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TAR Lazio, sez. II bis, 11/3/2015 n. 4010
Sulle condizioni che devono sussistere affinchè sia ritenuto legittimo l'affidamento di un servizio pubblico ad una società mista (fattispecie concernente l'affidamento del servizio di RSU e differenziata).

La giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ritiene che può essere consentito l'affidamento ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere almeno in via prevalente a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche - tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa - allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. In sostanza, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto). Deve cioè essersi trattato di una gara a "doppio oggetto", in cui le prestazioni relative ai servizi da svolgere siano state concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate. Non è consentito invece l'affidamento di servizi a una società mista "generalista" o la cui "missione" sia generica, indeterminata o costituita per l'attribuzione di compiti o servizi non ancora precisamente identificati nelle loro caratteristiche e durata al momento della scelta del socio privato, ancorchè selezionato con pubblica gara.

Materia: servizi pubblici / affidamento e modalità di gestione

N. 04010/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 10152/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10152 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Mar.Edil Srl e Montalto Ambiente Spa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentate e difese dall'avv. Marco Mariani, con domicilio eletto presso Studio Mariani, Menaldi & Associati in Roma, Via Savoia, 78;

 

contro

Comune di Montalto di Castro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Antonio Bertoloni, 26/B;

 

nei confronti di

Ditta Lanzi Orfeo di Lanzi Dante e C. Snc, in persona del legale rappresentante p.t.;

Aimeri Ambiente Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Todisco, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Angelico, 12;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo,

della deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 29.05.2014, avente ad oggetto: appalto pubblico per l'affidamento del servizio di igiene urbana - approvazione proposta progettuale;

dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Montalto di Castro n. 12 del 30.5.2014, avente ad oggetto “appalto pubblico per l’affidamento del servizio di igiene urbana – provvedimenti”;

e per il risarcimento dei danni;

 

e per l’annullamento altresì,

quanto ai motivi aggiunti,

della determinazione n. 375 del 16.7.2014 del Responsabile del servizio LL.PP. con la quale è stato determinato di procedere all’affidamento del servizio di RSU e differenziata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le modalità di cui all’allegato disciplinare di gara; di approvare il bando , il disciplinare e la modulistica per l a partecipazione; di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue: -il fine che l’Amministrazione comunale si prefigge di conseguire è l’affidamento del Servizio di trasporto e raccolta R.S.U. nel territorio comunale; - il servizio avrà per oggetto “Servizio Igiene Urbana” e sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa a rogito del Segretario Comunale; le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;

e dei provvedimenti n. 574 del 26.9.2014, n. 636 del 27.10.2014, delle note del Sindaco del 26.9.2014 prot. n. 19530 e del 27.10.2014 prot. n. 21757;

e per il risarcimento dei danni;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montalto di Castro e di Aimeri Ambiente Srl, in proprio e quale mandataria dell’ATI con la ditta Ditta Lanzi Orfeo di Lanzi Dante e C Snc;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2015 il cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato e ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

I. Con deliberazione del C.C. n. 19 del 28.2.1997 il Comune di Montalto di Castro, ai fini del rendimento del pubblico servizio di gestione dell’impianto comunale di trattamento e depurazione di acque reflue decadenti dalla fognatura comunale e del potenziamento e miglioramento dell’impianto esistente, ha indetto una procedura per la costituzione di una SPA a capitale pubblico minoritario e per la selezione del socio privato di maggioranza, approvando altresì il bando di gara, lo schema di statuto della costituenda SPA pubblica minoritaria e lo schema di convenzione. La gara, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17.4.1997 e sulla GURI del 21.4.1997, è stata aggiudicata all’ATI Ecosesto spa – Mar.Edil Maremma Edile srl. Il 18.12.1997 veniva quindi stipulato l’atto costitutivo della Montalto Ambiente spa con durata prevista fino al 2030. Mar.Edil srl, che nel corso del 2006 aveva rilevato le quote di Ecosesto spa, ha chiesto al Comune, in data 2.12.2009, l’affidamento a Montalto Ambiente spa del servizio di acquedotto e, alla scadenza dell’attuale affidamento, anche il ciclo rifiuti urbani integrato. Invero, nel corso del 2008 il Comune di Montalto di Castro aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di raccolta e trasporto, poi affidato, in esito alla gara, alla ATI Aimeri/Lanzi per il periodo 1.1.2009-31.12.2011. Tale servizio è stato poi prorogato alla scadenza, di modo che, il 29.7.2013, le società ricorrenti hanno trasmesso al Comune “atto dichiarativo e ricognitivo Servizio Gestione Integrata dei Rifiuti”, insistendo per l’affidamento, alla scadenza della proroga dell’appalto in essere, del servizio suddetto alla Montalto Ambiente spa.

