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Consiglio di Stato, Sez. V, 20/4/2015 n. 1999
Sulla necessità del requisito dell'iscrizione all'albo ex art. 52, c.5, d. lgs. 446/1997, per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione entrate comunali.

Conformemente a giurisprudenza consolidata, ogni questione concernente i requisiti soggettivi dei partecipanti ad una gara, diversa da quella relativa alle clausole impeditive della partecipazione, deve essere proposta in sede di impugnazione dell'aggiudicazione. Nel caso di specie, pertanto, correttamente la mancanza del requisito (iscrizione all'albo di cui agli artt. 52, c.5 e 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ossia all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni) è stato fatto valere in sede di impugnazione dell'aggiudicazione, atteso che essa non impediva la partecipazione alla gara, ma l'aggiudicazione in favore di chi ne fosse privo, essendo un presupposto previsto dalla legge per l'esercizio da parte dei privati dell'attività di gestione e riscossione delle entrate pubbliche degli enti locali.

L'art. 52, c. 5, lett.b) del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53, c. 1°". Nel caso di specie, è indubbio che sono affidate all'aggiudicatario, soggetto privato, l'accertamento e la riscossione di entrate pubbliche, pertanto, sono illegittimi l'aggiudicazione e il bando di gara, per carenza del raggruppamento aggiudicatario dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 52, c. 5 del d. lgs. n. 446 del 1997.


Materia: servizi pubblici / disciplina

N. 01999/2015REG.PROV.COLL.

 

N. 05360/2014 REG.RIC.

 

N. 05917/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2014, proposto dal Comune di Como, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano e Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

 

contro

la società Sarida s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

 

nei confronti di

le società Eurodata s.r.l. ed Euten s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentate e difese dagli avvocati Massimo Occhiena e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

 

sul ricorso numero di registro generale 5917 del 2014, proposto dalla s.r.l. Eurodata in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i. con Euten s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena e Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

 

contro

il Comune di Como, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano e Chiara Piatti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

 

nei confronti di

la s.r.l. Sarida, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza e Ulisse Corea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ulisse Corea in Roma, via dei Monti Parioli, n. 48;

 

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lombardia - Milano Sezione IV n. 1240 del 13 maggio 2014, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli o di cittadini esteri e recupero crediti internazionali

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della s.r.l. Sarida e della s.r.l. Eurodata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Consigliere Doris Durante;

Uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi, in dichiarata sostituzione dell'avvocato Maria Antonietta Marciano, l’avvocato Massimo Occhiena, l’avvocato Davide Moscuzza e l’avvocato Massimo Occhiena;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza n. 1240 del 13 maggio 2014, accoglieva “nei termini di cui in motivazione”, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso n. 349 del 2014 proposto dalla s.r.l. Sarida per l’annullamento: a) del provvedimento del 12 dicembre 2013 di aggiudicazione definitiva in favore del r.t.i. tra Eurodata s.r.l. e Euten s.r.l. della gara indetta dal Comune di Como con bando del 22 giugno 2013 per l’affidamento del “servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini esteri e recupero crediti internazionali”; b) della lex di gara nella parte in cui non prevedeva tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione all’albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi degli enti locali istituito ai sensi dell’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997 e per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

2.- Il TAR, respinte le eccezioni di tardività con riguardo all’impugnazione della lex di gara, non trattandosi di clausole escludenti, accoglieva il ricorso ritenendo, conformemente alla giurisprudenza formatasi sull’applicazione della disposizione dell’articolo 53, comma 1 del d. lgs. n. 446 del 1997, che:

a) l’iscrizione all’albo di cui al citato articolo 53 fosse obbligatoria per tutti i casi di riscossione delle entrate degli enti locali, qualunque fosse la fonte delle entrate, anche per il caso di pagamenti spontanei;

b) l’iscrizione all’albo non integrasse violazione dei principi generali in materia di concorrenza con le gare pubbliche, essendo compatibile con il diritto comunitario.

Il TAR, quindi, rilevato che l’annullamento dell’aggiudicazione, unico provvedimento concretamente lesivo, non comportava il travolgimento dell’intera procedura, ma semplicemente la rimozione del segmento che aveva compresso il patrimonio giuridico della ricorrente, ne disponeva la reintegra in forma specifica, mediante la sua collocazione al primo posto della graduatoria, con conseguente risarcimento in forma specifica.

