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TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6/10/2014 n. 1602
Sulla legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti ad impugnare le delibere dell´organo di cui fanno parte.

Dalle più recenti pronunzie del Consiglio di Stato, suffragate da costante giurisprudenza precedente, si traggono i seguenti principi di diritto:
a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte;
b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all'ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, alla natura e al contenuto della delibera impugnata e non già delle norme interne relative al funzionamento dell'organo;
c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo.

Materia: enti locali / consiglieri comunali

01602/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 01419/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2014, proposto da:

Antonella Capano e Gilberto Raffo, rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Tribuzio, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avv. Rita Bruno, in Catanzaro, alla via Trav. I Isonzo, n. 11/B;

 

contro

Comune di Belvedere Marittimo, in persona del suo Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avv. Oreste Morcavallo, domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale, in Catanzaro, alla via A. De Gasperi, n. 76/B;

 

nei confronti di

Michele Viggiano;

Prefetto di Cosenza;

 

per l'annullamento

della delibera consiliare del Comune di Belvedere Marittimo del 20 luglio 2014, n. 11, pubblicata il 30 luglio 2014.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Belvedere Marittimo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.         Antonella Capano e Gilberto Raffo sono consiglieri comunali di Belvedere Marittimo.

Essi hanno impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la delibera del Consiglio comunale cui appartengono del 20 luglio 2014, n. 11, con la quale è stato approvato il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013.

Hanno lamentato, in proposito, che il provvedimento sarebbe irrimediabilmente viziato dalla circostanza che, nel corso del procedimento, il parere obbligatorio di cui all’art. 239, comma 1-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarebbe stato reso da un revisore dei conti, Michele Viggiano, decaduto.

2.         Il Comune di Belvedere Marittimo si è costituito in giudizio per resistere all’avversa azione.

In particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, nonché per difetto, in capo ai medesimi, dell’interesse all’annullamento del provvedimento.

Ha eccepito ulteriormente l’inammissibilità del ricorso perché privo degli specifici motivi di impugnazione.

Nel merito, ha dedotto l’infondatezza dell’azione spiegata dai ricorrenti.

3.         Michele Viggiano e la Prefettura di Cosenza, cui pure il ricorso è stato notificato, non si sono costituiti.

4.         Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2014, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta dai ricorrenti, il ricorso, previo avviso alle parti, è stato spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

5          Risulta fondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, sollevata dall’amministrazione resistente.

5.1.      Dalle più recenti pronunzie del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2013, n. 2213; Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3446), suffragate da costante giurisprudenza precedente, si traggono i seguenti principi di diritto:

a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell'organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell'organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all'organo di cui fa parte (Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358, e, più recentemente, Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2007, n. 826; 9 ottobre 2007, n. 5280; Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2010, n. 2457; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1771; Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610);

b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all'ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, alla natura e al contenuto della delibera impugnata e non già delle norme interne relative al funzionamento dell'organo (Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122);

c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo (Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2010, n. 2457).

5.2.      Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda dei ricorrenti deve essere dichiarata inammissibile, in quanto essi, con il ricorso proposto, non hanno denunziato in alcun modo una violazione delle prerogative consiliari, ma solo la deviazione del procedimento di approvazione del bilancio consultivo dagli schemi legali.

Né gli argomenti spesi dalla difesa dei ricorrenti nel corso della discussione valgono a mutare le conclusioni testé illustrate: nonostante l’illegittimità lamentata, i ricorrenti sono stati messi nelle condizioni di partecipare all’adunanza del Consiglio Comunale e di incidere, partecipando alla discussione ed esercitando il diritto di voto, sulla deliberazione finale. La circostanza che essi non abbiano, in tutto o in parte, esercitato le proprie prerogative non comporta che queste siano state lese.

6.         Le spese del giudizio possono essere giustificatamente compensate, dovendosi riconoscere che i ricorrenti hanno agito, benché inammissibilmente, comunque con l’apprezzabile intento di ottenere il rispetto, da parte degli organi dell’amministrazione comunale, della normativa in vigente in tema di revisione dei conti.

 

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci,     Presidente

Nicola Durante,          Consigliere

Francesco Tallaro,      Referendario, Estensore

                       

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/10/2014

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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