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TAR Toscana, Sez. I, 15/3/2016 n. 467
Sulla facoltà dell'amministrazione di revocare una gara per l'affidamento di un servizio.

La giurisprudenza ha da tempo valorizzato la facoltà dell'amministrazione di ripensare le modalità tecniche di erogazione e gestione di un determinato servizio e la volontà di provvedere in autoproduzione come plausibili giustificazioni della revoca degli atti di gara e degli atti successivi, e concludono per la sindacabilità di tali scelte solo in presenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza. La revoca, in consonanza con i limiti che incontra l'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di opportunità per svolgere l'attività mediante le strutture interne dell'ente: presupposti che ben possono essere individuati nella possibilità di conseguire forti risparmi di spesa attraverso la riorganizzazione e la internalizzazione o reinternalizzazione del servizio.

Materia: appalti / autotutela

N. 00467/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 01090/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2015, proposto da:

SO.GE.SI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Casagni Lippi in Firenze, viale S. Lavagnini 42;

 

contro

E.S.T.A.R. - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;

AS.L. n. 6 - Livorno, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stolzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, Via Masaccio 183;

 

nei confronti di

Servizi Ospedalieri S.p.A., Servizi Italia S.p.A.;

 

per l'annullamento

della determinazione E.S.T.A.R. n. 877 del 3.6.2015, trasmessa con nota prot. n. 32912 del 4.6.2015 e ricevuta da SO.GE.SI. il medesimo 4.6.15, con la quale è stata disposta la revoca della gara per l'affidamento del servizio di sterilizzazione con fornitura a noleggio dello strumentario chirurgico per l'Azienda U.S.L. di Livorno n. 6 per un periodo di cinque anni;- della relazione dell'Azienda USL n. 6 Livorno del 23.3.2015 e relativi allegati, allegata al sopra indicato provvedimento di revoca, e della nota di comunicazione della stessa, prot. n. 22067 del 24.3.2015;- delle controdeduzioni dell'Azienda USL n. 6 Livorno alle osservazioni presentate da SO.GE.SI. e della nota di comunicazione delle suddette controdeduzioni, prot. n. 38062 del 25.5.2015;- per quanto occorrer possa del Disciplinare della gara revocata con il sopra indicato provvedimento, per la parte e per i motivi di cui al presente ricorso;

nonché per l'accertamento e per la declaratoria dell'obbligo gravante su Estar e sull'Azienda ASL n. 6 di Livorno di riconoscere in favore della SO.GE.SI. l'indennizzo per i costi affrontati per la partecipazione alla gara poi revocata, nella somma quantificata in prosieguo, e per la condanna di Estar e dell'Azienda ASL n. 6 di Livorno a corrispondere in favore della SO.GE.SI. l'indennizzo per i costi affrontati per la partecipazione alla gara poi revocata, nella somma quantificata in prosieguo;.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’E.S.T.A.R. e della A.S.L. n. 6 - Livorno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. SO.GE.SI. S.p.a. ha partecipato alla gara indetta dall’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo di Area Vasta Nord-Ovest (ESTAV Nord-Ovest, titolare ex lege delle funzioni amministrative di supporto delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario regionale toscano), con determinazione del 30 dicembre 2011, per l’affidamento del servizio di sterilizzazione e noleggio dello strumentario chirurgico nell’ambito dei presidi ospedalieri della A.S.L. n. 6 di Livorno.

Scaduto, il 22 maggio 2012, il termine per la presentazione delle offerte, SO.GE.SI. ha ripetutamente sollecitato la definizione della procedura, nel mentre il servizio veniva interinalmente gestito dalla Servizi Ospedalieri S.p.a. in virtù di successivi affidamenti diretti in via di urgenza, ai sensi dell’art. 57 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006. Con provvedimento del 10 marzo 2014, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ESTAV si è di contro determinato alla revoca della procedura, frattanto pervenuta alla fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche.