3.- Con atto di appello n. 5360 del 2014 il Comune di Como impugnava la suddetta sentenza del TAR Lombardia n. 1240 del 2014, deducendone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:

a) contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, con riferimento all’onere di tempestiva impugnazione delle clausole del bando; violazione degli articoli 1337 e 1338 del codice civile per violazione dei principi di affidamento e buona fede ed illogicità e contraddittorietà della motivazione;

b) erronea e falsa applicazione degli articoli 52 e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997; travisamento dei fatti; erroneità e ingiustizia della motivazione, in quanto l’oggetto della gara riguarderebbe un’attività di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e cittadini esteri, i cui verbali di accertamento e la cui liquidazione resterebbero di competenza della polizia locale;

c) erronea e falsa applicazione degli articoli 52 e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alla violazione dei principi di libera concorrenza, essendo sproporzionato, irragionevole e discriminatorio rispetto all’oggetto dell’attività posta in gara il requisito dell’iscrizione all’albo di cui agli articoli 52 e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997.

3.1- Si costituiva in giudizio Eurodata che chiedeva l’accoglimento dell’appello.

3.2- Resisteva Sarida che contestava in fatto e diritto le censure del Comune, chiedendo il rigetto dell’appello.

4.- Con atto di appello n. 5917 del 2014 la s.r.l. Eurodata, nella qualità in atti, impugnava la stessa sentenza del TAR Lombardia n. 1240 del 2014, deducendone l’erroneità alla stregua dei seguenti motivi:

a) violazione ed errata applicazione degli articoli 49 e 56 del TFUE; violazione degli articoli 52 e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997; violazione dell’articolo 21 del d. lgs. n. 112 del 1999; violazione dell’articolo 115 del TULPS; violazione della lex specialis di gara; violazione della libertà della prestazione dei servizi nonché del divieto di discriminazione, della parità di trattamento, della libertà di concorrenza e della massima partecipazione alle gare d’appalto; carente, erronea, contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione, in quanto oggetto della procedura sarebbe il servizio di recupero dei crediti del Comune relativi al mancato pagamento delle contravvenzioni stradali da parte dei soggetti residenti all’estero e, quindi, un’attività di mero recupero crediti che non richiederebbe l’iscrizione nel casellario istituito dall’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997;

b) violazione della lex specialis di gara; violazione del principio della massima partecipazione alle gare d’appalto; carente, erronea, insufficiente e inadeguata istruttoria processuale; illogicità manifesta, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carente erronea ed apodittica motivazione, perché dall’accoglimento del ricorso non potrebbe derivare l’aggiudicazione a favore della ricorrente, ma l’annullamento dell’intera gara.

4.1- Resisteva all’appello la s.r.l. Sarida.

5.- Le parti depositavano memorie difensive e di replica e alla pubblica udienza del 18 dicembre 2014, i ricorsi venivano trattenuti in decisione e veniva pubblicato il dispositivo.

 

DIRITTO

6.- Ai sensi dell’articolo 96 c.p.a., va disposta la riunione degli appelli numeri 5360 del 2014 e 5917 del 2014 perché proposti contro la stessa sentenza.

7.- Gli appelli sono infondati e vanno respinti.

8.- L’oggetto del giudizio riguarda il requisito dell’iscrizione all’albo di cui agli articoli 52, 5°comma e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, per lo svolgimento del servizio di “gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini esteri e recupero crediti internazionali”.

9.- Il Comune di Como, con bando del 22 giugno 2013, indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e dei regolamenti comunali a carico di veicoli e/o cittadini esteri e recupero crediti internazionali” del valore stimato di euro 330.000 per la durata di tre anni, con aggio a base d’asta fissato al 35%, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Il bando richiedeva quale requisito per partecipare alla gara il possesso della licenza per recupero crediti, di cui all’articolo 115 del TULPS.

Non richiedeva il possesso dell’iscrizione all’albo di cui agli articoli 52, comma 5 e 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ossia all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

Risultava aggiudicatario dell’appalto il raggruppamento tra Eurodata s.r.l. e Euten s.r.l., che aveva offerto il ribasso del 55,60%.

La concorrente Sarida, collocata al secondo posto in graduatoria, gravava l’aggiudicazione e il bando di gara, deducendone l’illegittimità per carenza del raggruppamento aggiudicatario dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 52, comma 5 del d. lgs. n. 446 del 1997.

Il Comune di Como e l’aggiudicataria assumevano l’ultroneità e la sproporzione del suddetto requisito in relazione all’oggetto della procedura di gara; la contrarietà di un tale requisito ai principi comunitari e la mancanza, comunque, nella lex di gara della previsione di tale requisito e, di conseguenza, la tardività dell’impugnazione del bando in parte qua.

