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Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, 19/2/2015 n. 57/2015/R/GAS
Modalità di acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni appaltanti tenute agli adempimenti in materia di gare per l’affidamento della distribuzione del gas naturale

Materia: gas / disciplina

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015

57/2015/R/GAS

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE, CUSTODIA E TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA ALL’AUTORITÀ DALLE STAZIONI APPALTANTI TENUTE AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI GARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS

E IL SISTEMA IDRICO

 

Nella riunione del 19 febbraio 2015

 

VISTI:

• la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

• il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;

• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;

• il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);

• la legge 23 agosto 2004, n. 239;

• il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (decreto-legge 159/07);

• la legge 23 luglio 2009, n. 99;

• il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

• il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

• il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

• il decreto del 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);

• il decreto del 21 aprile 2011;

• il decreto del 18 ottobre 2011 (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);

• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 226/11);

• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas;

• la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/gas);

• la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2014/R/gas);

• la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A (di seguito: deliberazione 381/2014/A);

• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 7 giugno 2013, n. 2 (di seguito: determinazione 2/13);

• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 14 marzo 2014, 5/14 (di seguito: determinazione 5/14);

• la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 1 agosto 2014, n. 16 (di seguito: determinazione 16/14).

 

CONSIDERATO CHE:

• l’articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07 prevede che i Ministri dello Sviluppo Economico e per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità, individuino i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas, previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

• con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;

• con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;

• con il decreto 226/11 i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

 

CONSIDERATO CHE:

• l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

• l’articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;

• l’articolo 9, comma 1, del decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;

• l’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all’Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante, entro trenta giorni.

 

CONSIDERATO CHE:

• con la deliberazione 113/2013/R/gas, l’Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;

• con la determinazione 2/13 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della richiamata deliberazione 113/2013/R/GAS, lo “Schema di nota giustificativa” e “l’Elenco dei documenti da trasmettere all’Autorità”, di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara);

• il punto 3 della medesima determinazione 2/13 ha stabilito che la sopra citata documentazione di gara sia trasmessa all’Autorità su supporto informatico leggibile senza software aggiuntivo usando i più comuni sistemi operativi e le più comuni suite di office automation e per l’invio di eventuali testi sia impiegato il formato PDF (Portable Document Format).

 

CONSIDERATO CHE:

• con le modalità stabilite dalla determinazione 5/14, attraverso l’attivazione di una specifica area dedicata, ad accesso riservato, presente nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità, è stato reso disponibile alle stazioni appaltanti il valore degli asset risultante al 31 dicembre 2011, utilizzato ai fini della fissazione delle tariffe 2013, riferito all’insieme delle località appartenenti a ciascun ambito tariffario;

• il punto 2 della medesima determinazione 5/14 prevede che l’accesso all’area dedicata sopra citata avvenga a seguito dell’accreditamento delle stazioni appaltanti, e che sia consentita l’individuazione da parte dell’Autorità, attraverso modalità di trasmissione certificate, della persona fisica che, per conto di ogni stazione appaltante, sia autorizzata ad accedere a tale area dedicata.

 

CONSIDERATO CHE:

• la deliberazione 155/2014/R/gas ha disciplinato l'iter procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;

• il punto 1 della medesima deliberazione ha previsto, in particolare, che la sopra citata documentazione di gara sia trasmessa dalle stazioni appaltanti all’Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando di gara;

• il punto 2 della medesima deliberazione ha previsto la pubblicazione, in apposita sezione dedicata del sito internet dell'Autorità, di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'iter procedurale relativo agli adempimenti del sopra menzionato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;

• con la determinazione 16/14 il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità ha approvato il sopra citato cruscotto.

 

CONSIDERATO CHE:

• le informazioni e i dati contenuti nella documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all’Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, richiedono, in relazione alla loro particolare natura e per il loro carattere di riservatezza, l’adozione di procedure speciali, rafforzate rispetto a quelle ordinarie, per la loro acquisizione, custodia e trattamento da parte dell’Autorità;

• tali procedure speciali devono prevedere adeguate modalità di acquisizione, custodia e trattamento, da parte del personale dell’Autorità, della documentazione di gara inviata, che si traducano in apposite modalità operative funzionali a garantire la riservatezza nelle predette fasi di acquisizione, custodia e trattamento delle informazioni;

• al fine di migliorare la sistematica ed efficiente acquisizione, custodia e trattamento della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all’Autorità è stata avviata la predisposizione, da parte della medesima Autorità, di un’apposita piattaforma informatica, da rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità, funzionale anche all’archiviazione e al trattamento, con modalità sicure, della documentazione di gara sopra citata;

• con la deliberazione 381/2014/A l’Autorità ha costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale finalizzato a garantire la tempestiva ed ordinata gestione amministrativa delle attività di competenza dell’Autorità relative alle gare per l’affidamento della distribuzione del gas naturale.

 

RITENUTO OPPORTUNO:

• definire modalità specifiche per l’acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte del personale dell’Autorità, della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all’Autorità, volte ad assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione sopra citata;

• prevedere, per quanto sopra, che siano rese disponibili sul sito internet dell’Autorità opportune istruzioni per consentire alle stazioni appaltanti, accreditate ai sensi della determinazione 5/14, di crittografare la documentazione di gara da trasmettere all’Autorità;

• individuare il responsabile e gli incaricati dell’acquisizione, della custodia e del trattamento della documentazione di gara per conto dell’Autorità, fornendo indicazioni specifiche per il loro comportamento;

• prevedere che le misure volte ad assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara siano applicabili anche alla documentazione di gara acquisita mediante l’apposita piattaforma informatica in corso di predisposizione, che sarà resa a breve disponibile sul sito internet dell’Autorità

 

DELIBERA

1. di approvare le modalità per l’acquisizione, la custodia e il trattamento da parte dell’Autorità della documentazione di gara inviata all’Autorità dalle stazioni appaltanti accreditate ai sensi della determinazione 5/14, allegate alla presente deliberazione, di cui formano integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità, in collaborazione con il Direttore della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e Documentazione, di prevedere la pubblicazione, nella sezione “Gare distribuzione gas” del sito internet dell’Autorità, di istruzioni operative al fine di consentire alle stazioni appaltanti di crittografare la documentazione di gara da inviare all’Autorità;

3. di prevedere che le misure volte ad assicurare la riservatezza e l’integrità delle informazioni e dei dati contenuti nelle documentazioni di gara e, in particolare, le disposizioni funzionali alla crittografia dei documenti di cui al precedente punto 2. siano applicabili anche all’acquisizione, alla custodia e al trattamento della documentazione di gara mediante apposita piattaforma informatica, che sarà resa disponibile sul sito internet dell’Autorità;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 febbraio 2015

 

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

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