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Consiglio di Stato, Sez. V, 24/7/2014 n. 3941
Sui criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

Sull'attività di trattamento dei rifiuti speciali e sulla riduzione tariffaria per il confèrimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero.

Non avendo lo Stato ancora emanato alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (art. 195, c.2, lett, e), del d.lgs. n. 152-2006), si applicano i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";

L'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, c. 3, lett. a) e 189, c. 3, lett. b), del d.lgs. n. 152-2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e cioè come attività prevalente per conto degli locali soci.
Per una società in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali.

La riduzione tariffaria per il confèrimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all'utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all'utente che conferisce tali rifiuti ad un'impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti.

Materia: ambiente / rifiuti

N. 03941/2014REG.PROV.COLL.

 

N. 09433/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9433 del 2013, proposto da:

Boz Sei Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani e Alberto Fantini, con domicilio eletto presso lo Studio Tonucci & Partners in Roma, V. Principessa Clotilde, 7;

 

contro

Comune di Morsano al Tagliamento, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Giuseppe Caia e Andrea Crismani, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

 

nei confronti di

Ambiente Servizi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Crismani, Mario Sanino e Giuseppe Caia, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

Comune di Arba, Comune di Arzene, Comune di Azzano Decimo, Comune di Brugnera, Comune di Casarsa della Delizia, Comune di Chions, Comune di Cordovado, Comune di Fiume Veneto, Comune di Fontanafredda, Comune di San Vito al Tagliamento, Comune di Pasiano di Pordenone, Comune di Polcenigo, Comune di Porcia, Comune di Pravisdomini, Comune di Sacile, Comune di San Giorgio della Richinvelda, Comune di San Martino al Tagliamento, Comune di Sesto al Reghena, Comune di Valvasone, Comune di Zoppola e Consorzio Intercomunale Zona Industriale Ponte Rosso;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE: SEZIONE I n. 00538/2013, resa tra le parti, concernente assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Morsano al Tagliamento e di Ambiente Servizi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Mario Sanino e Alberto Fantini;

 

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli, Sez. I, con la sentenza 29 ottobre 2013, n. 538 ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Morsano al Tagliamento (PN) del 20 dicembre 2012 (n. 27/Reg. Delib.) pubblicata dal 7.1./23.1.2013 avente ad oggetto “Assimilazione dei rifiuti speciali nel quadro della gestione integrata dei rifiuti urbani” (“Deliberazione”); dell’Allegato “A” alla deliberazione n. 27 del 20 dicembre 2012; nonché, per quanto occorrer possa, della Deliberazione n. 24 del 20.5.1998 richiamata nella Delibera del Comune di Morsano al Tagliamento (PN) del 20 dicembre 2012, n. 27; della Deliberazione dell’Assemblea di Coordinamento Intercomunale dei Sindaci della Ambiente Servizi S.p.A.; della relazione tecnico economica.

Il TAR, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari, fondava la sua decisione rilevando che le previsioni consiliari impugnate non riguardano i "rifiuti speciali non assimilati", bensì si riferiscono ai “rifiuti speciali assimilati”.

Secondo il TAR, In attuazione di quanto previsto dall’art. 3-bis, comma 1, terzo e quarto periodo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148-2011, e sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati, da perfezionare con la relativa assunzione entro il 31 dicembre 2013, nei casi di forme di cooperazione tra enti locali per la gestione diretta e in house dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia, l’ambito territoriale unico di cui all’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione .

Pertanto, per il TAR, in base alla norma ora riportata, spetta alle predette "forme di cooperazione" esistenti l'esercizio della funzione di organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle corrispondenti "zone funzionali".

Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che in tal modo si pervenga proprio all'Assemblea di coordinamento intercomunale, per mezzo della quale gli enti locali soci di Ambiente Servizi s.p.a. esercitano il controllo analogo sulla società, la quale può pertanto legittimamente adottare, in forza del sopra citato art. 3, comma 25 della legge reg. cit., deliberazioni riguardanti l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni di riferimento.

Inoltre, per il TAR, l'art. 198 del d.lgs. n. 152-2006 stabilisce che i Comuni concorrono a disciplinare con appositi regolamenti la gestione dei rifiuti urbani, prevedendo, in particolare, al punto g), «l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lett. e); tuttavia, lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 152-2006 per la determinazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 184, lett. a) e b) della legge n. 296-2006, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Tuttavia, ha osservato il TAR, lo Stato non ha neppure emanato, ai sensi del previgente art. 18, comma 2, lett. d) e comma 4 del d.lgs. n. 22-1997, il regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani; pertanto, si continuano ad applicare i criteri per l'assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

Il TAR ha ancora rilevato, in relazione al terzo motivo di ricorso di primo grado, che essendo evidente che la previsione di una riduzione della tariffa a favore del produttore che conferisce rifiuti speciali, vale con esclusivo riferimento ai rifiuti speciali assimilati e non invece ai rifiuti speciali non assimilati, è evidente che le censure del ricorrente, basandosi su di un'errata lettura della deliberazione consiliare impugnata, sono del tutto prive di fondamento.