Le censure venivano respinte dal TAR che accoglieva il ricorso di Sarida con percorso motivazionale coerente con la precedente giurisprudenza, che va condiviso.

10.- Assumono le parti appellanti che erroneamente la sentenza avrebbe respinto l’eccezione di tardività dell’impugnazione della lex di gara, nella parte in cui non prevedeva tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997.

La clausola, assumono le parti appellanti, seppure non escludente, era immediatamente e autonomamente lesiva.

La censura è infondata.

Conformemente a giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2011, n. 2463), ogni questione concernente i requisiti soggettivi dei partecipanti, diversa da quella relativa alle clausole impeditive della partecipazione, deve essere proposta in sede di impugnazione dell’aggiudicazione.

Nel caso correttamente la mancanza del requisito è stato fatto valere in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, atteso che essa non impediva la partecipazione alla gara, ma l’aggiudicazione in favore di chi ne fosse privo, essendo un presupposto previsto dalla legge per l’esercizio da parte dei privati dell’attività di gestione e riscossione delle entrate pubbliche degli enti locali.

11.- Le parti appellanti assumono l’erroneità della sentenza perché non avrebbe considerato che l’attività oggetto dell’appalto non rientrerebbe tra quelle per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 52, comma 5 del d. lgs. n. 446 del 1997.

In particolare, il Comune di Como, ribadendo quanto già espresso in sede di chiarimenti resi in corso di gara, sostiene che l’attività oggetto di affidamento sarebbe di mero supporto all’ente, consistente, in sostanza, nel trascrivere in lingua straniera i verbali redatti dalla polizia municipale che conterrebbero già l’accertamento del fatto e la liquidazione e nel reperire all’estero i dati identificativi del trasgressore, notificare all’estero i verbali e recuperare i crediti in via stragiudiziale.

Poiché gli uffici provvederebbero all’accertamento e alla liquidazione, non sarebbe necessaria l’iscrizione all’albo dei riscossori delle entrate locali.

Dello stesso avviso è la controinteressata Eurodata s.r.l..

La prospettazione degli appellanti non è condivisibile.

11.1- In base al capitolato di gara, l’aggiudicatario avrebbe dovuto:

a) acquisire dal comando ogni atto redatto dal personale della polizia municipale e curarne l’informatizzazione;

b) individuare e curare tutte le procedure necessarie alla individuazione dei soggetti sanzionati;

c) procedere all’attività di redazione dei verbali di contestazione e all’attività di traduzione in lingua straniera di detti verbali;

d) predisporre le relazioni di notifica e procedere alla notifica dei verbali (articolo 5 del capitolato);

e) curare la riscossione volontaria (articolo 5) e poi coattiva (articolo 11) riferita a tutte quelle sanzioni amministrative non corrisposte dai cittadini residenti all’estero;

f) provvedere alla riscossione e incasso delle somme sul proprio conto corrente con maneggio di denaro pubblico (articolo 5.4.6 e articolo 11 del capitolato secondo i quali “i pagamenti da parte dell’utenza avverranno esclusivamente su un conto corrente dell’aggiudicatario appositamente dedicato” ; articolo 5.3 del capitolato che prevede espressamente “per gli obblighi di cui al precedente punto, al prestatore di servizio sono conferite le necessarie attività”).

In sostanza, a termini del capitolato, l’affidatario deve completare l’attività di accertamento e effettuare l’attività di riscossione.

Tali attività sono riservate ex lege ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’articolo 53 del d. lgs. n. 446 del 1997.

L’articolo 52, comma 5, lett.b) del medesimo decreto legislativo prevede che “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1°”.

Nel caso è indubbio che sono affidate all’aggiudicatario, soggetto privato, l’accertamento e la riscossione di entrate pubbliche.

12.- Assume, invero, il Comune appellante che l’attività di accertamento sarebbe svolta dalla polizia municipale.

La prospettazione è infondata.

L’attività di accertamento consiste nella verifica della violazione e nella contestazione al soggetto sanzionato, ossia all’intestatario del veicolo e, quindi, richiede la individuazione di tale soggetto (il debitore intestatario del veicolo nei cui confronti è stata elevata contravvenzione).

Ne consegue che la fase dell’accertamento comprende la contestazione della contravvenzione che presuppone a sua volta l’individuazione e la notifica al soggetto passivo, attività questa affidata all’aggiudicataria dell’appalto.

