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Consiglio di Stato, Sez. V, 22/9/2015 n. 4425
Qualora il bando richieda come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto è necessario che le precedenti esperienze del concorrente siano identiche a quelle dell'appalto.

L'art. 41, c.1, del d.lgs. n. 163 del 2006 relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all'oggetto specifico della fornitura o del servizio, in quanto, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara; ciò all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità Quindi nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza

Materia: appalti / requisiti di partecipazione

N. 04425/2015REG.PROV.COLL.

 

N. 08040/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2012, proposto dalla Autofficina Pomponi Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pizzutelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Silvestri, in Roma, Via Carlo Poma, n. 2;

 

contro

Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Rossi e Sergio Coccia, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Trastevere n. 78;

 

nei confronti di

TEC MEI s.r.l., C.M.S. Costruzioni Meccaniche per Semoventi s.n.c. di Desideri Franca e Nadia e Officina Meccanica D'Agostini Francesco & C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II Ter, n. 04711/2012, resa tra le parti;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cristiana Loreti, su delega dell'avvocato Marco Pizzutelli, e Sergio Coccia, in dichiarata sostituzione dell’avvocato Giampaolo Rossi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il Consorzio Gaia s.p.a. ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi consortile destinati al servizio di igiene urbana, suddivisa in tre lotti.

La Soc. Officina Meccanica D’Agostini Francesco & C. s.n.c. e la Autofficina Pomponi Service s.r.l. hanno partecipato alla gara, limitatamente a detti lotti n. 1 e n. 2, preannunciando la costituzione di una A.T.I. in caso di aggiudicazione.

La società appaltante, dopo aver effettuate le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, ha escluso detta costituenda A.T.I. dall’aggiudicazione dei lotti 1 e 2 con provvedimento del direttore generale del 14 dicembre 2010, n. 2674, in quanto: “il fatturato specifico dichiarato non risponde ai requisiti di cui al punto 5.1.della documentazione amministrativa, punto 2, lett. c)”.

2.- Con ricorso al T.A.R. Lazio, Roma, le sopra citata società hanno impugnato detto provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché, con ulteriori motivi aggiunti (notificati in data 17 giugno 2011), la richiesta, formulata dal Consorzio Gaia s.p.a., di escussione delle polizze fideiussorie n. 090/00A0238961 e n. N090/00A0238957 emesse dalla compagnia d’assicurazioni Groupama s.p.a. a garanzia degli obblighi inerenti la partecipazione della ATI ai lotti 1 e 2 , nonché la prescritta segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

3.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato irricevibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 27 giugno 2011 ed ha respinto il gravame per la restante parte.

4.- Con il ricorso in appello in esame la Autofficina Pomponi Service s.r.l. ha chiesto l’annullamento, o la riforma, di detta sentenza, nonché l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio e dei primi motivi aggiunti, deducendo i seguenti motivi:

a) Erroneo rigetto del gravame proposto avverso i provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione definitiva della gara (quanto ai lotti n. 1 e n. 2), nonché contro i provvedimenti consequenziali. Omesso esame di alcuni profili del gravame, decisivi per il giudizio, in violazione dell’art. 112 del c.p.c..

Il T.A.R. avrebbe omesso di verificare sia che le fatture prodotte dalla costituenda A.T.I. che non attenevano a servizi analoghi a quelli posti a gara erano pochissime, sia che la appellante era già stata affidataria del medesimo servizio di manutenzione del parco mezzi della s.a. oggetto di gara e sia che non vi era luogo per una differenziazione delle fatture in reazione ai due lotti in questione.

Inoltre sarebbero incomprensibili e comunque non indicate in sentenza le ragioni per le quali è stato affermato che era corretta la ricostruzione del fatturato specifico utile della appellante effettuato dalla s.a. e per le quali è stata ritenuta non dimostrata da detta A.T.I. la reale esistenza di fatture per attività similari a quelle oggetto di appalto.

b) In via condizionata: erroneo rigetto del gravame proposto avverso il bando di gara nella parte in cui imporrebbe una soglia eccessiva e sproporzionata di fatturato specifico per la partecipazione alla gara.

