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TAR Veneto, Sez. I, 25/8/2015 n. 949
E' illegittima la delibera con cui un comune ha indetto una procedura di evidenza pubblica per la gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani.

È illegittimo il provvedimento di un comune con cui ha deciso di indire una procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani ed assimilati in quanto stava per scadere il contratto di questo servizio con una società partecipata da 75 enti locali (tra i quali l'ente deliberante), omettendo di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house allo stato in atto, tenuto peraltro conto del fatto che tale società offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il comune predetto, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa al punto di vista economico.

Materia: ambiente / rifiuti

N. 00949/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 01811/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2014, proposto da:

Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia, Stefano Colombari e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593;

 

contro

Comune di Asiago, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

nei confronti di

Savi Servizi s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento

della delibera del Consiglio Comunale di Asiago del 28 ottobre 2014, n. 47, avente ad oggetto “Servizio gestione rifiuti – Indizione gara d’appalto” pubblicata all’albo pretorio del Comune di Asiago a partire dal 7 novembre 2014, non comunicata alla ricorrente; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 1811/14) spedito per la notifica a mezzo posta in data 19 dicembre 2014 e depositato il 13 gennaio 2015, Etra - Energia Territorio Risorse Ambientali s.p.a., società interamente partecipata da 75 Comuni, tra cui quello di Asiago, e gestrice del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani ed assimilati di dette amministrazioni locali, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune predetto ha deciso di non proseguire la gestione di tale servizio in favore della ricorrente e, conseguentemente, di indire una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo gestore.

Avverso detta determinazione, la società ricorrente ha formulato le seguenti doglianze:

 

I. Eccesso di potere sotto i profili dell’irragionevolezza, della contraddittorietà, dell’illogicità e della carenza di istruttoria. Violazione dell’art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Nel procedere all’affidamento del servizio in questione tramite procedura di evidenza pubblica, il Comune di Asiago non avrebbe motivato circa le ragioni tecnico-economiche per le quali tale forma di gestione sarebbe preferibile a quella in house svolta attraverso la società ricorrente.

 

II. Violazione dell’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge n. 138/2011. Incompetenza. Eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità, del travisamento e dello sviamento. Violazione del principio di ragionevolezza.

La scelta di affidare il servizio in questione tramite gara, si porrebbe in contrasto con le norme dettate in tema di gestione dei servizi pubblici locali.

Conclude pertanto la ricorrente per l’annullamento dell’atto impugnato.

 Con memoria depositata in data 22 maggio 2015, la società ricorrente insiste per la fondatezza delle censure sollevate e per l’accoglimento del ricorso.

 

Alla pubblica udienza del giorno 10 giugno 2015, la causa è passata in decisione.

 

Nel merito, il ricorso è suscettibile di essere accolto con particolare riguardo al difetto di motivazione dedotto nel primo mezzo di gravame.

Nel motivare la necessità di indire una pubblica gara per la gestione del servizio rifiuti in questione, unicamente in relazione alla imminente scadenza dell’affidamento di detto servizio in favore di Etra s.p.a., il Comune di Asiago ha, infatti, omesso di svolgere le necessarie considerazioni di natura tecnico-economica, per le quali l’affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house allo stato in atto, tenuto peraltro conto del fatto che tale società offre in favore delle amministrazioni locali proprietarie della stessa, tra cui il Comune predetto, una gestione dei servizi locali che, in quanto esercitata uniformemente e con le medesime modalità su tutto il territorio di riferimento, risulta essere particolarmente virtuosa al punto di vista economico.

Tanto basta ad accogliere il ricorso, con assorbimento delle altre censure proposte.

Nulla per le spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Asiago.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

 Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

 Alessio Falferi, Presidente FF

Silvia Coppari, Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/08/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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