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TAR Piemonte, Sez. I, 5/10/2016 n. 1229
Sul sistema di organizzazione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali.

Il singolo Comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico.

Il sistema di organizzazione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali ha tratto origine dalla legge Galli (5 gennaio 1994 n. 36, poi sostituita dal d.lgs. 152/2006, che disciplina la materia agli artt.147 e ss.): questa, nell'ottica del superamento della frammentazione della gestione del servizio idrico integrato, ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni e ha individuato le Regioni come soggetti competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

Spetta all'ATO individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all'erogazione del servizio idrico integrato, sicché il singolo Comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico.

Materia: acqua / servizio idrico integrato

 

Pubblicato il 05/10/2016

 

N. 01229/2016 REG.PROV.COLL.

 

N. 01125/2015 REG.RIC.

 

N. 01145/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2015, proposto da:

Autorita' D'Ambito N. 3 "Torinese", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sandretto e Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, corso Montevecchio, 50;

 

contro

Comune di Traves, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

Comune di Strambinello, Comune di Burolo, Comune di Palazzo Canavese, Procura Regionale c/o Sezione Giurisdizionale del Piemonte della Corte dei Conti - non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di

Consorzio Comuni Riuniti Piemontesi - non costituito in giudizio;

 

sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2015, proposto da:

Societa' Metropolitana Acque Torino - Smat S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio eletto presso la medesima in Torino, corso Stati Uniti, 62;

 

contro

Comune di Traves, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Razeto e Giuseppe Greppi, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;

 

nei confronti di

Consorzio dei Comuni Riuniti Piemontesi, Autorita' D'Ambito Torinese - Ato 3 - non costituiti in giudizio;

 

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1125 del 2015:

 

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/7/2015;

 

nonché della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/4/2015 con la quale il Comune avrebbe deliberato di approvare lo Statuto e l'atto costitutivo di un Consorzio a Capitale interamente pubblico denominato "Consorzio dei Comuni Riunti Piemontesi";

 

nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale;

 

quanto al ricorso n. 1145 del 2015:

 

della deliberazione comunale 30.7.2015 n. 10, pubblicata all'Albo pretorio dal 8.8.2015 al 23.8.2015;

 

degli atti presupposti e connessi;

 

per il risarcimento del danno.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

 

Visto gli atti di costituzione nei due giudizi del Comune di Traves;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1.La conferenza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3, con deliberazione n. 173/2004, ha affidato alle società a totale partecipazione pubblica ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. e SMAT s.p.a., ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett.c) del D.lgs. n. 267/2000, la gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell’ambito territoriale ottimale di riferimento.

 

L’affidamento è stato disposto “con effetto per i territori dei comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società”, invitando i comuni non ancora soci ad aderire a Smat s.p.a. oppure ad Acea s.p.a. entro il 30 novembre 2004.

 

1.1. A seguire, con le delibere n. 282/2007 e 296/2007 si è perfezionato il processo di realizzazione di un gestore unico del servizio per tutto l’ambito territoriale ottimale n. 3: Smat è quindi stata individuata come gestore unico ed è subentrata ad Acea per i comuni dei quali quest’ultima era in precedenza affidataria.

 

1.2. Il Comune qui intimato non ha aderito alla predetta società in house, escludendo il proprio territorio dalla gestione d’ambito ad essa affidata e seguitando a gestire in economia le fasi del ciclo delle acque (fognatura, acquedotto e depurazione).

 

1.3. Da ultimo, con la delibera qui impugnata del 30 luglio 2015, il Comune resistente ha nuovamente respinto l’invito ad aderire alla gestione d’ambito, rivoltogli dall’ATO 3 con la delibera n. 547/2014 e la relativa nota di trasmissione del 21 gennaio 2015, e, a tal fine, ha negato la sussistenza dei presupposti per l’affidamento in house a Smat, manifestando al contempo l’intenzione di voler gestire provvisoriamente il servizio in forma consortile con altri comuni piemontesi, nelle more della definizione delle procedure per un corretto affidamento.

