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Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, 30/9/2014 n.
Osservazioni indirizzate al Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati

Materia: appalti / disciplina

Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici

 

Osservazioni indirizzate al Presidente della Commissione giustizia della Camera dei Deputati

 

30 settembre 2014

 

 

 

Osservazioni sullo “Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.

 

 

In premessa, si esprime condivisione delle scelte operate con lo schema di decreto legislativo, adottato nell’esercizio della delegazione legislativa “correttiva” di cui all’art. 2, comma 4, della legge n. 136/2010. In particolare, si ritiene apprezzabile lo sforzo profuso dal Governo al fine di contemperare l’esigenza di semplificazione procedurale con la necessità di salvaguardare l’efficacia delle verifiche antimafia.

Quanto alle correzioni e integrazioni apportate con i sei articoli di cui si compone lo schema di decreto, non si ritiene opportuno entrare nel merito delle specifiche disposizioni normative, trattandosi di materia che esula dalle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione.

Ci si limita, pertanto, a rilevare che la scelta di ridurre, da quarantacinque a trenta giorni, il termine entro il quale il prefetto è tenuto a rilasciare la comunicazione e l’informazione antimafia (art. 2, comma 1, lett. b) e art. 3, comma 1, lett. b) dello schema di decreto) appare rischiosa, ove si tenga conto della delicata attività di accertamento e verifica che il prefetto medesimo è chiamato a compiere.

Tale ridefinizione dei tempi procedimentali, infatti, espone al rischio di compromettere l’efficacia stessa degli istituti, atteso che un eccessivo ricorso all’autocertificazione di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 (che lo schema di decreto ha esteso anche alle comunicazioni antimafia) potrebbe mantenere in vita, anche per un tempo medio-lungo, sia pure sotto condizione risolutiva, contratti e provvedimenti, in assenza delle prescritte verifiche.

Un’altra eventualità, per quanto concerne il rilascio dell’informazione antimafia, è che il ricorso alla proroga di ulteriori quarantacinque giorni, prevista nel novellato comma 2 dell’art. 92 “per i casi di particolare complessità”, finisca per vanificare in toto l’intento semplificatore.

Per quanto concerne, invece, lo specifico ambito di competenza dell’Autorità nazionale anticorruzione, si ritiene auspicabile che il legislatore colga l’opportunità di operare, con il decreto correttivo in parola, il necessario coordinamento del Codice antimafia con la disciplina introdotta dal recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Com’è noto, nell’art. 32 del richiamato decreto, i tradizionali poteri riconosciuti al prefetto in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e le funzioni di supporto tecnico ed informativo attribuite al medesimo nell’ambito della prevenzione della corruzione dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 trovano la loro sublimazione.

Infatti, il comma 10 del citato articolo 32 prevede che “nei casi in cui sia stata emessa dal prefetto un’informazione antimafia interdittiva e sussista l’urgente necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici” questi possa disporre, di propria iniziativa, le misure di cui al primo comma del medesimo articolo, ossia la rinnovazione degli organi sociali o la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d’appalto o della concessione (art. 32, comma 1, lettere a) e b).

Orbene, si ritiene che l’art. 3 dello schema di decreto, nella parte in cui, con l’introduzione del comma 2 bis dell’art. 92, prevede che il prefetto sia tenuto alla comunicazione dell’informazione antimafia interdittiva, entro 5 giorni dalla sua adozione, offre un’opportunità di coordinamento tra le norme.

In particolare, si potrebbe prevedere, nel suindicato comma, che il prefetto sia tenuto a verificare, all’atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva, la sussistenza dei presupposti per l’adozione delle misure di cui all’art. 32, comma 10, del citato decreto legge n. 90/2014 e, di conseguenza, sempre nella predetta ottica di coordinamento formale tra le norme, a informare non solo l’impresa, la società o l’associazione interessata ma anche il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

 

Il Presidente

Raffaele Cantone

 

 

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