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TAR Lazio, sez. I, 5/12/2014 n. 12288
Riguarda solo le procedure relative agli appalti di servizi e forniture l'obbligo di indicare, in sede di offerta, il costo relativo alla sicurezza ex art. 87, c. 4, d.lgs. n. 163/2006.

Sulla natura dell'istituto della cooptazione.

L'obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza ex art. 87, c. 4, d.lgs. n. 163/2006 riguarda, esclusivamente, le procedure relative agli appalti di servizi e forniture, mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008 fermo restando l'obbligo di verifica dell'adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell'art. 86, c. 3 bis, del d.lgs. cit..

La cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA per cui il soggetto cooptato. Tale soggetto pertanto non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire.

Materia: appalti / disciplina

N. 12288/2014 REG.PROV.COLL.

 

N. 08594/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8594 del 2014, proposto da:

Soc Gheller Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Bonanni, Andrea Bonanni, con domicilio eletto presso Alessandro Bonanni in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 19;

 

contro

Commissario Straordin Per Interventi Urgenti Rischio Idrogeologico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Fiammetta Fusco, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

 

nei confronti di

Soc Eurobuilding Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Lilli, Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto presso Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, 90; Soc Edl Sistemi Srl;

per l'annullamento

- del Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 104 del 12/5/2014 con cui sono stati approvati i verbali di gara e quindi l'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui trattasi all'Impresa EUROBUILDING SpA;

- della nota del Commissario Straordinario Delegato prot. n. 386 del 14.5.2014;

- dei verbali di gara e dell'operato della Commissione giudicatrice;

- dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Straordin Per Interventi Urgenti Rischio Idrogeologico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lazio e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Soc Eurobuilding Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1- Con bando di gara pubblicato sulla G.U. S.S. n. 121 del 14 ottobre 2013, il Commissario Straordinario Delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Lazio ai sensi del D.P.C.M. 7 novembre 2011 indiceva una procedura aperta, avente ad oggetto: "Interventi di stabilizzazione geomorfologica della parete Nord-Ovest di Monte Trocchio- Comune di Cervaro", per un importo complessivo posto a base d'asta, pari ad € 1.913.839,35.

2 - La procedura veniva esperita ai sensi dell'art. 55, d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del d.lgs. cit. L'Impresa Eurobuilding S.p.a. partecipava alla gara, indicando l'Impresa E.D.L. Sistemi S.r.l. quale "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Al termine delle operazioni di gara, con Decreto n. 104 del 12 maggio 2014, il Commissario Delegato aggiudicava l'appalto all'Impresa Eurobuilding S.p.a., avendo conseguito il miglior punteggio, pari a 96,131.

3 - Si classificava seconda l'Impresa Gheller S.r.l. con 94,125 punti, che proponeva il ricorso in epigrafe per chiedere l’annullamento dei verbali e degli atti di gara, con particolare riguardo all’ammissione ed alla valutazione dell’offerta dell’impresa vincitrice, ed il risarcimento del danno in forma specifica o –subordinatamente- per equivalente mediante il pagamento della somma di Euro 344.491,07, deducendo numerose ed articolate censure di violazione della normativa di riferimento e del bando di gara e di eccesso di potere.

4 - Si costituivano in giudizio il Commissario straordinario presso la Presidenza del consiglio e la contro interessata Impresa Eurobuilding S.p.a., per affermare l’infondatezza del gravame, ed inoltre la Regione Lazio, che affermava la propria carenza di legittimazione attiva essendo stato il Commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione del Ministro dell’Ambiente, circostanze queste che peraltro non consentono di accogliere la richiesta di estromissione, dal presente giudizio, della Regione, che viceversa mantiene la competenza generale in materia e quindi un interesse diretto ed attuale in ordine alal definizione del contenzioso in esame. .

5 – In sede cautelare, alla Camera di consiglio del 9 luglio 2014 con ordinanza n. 3175/2014 questo TAR respingeva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, alla stregua della seguente motivazione: "Considerato, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare: Che non vi sono valutazioni unanimi circa gli effetti della mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza in appalti di lavori quale quello in esame; Che la stazione appaltante ha comunque provveduto ad acquisire le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di moralità di cui la ricorrente lamenta la mancanza e la cui mancata allegazione sembra comunque poter essere ricondotta ad un errore scusabile, stante la non univoca giurisprudenza al riguardo; Che anche alla luce delle pregresse considerazioni, appare prevalente l'interesse pubblico alla rapida realizzazione dell'intervento in esame da parte della società che ha presentato la migliore offerta".

6 – Ai fini della decisione di merito, il Collegio deve specificamente esaminare tutti i singoli motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, come di seguito sintetizzati.