In ogni caso, il TAR ha osservato che l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizi pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e, conseguentemente, Ambiente Servizi s.p.a. rispetta la normativa in tema di in house providing.

Per quanto riguarda la questione relativa alla riduzione tariffaria, essa, ha ritenuto il TAR, riguarda i “rifiuti speciali assimilati” e non i "rifiuti speciali non assimilati"; peraltro, la previsione consiliare in questione è coerente con l'art. 14, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ove si stabilisce che “Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”.

Pertanto, ha concluso il TAR, la riduzione tariffaria per il conferimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all'utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all'utente che conferisce tali rifiuti ad un'impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti.

Con riferimento alla questione riguardante l’ipotizzata violazione degli artt. 221 e 224 del d.lgs. n. 152-2006 sugli obblighi dei produttori ed utilizzatori di imballaggi e sul pagamento del contributo ambientale CONAI, il TAR ha ritenuto che Ambiente Servizi, quale gestore di servizio pubblico, effettua la raccolta differenziata di rifiuti, tra i quali, essendo già stati assimilati agli urbani, sono ricompresi anche i rifiuti da imballaggio.

Inoltre, per il TAR, il Comune di San Vito al Tagliamento, all’evidente fine di favorire la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti ed in attuazione della norma sopra riportata, ha legittimamente riconosciuto un incentivo di carattere economico a quei soggetti che decidono di conferire al gestore del servizio pubblico rifiuti destinati al riciclo e riutilizzo, tanto più che risulta che tale misura incentivante viene applicata soltanto a quei soggetti che conferiscono rifiuti che possono incidere favorevolmente sull'andamento economico del servizio.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo i seguenti motivi d’appello:

- Error in iudicando e/o in procedendo per aver il giudice di primo grado reso la sentenza appellata sulla base di una lettura errata e/o travisamento dei motivi di. ricorso, per aver deciso ultrapetizione e dunque in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

- Error in ludicando per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e falsa applicazione degli artt. 198, 200 del d.lgs. n. 152-2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del D.L. 138-2011 (convertito con l. n. 221-2012); violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 278 del 31 dicembre 2012; violazione e falsa applicazione della L.R. del Friuli Venezia Giulia n. 11 dell’11 agosto 2011; violazione dell’art 118 della Costituzione. Illegittimità della stessa per non aver considerato il vizio d’incompetenza rilevato dalla ricorrente in primo grado. Erroneità della sentenza per totale travisamento dei fatti e del quadro normativo di riferimento richiamato dalla ricorrente nel ricorso di primo grado e per sviamento;

- Error in iudicando per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 198 del d.lgs. n. 152-2006, sotto altro profilo. Erroneità della sentenza per non aver rilevato a carico degli atti e provvedimenti impugnati il vizio di eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, difetto d’istruttoria, omessa o insufficiente motivazione, travisamento dei fatti:

- Error in iudicando: erroneità per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e/o falsa applicazione dei principi che governano il modello in house enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E.; in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49, 56, 106 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184, 198 e 238 del d.lgs. n. 152-2006; in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 267-2000; in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del D.L. n. 201-2011; violazione degli artt. 23, 97 e 117 della Costituzione. Erroneità della sentenza per non aver rilevato a carico degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado il vizio di eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed omessa valutazione degli interessi in gioco. Erroneità della sentenza per errore e/o travisamento dei motivi di ricorso, per aver deciso ultrapetizione e dunque in violazione dell’art. 112 c.p.c.;

- Error in iudicando: erroneità per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e falsa applicazione dell’art. 238 del d.lgs. n. 152-2006, dell’art. 113 del d.lgs. n. 267-2000, dell’art. 14 del D.L. n. 201-2011, nonché dell’art. 23 della Costituzione;

- Error in iudicando: erroneità per aver il giudice di primo grado reso una sentenza in violazione e falsa applicazione degli artt. 221 e 224 del d.lgs. n. 152-2006; erroneità della sentenza per eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Vizio d’incompetenza.

Con l’appello in esame, quindi, si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano il Comune appellato ed il controinteressato chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 27 maggio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato a prescindere dalla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per tardiva proposizione.