II. Sono intervenute invece la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 29.05.2014, avente ad oggetto previsione di appalto pubblico per l'affidamento del servizio di igiene urbana ed approvazione della relativa proposta progettuale di gestione esternalizzata, nonché l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Montalto di Castro n. 12 del 30.5.2014, avente ad oggetto la proroga del servizio di gestione, raccolta e trasporto rifiuti all’ATI Aimeri/Lanzi fino al 31.12.2014 ed in ogni caso fino al subentro del nuovo gestore. Dopo preavviso di ricorso ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006, le società Mar.Edil srl e Montalto Ambiente spa hanno quindi proposto ricorso davanti a questo TAR avverso gli atti da ultimo citati, deducendo:

1) Incompetenza. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di potere, della irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza e/o mancanza di istruttoria. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o della carenza di motivazione;

3) Sotto altro profilo, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria.

III. Con motivi aggiunti depositati l’11.6.2014 Mar.Edil srl e Montalto Ambiente spa si sono successivamente gravate anche avverso la determinazione n. 375 del 16.7.2014 del Responsabile del servizio LL.PP. del Comune di Montalto di Castro (con la quale si è stabilito: di procedere all’affidamento del servizio di RSU e differenziata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con le modalità di cui all’allegato disciplinare di gara; di approvare il bando, il disciplinare e la modulistica per l a partecipazione; di stabilire, infine, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue: -“il fine che l’Amministrazione comunale si prefigge di conseguire è l’affidamento del Servizio di trasporto e raccolta R.S.U. nel territorio comunale; - il servizio avrà per oggetto “Servizio Igiene Urbana” e sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa a rogito del Segretario Comunale; le clausole essenziali da riportare nel contratto sono quelle di cui al Capitolato Speciale d’Appalto), nonché, per quanto occorrer possa, avverso i provvedimenti n. 574 del 26.9.2014 e n. 636 del 27.10.2014 del Responsabile del servizio LL.PP. del ripetuto Comune ed avverso le note del Sindaco del 26.9.2014 prot. n. 19530 (con cui è stata sospesa per 30 giorni la determinazione n. 375/2014) e del 27.10.2014 prot. n. 21757 (con cui è stata sospesa per ulteriori 30 giorni la determinazione n. 375/2014).

Al riguardo hanno dedotto: Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quater della legge n. 241/1990 e s.m.i.. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di istruttoria per illogicità manifesta e contraddittorietà. Perplessità. Illegittimità derivata da quella degli atti presupposti gravati con il ricorso introduttivo.

Sia nel ricorso che nei motivi aggiunti le istanti hanno anche chiesto il risarcimento dei danni, che sono stati quantificati, in memoria difensiva, con riferimento al corrispettivo annuo previsto nel capitolato speciale di appalto del servizio a suo tempo affidato e prorogato all’ATI Aimeri.

IV. Si sono costituiti in giudizio e hanno controdedotto ex adverso, formulando anche eccezioni di inammissibilità/irricevibilità, sia il Comune (memorie depositate il 29.12.2014 e il 2.1.2015) che Aimeri Ambiente srl (memoria depositata il 29.12.2014), mentre la ricorrente ha insistito nei propri assunti e replicato con memorie depositate il 23.12.2014 e il 31.12.2014.

Alla pubblica udienza del 14.1.2015 la causa è passata in decisione.

V. Premesso quanto sopra, ritiene preliminarmente il Collegio che debba essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Aimeri Ambiente srl, appartenendo, infatti, nella specie, la potestas decidendi all’adito giudice amministrativo, considerato che sono oggetto d’impugnativa ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed atti di scelta, in radice, da parte dell’Amministrazione comunale, di indire una procedura di gara alternativa all’affidamento diretto a Montalto Ambiente, e che sono dunque contestati atti autoritativi e discrezionali degli organi comunali cui è collegato l'esercizio di un potere pubblico a fronte del quale non può che rilevarsi la presenza di situazioni soggettive di interesse legittimo.