Che sia questo il concetto di “accertamento” in materia di entrate pubbliche e che sia questo il concetto di “accertamento” recepito dal Comune di Como, risulta dal Regolamento di Contabilità dello stesso Comune di Como, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 71 del 22 dicembre 2008, modificato con delibera consiliare n. 23 del 27 maggio 2013, che definisce “accertata” un’entrata, quando…”sulla base di idonea documentazione vengono verificati: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; il soggetto debitore; l’ammontare del credito; la relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti di cui sopra non può farsi luogo ad alcun accertamento”.

13.- Assume inoltre il Comune che l’aggiudicataria riscuoterebbe solamente i pagamenti volontari.

L’assunto è infondato in fatto e, comunque, irrilevante ai fini in questione.

La riscossione, come è noto, consiste, infatti, in quella fase o momento della procedura finanziaria della gestione delle entrate nella quale l’agente della riscossione incassa in senso fisico e, quindi, in termini reali, il flusso monetario costituente l’adempimento della prestazione pecuniaria del debitore, non assumendo rilievo alcuno la circostanza che l’adempimento sia spontaneo o sia coattivo, integrando sempre e in ogni caso un materiale introito di somme, quale che sia la provenienza e la loro fonte.

Non ricorre, quindi, distinzione tra riscossione volontaria e riscossione coattiva.

14.- Da quanto detto è incontestabile che il servizio oggetto della procedura di gara non integra un compito di mero supporto all’attività dell’ente e/ o di attività di recupero di crediti internazionali, come se il Comune mantenesse la titolarità in prima persona delle attività relative all’accertamento e riscossione delle entrate in questione, ma una vera e propria attività di accertamento (dovendosi individuare il soggetto debitore e notificargli il verbale) e di riscossione.

Peraltro, non è possibile parlare di recupero crediti, posto che prima della notifica della cartella e del decorso del termine per l’adempimento spontaneo non vi è neanche un titolo e un credito.

Ne consegue la necessità che il soggetto privato al quale viene affidata la gestione del servizio sia iscritto all’albo di cui all’articolo 52, comma 5 del d. lgs. n. 446 del 1997, la cui finalità è quella di assicurare che soggetti privati che si trovino a gestire entrate pubbliche e l’incasso delle stesse su propri conti correnti siano sottoposti ad un controllo ministeriale sulla capacità economica, sulla capacità organizzativa e in ordine ai requisiti di moralità prescritti.

15.- L’Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali di cui all’art. 53 del d.lgs n. 446 del 1997, in vigore dal 26 maggio 1998, istituito presso il Ministero delle finanze è l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei medesimi e di altre entrate delle province e dei comuni.

L’iscrizione all’albo ai sensi del d.m. n. 289 del 2000 presuppone un capitale interamente versato di importo da un minimo di 775.000 euro a un massimo di duemilioni 583.000 euro a seconda della popolazione dell’ente locale e requisiti di moralità più stringenti e severi di quelli in genere previsti per la partecipazione alle gare pubbliche e per il rilascio della licenza di recupero crediti; ciò in ragione della delicatezza del ruolo e dell’incasso di soldi pubblici. Inoltre, i soggetti iscritti all’Albo, pur essendo soggetti privati, sono sottoposti alla responsabilità contabile erariale (Cons. Stato, V, 14 maggio 2013, n. 2610; TAR Campania, Napoli, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 4892; Corte dei Conti, Regione Lazio, 30 dicembre 2011, n. 553).

L’iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività, oltre ad essere obbligatoria ex lege, costituisce un’imprescindibile e necessaria garanzia per l’ente locale stesso il quale affida le proprie entrate pubbliche o parte di esse ad un soggetto privato.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, non sussiste alcun dubbio sul fatto che riguardi tutte le tipologie di entrate patrimoniali, quale che ne sia la natura, vista l’ampia dizione usata sia dalla legge delega (“tutte le fonti delle entrate locali”) sia nel decreto attuativo (“tutte le altre entrate”).

Tra le “altre entrate” rientrano pacificamente anche le sanzioni per le violazioni del codice della strada, essendo per esse prevista la riscossione coattiva (cfr., per tutte, Cass. Civ. II, 9 aprile 2010, n. 8460; Cons. Stato, 3 ottobre 2005, n. 5271).

La ragionevolezza della iscrizione all’albo per svolgere l’attività dedotta in gara è stata già affrontata dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, V, 24 marzo 2014, n. 1421) che ne ha individuato la ratio nel maneggio del denaro di pertinenza dell’ente pubblico che contraddistingue la posizione dell’agente o concessionario della riscossione delle entrate.