I) DIFETTO DI UN ELEMENTO ESSENZIALE DELL'OFFERTA, A FRONTE DELL'OMESSA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente rileva che le imprese contro interessate hanno disatteso l'obbligo di indicazione in offerta degli oneri della sicurezza da rischio specifico, adempimento da ritenersi doveroso secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa (richiamando Cons. Stato, Sez. III, 23/01/ 2014 n.348; TAR Campania Napoli sez. 121/5/2014 n. 2785; TAR Veneto sez. I 18/4/2014 n. 536; Consiglio di Stato sez. 111 19/1/2012 n. 212; Consiglio di Stato sez. 111 28/8/2012 n. 4622). Tale giurisprudenza sarebbe altresì stata recentemente confermata, fra le altre, da Consiglio di Stato, Sez. III, 11/7/2014 n. 3602, escludendosi la necessità –trattandosi di un obbligo legale- di una espressa previsione del bando ed escludendosi la possibilità di integrazione mediante esercizio del potere-dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Al riguardo, la ricorrente cita altresì il TAR per la Sicilia - Catania, Sez. I, 28/7/2014 n. 2517, secondo cui la disposizione di cui all’art. 87, co. 4, D. Lgs. 163/2006 non può essere riferita solo agli appalti di servizi o forniture, in quanto la sua prima parte enuncia una regola di carattere generale, così come confermato dal D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, di "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che all'art. 26, comma 6, dispone che "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza";

A giudizio del Collegio, come già anticipato in sede cautelare, la contestata omissione non era viceversa decisiva ai fini dell’esclusione della contro interessata, alla quale doveva in ogni caso essere riconosciuto l'errore scusabile, in relazione al contrasto giurisprudenziale in atto al momento della partecipazione alla gara ed all'assenza di una chiara previsione nella lex specialis che imponesse gli obblighi dichiarativi indicati.

Infatti, secondo un sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di indicazione, in sede di offerta, del costo relativo alla sicurezza ex art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 riguarda, esclusivamente, le procedure relative agli appalti di servizi e forniture, mentre in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008 fermo restando l'obbligo di verifica dell'adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici in forza dell'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. cit. (Cons. Stato, Sez. V, 30giugno 2014, n. 3291 e 7 maggio 2014, n. 2343).

In particolare, l'art. 86-comma 3-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006 prevede che. "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla. sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture " L 'art. 87 dello stesso decreto legislativo dispone, al comma 4, che: "nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture ". Di conseguenza, per gli appalti di lavori le stazioni appaltanti sono tenute a considerare gli oneri per la sicurezza nella sola fase di. vérifica dell’offerta, e proprio nella fase di verifica dell'offerta, con nota del 17 febbraio 2014, l’impresa ha prodotto i relativi giustificativi.

La prima censura non può pertanto essere accolta.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 DEL D.LGS. n. 163/2006, E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. In particolare, con il secondo motivo di ricorso si afferma che all'atto della partecipazione alla gara l'impresa controinteressata E.D.L. Sistemi S.r.l. non ha informato la P.A. di un'operazione di trasferimento aziendale intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione dei bando, mancando conseguentemente anche di allegare all'offerta le dovute dichiarazioni in ordine ai requisiti di moralità dell'amministratore e direttore tecnico della società dante causa, così come confermato dalla circostanza che. le dovute dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. 16312006 - non presentate al momento dell'offerta – sarebbero state acquisite solo successivamente all'aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI Eurobuilding, in violazione del precetto contenuto nell'art. 38 comma 2 D.Lgs. 163/2006, e ciò avrebbe dovuto determinare, conclude la ricorrente, l'esclusione della contro interessata dalla gara, non potendosi condividere la tesi secondo cui E.D.L. Sistemi S.r.l., in qualità di impresa "cooptata" ex art. 92, co. 5, D.P.R. 207/2010, non avrebbe dovuto attestare il possesso dei requisiti di moralità. Infatti, argomenta la ricorrente, in tale tipologia di raggruppamento temporaneo, il soggetto cooptato, in caso di aggiudicazione, può eseguire sino al 20% del valore totale del contratto ed è un appaltatore a tutti gli effetti: non si comprende pertanto perché mai un tale soggetto dovrebbe essere esentato dal comprovare il possesso dei requisiti di moralità professionale, pur essendo un esecutore di lavori pubblici. Al riguardo, la ricorrente richiama altresì la giurisprudenza secondo cui il cooptato non è altro che il mandante di un raggruppamento temporaneo ex art. 37 D.Lgs. 163/2006, come tale senz'altro assoggettato a tutti gli adempimenti posti a carico del concorrente (cfr. Cons. Stato, V, Ord. 19/3/2014, n. 1153; Cons. Stato, VI, 14/11/2012, n. 5749). Inoltre, secondo il TAR per la Sicilia - Catania "L'impresa cooptata, una volta designata nella fase dell'offerta ... diviene parte integrante del raggruppamento temporaneo d'imprese, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri di compilazione dell'offerta imposti dal bando di gara e dell'assoggettamento alla verifica del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del Codice. In questo senso depone la stessa formulazione letterale dell'art. 95 del D.P.R. n. 554 del 1999 (oggi, dell'art. 92 del D.P.R. n. 207 del 2010), che con la locuzione "associare altre imprese" ovvero "raggruppare altre imprese" delineano una vicenda di tipo associativo, che si perfeziona fin dal momento della presentazione dell'offerta, rispetto alla quale non può ritenersi che l'impresa cooptata rimanga estranea alla stregua di un'impresa subappaltatrice (TAR Catania, I, 23/5/2014 n. 1425);