L’infondatezza dell’appello può così sintetizzarsi, in ossequio al principio di sinteticità che è imposto dalla legge non solo agli atti di parte, ma anche a quelli del giudice, ai sensi dell’art. 3, comma 2, c.p.a., applicativo del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.:

1 - Le argomentazioni del TAR relative ai “rifiuti speciali assimilati” si riferisce unicamente a quel periodo della deliberazione consiliare del Comunale di Morsano al Tagliamento che prevede una riduzione tariffaria per gli utenti che scelgono di conferire i rifiuti speciali assimilati al gestore del servizio pubblico. Esse pertanto, non riguardano in alcun modo quella parte della deliberazione consiliare, che non è stata interessata da alcuna rettifica, ove si prevede la possibilità di conferire i rifiuti speciali non assimilati al gestore del servizio pubblico.

Pertanto, il TAR, con riferimento alla previsione consiliare che consente il conferimento di rifiuti speciali non assimilati al gestore del servizio pubblico, non ha respinto la censura sostenendo che essa si basa su una errata lettura della deliberazione impugnata, ma ha invece puntualmente richiamato le norme che consentono tale tipo di conferimento.

2 – Secondo l’appellante, stando al contenuto della deliberazione impugnata in questione, la stessa sarebbe dovuta scaturire da una decisione presa all’interno dell’ambito territoriale più vasto e di riferimento per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati e non esclusivamente nel ristretto piano comunale o intercomunale.

Tale asserzione trascura, tuttavia, il contenuto dell’art. 3, comma 25, della legge reg. 25 luglio 2012, n. 14, il cui testo è stato integralmente riportato nella deliberazione impugnata e che è stato riprodotto anche nella sentenza del TAR.

In base a tale norma, essendo evidente che Ambiente Servizi s.p.a. rappresenta una “forma di cooperazione” tra enti locali per la gestione in house del servizio pubblico relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, spetta all’Assemblea di coordinamento intercomunale, per mezzo della quale gli enti locali soci esercitano il controllo analogo sulla Società, il compito di adottare deliberazioni riguardanti l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni di riferimento.

Né si può ritenere che l’art. 3, comma 25, legge reg. n. 14-2012 non sarebbe più applicabile dal momento che il Piano regionale di gestioni dei rifiuti, adottato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 278/Pres., ha individuato un unico ambito territoriale regionale.

Infatti, l’art. 3, comma 25, della legge cit., anche dopo le recenti modifiche apportate dall’art. 4 della legge reg. 26 luglio 2013, n. 6, stabilisce ancora espressamente che “l’ambito territoriale unico di cui all’articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, che viene confermato anche successivamente al 31 dicembre 2013, risulta articolato in zone funzionali corrispondenti alle predette forme di cooperazione”.

Pertanto, tale censura deve ritenersi infondata, pur con l’importante precisazione che la Società che svolge il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni di riferimento nell’ambito delle zone funzionali sopra indicate deve effettuare la propria attività esclusivamente a favore degli enti di riferimento, restando esclusa ogni diversa utilizzazione e destinazione che deve, invece, considerarsi illegittima.

3 – La dedotta violazione dell’art. 198 del d.lgs. n. 152-2006 in quanto non risulterebbe che il Comune abbia adottato il regolamento volto a disciplinare la gestione dei rifiuti previsto dalla predetta norma che costituisce presupposto e/o condizione per poter adottare una deliberazione quale è quella del contenuto adottata, non è sussistente, posto che lo Stato non ha ancora emanato il regolamento ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett, e), del d.lgs. n. 152-2006 per la determinazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 184, lett. a) e b) della legge n. 296-2006, di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Peraltro, lo Stato non ha neppure emanato, ai sensi del previgente art 18, comma 2, lett. d) e comma 4 del d.lgs. n. 22-1997, il regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e, pertanto, ai sensi del previgente art. 57, comma 1 del d.lgs. n. 22-1997, “Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto».

Ne deriva che, non avendo lo Stato ancora emanato, ai sensi delle norme sopra richiamate, alcun regolamento per la determinazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, si continuano ad applicare i criteri per l’assimilazione previsti nella deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

Ed, infatti, il Comune di Morsano al Tagliamento, in conformità alla normativa sopra citata, ha stabilito, con deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 1998 in atti, l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani in conformità ai criteri di cui alla sopra citata deliberazione 27 luglio 1984.

Più precisamente, la deliberazione consiliare impugnata, che ha natura regolamentare (come, testualmente, si legge nel punto 7 dei deliberata) ha disposto l’assimilazione ai rifiuti urbani di quei rifiuti speciali indicati nell’elenco di cui al n. 1 punto 1.1.1. lett a) della Delibera interministeriale del 27 luglio 1984 e ha aggiunto all’elenco dei rifiuti speciali assimilati, integrando in tal modo la sopra citata deliberazione consiliare n. 24 del 20 maggio 1998, un ulteriore rifiuto e cioè l’olio esausto da cucina (codice CER 200125) per un quantità massima di 2000 Kg/prelievo (così a pag. 4 della deliberazione impugnata).