Premessa la permanenza in capo all’appellante dell’interesse alla tutela demolitoria dell’intera procedura di gara, è stato dedotto che l’impugnata sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso con i quale era stata lamentata l’illogicità, l’arbitrarietà e l’irragionevolezza del fatturato specifico richiesto dalla lex specialis.

5.- Con memoria depositata il 29 marzo 2013 si è costituito in giudizio il Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello a causa della difformità tra l’atto notificato e l’originale depositato in giudizio (non risultando dalla copia notificata il prospetto riepilogativo delle fatture richiamato alle pagine 15 e 16 della stessa), nonché l’inammissibilità del gravame nella parte in cui è stato chiesto l’accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti, per omessa impugnazione della gravata sentenza nella parte in cui esso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Nel merito il costituito Consorzio ha dedotto l’infondatezza del primo e del secondo motivo d’appello, eccependo anche l’inammissibilità di quest’ultimo.

6.- Con memoria depositata il 27 maggio 2015 la appellante ha negato l’idoneità della omissione della riproduzione del prospetto riepilogativo delle fatture a causare l’inammissibilità dell’appello; ha aggiunto di aver chiesto l’accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, nonché di aver prestato acquiescenza al capo della impugnata sentenza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità per tardività dei secondi motivi aggiunti ed ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

7.- Con memoria depositata il 12 giugno 2015 il Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria ha ribadito l’eccezione di inammissibilità per difformità tra l’atto notificato e l’originale depositato in giudizio, in assenza di rinnovo della notifica dell’appello conforme all’originale, ed ha ribadito tesi e richieste.

8.- Alla pubblica udienza del 24 giugno 2015 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

9.- Innanzi tutto la Sezione deve valutare la fondatezza o meno dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dal costituito Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria a causa della dedotta difformità tra l’atto notificato e l’originale depositato in giudizio, non risultando dalla copia notificata il prospetto riepilogativo delle fatture richiamato alla “15°-16° pagina” della stessa.

Al riguardo l’appellante ha sostenuto che la omissione della riproduzione del prospetto riepilogativo delle fatture non darebbe luogo all’inammissibilità dell’appello in quanto la copia notificata dell’atto giudiziario non conforme all’originale non comporterebbe tale conseguenza quando il destinatario sia stato posto comunque in grado di difendersi e non sia stato leso il suo diritto di difesa; nel caso di specie l’appellato Consorzio si sarebbe costituito in giudizio interloquendo sul merito dell’impugnazione, senza dedurre la violazione del suo diritto di difesa, sanando così l’ipotetico vizio di notifica.

9.1.- Rileva al riguardo il collegio che dall’esame dell’originale dell’atto di appello depositato in giudizio risulta che anche esso, come la copia notificata al Consorzio Gaia s.p.a., non riporta, alla pagina 15, alcun prospetto riepilogativo delle fatture versate in atti dalla Autofficina Pomponi Service s.r.l..

Non sussiste quindi alcuna difformità tra l’originale dell’appello depositato in giudizio e la copia notificata al Consorzio suddetto e l’eccezione in esame è quindi insuscettibile di positiva valutazione.

10.- Nel merito, con il primo motivo d’appello è stato dedotto che con il ricorso di primo grado era stata contestata la legittimità della esclusione dalla gara di cui trattasi della costituenda A.T.I. tra la Soc. Officina Meccanica D’Agostini Francesco & C. s.n.c. e la Autofficina Pomponi Service s.r.l., per violazione degli art. 48 e 41, lettera c), del d. lgs. n. 163 del 2006, della lex specialis e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, sia sotto il profilo del travisamento del presupposto -essendo la costituenda A.T.I. in possesso del requisito del fatturato specifico di cui al punto 5.1. documentazione amministrativa, punto 2, lettera c), del disciplinare ed al punto hh), lettera c), dello schema di domanda riferito ai servizi nel settore oggetto di gara-, sia sotto il profilo della carenza di motivazione -non avendo la precisato la stazione appaltante quali tra le fatture prodotte non sarebbero state riferibili a detti servizi-.