 

1.4. Con i gravami in epigrafe, che vengono qui riuniti per evidente connessione soggettiva e oggettiva, l’Autorità d’Ambito Torino 3 e Smat s.p.a. hanno impugnato l’anzidetta deliberazione, articolando quattro motivi di censura.

 

- Con un primo motivo hanno lamentato l’eccesso di potere per contraddittorietà e la violazione del principio di inoppugnabilità, sottolineando come le delibere della conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007, siano state assunte anche dal comune resistente, per il tramite del proprio rappresentante territoriale, sicché le stesse, non essendo mai state impugnate, producono effetti vincolanti tali da invalidare le determinazioni di segno contrario assunte dall’ente locale.

 

- Con il secondo motivo - incentrato sulla violazione delle norme di cui alle direttive 17/2004/CE e 214/25/UE, al d.lgs. 152/2006, alla L.R. 13/1997, oltre che sulla violazione delle delibere di conferenza n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007 – le parti ricorrenti hanno sostenuto, in sintesi, la sussistenza nel caso di specie di tutti i requisiti necessari a legittimare l’affidamento del servizio “in house” a Smat, e quindi: la totale partecipazione pubblica; il controllo analogo; lo svolgimento prevalente dell’attività societaria in favore del soggetto pubblico controllante.

 

Sulla base di questa premessa, hanno quindi affermato che il Comune intimato non era legittimato a costituire con altri Comuni un apposito consorzio cui affidare la gestione del servizio idrico integrato, spettando esclusivamente all’ATO ogni decisione sulla forma organizzatoria da prescegliere per l’erogazione del servizio pubblico de quo. Ciò in quanto il dlgs. 152/2006 (artt. 147 e 153), la legge n. 36/1994 e la relativa legge regionale di attuazione, hanno inteso superare la frammentazione per fasi e territori nella gestione del servizio in questione, le forme della cui gestione devono poi seguire i moduli contemplati dall’art. 113, comma 5 del TUEL. Il Comune intimato non poteva quindi individuare un’altra forma per la gestione del servizio idrico diversa da quelle già prescelta dall’ATO, unico soggetto competente ad assumere decisioni in tal senso.

 

- Ad un ulteriore motivo è invece commessa la deduzione della carenza di istruttoria e di motivazione a supporto della dissociazione opposta dall’ente locale.

 

- Un quarto e ultimo motivo verte infine sull’asserita errata applicazione degli artt. 149 bis d.lgs. 152/2006, 7 L.R. 13/1997 e 2 L.R. 2/2012, dalle cui disposizioni si desumerebbe, ancora una volta, che la competenza a provvedere in materia di gestione del servizio idrico integrato spetta agli enti locali costituiti in autorità d’ambito e, per essi, alla conferenza dei rappresentanti degli enti locali. Dunque, alcuna competenza a deliberare in materia può essere riconosciuta al Consiglio Comunale del singolo ente locale.

 

2. Il Comune di Traves si è ritualmente costituito in giudizio, in via preliminare eccependo l’irricevibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine abbreviato di 30 giorni previsto dall’art. 120 c.p.a.; e nel merito, sostenendo che:

 

- l’affidamento in questione è illegittimo per violazione del principio dell’unicità di gestione per ciascun ambito territoriale, in quanto destinato (in virtù delle delibere n. 173/2004, 282 e 296/2007) ad esplicare effetti limitati ai territori dei comuni già soci di Smat;

 

- difettano i requisiti del controllo analogo del singolo ente locale su Smat, come tale dovendosi intendere un potere di controllo amministrativo di tipo “gerarchico”;

 

- difetta, altresì, la prevalenza dell’attività di Smat in favore del soggetto pubblico controllante;

 

- tra i poteri dell’Ato rientra quello di scegliere la forma di gestione del servizio, ma non anche quello di imporre al singolo comune di acquisire le azioni di una società cui affidare successivamente la gestione del servizio idrico, scelta questa che presupporrebbe l’unanimità del consenso dei partecipanti.

 

3. Alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2015 la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a..