1.1. La revoca, impugnata dinanzi a questo T.A.R. da SO.GE.SI., è stata annullata con sentenza n. 1449 del 23 settembre 2014, che, per quanto qui interessa, è stata confermata in appello.

1.2. In data 9 aprile 2015, l’Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (ESTAR), istituito con legge regionale n. 26/2014 e subentrato all’ESTAV Nord-Ovest, ha comunicato l’avvio di un nuovo procedimento per la revoca della gara, a seguito della relazione predisposta dalla A.S.L. n. 6, la quale avrebbe attestato la miglior convenienza dell’internalizzazione del servizio. Ricevute le osservazioni con cui l’interessata aveva chiesto che si procedesse innanzitutto all’apertura delle offerte economiche presentate in gara dalle imprese concorrenti, con provvedimento del 4 giugno 2015 la procedura di affidamento è stata nuovamente revocata.

1.3. Avverso la rinnovata revoca della procedura di affidamento insorge, con il presente ricorso, SO.GE.SI., la quale conclude in via principale per l’annullamento dell’atto impugnato e degli atti presupposti elencati in epigrafe, e, in subordine, per la condanna di ESTAR e della A.S.L. n. 6 al pagamento dell’indennizzo relativo ai costi da essa ricorrente sostenuti per la partecipazione alla gara.

Costituitesi in giudizio le due amministrazioni intimate, nella camera di consiglio del 28 luglio 2015 il difensore della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare formulata con lo stesso atto introduttivo del giudizio.

Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 27 gennaio 2016, preceduta dal deposito di memorie difensive e repliche.

2. Preliminarmente, la ricorrente SO.GE.SI. deduce l’invalidità della previsione, contenuta nel disciplinare di gara, che riconosce all’amministrazione procedente la facoltà di non dar luogo alla gara o all’aggiudicazione, senza che le imprese concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. Detta clausola dovrebbe infatti reputarsi nulla ai sensi dell’art. 1355 c.c., perché meramente potestativa, ovvero annullabile in relazione al principio secondo cui la preventiva accettazione delle condizioni di gara non ne impedisce la successiva impugnazione.

Sul punto, sia sufficiente osservare che il principio ermeneutico di conservazione impone di interpretare la clausola in questione come ricognitiva degli ordinari poteri di autotutela amministrativa, dal cui esercizio, purché contenuto nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, non conseguono in capo alle imprese concorrenti pretese ulteriori e diverse da quelle parimenti stabilite dalla legge. Ogni diversa interpretazione, dalla quale volesse farsi discendere l’insindacabilità delle iniziative assunte in autotutela dall’amministrazione, ovvero la preventiva esclusione delle relative conseguenze indennitarie o risarcitorie, qualora configurabili, implicherebbe la nullità della clausola, non disponendo l’amministrazione del potere di sottrarsi potestativamente alla responsabilità per le eventuali conseguenze pregiudizievoli della propria azione (in questi termini, e in relazione al catalogo delle nullità del provvedimento amministrativo dettato dall’art. 21-septies della legge n. 241/1990, sembra potersi leggere il richiamo della giurisprudenza alla nullità sancita dall’art. 1355 c.c.: fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2010, n. 7334).

3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato da un manifesto difetto di istruttoria. La scelta di revocare la gara – fondata sulle valutazioni racchiuse nella relazione del 23 marzo 2015 sulla riorganizzazione del servizio di sterilizzazione predisposta da un gruppo di lavoro costituito presso la A.S.L. n. 6 – presupporrebbe infatti la maggior convenienza dell’ipotesi make (internalizzazione del servizio) rispetto all’ipotesi buy (esternalizzazione), senza tuttavia che dalla stazione appaltante sia conosciuto il contenuto delle offerte economiche presentate in gara dalle imprese concorrenti. La possibilità di accedere alle offerte economiche e, con esse, a dati certi e reali quantomeno sui costi dell’ipotesi buy, anziché a dati ricostruiti in maniera presuntiva, inficerebbe di per sé l’analisi compiuta dall’azienda sanitaria e recepita dall’ESTAR, anche a prescindere dalla molteplicità di errori ed omissioni che sarebbero comunque presenti nella relazione; né alcuna spiegazione plausibile sarebbe stata offerta dalla A.S.L. a supporto del rifiuto di procedere all’apertura delle offerte.