4 – La perdita della qualità di gestore in house della controinteressata Ambiente Servizi s.p.a. è insussistente.

Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 188, comma 3, lett. a), e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di rifiuti speciali, provenienti dall’ambito territoriale ottimale di cui all’art. 3, comma 51, della legge reg. 11 agosto 2011, n. 11 ed all’art. 3, comma 25, delle legge reg. n. 14-2012, possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico.

Pertanto, Ambiente Servizi s.p.a., quale gestore del servizio pubblico locale, deve assicurare, anche ai fini del rispetto da parte degli enti locali affidanti degli obiettivi di legge di raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento non soltanto dei rifiuti urbani ed assimilati ma anche dei rifiuti speciali conferiti da soggetti pubblici e privati al servizio pubblico di raccolta sulla base delle convenzioni previste dalle norme di legge citate e provenienti dall’ambito territoriale unico definito dalle previsioni normative richiamate.

Pertanto, l’attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge (artt. 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 152-2006) un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come attività svolta a favore del territorio di riferimento e cioè come attività prevalente per conto degli locali soci.

Per una società in house, avente per oggetto la gestione di servizi pubblici, l’attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione di tale incarico di servizio pubblico attribuito dagli enti locali (cfr. dare vita ad una propria società per assicurare il servizio pubblico; ed infatti Corte di Giustizia Europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340-04).

Peraltro, nello statuto di Ambiente Servizi s.p.a. è compreso tra gli oggetti della società in house anche l’attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali; poiché tale atto è stato approvato da tutti gli enti locali soci, si può indubbiamente concludere che sussista un fatturato determinante rappresentato da quello che l’impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall’ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni.

5 – Anche il quinto motivo d’appello, con il quale si contesta la legittimità della deliberazione consiliare n. 27 del 20 dicembre 2012, nella parte in cui dispone che “al fine di favorire la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti speciali assimilati, si intende praticare una riduzione della tariffa applicata da Ambiente Servizi s.p.a. quale soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, a favore del produttore che scelga di conferire i rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico”, è da ritenersi infondato.

Infatti, come conferma l’art. 1, comma 661, della 1. 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”, la previsione di una riduzione tariffaria analoga a quella in contestazione non rappresenta una novità, in quanto nell’ordinamento erano presenti disposizioni che presentavano un contenuto sostanzialmente identico a quello della norma ora riportata: art. 14, comma 18, del D.L. n. 201-2011; art. 195, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 152-2006; art. 49, comma 14, d.lgs. n. 22-1997.

Pertanto, la riduzione tariffaria per il confèrimento di rifiuti urbani assimilati destinati al recupero non spetta soltanto all’utente che consegna tali rifiuti al gestore del servizio pubblico, ma anche all’utente che conferisce tali rifiuti ad un’impresa autorizzata diversa dal gestore del servizio, non determinando alcuna disparità di trattamento tariffario tra i diversi utenti.

6 – In relazione alla “quota di retrocessione” del contributo CONAI, si deve rilevare che essa rappresenta la modalità attraverso la quale si può “praticare una riduzione della tariffa applicata da Ambiente Servizi s.p.a., quale soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, a favore del produttore che scelga di conferire i rifiuti speciali assimilati al servizio pubblico”.

Pertanto, ragionevolmente il Comune di Morsano al Tagliamento, all’evidente fine di favorire la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti, ed in attuazione della norma sopra riportata, ha inteso riconoscere un incentivo di carattere economico a quei soggetti che decidono di conferire al gestore del servizio pubblico rifiuti destinati al riciclo e riutilizzo, tanto più che risulta che tale misura incentivante viene applicata soltanto a quei soggetti che conferiscono rifiuti che possono incidere favorevolmente sull’andamento economico del servizio.

In sostanza, il Comune intende adottare tale misura economica soltanto con riferimento a quei rifiuti che possono essere oggetto di commercializzazione e, conseguentemente, fonte di introiti per le casse comunali: ciò in quanto il recupero dei rifiuti in vista del riciclaggio contribuisce ad aumentare l’efficienza delle gestioni di Ambiente Servizi e, conseguentemente, a ridurre ulteriormente le tariffe praticate ai cittadini.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato, con motivazione parzialmente difforme dal giudice di prime cure in relazione al secondo motivo d’appello.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno,      Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli,  Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,            Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi,     Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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