 

4. A seguito dello scambio di memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 13 luglio 2016.

 

DIRITTO

1. A dispetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal comune resistente, il ricorso appare pienamente tempestivo.

 

1.1. Per cogliere il senso del rilievo di tardività occorre premettere che il contenuto della delibera del 30 luglio 2015 si compone di due parti: una prima parte, recante il diniego del Comune all’invito rivoltogli dall’ATO ad aderire alla gestione associata del servizio; ed una seconda parte, ove si rende nota l’intenzione dell’ente locale di gestire in via provvisoria il servizio tramite un consorzio costituito con precedente delibera n. 5 del 17 aprile 2015, unitamente ad altri comuni piemontesi.

 

1.2. Da parte resistente si sostiene che, vertendo appunto la delibera impugnata (anche) sull’affidamento provvisorio del servizio in favore del “Consorzio dei Comuni Piemontesi Riuniti”, la relativa impugnazione dovrebbe soggiacere al termine dimidiato di cui all’art. 120 c.p.a. valido in materia di “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento”, che nel caso di specie non risulta rispettato.

 

1.3. Il Collegio ritiene, per contro, che l'eccezione di tardività del ricorso vada respinta in virtù della considerazione, in sé decisiva, che la pubblicazione della delibera sull'albo pretorio del Comune resistente non può aver innescato la decorrenza del termine per l'impugnazione della stessa, trattandosi di atto che, a causa della sua diretta lesività nei confronti della parte ricorrente, doveva essere alla stessa comunicato.

 

Quest'ultima circostanza in concreto si è realizzata con la nota del 9 ottobre 2015 (trasmessa in pari data via pec), con la quale il Comune ha trasmesso all’ATO la delibera qui impugnata recante determinazioni in merito all’affidamento del servizio al consorzio, mentre il ricorso è stato avviato alla notifica il 21 ottobre 2015.

 

Nei confronti di Smat nessuna analoga comunicazione è stata effettuata da parte del Comune resistente, il che – in assenza di risultanze di segno contrario - consente di far decorrere il termine decadenziale dalla data che la medesima Smat indica come momento di avvenuta conoscenza della delibera impugnata (21 settembre 2015): rispetto a tale data il ricorso è tempestivo.

 

A conforto della soluzione qui accolta è peraltro utile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale "il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o di quella della piena conoscenza con riferimento ai soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dai suoi effetti anche se in esso non contemplati, mentre, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio" (Cons. St., Sez. V, 16 aprile 2014 n. 1863 e 13 luglio 2010, n. 4501; Id., sez. VI, 03 ottobre 2007 n. 5105).

 

Non vi è dubbio sul fatto che tanto l’ATO quanto Smat costituiscano soggetti espressamente menzionati nell’atto impugnato e comunque dallo stesso pregiudicati.

 

1.6 A completamento della trattazione del profilo in esame, occorre ancora rilevare che la delibera costitutiva del consorzio non contiene determinazioni in merito all’affidamento della gestione del servizio idrico (essendo queste state esplicitate solo con la delibera impugnata in via principale), sicché in relazione a detta delibera non sussisteva alcuno specifico onere di impugnazione da parte dell’ATO ricorrente.

 

1.7. Per tutto quanto esposto, l’eccezione di tardività non può trovare accoglimento e può essere dato ingresso alla disamina dei profili di merito del ricorso.

 

2. Nel merito, occorre premettere che il sistema di organizzazione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali ha tratto origine dalla legge Galli (5 gennaio 1994 n. 36, poi sostituita dal d.lgs. 152/2006, che disciplina la materia agli artt.147 e ss.): questa, nell’ottica del superamento della frammentazione della gestione del servizio idrico integrato, ha stabilito l'obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali in cui confluiscono tutti i comuni e ha individuato le Regioni come soggetti competenti a delimitare gli ambiti territoriali ottimali e a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.