D’altro canto, la preferenza accordata all’ipotesi make non potrebbe adeguatamente sostenersi sui profili qualitativi dell’analisi eseguita dall’amministrazione procedente, essendo evidente la preponderanza, ai fini di una corretta decisione, dei profili quantitativi. Oltretutto, neppure l’analisi qualitativa potrebbe essere condivisa, a partire dall’affermazione della A.S.L. secondo cui il servizio di sterilizzazione costituisce il core business delle attività di un presidio ospedaliero, e, in relazione ad esso, l’affidamento all’esterno impedirebbe l’effettuazione di un controllo diretto sulla sicurezza, l’efficacia e la qualità del servizio.

Apodittica sarebbe altresì la tesi, pure esposta nella relazione della A.S.L., secondo cui l’ipotesi buy non consentirebbe di controllare l’alea del ritardo nelle consegne dello strumentario, con il rischio della indisponibilità dei ferri necessari allo svolgimento delle attività chirurgiche.

3.1. Il secondo motivo investe sotto molteplici aspetti le valutazioni tecnico-discrezionali poste a fondamento della revoca della procedura di affidamento.

La società ricorrente, in particolare, contesta la relazione della A.S.L. nella parte in cui evidenzia, quali inconvenienti dell’esternalizzazione, la mancata valorizzazione delle dotazioni strumentali e delle strutture già nella disponibilità della stessa azienda sanitaria. Quanto alle prime, ad attestare il contrario vi sarebbe la scelta, a suo tempo operata dal capitolato di gara, di prevedere espressamente a carico dell’appaltatore l’onere di acquistare il parco ferri di proprietà della A.S.L. a un prezzo non inferiore a 500.000,00 euro; quanto alle seconde, lo stesso capitolato onera l’appaltatore di provvedere alla ristrutturazione delle centrali di back-up presenti nei quattro presidi ospedalieri interessati, e per questo profilo le conclusioni della relazione sarebbero a maggior ragione errate, perché non accompagnate dall’indicazione dei costi per la ristrutturazione delle centrali di Piombino, Cecina e Portoferraio, benché l’amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersene.

Con riguardo alle centrali predette, la ricorrente richiama alcuni passi della nota a firma dell’ing. Lanini, allegata sin dal 2011 alla documentazione di gara, la quale ne certificherebbe la non conformità a legge, di modo che, mentre nell’ipotesi buy il relativo esborso graverebbe sull’appaltatore, nell’ipotesi make esse dovrebbero comunque venire ristrutturate a spese dell’amministrazione. La relazione del marzo 2015, peraltro, non avrebbe previsto costi di ristrutturazione, limitandosi a indicare la necessità dell’acquisto di alcune apparecchiature certamente non in grado, secondo la ricorrente, di ovviare alle problematiche evidenziate dall’ing. Lanini.

Ancora, SO.GE.SI. critica la relazione del marzo 2015 nella parte in cui essa enfatizza i costi invisibili generati dalla esternalizzazione del servizio, quali il controllo dei processi e degli standard di sicurezza e il rischio nel ritardo delle consegne. I redattori della relazione non solo avrebbero trascurato le valutazioni già espresse dalla commissione di gara sulle proposte tecniche delle concorrenti, giudicate più che adeguate, ma non avrebbero considerato che il controllo dei processi e degli standard di sicurezza costituisce attività occorrente anche nel caso di svolgimento in house del servizio. Fra l’altro, le imprese partecipanti alla gara sarebbero sottoposte alla normativa nazionale e comunitaria e autorizzate alla marcatura CE, a differenza della A.S.L. n. 6, la quale, ove svolgesse il servizio in proprio, sarebbe necessariamente soggetta a un numero maggiore di controlli, non potendosi, perciò, parlare di miglior qualità del servizio internalizzato.

