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TAR Puglia, Lecce, sez. III, 17/9/2015 n. 2816
La proroga di un termine può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest'ultimo.

Per principio generale, valevole a fortiori in materia di pubbliche gare a tutela della par condicio dei concorrenti, la proroga di un termine (peraltro definito perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest'ultimo.

Materia: appalti / disciplina

N. 02816/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 01467/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1467 del 2015, proposto da:

Bios s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Leccisi e Federico Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Massa in Lecce, via Montello, 13/A;

 

contro

Comune di Lecce, n.c.;

 

per l'annullamento

- della D.D. del 3 giugno 2015 della Città di Lecce - Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile, avente ad oggetto “Servizi pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce - Proroga dei termini - C.I.G.: 615260496E”, con la quale l’Amministrazione ha proceduto alla proroga al 12 giugno 2015 dei termini di ricezione delle offerte inizialmente previsti nel Bando di Gara;

 

- dell’avviso prot. n. 0063386/2015 del 3 giugno 2015, con cui il Dirigente della Città di Lecce - Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile ha comunicato alla Bios s.r.l. che l’apertura delle offerte, prevista per il giorno 4 giugno 2015, è stata rinviata “a data da destinarsi”;

 

- dell’Avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lecce in data 3 giugno 2015, con cui la Città di Lecce - Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile, in relazione alla gara menzionata, ha comunicato che il termine di presentazione delle offerte è differito al 12 giugno 2015 ore 12.00;

 

- della D.D. n. DetDS 00078/2015-CDRXX del 4 giugno 2015 della Città di Lecce - Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile, avente ad oggetto “Servizi pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce - Differimento termini - Pubblicazione sulla G.U.U.E. - CIG: 615260496E”, di ulteriore differimento dei termini di presentazione delle offerte in relazione alla predetta procedura al 23 giugno 2015;

 

- dell’Avviso pubblico del 4 giugno 2015, con cui la Città di Lecce - Settore Ambiente, Igiene e Protezione Civile, ha comunicato che “il termine di presentazione delle offerte è differito al 23 giugno 2015, ore 12.00”;

 

- della risposta alla diffida presentata dalla Bios s.r.l. in data 4 giugno 2015, non ancora pervenuta alla ricorrente;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè di data, numero e contenuto sconosciuto, nel punto in cui lede gli interessi e i diritti della ricorrente.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2015 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per la parte ricorrente l'avv. D. Mastrolia, in sostituzione degli avv.ti F. Massa e G. Leccisi;

 

Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1. - La società Bios s.r.l., precedente gestore del servizio ed unica concorrente (nei termini originariamente previsti per la partecipazione alla procedura aperta, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo a corpo di euro 1.236.000,00, I.V.A. esclusa, per la durata di quattro anni), impugna, domandandone l’annullamento: 1) la determinazione dirigenziale del 3 giugno 2015, con la quale l’Amministrazione ha proceduto alla proroga al 12 giugno 2015 dei termini (inizialmente fissati al 1° giugno 2015) per la presentazione delle offerte per l’appalto dei “Servizi di pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce”, fissando la data di apertura delle offerte (già prevista per il 4 giugno 2015) al 16 giugno 2015; 2) l’avviso prot. n. 0063386 del 3 giugno 2015, con cui il Dirigente ha comunicato che l’apertura delle offerte è rinviata a data da destinarsi; 3) l’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lecce il 3 giugno 2015, contenente il predetto differimento dei termini (con riserva di pubblicazione della relativa determinazione); 4) la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2015, di ulteriore differimento dei termini al 23 giugno 2015 (motivata con la necessità di pubblicazione sulla G.U.U.E.), fissando il giorno di apertura delle offerte in data 24 giugno 2015; 5) l’avviso pubblico contenente il differimento del termine per la presentazione delle offerte al 23 giugno 2015.