 

2.1. Con l.r. n. 13/97, la Regione Piemonte ha proceduto alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 8 della legge n. 36/94 ed alla definizione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei predetti ambiti. A tal fine, l'art. 4 della legge regionale n. 13/97 ha previsto che gli enti locali di ciascun ambito territoriale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso un organo denominato “Autorità d'Ambito”, da costituirsi con apposita convenzione e composto dal Presidente della Provincia territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime. Secondo l’art. 4 della l.r. in questione: “..2. .. i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della l. 142-1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge….5. La convenzione di cui al comma 2 e le sue eventuali modificazioni sono adottate sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

 

Ai sensi del successivo articolo 5 della l. r. “L'Autorità d'ambito esercita le funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale. L'Autorità d'ambito: a) approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio; b) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; c) determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari….”

 

La legge regionale Piemonte 20 gennaio 1997 n. 13 all’art. 2 ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali in numero di sei, tra cui l’ambito n. 3 “torinese”.

 

La volontà legislativa di addivenire ad un unico centro di imputazione delle funzioni di governo del servizio idrico integrato ha trovato ulteriore conferma, a livello statale, nella disciplina delineata nel nuovo articolo 149 bis d.lgs. 152/2006.

 

2.2. Dal riepilogato quadro normativo si ricavano due indicazioni preliminari: a) tanto la legge statale quanto quella regionale individuano nel modulo organizzatorio dell’autorità d’ambito l’unica possibile forma di gestione del servizio idrico integrato; b) detta autorità costituisce diretta espressione degli Enti locali, che nella convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le esigenze del territorio, l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni partecipanti e funzionalità dell’organismo; c) l’Autorità d’ambito sceglie il modello organizzativo e individua le concrete forme di gestione del servizio idrico integrato; d) siffatta individuazione deve, per volontà espressa del legislatore, seguire il solco del vecchio art. 22 della L. m. 142/1990, poi trasfuso e rivisto nell’art. 113 del d.lgs. n. 267/2000, variamente modificato dalle leggi di settore. Di talché le figure gestorie ipotizzabili sono costituite dalla procedura ad evidenza pubblica; dal partenariato pubblico – privato con gara a doppio oggetto (riguardante la qualità di socio e l’attribuzione ad esso dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio); dall’affidamento del servizio a società in house a capitale interamente pubblico (cfr. nello stesso senso dispone l’art. 149 bis d.lgs. 152/2006); e) ai sensi del novellato art. 153 d.lgs. 152/2006, gli enti locali devono provvedere ad affidare le infrastrutture idriche di loro proprietà al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d'uso gratuita e per tutta la durata della gestione. A sua volta, il gestore ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

 

2.3. L’ulteriore questione della soggezione dei Comuni ricompresi nell’ambito ottimale alle scelte dell’autorità d’ambito, è stato oggetto di pronunce emesse in occasione di pregresse controversie innanzi a questo Tribunale e al Consiglio di Stato (tra cui in particolare TAR Piemonte n. 1441/2009 e 1019/09 e CdS sez. V n. 4478/05), nelle quali è stato riconosciuto il sostanziale obbligo di adesione all’autorità d’ambito da parte dei vari Comuni interessati, obbligo ritenuto correttamente realizzabile anche tramite la nomina di commissario ad acta. Nella citata sentenza il giudice d’appello ha infatti chiarito: “sono di competenza dell'Autorità d'ambito l'approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre necessarie per l'erogazione del servizio, il piano finanziario, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; gli atti di affidamento della gestione del servizio, la determinazione delle tariffe del servizio idrico e della destinazione dei proventi tariffari, il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio”; e ha ulteriormente precisato: “la decisione impugnata ha correttamente delimitato la possibilità di salvaguardia delle gestioni esistenti - ammessa dalla legge statale e legge regionale - nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi….. il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori, al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità”.

 

2.4. Per ciò che riguarda nello specifico la materia oggetto delle presente causa, occorre dire che l’Autorità ricorrente, istituita con convenzione del giugno 1998, ha approvato il piano d’ambito con delibera n. 107/2002 e, con le successive deliberazioni n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007, ha scelto di affidare alla società Smat (società a capitale interamente pubblico), ai sensi dell’art. 113 comma V d.lgs. 267/2000, la gestione del ciclo completo delle acque per il territorio corrispondente all’Ambito territoriale Ottimale Torino 3, nel quale ricade anche il Comune qui resistente.