Infine, la ricorrente – ribadita l’illogicità della scelta di non aprire la buste contenenti le offerte economiche al fine di verificare in concreto la non convenienza dell’esternalizzazione – analizza le previsioni di spesa riferite dalla relazione del marzo 2015 alle due ipotesi, make or buy, per giungere alla conclusione che il costo dell’internalizzazione si avvicinerebbe alla base d’asta della gara oggetto dell’impugnato provvedimento di revoca, il che imporrebbe ulteriormente di procedere all’apertura delle offerte economiche, per poter operare la scelta economicamente più valida.

In subordine, SO.GE.SI. rivendica la corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art 21-quinquies della legge n. 241/1990, in relazione agli ingentissimi costi che assume di aver sopportato per la partecipazione alla gara, e ne chiede la liquidazione nella misura di euro 146.899,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3.2. La difesa di ESTAR, dal canto suo, eccepisce l’inammissibilità del gravame, nella misura in cui esso tenderebbe a tutelare l’interesse della ricorrente alla prosecuzione della gara, pur in assenza di alcun obbligo in tal senso, come del resto sancito dalle decisioni di primo e secondo grado che, pur annullando la prima revoca della gara, disposta con la determinazione n. 27/2014, avrebbero però fatto salvo il potere dell’amministrazione di riesaminare le proprie scelte e di rivalutare se procedere o meno con l’affidamento a terzi del servizio.

3.3. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

3.3.1. La giurisprudenza ha da tempo valorizzato la facoltà dell’amministrazione di ripensare le modalità tecniche di erogazione e gestione di un determinato servizio e la volontà di provvedere in autoproduzione come plausibili giustificazioni della revoca degli atti di gara e degli atti successivi, e concludono per la sindacabilità di tali scelte solo in presenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza. La revoca, in consonanza con i limiti che incontra l’esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea istruttoria circa la sussistenza dei presupposti di opportunità per svolgere l’attività mediante le strutture interne dell’ente: presupposti che ben possono essere individuati nella possibilità di conseguire forti risparmi di spesa attraverso la riorganizzazione e la internalizzazione o reinternalizzazione del servizio (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2418; id., sez. V, 6 maggio 2011, n. 2713; id., sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554).

Nella specie, la scelta di non esternalizzare il servizio e, perciò, di revocare la procedura già indetta con determinazione del 31 dicembre 2011 per l’affidamento dell’attività di sterilizzazione presso il presidi ospedalieri della A.S.L. n. 6 è motivata dall’ESTAR mediante rinvio alla più volte menzionata relazione del 23 marzo 2015, predisposta dalla stessa A.S.L.. Questa, individuate le criticità delle valutazioni sulla cui base la gara era stata indetta (il riferimento è, in particolare, alla precedente relazione make or buy del 2011), e rinnovato all’attualità l’esame dei fabbisogni dell’azienda sanitaria, conclude per la maggior convenienza economica dell’ipotesi make, quantificandone il costo in 3.403.897,00 di euro/anno (contro gli euro 5.478.221,00 quantificati nel 2011).

Il costo dell’ipotesi buy è stato invece quantificato in 5.610.606,00 di euro/anno, importo corrispondente al costo, comprensivo di sterilizzazione e noleggio, dei kit di ferri chirurgici stimati necessari per le esigenze dei presidi ospedalieri della A.S.L. n. 6, cui dovrebbe aggiungersi il costo delle operazioni di consegna e ritiro dei ferri presso i diversi presidi e quello del personale interno deputato all’attività di raccordo con il personale esterno (costi stimati, rispettivamente, in 150.000,00 e in 511.955,00 euro/anno).