VI. Ciò posto, rileva il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti di cui in epigrafe sono sostanzialmente da disattendere, alla stregua delle seguenti considerazioni:

1) E’ infondato il primo motivo. Sostengono, in sintesi, con esso, le società ricorrenti: che il servizio di raccolta e trasporto R.S.U. già affidato all’ATI Aimeri-Lanzi ed oggetto di prossimo affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, avrebbe dovuto essere invece affidato alla Montalto Ambiente spa; che questa, invero, è una società mista, pubblico-privata, il cui socio di maggioranza è stato scelto mediante gara ad evidenza pubblica; che tale gara era a doppio oggetto, per la selezione di un socio privato e per l’attribuzione ad esso di specifici compiti operativi consistenti nella gestione del servizio e nella realizzazione delle opere; che sussistono nella specie i requisiti, precisati dalla giurisprudenza, ai fini della legittimità dell’affidamento diretto di servizi, ad una società mista; che attualmente dopo il referendum abrogativo del 12-13.6.2011 e la sentenza della Corte Costituzionale n. n. 199/2012, la disciplina di riferimento sui servizi pubblici locali è dettata dall’art. 34, co. 20-25, del DL n. 179/2012, che si limita a prevedere l’applicazione della disciplina comunitaria; che sulla base di tale disciplina è ammissibile l’affidamento di un servizio pubblico locale a rilevanza economica ad una società mista quando l’ordinamento europeo lo ammette; che l’attuale modello della Montalto Ambiente spa è peraltro conforme alle disposizioni comunitarie del Libro Verde in materia di partenariato pubblico privato istituzionalizzato (c.d. PPPI); che nemmeno osta all’affidamento alla Montalto Ambiente spa del servizio in questione l’art. 3 bis del DL n. 138/2011, dato che non è stato ancora individuato, nella Regione Lazio, alcun ambito o bacino territoriale ottimale in materia di rifiuti e manca il relativo gestore unico, permanendo quindi in capo al Comune la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale; che il servizio di cui trattasi avrebbe dovuto in conclusione essere direttamente affidato a Montalto Ambiente spa.

Ebbene, la giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha ritenuto che può essere consentito l'affidamento ad una società mista che sia costituita appositamente per l'erogazione di uno o più servizi determinati, da rendere almeno in via prevalente a favore dell'autorità pubblica che procede alla costituzione, attraverso una gara che miri non soltanto alla scelta del socio privato, ma anche - tramite la definizione dello specifico servizio da svolgere in partenariato con l'amministrazione e delle modalità di collaborazione con essa - allo stesso affidamento dell'attività da svolgere e che limiti, nel tempo, il rapporto di partenariato, prevedendo allo scadere una nuova gara. In sostanza, l'affidamento di un servizio ad una società mista è ritenuto ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l'individuazione del determinato servizio da svolgere (delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all'oggetto). Deve cioè essersi trattato di una gara a “doppio oggetto”, in cui le prestazioni relative ai servizi da svolgere siano state concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate (v. Consiglio di Stato, V, 30/09/2010, n. 7214; V, 23 /10/2007, n. 5587; VI, 23/09/2008, n. 4603; V, 13/02/2009, n. 824; v. anche Co.Cost. n. 199/2014 e TAR Lazio, RM n. 8442/2011). Non è consentito invece l’affidamento di servizi a una società mista “generalista” o la cui “missione” sia generica, indeterminata o costituita per l’attribuzione di compiti o servizi non ancora precisamente identificati nelle loro caratteristiche e durata al momento della scelta del socio privato, ancorchè selezionato con pubblica gara. Tali principi oltre ad aver trovato conferma in sede interna (v. ancora Cons. Stato, VI, 16 marzo 2009 n. 1555) sono poi stati affermati anche dalla giurisprudenza comunitaria (Corte Giustizia, sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08, ).

