HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
Consiglio di Stato, Sez. III, 14/2/2017 n. 652
Sulla qualificazione del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie

Il provvedimento di revisione della pianta organica si qualifica come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico: trattandosi di atto di pianificazione, e dunque atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale

La competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione.

Il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 c. 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell'anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell'anno dispari che lo precede.

Materia: servizio farmaceutico / pianta organica delle farmacie

Pubblicato il 14/02/2017

N. 00652/2017REG.PROV.COLL.

 

N. 10478/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10478 del 2015, proposto da:

Farmacia Pranzo Snc di Pirelli Andrea e Francesca, Farmacia Palma delle Dottoresse Elisabetta e Giuliana Palma, Farmacia Tronci della Dottoressa Provenzano Loredana & C. Snc, Farmacia De Donno Snc, in persona dei legali rappresentanti p.t., tutte rappresentate e difese dagli avvocati Pietro Nicolardi e Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;

 

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabina Ornella Di Lecce e Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, n. 6;

Maria Grazia Morabito, non costituita in giudizio;

Comune di Maglie, non costituito in giudizio;

Asl di Lecce, non costituita in giudizio;

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Lecce, non costituito in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 2166 del 2015, resa tra le parti, concernente l’istituzione di una nuova sede farmaceutica.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Pietro Nicolardi, Luciano Ancora, Sabina Ornella Di Lecce e Mariangela Rosato;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. - Le farmacie appellanti sono le titolari delle quattro sedi farmaceutiche attualmente istituite nel Comune di Maglie.

 

In seguito all’entrata in vigore della L. n. 27/2012 (che ha modificato il rapporto tra popolazione residente e numero delle sedi farmaceutiche), è stata istituita da parte della Regione Puglia la quinta sede farmaceutica nell'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 11 co. 9, sulla base del «quoziente ridotto del 50%» (per eccedenza di popolazione pari a 131 abitanti).

 

2. - Con il ricorso RG n. 1671 del 2012, proposto dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, le suddette farmacie hanno impugnato il provvedimento di istituzione della quinta sede farmaceutica, contestando anche l’individuazione della zona identificata per la sua ubicazione.

 

Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con la sentenza n. 676 del 2013, poi gravata in appello con ricorso RG 4010/2013, anch'esso respinto con sentenza n. 603 del 6 febbraio 2015.

 

3. - Nel frattempo la Regione Puglia - come previsto dalla L. 27/2012 - ha indetto il concorso straordinario per la copertura delle sedi di nuova istituzione.

 

Il procedimento si è concluso solo recentemente.

 

Negli anni successivi all’indizione del concorso straordinario, nel Comune di Maglie vi è stato un decremento della popolazione residente, passata da 14.981 abitanti registrati alla data del 31 dicembre 2010 (data presa a riferimento - ex art. 11 co. 2 D.L. 1/2012 - per il calcolo della popolazione residente ai fini dell'istituzione della quinta sede farmaceutica), a 14.766 alla data del 5 novembre 2012, scendendo a 14.616 abitanti alla data del 31 ottobre 2013, fino ad arrivare a 14.593 abitanti nel mese di aprile 2014.

 

Pertanto, le farmacie ora appellanti hanno chiesto al Comune di Maglie, in data 15 aprile 2014, di procedere, ai sensi dell'art. 2 della L. 475/68, alla revisione biennale del numero delle farmacie, con la conferma delle quattro farmacie già esistenti ed aperte e la soppressione della quinta sede farmaceutica, non aperta e nemmeno assegnata.

 

Con la delibera n. 111 dell’8 maggio 2014, la giunta comunale di Maglie ha preso atto che la popolazione residente alla data del 31 dicembre 2013 era scesa a n.14.723 abitanti ed ha confermato per il successivo biennio la precedente pianta organica (proposta dalla giunta con la delibera 29 giugno 2006, n.147, integrata con la delibera 19 ottobre 2006, n. 241, poi e approvata con delibera della giunta regionale n. 288 del 13 marzo 2007, che prevedeva quattro sedi farmaceutiche).

 

4. - Con il ricorso n. 1759 del 2014 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce), la Regione Puglia ha impugnato la delibera comunale n. 111 del 2014.

 

Il Tar ha accolto il ricorso della Regione, con la sentenza n. 2353 del 2014, ed ha annullato la delibera comunale n. 111 del 2014.

 

5. - Avverso tale sentenza n. 2353 del 2014, le predette farmacie hanno proposto il ricorso (n.r. 2393 del 2014) per opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., dinanzi al TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce.