Al secondo motivo di ricorso si collega il quarto motivo, che attiene alla medesima circostanza (l’associazione in cooptazione di altra impresa), e che deve pertanto essere esaminato congiuntamente.

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM. VIOLAZIONE DEGLI ART. 37 E 46 DEL D.LGS. n. 163/2006. VIOLAZIONE DELL’ART. 92 DEL D.P.R. n. 207/2010. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. CARENZA DI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA. DIFETTO DI IMPUTABILITÀ DELL'OFFERTA. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.

Anche il quarto motivo di gravame concerne una serie di affermate illegittimità tutte connesse all'elusione di obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara attraverso l'istituto della c.d. "associazione in cooptazione" di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010, sulla base del presupposto - condiviso dalla Giurisprudenza Amministrativa richiamata - per cui il cooptato non è altro che il mandante di un raggruppamento temporaneo ex art. 37 D.Lgs. 163/2006, come tale senz'altro assoggettato a tutti i relativi adempimenti.

Il tenore testuale dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 non darebbe adito a dubbi: "Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

Pertanto, argomenta la ricorrente, il concorrente singolo, autonomamente qualificato, può "raggruppare" una o più imprese prive dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, per far loro eseguire una certa parte dei lavori, ma tale modalità di partecipazione alla gara determina una forma di raggruppamento temporaneo tra il concorrente qualificato e le imprese dallo stesso cooptate, da assoggettare a tutte le norme che impongono, ai soggetti raggruppati, di assumere in sede di offerta precisi impegni nei confronti della Stazione Appaltante.

Viceversa, nel caso di specie le imprese non hanno allegato alcun impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione; l'offerta economica è formulata solo da Eurobuilding e l’impresa cooptata non ha attestato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa imposti dalla normativa, né ha assunto l'impegno ad eseguire le lavorazioni di appalto nei limiti sanciti dall'art. 95, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 (norma in base alla quale i lavori eseguiti dalla cooptata non possono superare "il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori"), con ciò violando anche l'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui la composizione del RTI (e dunque le quote di esecuzione dell'appalto assegnate ad ogni impresa riunita) "deve risultare dall'impegno presentato in sede di offerta", nonché l'art. 3 del disciplinare di gara.

In relazione alle predette censure, il Collegio osserva peraltro che l'impresa .E.D.L. Sistemi S.r.l. non ha concorso alla gara, ma è stata indicata dall'impresa aggiudicataria Eurobuilding S.p.a. in veste di cooptata ex art. 92, D.P.R.n. 207/2010, e che anche in questo caso la censura non è dirimente ai fini dell’invocata esclusione della contro interessata, dovendosi in ogni caso riconoscere alla contro interessata il beneficio dell’errore scusabile in quanto anche l'istituto della cooptazione, nell’incertezza della vigente normativa, è oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Il Collegio ritiene altresì di aderire all’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui la cooptazione è un istituto di carattere speciale che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di qualificazione (e, dunque, di partecipazione), alla sola esecuzione dei lavori nei limiti del 20%, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione SOA per cui il soggetto cooptato. Tale soggetto pertanto non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2013 n. 4278 e 10 settembre 2012 n. 4772; TAR Lombardia, Sez. I, 14 febbraio 2014 n. 475).

Pertanto, gli obblighi di cui all'art. 38 del Codice non possono essere estesi all'impresa cooptata, stante il carattere eccezionale della norma (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20 febbraio 2014 n. 807; Sez. III, 6 maggio 2013 n. 2449 e 14 novembre 2012 ti. 5758).

Più in particolare, la ricorrente deduce l'illegittimità della mancata allegazione, da parte dell'impresa cooptata, della dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) anche con riferimento al soggetto cedente il ramo d'azienda (la Società Icaro Ecology S.r.l.) quando, invece, il predetto obbligo, affermato dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria 4 maggio 2012, n. 10, riguarda unicamente il concorrente alla gara, ed avendo in ogni caso l'impresa E.D.L. Sistemi S.r.l. trasmesso la dichiarazione in esame, in sede di comprova dei requisiti, per il tramite della Società Eurobuilding S.p.a., consentendo di verificare l'affidabilità morale del soggetto cedente il ramo d'azienda.