La ricorrente SO.GE.SI., come detto, lamenta l’approssimazione con la quale sarebbero stati determinati i costi dell’ipotesi buy e insiste affinché, almeno per questo aspetto, la valutazione di convenienza venga condotta dall’amministrazione non sulla base di dati presuntivi, ma certi, rappresentati dall’ammontare delle offerte economiche presentate in gara. Quanto ai costi dell’ipotesi make, essi sarebbero stati nettamente sottostimati dalla relazione e, alla luce di un calcolo definito prudenziale, non potrebbero essere inferiori a 4.127.668,97 annui.

Replicano le amministrazioni resistenti che l’apertura delle offerte economiche, oltre che contraria ai principi di segretezza delle offerte e di par condicio, sarebbe sostanzialmente inutile, giacché, visto il consistente scostamento fra il costo dell’ipotesi make stimato nel 2015 e la base d’asta stabilita nel 2011, l’eventuale ribasso offerto dai concorrenti sarebbe stato pur sempre calcolato a partire da un riferimento erroneo e suscettibile, se mantenuto fermo, di ingenerare fenomeni distorsivi della concorrenza.

La posizione delle amministrazioni, pur suggestiva, non convince.

La stima di costo dell’ipotesi buy ad opera della relazione del 2015 (euro 4.636.864,00, al netto dell’I.V.A.) appare in linea con quella operata all’epoca di indizione della procedura di affidamento, com’è testimoniato dalla sua sostanziale sovrapponibilità con l’importo messo a base d’asta (euro 4.519.832,00, sempre al netto dell’I.V.A.) e dal confronto tra i costi unitari dei singoli kit, stabiliti dalla relazione del 2015 in 105,00 euro con noleggio ferri ed in 38,00 euro senza noleggio, contro i 109,00 euro con noleggio ed i 40,00 euro senza noleggio della base d’asta, mentre il costo della singola busta vapore e della singola busta perossido sono identici. Il lieve aumento complessivo della stima fatto registrare nel 2015 dipende, in effetti, dalla previsione di un maggior fabbisogno di kit con noleggio (dai 25.215 a base d’asta ai 31.594 della relazione 2015).

Si aggiunga, peraltro, che nell’oggetto dell’affidamento messo a gara (art. 5 co. 1 lett. e) del capitolato) è compreso anche il servizio di consegna e ritiro del materiale presso i presidi ospedalieri, il cui costo la relazione del 2015 quantifica in euro 150.000,00.

Di contro, dal 2011 al 2015 la stima di costo dell’ipotesi make è diminuita da 5.478.221,00 a 3.403.897,00. La circostanza non interferisce, tuttavia, con la corretta determinazione della base d’asta dell’appalto, la quale non può che continuare a essere rapportata al costo stimato dell’acquisto sul mercato del servizio: il fatto, cioè, che il costo dell’ipotesi make sia stato rivisto al ribasso non equivale a dire che la base d’asta sia stata a suo tempo sovrastimata, trattandosi di due dati fra loro autonomi: è la stessa relazione del 2015 a dimostrarlo laddove indica per l’opzione make costi inferiori a quelli stimati nel 2011, mentre per l’ipotesi buy i costi sono sostanzialmente invariati.

In altri termini, la stima del 2015 ha confermato la correttezza di quella del 2011 quanto al costo dell’opzione buy, e, correlativamente, del prezzo a base d’asta. Ad essere radicalmente mutata è la stima dei costi dell’opzione make, ed è proprio la ritenuta maggior convenienza di quest’ultima ad aver indotto le amministrazioni resistenti a revocare la procedura di affidamento.

3.3.2. Se così è, l’errore di fondo che vizia il provvedimento impugnato consiste, come denunciato dalla ricorrente, nella mancata preventiva apertura delle offerte economiche presentate in gara ai fini della verifica dell’entità dei ribassi offerti, operazione che avrebbe consentito di disporre del costo effettivo dell’appalto e di concludere per la sua maggiore o minore convenienza sulla base di (almeno) un dato concreto e non meramente congetturale.