 

Ciò posto e tenuto conto della vincolatività delle determinazioni dell’ATO nei confronti dei singoli enti che ne fanno parte, non paiono ravvisabili, nel caso di specie, valide ragioni di opposizione da parte del comune resistente, anche in considerazione del fatto che: a) quest’ultimo ha concorso all’approvazione delle tre delibere da ultimo menzionate, attraverso l’intervento e il voto espresso, in sede di conferenza dei rappresentanti degli enti locali, dal referente dell’area omogenea 1 – Ivrea: in quella sede e attraverso il voto collegiale, si è quindi consumato l’apporto decisionale imputabile al singolo ente locale; b) ai sensi dell’art. 13 della convenzione istitutiva, la conferenza dei rappresentanti degli enti locali ha legittimamente assunto le proprie deliberazioni a maggioranza (dei 2/3 dei presenti e dei 2/3 delle quote), non sussistendo a tal fine il vincolo dell’unanimità dei consensi; c) la soluzione dell’affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico era espressamente ammessa dall’allora vigente art. 113, comma V, del d.lgs. 267/2000.

 

Da tutto quanto esposto non può che conseguire una valutazione di illegittimità dell’iniziativa adottata successivamente dal Comune resistente, in contrasto con la legittima e vincolante scelta gestoria posta in essere dall’ATO competente.

 

Spetta infatti a quest’ultimo individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione del servizio idrico integrato, sicché il singolo Comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico.

 

3. Non possono trovare condivisione neppure gli ulteriori argomenti di merito svolti dalla difesa della parte resistente.

 

3.1. Innanzitutto, è destituita di fondamento l’affermazione secondo cui l’affidamento in questione sarebbe destinato ad esplicare effetti limitati ai territori dei comuni soci della Smat. La tesi trae spunto dal dispositivo della delibera del 2004 che esplicita effetti estesi ai “territori dei comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società”. Tuttavia, per intendere l’esatta portata della risoluzione, occorre considerare che nel corpo della stessa (pag. 14, punto 4b) è espressamente previsto l’obbligo di adesione (mediante acquisizione della qualità di socio) alla società Smat da parte dei comuni che, alla data di approvazione della delibera, non erano ancora parte della compagnie societaria. Se ne desume che la delibera ha effetto cogente, nei confronti della totalità dei comuni facenti parte dell’ATO, sia nella parte in cui impone agli stessi l’adesione alla società affidataria; sia nella parte – logicamente consequenziale alla prima - in cui dispone l’affidamento diretto in favore di quest’ultima della gestione del servizio idrico.

 

3.2. Del tutto generica è poi la contestazione circa l’insussistenza di presupposti necessari per disporre l’affidamento in house del servizio alla società Smat.

 

La parte resistente si limita ad affermare la carenza dei requisiti del controllo analogo e della prevalenza dell’attività societaria svolta con il soggetto pubblico controllante.

 

Si tratta, tuttavia, di allegazioni prive di argomentazioni e di specifici riferimenti all’assetto della società Smat, dalla disamina delle cui disposizioni statutarie si traggono, al contrario, indicazioni di segno opposto a quelle apoditticamente ventilate dall’amministrazione comunale.

 

In particolare:

 

- la prevalenza dell’attività societaria svolta nei confronti degli enti controllanti è espressamente prescritta all’art. 3.5. dello statuto;

 

- il vincolo della totale partecipazione pubblica trova puntuale riscontro nell’art. 9 dello statuto, ove si prevede che possono partecipare alla compagine societaria solo gli enti locali e le forme associative presenti sul territorio dell’ATO 3;

 