Sulla base delle medesime considerazioni, neppure è fondata l’ulteriore censura secondo cui l'Impresa Eurobuilding S.p.a. doveva essere esclusa dalla gara perchè non avrebbe allegato l'impegno a costituirsi in raggruppamento con l'impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., in quanto l'impresa cooptata non è chiamata ad assumere alcuna prestazione oggetto di gara. Parimenti, i vizi riguardanti la sola impresa cooptata non potrebbero in ogni caso invalidare la partecipazione dell'impresa Eurobuilding S p a, qualificata - in proprio - all'esecuzione dell'intero appalto.

Anche il secondo ed il quarto motivo di ricorso devono pertanto essere respinti.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 38 DEL D.LGS. n. 163/2006. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente rileva che la Eurobuilding S.p.A. ha mancato di allegare all'offerta le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di moralità relativi al direttore tecnico Sig. Angelo Luchetti, nominato con atto del 29/04/1998 e non risultante mai cessato dalla carica. Sul punto, parte resistente contro deduce che secondo la visura camerale storica della Eurobuilding S.p.A. il Sig. A. Lucchetti è cessato dalla carica dal 18 ottobre 1999, ma la ricorrente ribatte che ciò non trova riscontro nella visura camerale storica da essa estratta dal Registro delle Imprese;

La censura –osserva il Collegio- non è peraltro fondata in fatto, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio risulta che il Sig. A. Lucchetti è cessato dalla carica di direttore tecnico dell'Impresa Eurobuilding S.p.a. dal 18 ottobre 1999, né la ricorrente adempie all’onere di prova che su di essa incombe quanto alla falsità o quantomeno inesattezza di tale certificazione.

7 – Conclusivamente, considera il Collegio che, nelle more di un’auspicabile –de iure condendo- radicale semplificazione normativa, la farraginosa e non sempre univoca disciplina italiana degli appalti deve essere necessariamente interpretata dal giudice nazionale alla stregua del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare, che a propria volta risponde sia al principio comunitario di concorrenza, sia ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, i quali postulano la necessità che tutti i soggetti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti possano concorrere alla tempestiva aggiudicazione della (unica e non surrogabile) “migliore offerta" , restando necessariamente in secondo piano sia i profili procedurali non incidenti sulla effettiva parità di trattamento dei concorrenti, sia gli obblighi dichiarativi, formali e cartolari, riferiti all’esecuzione dell’appalto e comunque non suscettibili di sostituire i controlli pubblici necessari alla tutela dell’interesse generale perseguito.

8 – In tale contesto, quanto ai dedotti profili di illegittimità concernenti la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza in sede di offerta, considera il Collegio che il predetto obbligo, come riconosciuto dalla giurisprudenza sopra evidenziata, è imposto dal legislatore, ex art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici, esclusivamente per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture, e che la diversità di oggetto e di disciplina dei due tipi di appalti può giustificare la diversa previsione normativa, in quanto in materia di lavori pubblici la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento, fermo restando l'obbligo di verifica dell'adeguatezza degli oneri per tutti i contratti pubblici.

Quanto alle ulteriori numerose censure dedotte in relazione all’associazione in partecipazione dell’impresa E.D.L. Sistemi S.r.l., considera poi il Collegio che la stessa non ha concorso alla gara ma è stata semplicemente indicata dall'impresa aggiudicataria in veste di cooptata, con l’attivazione di un istituto di carattere speciale volto ad abilitare un soggetto, privo dei prescritti requisiti di partecipazione, all’esecuzione di lavori nei limiti del 20%, secondo il medesimo criterio di favore per l’estensione della partecipazione che ha condotto alla giurisprudenza comunitaria in tema di “avvalimento”.

Come già evidenziato, non fondate –e comunque non rilevanti- sono quindi le numerose censure riferite alla violazione di pretesi obblighi dichiarativi dell’impresa cooptata, così come l’ulteriore censura circa la mancata allegazione alla domanda di partecipazione dell'impegno a costituirsi in raggruppamento con l'impresa cooptata, in quanto l’aggiudicataria non poteva ritenersi obbligata a costituire un R.T.I., essendo già in possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

L’offerta economica, infine, è stata correttamente formulata solo dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, che però ha dichiarato di volersi avvalere dell’impresa cooptata nel prescritto limite del 20% dei lavori, mentre l’impresa cooptata, oltre ad aver sottoscritto l’offerta, ha presentato le prescritte dichiarazioni sostitutive, ha allegato la necessaria attestazione SOA ed ha provato il possesso della richiesta certificazione di qualità.

9 – Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, in relazione alla complessità e non univocità delle questioni dedotte e della disciplina di riferimento.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti,     Presidente

Raffaello Sestini,        Consigliere, Estensore

Ivo Correale,   Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

05/12/2014

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