 

6. - Il ricorso per opposizione di terzo è stato respinto dal TAR con la sentenza n. 2166 del 2015, impugnata nel presente giudizio.

 

7. - Con l’appello in esame, le quattro farmacie hanno chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza n. 2166 del 2015 e l’annullamento della sentenza n. 2353 del 2014 del TAR Puglia Sezione II di Lecce, concludendo nel senso che sia dichiarato inammissibile e comunque respinto il ricorso n. 1759/2014 proposto dalla Regione Puglia.

 

In sostanza, l’interesse azionato dalle quattro farmacie appellanti è diretto ad ottenere la reviviscenza della delibera della giunta comunale n. 111 dell’8 maggio 2014 di rideterminazione della pianta organica del Comune, che prevede le sole quattro sedi farmaceutiche delle quali esse sono titolari.

 

La Regione Puglia, costituitasi in giudizio, ha replicato alle doglianze proposte chiedendo il loro rigetto.

 

Con la memoria di replica del 6 aprile 2016, la Regione Puglia ha dichiarato che - con determinazione dirigenziale n. 99 del 16 marzo 2016, pubblicata sul BURP n. 36 del 1° aprile 2016 - è stata assegnata la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Maglie ad una società costituenda, formata dalla dottoressa Montinaro Patrizia (in qualità di referente) e dalla dott.ssa Fabrizio Laura (in qualità di associata).

 

8. - Sulla base di tale presupposto, il Collegio ha adottato l’ordinanza collegiale n. 3325 del 2016, con la quale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle dottoresse Montinaro Patrizia e Fabrizio Laura, risultate assegnatarie della quinta sede farmaceutica, rilevando che l’eventuale accoglimento dell’appello in esame – comportando in riforma della sentenza n. 2166 del 2015 l’accoglimento della opposizione di terzo, e dunque l’incidenza sugli effetti dell’atto comunale di revisione della pianta organica – determinerebbe un pregiudizio per coloro che, nel corso del giudizio, sono risultate assegnatarie di tale sede farmaceutica.

 

8.1 - Le farmacie appellanti hanno provveduto ad effettuare l’integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell’ordinanza.

 

8.2 - Con atto depositato il 5 agosto 2016, la Regione Puglia ha rappresentato di aver disposto con provvedimento n. 319 del 10 maggio 2016 la revoca dell’assegnazione della quinta sede farmaceutica alle dottoresse Montinaro Patrizia e Fabrizio Laura, precisando che tale provvedimento non sarebbe stato impugnato.

 

Ha poi aggiunto che tale sede farmaceutica sarebbe stata inserita nell’elenco delle sedi disponibili per l’assegnazione con il secondo interpello.

 

9. - All’udienza pubblica del 12 gennaio 2017, l’appello è stato trattenuto in decisione.

 

10. – L’appello è fondato, e va dunque accolto.

 

11. – Con il presente ricorso in appello le farmacie appellanti hanno dedotto - in estrema sintesi -, le seguenti doglianze avverso la sentenza di primo grado:

 

- nel decidere il loro ricorso per l’opposizione di terzo avverso la sentenza del TAR per la Puglia, Sede di Lecce, n. 2393 del 2014, erroneamente il primo giudice non avrebbe qualificato la loro posizione come quella di controinteressate pretermesse: esse, infatti, sarebbero state titolari di una situazione giuridica soggettiva, primaria ed autonoma, di controinteresse sostanziale, essendo beneficiarie dell’atto impugnato in quel processo (e cioè della soppressione della quinta sede farmaceutica), posizione incompatibile con quella riferibile alla Regione Puglia, vittoriosa in quel giudizio, il cui interesse sarebbe stato, invece, quello di mantenere tale sede farmaceutica;

 

- erroneamente il TAR avrebbe negato loro la qualifica di controinteressate, facendo riferimento alla natura programmatoria e di pianificazione del provvedimento comunale di revisione della pianta organica, non tenendo conto – peraltro – che esse avevano richiesto all’Amministrazione comunale di provvedere alla revisione della pianta organica, ed erano espressamente menzionate nella delibera della G.C. di Maglie n. 111/2014;

 

- il TAR, quindi, avrebbe dovuto accogliere l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., e dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Puglia, con conseguente reviviscenza della delibera della Giunta Comunale di Maglie di revisione della pianta organica con la quale era stata soppressa la quinta sede farmaceutica;

 

- il primo giudice avrebbe invece ritenuto sussistente la loro legittimazione alla proposizione dell’opposizione di terzo, in quanto titolari di una posizione autonoma ed incompatibile, ma avrebbe erroneamente ritenuto che la competenza ad adottare il provvedimento di revisione della pianta organica spettasse alla regione, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente del giudice di appello che ha ritenuto sussistente la competenza del Comune;

 

- per tale motivo ha quindi accolto il ricorso proposto dalla Regione Puglia, omettendo di valutare che la questione della competenza non era stata dedotta in sé, ma come eccezione di carenza di interesse al ricorso da parte della Regione stessa, tenuto conto della natura vincolata del provvedimento di revisione della pianta organica;

 

- la valenza meramente formale del vizio di incompetenza nell’area dei provvedimenti vincolati, renderebbe, infatti, il vizio privo di efficacia invalidante.

