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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Marche, 4/12/2014 n. 133
Sulla possibilità di erogare contributi annui, per gli oneri di gestione, a sostegno dell'attività sportiva giovanile, a società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale.

L'art. 4, c. 6, del d.l. 95/2012 prevede che: "… Gli enti di diritto privato …, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", escludendo tuttavia dal divieto, tra le altre, "… le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289". L'art. 90, c. 25, d.l. 95/2012, prevede che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento." In merito all'interpretazione dell'art. art. 4, c. 6, del d.l. 95/2012 è stato osservato che "il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo". Dal tenore letterale non si rinvengono in astratto preclusioni della disposizione in esame all'erogazione di contributi pubblici; ciò non esclude, evidentemente, la necessità del rispetto di ulteriori vincoli derivanti dalla Legislazione vigente, anche regionale, e dei regolamenti comunali.

Con riferimento all'art. 6, c.9, del d.l. n. 78/2010 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione è stato statuito che "La disposizione citata utilizza il termine "sponsorizzazioni" in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale. Inoltre, "Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio". Pertanto, qualora sussistano specifiche caratteristiche, la concessione di un contributo elargito ad una associazione sportiva potrebbe rientrare nel concetto di sponsorizzazione.

Materia: enti locali / attività

 

                                                                                   Deliberazione n. 133/2014/PAR

 

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell’adunanza del 2 dicembre 2014

composta dai magistrati:

          Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f. relatore

          Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente

          Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente

* * *

PARERE

C O M U N E   D I   GROTTAMMARE

Visto l’art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l’attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Grottammare con nota in data 27 ottobre 2014 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 18323 del 27 ottobre 2014 ed assunta al protocollo in  data 28/10/2014 (n. 3032);

UDITO il relatore Consigliere Andrea Liberati; 

Ritenuto in

 

FATTO

Il Comune di Grottammare, con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell’art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla possibilità di erogare contributi annui, per gli oneri di gestione, a sostegno dell'attività sportiva giovanile, a società sportive dilettantistiche, affidatarie della gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 90, comma 25, della legge 27.12.2002, n. 289, a seguito di stipula di convenzione che garantisce l'utilizzo della struttura in funzione delle esigenze della collettività locale, per tutta la durata della convenzione stessa, precisando che l'attività svolta ha come destinataria immediata la collettività locale e non l'Amministrazione.

 

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L’art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un’importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell’organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l’esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l’istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all’Ente richiedente sia con riguardo all’organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella previsione normativa di riferimento la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell’art. 114 Cost. di cui l’art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez. Aut. Del. 13/07) – ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell’ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.        

Medesime conclusioni possono trarsi, da ultimo, con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere.

 

NEL MERITO

La richiesta di parere investe la corretta interpretazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge 06.07.2012, n. 95, convertito dalla legge 07.08.2012, n. 135, e alla stessa deve intendersi limitato.

L'art. 4, comma 6, del DL 95/2012 prevede che: "… Gli enti di diritto privato …, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, escludendo tuttavia dal divieto, tra le altre,  “… le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

L’art. 90, comma 25, d.l. 95/2012, prevede che “nei casi in cui  l'ente  pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,  la  gestione è affidata in via preferenziale a società e  associazioni  sportive dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline  sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione  di criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le  modalità di affidamento.”

La Regione Marche ha peraltro disciplinato la materia con L.R. 5/2012, regolamentando negli artt. 18 e ss. le modalità di affidamento.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia con parere n. 89/2013/PAR in merito all'interpretazione della norma oggetto di interpretazione ha osservato che “il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo".

Questa Sezione ritiene di condividere l’orientamento della Sezione Lombardia non sussistendo valide ragioni, del resto non evidenziate neanche dallo stesse Ente, per discostarsene.

Dal tenore letterale non si rinvengono quindi, in astratto, preclusioni della disposizione in esame all’erogazione di contributi pubblici; ciò non esclude, evidentemente, la necessità del rispetto di ulteriori vincoli derivanti dalla Legislazione vigente, anche regionale, e dei regolamenti comunali.

A titolo meramente esemplificativo, con riferimento all’art. 6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010 ed al relativo divieto di spese di sponsorizzazione la Corte dei Conti, Sez. reg. controllo, Lombardia, con deliberazione n. 6/2011, ha statuito che “La disposizione citata utilizza il termine “sponsorizzazioni” in senso atecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell’impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (cfr. in ogni caso delibera n 1075 del 23 12.2010)”.

Sulla stessa linea interpretativa si pone Corte dei Conti sez. reg. controllo, Puglia, deliberazione n. 163/2010, la quale ha affermato che: “Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.

Pertanto, qualora sussistano specifiche caratteristiche, la concessione di un contributo elargito ad una associazione sportiva potrebbe rientrare nel concetto di sponsorizzazione.

E’ opportuno anche tener conto che la giurisprudenza contabile ha talora ritenuto sussistente un danno erariale laddove il bene sia concesso a condizioni economiche non adeguatamente remunerative (tra le altre, cfr. Sez. giur. Toscana, 96/2014).

P.Q.M.

        Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.      

        La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Grottammare ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell’adunanza del 2 dicembre 2014.

 

Il Presidente f.f.

Andrea Liberati

 

Depositata in Segreteria in data  04/12/2014

 

Il direttore della Segreteria

Dott. Carlo Serra

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