16.- Invero, il Comune, con il terzo motivo di appello, afferma una sorta di differenza tra il caso deciso dalla sezione V con la sentenza 3 ottobre 2005 e quello qui in questione.

Il Comune, tuttavia, non spiega affatto i motivi dell’asserita differenza, limitandosi ad assumere la irragionevolezza di un tale requisito in quanto sproporzionato e discriminatorio, aggiungendo che la scelta dell’amministrazione non sarebbe sindacabile, poichè rientrerebbe nel legittimo esercizio della discrezionalità tecnica e amministrativa.

Il motivo si pone in contrasto con la disposizione della più volte citata disposizione di cui all’articolo 52, comma 5 del d. lgs. n. 446 del 1997 che stabilisce l’obbligo dell’iscrizione all’albo di cui al successivo articolo 53 per lo svolgimento dell’attività di gestione e riscossione delle entrate pubbliche degli enti locali.

17.- L’appellante Eurodata insiste sull’erronea e falsa applicazione degli articoli 52 e 53 del d. lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alla violazione dei principi di libera concorrenza, essendo sproporzionata, irragionevole e discriminatoria rispetto all’oggetto dell’attività posta in gara la previsione del requisito dell’iscrizione all’albo; tale previsione restringe immotivatamente la partecipazione alla gara e si pone in contrasto con i principi comunitari.

La censura è infondata.

E’ espressamente enunciato nel considerando 45 delle premesse della direttiva comunitaria 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE che “la presente direttiva prevede la possibilità per stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi, o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro stato membro”.

Altrettanto esplicito è il considerando 3 nell’affermare che “tali disposizioni di coordinamento…(omissis)…dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno stato membro” .

Infine, la norma dell’articolo 4 della stessa direttiva che implicitamente prevede che la normativa dello stato membro nel quale sono stabiliti gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure contemplate dalla normativa, predeterminano criteri soggettivi di autorizzazione a fornire la prestazione oggetto di gara.

Gli stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire i presupposti sia sostanziali, sia di ordine procedurale per un’attività, quale la riscossione delle entrate pubbliche.

La previsione di legge non si pone, dunque, in contrasto con le direttive comunitarie e non assume alcun aspetto discriminatorio.

17.1- Eurodata a sostegno dell’asserita violazione della normativa comunitaria richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia UE 10 maggio 2012 (causa da G – 357 a G -359).

Tale sentenza, lungi dal censurare le norme che prevedono l’obbligo di iscrizione all’albo per svolgere l’attività di accertamento e riscossione delle entrate pubbliche, ha solo ritenuto eccessivamente alto il requisito del capitale sociale di 10.000.000,00 per l’iscrizione all’albo, implicitamente riconoscendo la legittimità dell’impianto.

18.- Quanto all’ulteriore assunto di Eurodata che “l’incasso per conto del mandante rientra ontologicamente nello svolgimento dell’attività di recupero crediti” - a parte che il mandato all’incasso è una specificazione ulteriore e non automatica dell’incarico di recupero crediti, per il quale è necessaria un’ulteriore autorizzazione - esso non può essere condiviso e non si ravvisano motivi per rimettere la questione alla CGUE, posto che non interviene alcuna violazione delle norme del Trattato come già evidenziato con la decisione n. 5271 del 3 ottobre 2005 di questa sezione.

19.- Eurodata assume che l’accoglimento della censura esaminata avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’intera gara (identica censura era stata proposta anche dal Comune di Como in primo grado, ma deve ritenersi abbandonata perché non è stata riproposta con il ricorso in appello).

Il motivo è infondato, atteso che la prescrizione di iscrizione all’albo tenuto dal Ministero dell’Economia è prevista da una norma di legge che, come tale, integra la lex specialis di gara e, quindi, comporta l’esclusione dei soggetti privi di tale requisito.

La eterointegrazione da parte dell’articolo 52 del d. lgs. n. 446 del 1997 era stata già considerata dalla citata sentenza n. 5271 del 2005 che, per l’effetto, esclusa l’aggiudicataria priva del requisito, aveva disposto l’aggiudicazione a favore della seconda in graduatoria.

Tale statuizione non compromette il diritto o l’interesse degli altri operatori economici del settore che al pari della Sarida – soggetto iscritto all’albo dei riscossori – avrebbero potuto partecipare alla gara.

20.- Per le ragioni esposte, gli appelli devono essere respinti.

In relazione alla peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, riunisce gli appelli e li respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello,  Presidente

Vito Poli,        Consigliere

Doris Durante,            Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi,        Consigliere

Nicola Gaviano,         Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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