La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione. Parametrando il caso di specie ai principi suddetti, ritiene il Collegio che non sussistessero i requisiti, contrariamente a quanto asserito dalle istanti, per accordare il preteso affidamento diretto del servizio di raccolta RSU alla Montalto Ambiente spa e che quindi il Comune intimato abbia legittimamente operato. Invero, la delibera C. C. di Montalto di Castro n. 19/1997 riguardava la costituzione di una società mista e la scelta del socio privato per il servizio di gestione dell’impianto comunale di trattamento e depurazione delle acque reflue decadenti dalla fognatura comunale. Anche la delibera G.C. n. 428/97 di costituzione della società mista faceva riferimento al servizio di depurazione delle acque reflue. Del resto questo era lo scopo del bando di selezione del socio privato. E’ ben vero che in tale bando vi erano anche riferimenti alla realizzazione e gestione di aree, impianti e processi, propri o di terzi, per bonifica, smaltimento, trattamento e commercializzazione di rifiuti urbani o industriali. Ma ciò nel contesto di una previsione generica, riferita all’oggetto della costituenda società, e dunque non specificamente individuante un servizio determinato (oltre a quello di gestione della depurazione delle acque reflue). Tale ulteriore possibile attività era infatti prevista a titolo meramente esemplificativo nell’ambito di un generico oggetto sociale previsto e consistente “nel salvaguardare, recuperare, valorizzare e gestire il patrimonio ambientale, nella promozione e nello sviluppo sociale ed economico nonché nella realizzazione di opere ed infrastrutture accessorie e connesse”. Sostanzialmente il servizio pubblico previsto in sede di procedura di scelta del socio privato non era specificamente individuato nel trasporto e gestione di rifiuti (v. art. 5 del bando ove si fa semmai riferimento al trattamento delle acque reflue). Parimenti generiche e non significative ai fini pretesi erano le indicazioni contenute poi nell’oggetto sociale, nello statuto e nell’atto costitutivo della società mista, nonchè nella Convenzione del 21.7.1998 la quale non a caso rinviava (per tempi e modi di realizzazione del programma degli interventi) a successive convenzioni attuative (successivamente intervenute nel 2000 e 2010 per gli impianti di depurazione e il servizio idrico). Il bando in sostanza era del tutto generico e carente di necessarie specificazioni ai fini dell’affidamento del servizio di RSU. Né poteva evidentemente sopperire la postuma integrazione (operata da ultimo nel 2013) da parte del CdA della Montalto Ambiente spa, del proprio Statuto sociale, con la modica dell’art. 3, “ai fini dell’affidamento del servizio idrico integrato e servizio igiene integrato” (su cui tra l’altro non risulta essersi pronunciata nemmeno l’Assemblea della Società), in quanto intervenuta al di fuori della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato e per la costituzione della società mista. Che tale procedura non contemplasse invece specificamente il servizio di raccolta rifiuti è ad abundantiam comprovato anche dal fatto che a tale stesso servizio il Comune intimato ha diversamente provveduto, nel corso degli anni, con affidamenti mediante pubbliche gare (con aggiudicataria, da ultimo, l’ATI Aimeri) avverso le quali non risultano impugnative mosse dalle attuali ricorrenti. In presenza di tale situazione (non rilevando evidentemente la generica affermazione delle istanti di conformità del modello societario di Montalto Ambiente al c.d. PPPI e la mancata individuazione allo stato del gestore unico d’ambito in materia di rifiuti dato che nelle more della relativa istituzione la permanente possibilità per i Comuni di gestire i servizi di igiene ambientale richiede comunque l’affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica), l’affidamento diretto alla Montalto Ambiente spa al di fuori delle necessarie procedure da ultimo citate (essendo irrilevante ai fini pretesi quella a suo tempo condotta e portata a compimento per la scelta del socio privato della società mista pubblico-privata) del servizio di igiene urbana integrata da espletarsi presso il Comune intimato avrebbe in definitiva concretato una chiara violazione dei principi di trasparenza e concorrenza in materia di affidamento di pubblici contratti e concessioni;

2) Il secondo e il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente, riguardano l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Montalto di Castro n. 12 del 30.5.2014, con la quale, nelle more dell’esperimento e compimento della gara (la cui durata è stimata “in circa sei mesi”) per l’affidamento esternalizzato del servizio di raccolta RSU, si ordina all’ATI Aimeri-Lanzi di “proseguire nell’esecuzione di detto servizio fino al 31 dicembre 2014 ed in ogni caso fino al subentro del nuovo gestore”. Avverso tale ordinanza le ricorrenti deducono mancanza di presupposti giustificativi ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (situazione eccezionale, imprevedibile, pericolo imminente) e la sproporzione del mezzo utilizzato non essendo nemmeno indicata l’impossibilità di fronteggiare la situazione con i rimedi ordinari (avendo invero il Comune già provveduto dal 2012 al 2014 a prorogare il servizio con delibere di Giunta).