- il controllo analogo “congiunto” viene esercitato dagli enti partecipanti mediante gli strumenti previsti dallo statuto e dalla convenzione di servizio. Di particolare rilievo risultano, in tal senso, le disposizioni che prevedono: a) il criterio della proporzionalità nella determinazione delle quote di partecipazione all’ATO e nell’assegnazione del diritto di voto in sede di conferenza dei rappresentanti; b) la riserva della nomina di due componenti del cda (su un totale di cinque) agli enti pubblici territoriali diversi dal Comune di Torino (art. 19); c) l’obbligo di informativa ai soci attraverso la comunicazione nei loro confronti del bilancio, della relazione sulla gestione e del piano di programma delle attività (art. 1 dell’allegato A della delibera 173/2004); d) specifici poteri di indirizzo e controllo in capo al singolo comune socio, abilitato in virtù degli stessi a sollecitare in forma cogente l’intervento degli amministratori della società, ovvero della conferenza dell’ATO, in seconda istanza, su ogni questione inerente l’attuazione del programma per l’erogazione del servizio idrico nel proprio territorio (art. 2 dell’allegato A della delibera 173/2004).

 

A conferma della sussistenza dei requisiti legittimanti l’affidamento in house è intervenuta la delibera dell’Anac n. 16, del 24 marzo 2010, la quale, in esito al “procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del servizio idrico integrato” avviato su scala nazionale, ha riconosciuto (previa modifica dell’art. 3.5 dello statuto di Smat in relazione al profilo della prevalenza dell’attività) la conformità alla normativa di settore dell’affidamento in house providing qui in contestazione.

 

4. In conclusione, sotto tutti i profili esaminati, la delibera impugnata appare in contrasto con il dettato legislativo di riferimento, sopra sinteticamente ricostruito, che delinea un sistema accentrato a livello di ambito territoriale ottimale per la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato e a tal fine assegna alle scelte dell’ATO, al ricorrere dei presupposti richiesti, carattere vincolante nei confronti dei singoli enti ricompresi nel suo ambito territoriale.

 

Del pari fondata è la censura di violazione delle deliberazioni dell’ATO n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007, alle quali lo stesso Comune in questione ha concorso mediante la partecipazione del proprio rappresentante in seno all’Autorità. Dette deliberazioni hanno individuato la società SMAT quale affidataria della gestione del servizio idrico integrato a livello di ambito mentre con la deliberazione impugnata il Comune intimato ha posto nel nulla e vanificato siffatta determinazione.

 

5. Infine, negli ultimi atti difensivi il Comune resistente ha avanzato richiesta di rinvio ipotizzando l'applicabilità della sopravvenuta disposizione di cui all'art. 147, comma 2 bis, lettera b), del d.lgs 152/2006, come introdotto dall'art. 62, comma 4, della legge 221/2015 (in vigore dal 2 febbraio 2016).

 

Al di là della considerazione che la disposizione è sopravvenuta agli atti qui impugnati ed estranea ai presupposti richiamati a loro fondamento – il che ne esclude la rilevanza ai fini della decisione – va ulteriormente osservato che trattasi di norma non applicabile alla posizione per cui è causa né, più in generale, all'ordinamento piemontese.

 

L'art. 147, comma 2- bis, prevede: "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ave si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualita' del servizio all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle citta' metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti gia' istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei prefetti requisiti".

 

Dunque, come reso evidente dal suo incipit ("Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale''), il comma 2 -bis dell'art. 147 d.lgs 152/2006 risulta formulato con esclusivo riferimento agli ambiti territoriali coincidenti con l'intero territorio regionale. Su questa linea interpretativa si è attestato l’indirizzo espresso in relazione alla lettera a) nella circolare del Presidente della Giunta Regionale 16/3/2015, oltre che nella successiva nota (priva di data) "Classificazione 13.150.80CORRSIU26-2014 A/3/1" inerente la previsione qui in esame di cui alla lettera b).

 

6. Dall’annullamento degli atti impugnati consegue l’obbligo conformativo per il comune resistente di porre in essere tutti gli atti necessari per aderire alla gestione d’ambito come affidata con le delibere n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007.

 

7. La natura e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

 

definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti,

 

li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

 

Spese di lite compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Domenico Giordano, Presidente

 

Silvana Bini, Consigliere

 

Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

Giovanni Pescatore

 

Domenico Giordano

 

IL SEGRETARIO

 

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