Dalle causali delle fatture suddette sarebbe assuntamente risultato che esse riguardavano quasi tutte il settore oggetto della gara (locuzione comprendente anche i servizi o forniture analoghi a quelli oggetto dell’appalto), con erroneità della opzione interpretativa della stazione appaltante (secondo la quale per fatturato specifico si intenderebbe solo quello relativo a manutenzione meccanica ed elettrica sugli autotelai di mezzi analoghi a quelli previsti per i due lotti in questione) per contrasto con la lex specialis e la normativa di settore.

Ciò in quanto, secondo l’appellante, il concetto di servizi analoghi sarebbe distinto da quello di servizi identici ed il giudizio di analogia dovrebbe essere riferito alle prestazioni di servizi e forniture oggetto di gara e non ai veicoli che compongono il parco mezzi della s.a. oggetto manutenzione, quindi al settore delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su automezzi e del soccorso stradale, ai quali si riferirebbero le fatture prodotte dalla appellante; se la lex specialis avesse voluto riferirsi ai soli servizi identici avrebbe dovuto precisarlo con sufficiente chiarezza. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria elencate nel capitolato speciale d’appalto sarebbero state infatti ontologicamente simili, sia che avessero ad oggetto i mezzi delle specifiche tipologie indicate per i due lotti, sia che riguardassero mezzi di tipologie diverse, ed identica sarebbe stata anche l’attività di preparazione dei veicoli per l’invio alla revisione annuale, per il controllo dei gas di scarico, per la effettuazione dei tagliandi completi e per attività relativa ai cronotachigrafi; ciò senza considerare che nell’oggetto dell’appalto sarebbero state incluse prestazioni, come i lavaggi ed il soccorso stradale (per i quali l’allestimento del mezzo sarebbe irrilevante) e che sui mezzi di compattazione sarebbero installati impianti comuni anche ad altre tipologie di automezzi.

In presenza di una clausola di gara che sarebbe stata ambigua laddove disponeva che il fatturato specifico doveva essere riferito ai “servizi nel settore oggetto della gara” (cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria de parco mezzi della s.a. e di soccorso stradale), ha ulteriormente dedotto la appellante, sarebbe stata preferibile una interpretazione volta a consentire la più ampia partecipazione alla gara; la s.a., dopo la pubblicazione del bando, non avrebbe potuto imporre una interpretazione autentica della clausola stessa.

Sarebbe viziata la motivazione della impugnata sentenza sia laddove ha affermato che l’interpretazione restrittiva in ordine ai requisiti di gara e alla necessità per i concorrenti di dimostrare l’esistenza di un fatturato identico e non analogo sarebbe stata condivisibile solo in presenza di dimostrazione della esistenza di fatture per attività similari a quelle di manutenzione specifica oggetto dell’appalto (mentre non sarebbe stato indicato quali delle prodotte fatture dovessero imputarsi a calcolo ed a quale lotto fossero imputabili ed inoltre alcune di esse non sarebbero state attinenti a detti lavori, come costi di pratiche al PRA, costi di affitto locali, oneri legali, ecc), sia laddove ha sostenuto che non era ravvisabile equivocità dal tenore della clausola in questione.

Ciò in quanto il T.A.R. avrebbe omesso di verificare: a) che dall’esame delle fatture versate in atti risulterebbe che quelle che non attenevano ai servizi analoghi erano pochissime; b) che la società appellante in A.T.I. con la C.M.S. s.n.c. era già stata affidataria del medesimo servizio di manutenzione del parco mezzi della s.a. oggetto di gara (il che contraddirebbe la ridotta valutazione che il Consorzio Gaia s.p.a. aveva effettuato del fatturato specifico posseduto distintamente per i due lotti in questione); c) che non vi sarebbe stato luogo per una differenziazione delle fatture in reazione ai due lotti in questione, perché, trattandosi di servizi analoghi e non identici, il giudizio di analogia sarebbe stato riferibile indifferentemente a ciascuno dei due lotti.

Inoltre sarebbero incomprensibili e comunque non indicate le ragioni per le quali il T.A.R. ha affermato che era corretta la ricostruzione del fatturato specifico utile della appellante effettuato dalla s.a., in assenza di puntuale indicazione da parte di quest’ultima delle fatture prodotte (la cui pertinenza ai servizi oggetto di gara era stata disconosciuta) e di esame diretto della documentazione specifica versata in atti, in violazione degli artt. 78 e 79 del d. lgs. n. 163 del 2006 e con sussistenza dei vizi di contraddittorietà ed illogicità.

Infine erroneamente il T.A.R. avrebbe ritenuto non dimostrata dalla attuale appellante la reale esistenza di fatture per attività similari a quelle oggetto di appalto, essendo state prodotte le relative fatture, delle quali assuntamente “si riproduce di seguito un prospetto riepilogativo” oltre a copia di quelle esibite in sede di gara dalla Officina meccanica D’Agostini F. & C. s.n.c..

10.1.- Osserva al riguardo il Collegio in primo luogo che l'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 relaziona il fatturato al settore di gara in generale e non all'oggetto specifico della fornitura o del servizio, in quanto, sostituendo la precedente locuzione "servizi identici" con il riferimento al "settore oggetto della gara", ha inteso ampliare l'ambito delle tipologie di servizi che possono essere fatti valere ai fini della partecipazione alla gara; ciò all'evidente scopo di evitare il cristallizzarsi di situazioni di oligopolio o monopolio e favorire l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità

Quindi nelle gare pubbliche, se il bando richiede come requisito di partecipazione un fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti l'oggetto dell'appalto, è necessario che le precedenti esperienze del concorrente riguardino settori identici a quelli oggetto dell'appalto o quanto meno ad essi collegate secondo un ragionevole criterio di analogia o inerenza (Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015, n. 1568 e 5 settembre 2014, n. 4529).

Nel caso in esame il punto 2, lettera c) del disciplinare prevedeva la presentazione di una dichiarazione concernente l’importo relativo ai servizi “nel settore oggetto della gara (fatturato specifico)”; ai fini del giudizio di inerenza non poteva pertanto che tenersi conto dell'effettivo settore oggetto della procedura di gara, riguardante per il lotto n. 1: compattatori, ragni/scarrabili, lava cassonetti, auto spurgo e lava strade, nonché, per il lotto n. 2: furgoni con vasca o con pianale compattatori chiusi, carri attrezzi, autobotti, porter o gasoloni.

La commissione di gara, con verbale n. 3 del 13 dicembre 2010, con riguardo alle dichiarazioni presentate dalle società facenti parte della costituenda A.T.I di cui trattasi ha affermato che le loro dichiarazioni circa il fatturato specifico (inteso come quello relativo a manutenzione meccanica ed elettrica sugli autotelai di mezzi analoghi a quelli previsti nei due lotti di gara), non risultavano confermate, in quanto dalle fatture si evinceva che nel triennio di riferimento esso fatturato era di molto inferiore a quello richiesto ed a quello dichiarato (quantificando le relative somme) e che il fatturato relativo ad attrezzature di compattazione comunque utilizzate per i servizi di igiene urbana era uguale a zero.

Il T.A.R. ha respinto il primo, il secondo ed il sesto motivo di ricorso ritenendo legittima la mancata considerazione da parte della s.a. come attinente al servizio da svolgere la gran parte dei servizi fatturati dalla costituenda A.T.I., in quanto la lamentata mancata precisazione di quali tra le fatture prodotte fosse non riconducibile ad esso servizio trovava limitazione nella mancata indicazione sia del fatturato specifico diviso in lotti, sia di quali fatture avessero concorso a formare l’importo del fatturato specifico dichiarato in domanda, con la conseguenza che l’asserita interpretazione restrittiva in ordine ai requisiti di gara da parte della s.a. avrebbe potuto essere condivisa solo se la costituenda A.T.I. avesse dimostrato la reale esistenza di fatture per attività similari a quella di manutenzione specifica richiesta dall’appalto, considerato che, comunque, la clausola di cui trattasi non era equivoca ed il concetto di lavori analoghi non può estendersi sino a comprendere attività del tutto estranee all’oggetto dell’appalto.

10.3.- La tesi della appellante, riproposta in appello, che le asserzioni formulate dal primo giudice sarebbero censurabili perché, da momento che il concetto di servizi analoghi sarebbe distinto da quello di servizi identici, il giudizio di analogia avrebbe dovuto essere riferito alle prestazioni di servizi e forniture oggetto di gara e non ai veicoli che compongono il parco mezzi della s.a. oggetto di manutenzione, è stata, ad avviso del collegio, solo genericamente formulata con l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado e non è sorretta, nell’ambito testuale ad esso relativo, da alcun valido elemento probatorio.

A fronte delle richiamate motivazioni poste a base della decisione della commissione, di non ritenere confermate le dichiarazioni sul fatturato specifico prodotte dalle società componenti la costituenda A.T.I. di cui trattasi, e delle osservazioni, pure richiamate, poste dal T.A.R. a base della impugnata sentenza, nell’atto d’appello sono invero contenuti solo generici riferimenti al contenuto delle fatture in concreto prodotte, che sarebbero relative a prestazioni di servizi e forniture analoghe a quelli oggetto di gara, ma non è contenuto alcun dato concreto a sostegno della propugnata tesi che sia idoneo a dimostrare l’illogicità della discrezionale valutazione al riguardo effettuata dalla commissione di gara e la erroneità della valutazione effettuata dal primo giudice.

Infatti, a sostegno di detti generici assunti, a pagina 16 dell’atto d’appello, è stato affermato che, al fine di rendere agevolmente verificabile il dato del fatturato specifico dichiarato e posseduto veniva prodotto un prospetto riepilogativo delle fatture stesse, in cui sarebbero state indicate le varie voci di prestazioni rese, ma in realtà esso non risulta né riprodotto nell’atto d’appello, né allo stesso allegato.

Con la memoria depositata il 27 maggio 2015 la appellante ha anche dedotto che tale omissione avrebbe caratterizzato solo l’atto d’appello notificato alla controparte ma non l’originale depositato in giudizio, ma, come già evidenziato, l’assunto non corrisponde alla realtà.

Nel giudizio amministrativo, costituisce invero specifico onere dell'appellante formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata, posto che l'oggetto di tale giudizio è costituito da quest'ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado, e il suo assolvimento esige la deduzione di specifici motivi ed argomentazioni di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata (Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2211), senza che sia possibile porre rimedio a carenze di tale guisa procedendo alla disamina delle produzioni documentali in atti.

Quindi le censure in esame, in assenza di idonei dati testuali contenuti nell’atto d’appello idonei a dimostrare che le fatture prodotte dalla parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di gara e confermato dal T.A.R., fossero in realtà relative a servizi analoghi a quelli oggetto di gara, non possono essere oggetto di positivo riscontro.

11.- Con il secondo motivo d’appello è stata censurata, in via condizionata, la reiezione del gravame proposto avverso il bando di gara nella parte in cui imponeva una soglia di fatturato specifico per la partecipazione alla gara assuntamente eccessiva e sproporzionata.

Premesso che permarrebbe in capo all’appellante interesse alla tutela demolitoria dell’intera procedura di gara (che determinerebbe l’illegittimità in via derivata dell’atto di incameramento della cauzione), è stato dedotto che l’impugnata sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha accolto il motivo di ricorso con i quale era stata lamentata l’illogicità, l’arbitrarietà e l’irragionevolezza del fatturato specifico richiesto dalla lex specialis (in quanto eccedente il doppio dell’importo posto a base d’asta), dichiarandolo inammissibile perché, partecipando alla gara, la costituenda A.T.I. di cui trattasi avrebbe accettato tutte le clausole del bando e comunque per tardività della presentazione del ricorso a far tempo dalla avvenuta piena conoscenza del bando di gara; ciò in quanto quella di cui trattasi non avrebbe costituito una clausola escludente inequivoca.

11.1.- Innanzi tutto la Sezione, stante l’infondatezza nel merito del motivo d’appello in esame, ritiene di poter prescindere dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità al riguardo formulate dalla difesa del resistente Consorzio Gaia s.p.a. in amministrazione straordinaria (sia nell’assunto che la clausola che interessa avrebbe dovuto essere impugnata entro i termini decadenziali dalla pubblicazione del bando se essa fosse stata escludente, sia nell’assunto che non sarebbe chiaro se fosse stata lamentata l’illogicità per il valore richiesto del fatturato globale o per quello del fatturato specifico, sia nell’assunto che, se il motivo fosse stato volto ad eccepire l’illegittimità del valore fissato per il requisito del fatturato globale, sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse in quanto riguardante un requisito non posseduto dalla appellante e che aveva costituito la causa della sua esclusione).

Ragioni di economia processuale possono infatti legittimamente indurre il giudice amministrativo a non esaminare eccezioni d'inammissibilità del gravame, mosse dalla parte resistente, se lo stesso è nel merito palesemente infondato (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3115).

11.2.- Va osservato con riguardo al motivo in esame che con la sentenza impugnata è stato ritenuto insuscettibile di accoglimento il quinto motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta l’illogicità del fatturato richiesto (che non avrebbe potuto essere superiore al doppio dell’importo a base d’asta) nell’assunto che, poiché la stazione appaltante non ha alcun margine di discrezionalità in merito alle conseguenze della mancata osservanza dei requisiti fissati con il bando di gara, la partecipante li aveva implicitamente accettati con la presentazione della domanda di partecipazione e comunque avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente e non solo all’esito della verifica da parte della s.a. della veridicità del dato indicato.

11.3.- La Sezione rileva che, a prescindere dalla condivisibilità della ritenuta acquiescenza ed intempestività dell’impugnazione in questione da parte del giudice di primo grado, il motivo di ricorso riproposto in appello risulta comunque infondato nel merito.

Invero tanto l'Autorità (deliberazione n. 20 del 2007 ), quanto il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348) ritengono non incongrua né limitativa dell'accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell'importo posto a base della stessa.

Nel caso di specie con il disciplinare di gara era stato fissato, al punto 3, l’importo complessivo a base d’asta per il lotto n.1 in € 1.199.000,00/annuo, IVA esclusa, e per il lotto n. 2 in € 492.000,00/annuo, IVA esclusa.

Con lo stesso disciplinare, al punto 5.1. documentazione amministrativa, n. 2), lettera c), l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (fatturato specifico) realizzati nell’ultimo triennio era stato stabilito per il lotto n. 1 in misura non inferiore ad € 1.500.000,00 e, per il lotto n. 2, in misura non inferiore ad € 750.000,00.

Quindi, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, il fatturato specifico richiesto dalla lex specialis non era eccedente il doppio dell’importo posto a base d’asta e le censure in esame non possono essere valutate favorevolmente, sia pure per ragioni diverse da quelle al riguardo espresse in sentenza.

12.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

13.- Nella complessità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno,      Presidente

Carlo Saltelli,  Consigliere

Antonio Amicuzzi,     Consigliere, Estensore

Doris Durante,            Consigliere

Fabio Franconiero,     Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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