 

11.1 - Le appellanti hanno poi riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi assorbiti dal primo giudice rilevando che tale ricorso, oltre che inammissibile per le ragioni sopra esposte, sarebbe anche infondato nel merito:

 

- sussisterebbe, infatti, la competenza comunale;

 

- il Comune di Maglie avrebbe adottato l’atto di revisione della pianta organica nel rispetto dei termini previsti dalla legge, perseguendo le finalità di pubblico interesse;

 

- la pendenza del concorso per l’assegnazione della quinta sede farmaceutica non avrebbe impedito l’adozione dell’atto, tenuto conto della clausola inserita nel bando di concorso, secondo cui il numero delle sedi e l’indicazione delle zone avrebbero potuto subire variazioni per effetto dei provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti istitutivi delle sedi farmaceutiche;

 

- infine, nessuna contraddittorietà, né violazione del principio di leale collaborazione istituzionale, sarebbe rinvenibile nel comportamento tenuto dal Comune di Maglie.

 

11.2 - Le farmacie appellanti hanno quindi concluso chiedendo:

 

- l’accoglimento dell’appello con annullamento e/o riforma della sentenza n. 2166/2015 del TAR Puglia, sede di Lecce, Sezione Seconda, emessa sul ricorso RG n. 2393/2014;

 

- la rescissione/annullamento della sentenza n. 2353/2014 dello stesso TAR, dichiarando inammissibile o rigettando il ricorso n. 1759/2014 proposto dalla Regione Puglia.

 

12. - Ritiene il Collegio che debba essere respinta la prima doglianza, relativa alla qualificazione della posizione giuridica delle farmacie appellanti come controinteressate pretermesse.

 

Correttamente il primo giudice ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, relativa alla qualificazione del provvedimento di revisione della pianta organica come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, III, 6 febbraio 2015, n. 603; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 17 febbraio 1998, n. 39): trattandosi di atto di pianificazione, e dunque atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale (cfr., sul punto, la citata sentenza del C.G.A).

 

Deve richiamarsi, in proposito, la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in tema di piani regolari, che costituiscono anch’essi atti di programmazione, nei confronti dei quali non sussistono posizioni di controinteresse, salvo che non si tratti di specifiche varianti che incidano su singoli lotti di terreno, situazione non assimilabile - neppure in via analogica - a quella in questione (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. VI, 08-02-2016, n. 503; Cons. Stato Sez. IV, 17-05-2012, n. 2839).

 

12.1 - La richiesta di attivazione del procedimento di revisione della pianta organica, che costituisce un mero atto sollecitatorio di un obbligo nascente dalla legge, non costituisce presupposto sufficiente a suffragare la posizione di controinteresse in capo alle farmacie appellanti, tenuto conto della chiara natura pianificatoria dell’atto di revisione della pianta organica, ed il riferimento nominativo alle quattro farmacie di Maglie non integra, da solo, i presupposti per qualificare tali farmacie come controinteressate.

 

12.2 - Ne consegue l’infondatezza di tale doglianza, con conseguente conferma del capo di sentenza che ha pronunciato sul punto.

 

12.3 – La legittimazione delle odierne appellanti alla proposizione dell’opposizione di terzo, in quanto titolari di una posizione giuridica autonoma ed incompatibile, in mancanza di appello incidentale da parte della Regione Puglia, è invece coperta da giudicato.

 

13. - Deve essere quindi esaminata la seconda doglianza, con la quale le farmacie appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la competenza regionale all’adozione del provvedimento di revisione della pianta organica.

 

E’ opportuno precisare fin d’ora che la questione della competenza era stata dedotta dalle farmacie di Maglie nel ricorso di primo grado (ex art. 108 c.p.a.) ai fini della declaratoria di carenza di interesse, da parte della Regione Puglia, a censurare il provvedimento di revisione della pianta organica in assenza dei parametri numerici idonei al mantenimento della quinta sede farmaceutica (tenuto conto della natura vincolata dell’atto).