Le censure esposte, prima che infondate sono addirittura inammissibili, poiché non si vede quale interesse residui alle ricorrenti (una volta esclusa la fondatezza della loro pretesa, fatta valere con il primo mezzo, all’affidamento diretto del servizio) a censurare le determinazioni di proroga dell’affidamento in essere e le modalità soggettive di tale stessa proroga (con ordinanza del Sindaco anziché con determinazione della Giunta Comunale). D’altra parte è evidente che una volta approvata l’esternalizzazione del servizio l’ordinanza del Sindaco altro non rappresenta che lo strumento per assicurare la continuità del servizio. Sotto questo profilo, peraltro, i rilievi mossi sono anche privi di fondamento, posto che il fine di tutela dell’igiene e della salute pubblica al fine di evitare un pericolo imminente era nella specie in re ipsa, stante la scadenza della proroga del servizio di RSU in ambito comunale, l’imminenza del periodo estivo, la temporaneità del periodo di efficacia dell’affidamento in via di urgenza. Va poi considerata la circostanza che la normale proroga in via ordinaria di un appalto non può essere disposta se non in presenza di eccezionali circostanze giustificatrici (e che tali circostanze sono invece normalmente insite nel potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco);

3) Con i motivi aggiunti le istanti si dolgono poi del fatto che il Comune, dopo aver sospeso per ben due volte, per trenta giorni ciascuna -a seguito del ricorso delle istanti e di loro successiva richiesta di annullamento degli atti impugnati in via di autotutela- la determina n. 375/2014 (impugnata anch’essa) con cui si è stabilito di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di RSU, non ha poi assunto alcuna definitiva determinazione e non ha avviato alcun procedimento di secondo grado volto all’annullamento dei provvedimenti impugnati, in contrasto con l’art. 21 quater della legge n. 241/90 (secondo cui il potere di sospensione è eccezionale e provvisorio). Assumono le ricorrenti che l’Amministrazione, violando la norma predetta, con i provvedimenti di sospensione (aventi peraltro carattere confessorio della fondatezza delle richieste delle ricorrenti stesse), ha solo illegittimamente spostato i termini , senza prendere seriamente in considerazione le istanze e senza concludere il procedimento. Orbene, in ordine alle impugnative azionate con i motivi aggiunti, rileva anzitutto il Collegio l’irricevibilità per tardività dell’impugnativa di Mar.Edil della determinazione n. 375 del 16.7.2014 in quanto il termine di 30 giorni per detta impugnativa scadeva il 23.10.2014, tenuto conto del periodo di sospensione feriale e della circostanza che almeno il 23.9.2014 tale determinazione era stata conosciuta essendo stata avanzata, lo stesso giorno, dalla predetta società, istanza di relativo annullamento in autotutela, mentre i motivi aggiunti sono stati proposti soltanto il 28.11.2014. Né poteva far slittare il termine l’intervenuta sospensione di tale atto, operando essa provvisoriamente solo sul piano dell’esecutività e non su quello della validità dell’atto stesso.

Comunque le censure sono anche infondate, posto che l’atto di sospensione, ex art. 21 quater della legge n. 241/90, non è necessariamente strumentale ad un successivo atto di revoca o di annullamento d’ufficio, nulla vietando alla P.A. di confermare anche implicitamente (alla scadenza della sospensione) il provvedimento sospeso. Nella specie la sospensione è avvenuta per il tempo ritenuto necessario ad approfondimenti della questione. Quanto all’obbligo di pronuncia espressa, da un lato non vi era obbligo di annullamento di predenti atti su richiesta di soggetti (eventualmente incisi), dall’altro non rileva la mera (presunta) inerzia a fronte del mancato esperimento dei mezzi sollecitatori previsti dalla legge e dei conseguenti rimedi giurisdizionali ad hoc. Né può ritenersi che la sospensione momentanea abbia avuto alcun valore confessorio di (insussistenti e comunque non provate) illegittimità perpetrate nella vicenda dall’Amministrazione comunale.

4) Quanto infine alla censura (contenuta anch’essa nei motivi aggiunti), di illegittimità derivata, essa è evidentemente da disattendere, a fronte della reiezione delle censure mosse anche con il ricorso introduttivo.

VII. Le azionate richieste di annullamento debbono essere quindi nei predetti termini disattese, conseguendone, evidentemente, anche il rigetto della domanda risarcitoria, peraltro impropriamente e inammissibilmente parametrata al corrispettivo per lo svolgimento di un servizio che, sulla base di quanto dedotto dalle istanti e deciso da questo Tribunale, comunque non sarebbe spettato alla Montalto Ambiente spa.

Le impugnative mosse con il ricorso e i motivi aggiunti, conclusivamente, vanno in parte respinte, in parte dichiarate inammissibili e in parte dichiarate irricevibili, dovendo essere rigettata anche la domanda risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, assume al riguardo pronuncia di rigetto, inammissibilità e irricevibilità, secondo quanto precisato in motivazione;

Condanna le ricorrenti a rifondere, ciascuno per la metà del totale, euro 2000,00 al Comune ed euro 2000,00 alla controinteressata intimati e costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio,        Presidente

Domenico Lundini,    Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo,      Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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