Si tenga presente che, a norma dell’art. 20 del capitolato di gara, le offerte economiche debbono indicare non solo il ribasso percentuale sugli importi unitari massimi a base di gara, ma anche il rialzo percentuale offerto sul valore di 500.000,00 euro stabilito per l’acquisto dello strumentario di proprietà della A.S.L., di modo che per l’uno e l’altro aspetto – costo del servizio, comprensivo del costo di trasporto del materiale, e valorizzazione delle dotazioni di proprietà della A.S.L. – una valutazione attendibile avrebbe richiesto di essere compiuta solo all’esito dell’apertura delle offerte economiche, la quale avrebbe dato accesso al costo effettivo della esternalizzazione, o comunque a un valore assai prossimo al costo effettivo.

Del resto, nel momento in cui la revoca cade su di una procedura di affidamento già indetta, la sopravvenuta valutazione di maggior convenienza economica dell’autoproduzione si giustifica se riferita non a un valore presunto, ma al costo effettivo dell’appalto oggetto del riesame, e questo è un dato conoscibile solo con l’apertura delle offerte economiche. Solo a partire da questo valore l’amministrazione può legittimamente proporre eventuali correttivi in aumento dovuti a fattori o esigenze emersi dopo l’indizione della gara (il riferimento è ai “costi sorgenti” che la relazione del 2015 aggiunge, per l’ipotesi buy, al costo stimato del servizio, e, al riguardo, si ricorda ancora che il costo sorgente rappresentato dal costo per il trasporto è già incluso nel prezzo posto a base di gara).

Il principio di segretezza delle offerte impedisce, certo, che l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche avvenga al di fuori della procedura di gara, ma il rilievo serve a spiegare, tutt’al più, perché il gruppo di lavoro autore della relazione del 2015, non potendo accedere alle offerte dei concorrenti, abbia operato il raffronto servendosi dei costi stimati per l’una e per l’altra ipotesi. Resta però che quelle stime non sono state preventivamente verificate dalla stazione appaltante, che, quantomeno per il costo dell’ipotesi buy, avrebbe potuto e dovuto procedere all’apertura delle offerte economiche, a piena garanzia dell’imparzialità e trasparenza del proprio operato.

3.3.3. La revoca, prematuramente disposta, risente dunque del vizio istruttorio denunciato dalla società ricorrente, nella misura in cui per poter affermare la non convenienza economica dell’affidamento non può prescindersi dalla conoscenza del costo effettivo dell’affidamento stesso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2013, n. 2838; id., 16 ottobre 2012, n. 5282).

Né la scelta della stazione appaltante risponde ad apprezzabili esigenze di prudenza, giacché l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed anche l’eventuale formazione di una graduatoria provvisoria dei concorrenti non costituiscono atti idonei a ingenerare affidamenti tutelabili in capo a questi ultimi, ma un’aspettativa di mero fatto alla positiva conclusione del procedimento. Aspettativa di fatto, che, com’è noto, resta tale anche per l’ipotesi in cui dovesse procedersi all’aggiudicazione provvisoria, parimenti inidonea ad attribuire il bene della vita ambito dai concorrenti e, pertanto, sempre revocabile o annullabile dalla stazione appaltante, la quale conserva intatta la possibilità di non procedere affatto all’aggiudicazione definitiva e di ritirare in autotutela l’intera procedura di affidamento (per tutte, da ultimo cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 67).

4. Per tali assorbenti ragioni, il ricorso deve essere accolto e la determinazione di revoca della gara annullata.

In virtù degli effetti conformativi della decisione, l’ESTAR procederà dunque all’apertura delle offerte economiche presentate in gara dalle imprese concorrenti, salvi, ancora una volta, i provvedimenti successivi, che saranno adottati alla luce del contenuto delle offerte.

4.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.

Condanna l’ESTAR e la A.S.L. n. 6 di Livorno alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente SO.GE.SI. S.p.a., che liquida a carico di ciascuna amministrazione nella misura di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Pone a carico solidale delle amministrazioni resistenti il rimborso del contributo unificato anticipato dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi,         Presidente

Gianluca Bellucci,      Consigliere

Pierpaolo Grauso,       Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

                       

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2016

 

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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