 

A sostegno dell’impugnativa interposta deduce, essenzialmente, l’illegittimità della disposta proroga dei termini per la presentazione delle offerte, in quanto assunta a termine ormai scaduto (non essendo configurabile la proroga di un termine - peraltro perentorio, come previsto dal bando stesso - ormai spirato). Lamenta, inoltre, comunque, la pretestuosità delle giustificazioni poste a base della (prima) proroga (impegno dei vettori e dei dipendenti dell’Ufficio Elettorale per le operazioni elettorali del 31 maggio - 1° giugno 2015), evidenziando: l’indizione delle suddette consultazioni elettorali con D.P.G.R. del 7 aprile 2015, n. 199 (antecedente alla determina del 16 aprile 2015 di approvazione degli atti di gara); lo svolgimento delle operazioni elettorali soltanto nella giornata di domenica 31 maggio 2015; l’insussistenza di alcuna interferenza delle stesse con la procedura in questione. Deduce, infine, la violazione della par condicio, in quanto la predetta proroga consentirebbe ad imprese “terze” di presentare domanda oltre il termine perentorio fissato inizialmente dal bando (nel mentre la comunicazione prot. n. 0063386 del 3 giugno 2015 - “l’apertura delle offerte prevista per il giorno 4 giugno 2015 è stata rinviata a data da destinarsi” - implicherebbe l’immodificabilità dell’offerta della società Bios s.r.l., con la conseguente impossibilità di beneficiare del termine più lungo, invece riservato e garantito a ditte “terze”).

 

Con nota depositata il 22 giugno 2015, la società ricorrente ha comunicato (allegandone, altresì, copia) che, con determinazione dirigenziale n. 83 dell’11 giugno 2015 (avente ad oggetto “Servizi pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce – Annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali n. 75 del 03.06.2015 e n. 78 del 04.06. 2015”), il Comune di Lecce ha ritirato in autotutela i provvedimenti oggetto di impugnazione (statuendo di “procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, delle determinazioni dirigenziali n. 75 del 03.06.2015 e n. 78 del 04.06. 2015”, sulla scorta del rilievo che la proroga è stata disposta “non tenendo conto che il termine era già scaduto”). Ha fatto presente, altresì, che la disposta “revoca”, “sebbene con effetto ex nunc, determina l’improcedibilità del ricorso, in quanto nel frattempo non sono state presentate ulteriori offerte rispetto a quella della Bios”. Ha chiesto, altresì, la sommaria delibazione delle questioni proposte, allo scopo di individuare il soccombente virtuale, ai fini di una condanna alla refusione delle spese di giudizio e del contributo unificato, versato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, osservando che la motivazione del provvedimento di ritiro è stata assunta in sostanziale accoglimento delle prospettazioni delineate con il ricorso, e ha ribadito, inoltre, la pretestuosità delle motivazioni addotte per la proroga.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Lecce e all’udienza in Camera di Consiglio del 24 giugno 2015, sentita sul punto la parte ricorrente, il Collegio si è riservato di decidere con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

 

2. - In considerazione della disposta “revoca” (peraltro, in uno alla mancata presentazione, nel frattempo, di ulteriori offerte), non resta al Collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, pur non mancando di evidenziare (ai fini della soccombenza virtuale) la fondatezza delle censure proposte, in quanto: 1) per principio generale, valevole a fortiori in materia di pubbliche gare a tutela della par condicio dei concorrenti, la proroga di un termine (peraltro definito perentorio dalla stessa lex specialis) può essere accordata soltanto in pendenza del termine stesso, e non già successivamente alla scadenza di quest’ultimo; 2) in ogni caso, le giustificazioni poste a base della determinazione di proroga n. 75 del 3 giugno 2015 appaiono, nella fattispecie in esame, inadeguate.

 

3. - Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e vanno liquidate come da dispositivo, nel mentre non spetta, allo stato, il rimborso del contributo unificato, poiché quest’ultimo (configurabile quale obbligazione ex lege, sottratta ad ogni disponibilità da parte del giudice, di importo predeterminato - ex multis, Consiglio di Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3153, idem, III, 2 agosto 2011, n. 4596) è dovuto dalla parte soccombente solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis. 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, .… anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”).

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

 

Condanna il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali, liquidate (in applicazione dei criteri dettati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140) in euro 1.200,00, oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

 

Giuseppina Adamo, Consigliere

 

Maria Luisa Rotondano, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2015

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