qui l’ammissibilità dei motivi aggiunti di Sicli e Siram – riguardante l’attività di gestione di rifiuti non autorizzata (rifiuti non pericolosi), che poi successivamente si è scoperto, in seguito all’acquisizione della sentenza di condanna, riguardare rifiuti pericolosi (all. 19 di Gielle).

A questo punto appare evidente che il reato commesso dal legale rappresentante della mandataria dell’A.T.I. prima classificata è certamente incidente sulla moralità professionale, atteso che tra i compiti posti in capo all’aggiudicatario vi è anche quello di provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (punto 19.3 del Documento di valutazione dei rischi da interferenza legati alla prestazione oggetto dell’appalto e relativi costi della sicurezza, all. 28 di Sicli e Siram).

Essendo mancata sul punto una valutazione della Stazione appaltante che escludesse la rilevanza nel caso de quo dello specifico ed effettivo reato commesso dal legale rappresentante della mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria, ne discende l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituenda tra Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A., che avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura.

3.6. Per quanto sopra esposto devono quindi essere accolte la seconda censura contenuta nel ricorso proposto da Gielle s.r.l. e la prima censura del ricorso proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A.

4. Conseguentemente devono essere scrutinati i motivi rubricati ai numeri cinque e sei del ricorso R.G. n. 2626/2013 proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A., in quanto rivolti avverso la mancata esclusione di Gielle s.r.l. dalla procedura di gara.

4.1. Con i predetti motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, si assume il mancato possesso in capo a Gielle del fatturato specifico riferito ai servizi di manutenzione antincendio per un importo medio annuo non inferiore a 2.000.000,00 € e la mancata giustificazione del macroscopico ribasso offerto in gara che non consentirebbe di garantire una corretta esecuzione dell’appalto.

4.2. Le doglianze sono infondate.

La mancata instaurazione del subprocedimento relativo alla possibile anomalia dell’offerta formulata da Gielle, legata alla tipologia di procedura seguita da A.T.M., non consente, allo stato, di assumere l’incongruità della stessa o l’insufficienza del fatturato specifico (peraltro affermata in via dubitativa nello stesso ricorso), essendo compito della Stazione appaltante procedere alla verifica in ordine all’anomalia dell’offerta e alla verifica del possesso dei requisiti in capo ai partecipanti alla gara e non essendo consentito al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.).

4.3. Pertanto le predette censure devono essere respinte.

5. All’accoglimento delle doglianze avverso la mancata esclusione dell’aggiudicatario consegue, previo assorbimento delle restanti censure rivolte avverso l’offerta proposta dallo stesso, l’accoglimento dei ricorsi proposti da Gielle s.r.l. e Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. e l’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituenda tra Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A.

6. La restante parte del ricorso R.G. n. 2626/2013 proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. avverso la mancata esclusione di Gielle s.r.l., ovvero i motivi cinque e sei, deve essere respinta.

7. Il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A. deve essere in parte respinto – come indicato al precedente punto 2.1 del diritto – e per la restante parte deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’accoglimento del ricorso principale proposta da Gielle s.r.l.

8. In ragione della complessità della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe:

- accoglie i ricorsi proposti da Gielle s.r.l. (R.G. n. 2539/2013) e Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. (R.G. n. 2626/2013) e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. costituenda tra Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A.;

- respinge la restante parte del ricorso R.G. n. 2626/2013 proposto da Sicli s.r.l. e Siram S.p.A. avverso la mancata esclusione di Gielle s.r.l.;

- in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. Fire System S.r.l. e Air Fire S.p.A. nel giudizio R.G. n. 2539/2013.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 25 febbraio 2014 e 25 marzo 2014, con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo,  Presidente

Antonio De Vita,       Primo Referendario, Estensore

Diego Spampinato,     Primo Referendario

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici