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TAR Puglia, Lecce, sez. II, 17/12/2015 n. 3609
L'installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari rientra nella concessione di un servizio pubblico.

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici), la procedura di affidamento di una concessione di servizi non è soggetta alle norme contenute nella parte II dello stesso codice; ed infatti, nel delineare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle suddette disposizioni il cit. art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità".

Rientra nella concessione di un servizio pubblico l'assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all'interno di strutture ospedaliere.


Materia: concessioni / disciplina

N. 03609/2015 REG.PROV.COLL.

 

N. 02418/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2015, proposto da:

Liomatic Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Netti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Dario Lolli in San Donaci, Via Cagnano, N. 1;

 

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierandrea Piccinni e Maurizio Friolo, con domicilio eletto presso il primo in Lecce, Via Miglietta, 5 c/o Asl Lecce;

 

nei confronti di

Ivs Italia Spa, non costituita;

 

per l'annullamento

del bando di gara CIG: 636044339B e documenti a questo allegati o comunque assieme a questo pubblicati, avente ad oggetto: "Procedura aperta per l'affidamento in lotto unico della concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande da collocarsi presso le strutture della ASL BR di Brindisi e della ASL TA di Taranto per la durata di 60 mesi", spedito alla GUCE in data 5.8.2015;di ogni altro documento, preordinato, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, con cui la ASL di Brindisi ha previsto, asserito o altrimenti regolato e/o giustificato il valore del contratto di concessione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale Brindisi;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. V. De Rocco, in sostituzione dell'avv. A. Netti, per la ricorrente, e l’avv. P. Piccinni, anche in sostituzione dell'avv. M. Friolo, per l’Asl;

 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

La ricorrente ha impugnato il bando di gara avente ad oggetto “Procedura di gara per l’affidamento in lotto unico della concessione del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici e semiautomatici di alimenti e bevande da collocarsi presso le strutture della ASL BR di Brindisi e della ASL TA di Taranto per la durata di 60 mesi”.

 

Sostiene la ricorrente: che il bando è illegittimo in quanto non è stato indicato il fatturato generale della concessione e ciò comporta l’impossibilità di formulare un’offerta; che non è stato indicato se si prevede il diritto di esclusiva; che manca l’obbligo di presentare il piano economico finanziario ex art. 143, comma 7, d.lgs. 163/2006.

 

Il ricorso è infondato.

 

È da rilevare anzitutto che “ai sensi dell'art. 30 del codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la procedura di affidamento di una concessione di servizi non è soggetta alle norme contenute nella parte II dello stesso codice; ed infatti, nel delineare l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle suddette disposizioni il cit. art. 30 stabilisce che le procedure di affidamento di concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici, ed invece assoggettate ai principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità” (Cons. St., sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5915).

 

In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che rientra nella concessione di un servizio pubblico l’assegnazione del servizio costituito dalla installazione e gestione di distributori automatici di generi alimentari all’interno di strutture ospedaliere (Cons. St., sez. III, 8 luglio 2011, n. 4128).

 

Per quanto riguarda la mancata indicazione del fatturato, è da rilevare che nessun committente – pubblico o privato che sia – è in grado di attestare detti “importi” in quanto nei contratti di vending gli incassi dei distributori automatici non rappresentano un dato nella disponibilità del committente, non facendo parte dell’offerta economica in senso stretto (il fatturato del distributore automatico non deriva infatti dalla vendita di beni e servizi direttamente al committente e non è pertanto oggetto di fatturazione al committente, ma deriva dalle singole fruizioni del distributore da parte del pubblico indistinto).

 

Nel caso in esame, risulta che l’indicazione del potenziale fatturato generato dalla gestione del servizio mediante la propria organizzazione imprenditoriale è desumibile dagli analitici elementi indicati dalla stazione appaltante nel capitolato speciale d’appalto, con particolare riferimento ai dati informativi relativi alla determinazione del bacino potenziale di utenza, alla descrizione del servizio, nonchè al numero dei distributori e all’ubicazione degli stessi.

 

Per quanto riguarda il diritto di esclusiva, risulta dal bando che lo stesso non sia previsto, posto che il bando dichiara che sia nell’Asl di Brindisi che nell’Asl di Taranto “sono presenti servizi bar all’interno”, né può ritenersi che il diritto di esclusiva sia “necessario” nelle fattispecie di contratto di “vending” quale quello in esame.

 

Infine, il richiamo all’art. 143, d.lgs. 163/ 2006, la cui applicazione è invocata dalla ricorrente, è inconferente, trattandosi di norma che si colloca nella parte II del codice dei contratti, e, in quanto tale, non opera, per le ragioni innanzi indicate, nella fattispecie in esame.

 

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

 

Le spese di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione resistente; non vi è luogo a provvedere sulle stesse, invece, nei confronti della controinteressata non costituita.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Condanna la ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, che liquida nella complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

 

Eleonora Di Santo, Presidente

 

Carlo Dibello, Consigliere

 

Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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