 

Il primo giudice, però, anziché esaminare la questione nei termini in cui era stata dedotta, l’ha scrutinata nel merito, ritenendo il Comune carente della competenza ad adottare il provvedimento di revisione della pianta organica, e sulla base di tale presupposto ha respinto l’opposizione di terzo.

 

Il TAR ha accolto la tesi della Regione richiamando alcune decisioni dello stesso TAR Puglia, sede di Bari, che avevano ritenuto sussistente la competenza della Regione a provvedere alla revisione della pianta organica richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 2013, resa sul ricorso dello Stato avverso alcune disposizioni della legge provinciale di Bolzano che recepiva la disciplina statale recata dal D.L. n. 1/2012.

 

13.1 - In particolare, il primo giudice ha sostenuto – dopo aver richiamato la disciplina normativa precedente e quella successiva alla riforma recata dal D.L. n. 1/2012 -, che il procedimento di revisione della pianta organica è caratterizzato dalla “previsione di un sub procedimento di competenza comunale legato esclusivamente alla determinazione localizzativa, riservando, viceversa, alla Regione e alle Province autonome, le finali determinazioni e la complessiva responsabilità del procedimento con l’adozione dell’atto finale e con la previsione di poteri sostitutivi nei confronti del Comune inadempiente anche con riferimento alla fase localizzativa, in conformità del principio di sussidiarietà.

 

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 31 dicembre 2013, n. 255, che ha stabilito che il potere assegnato ai Comuni dalla L. n. 27/2012 deve ritenersi limitato alla localizzazione sul territorio soltanto delle nuove sedi istituite (…), mentre la competenza ad adottare l’atto di revisione resta in capo alle Regioni”.

 

13.2 - A fronte di tale statuizione, le appellanti hanno correttamente censurato la decisione di primo grado che aveva esaminato la questione di competenza non sotto il profilo “processuale”, e dunque ai fini dell’accertamento dell’interesse all’impugnativa dell’atto, bensì sotto il profilo “sostanziale”, verificando a chi spettasse la competenza all’adozione del provvedimento di revisione della pianta organica.

 

Hanno quindi richiamato la giurisprudenza della Sezione che aveva affermato la competenza del Comune.

 

14. - La tesi delle appellanti è condivisibile.

 

La decisione del primo giudice non può essere condivisa alla stregua della costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 110; 9 dicembre 2015, n. 5607; 15 aprile 2014, n. 1828), secondo cui la competenza alla revisione delle piante organiche delle farmacie spetta al Comune, ed in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione.

 

Con la sentenza del 27/10/2016, n. 4525 questa Sezione ha esaminato in modo approfondito la questione, esaminando anche la decisione della Corte Costituzionale richiamata dal primo giudice, confermando la precedente giurisprudenza della Sezione, sicchè il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle proprie precedenti decisioni.

 

Possono quindi riassumersi in questa sede i principi espressi nella citata sentenza n. 4525/2016.

 

“Le disposizioni legislative vigenti prima dell’entrata in vigore D.L. 1/2012 assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle farmacie, ai concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e all'adozione di provvedimenti di decadenza (…).

 

Il nuovo quadro normativo scaturente dalle modifiche apportate dall’art. 11 comma 1 del D.L. 1/2012, risulta fortemente mutato.

 

Giova riportare in particolare il testo del nuovo art. 2 della L. 475/1968 così come interamente sostituito dal D.L. 1/2012.

 

Art. 2

 

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

 

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

 

(…) La parte più innovativa sembra consistere nell’eliminazione di ogni riferimento alla pianta organica. In proposito, tuttavia, la Sezione, già con sentenza 3 aprile 2013, n. 1858, all'esito di un'approfondita disamina della nuova disciplina, ha concluso che "benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome".

 

(…) Con successiva sentenza del 9 dicembre 2015, n. 5607, la Sezione ha altresì affrontato e chiarito che quello strumento che, per comodità, può continuare a chiamarsi "pianta organica" non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia, o altro, a seconda delle legislazioni regionali), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta, secondo ripetute decisioni di questa Sezione): e ciò tanto nella prima applicazione del D.L. n. 1 del 2012 , quanto nelle future revisioni periodiche.

 

(…) Quindi, la Sezione ha già risposto al quesito inizialmente posto, ossia: se il D.L. 1/2012 ha modificato o meno la previgente disciplina, quanto alla fase ordinaria di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, affermando a chiare lettere che la pianificazione delle sedi è oggi atto esclusivamente comunale (…).

 

Ciò che in particolare non convince è il preliminare tentativo di tracciare un discrimine tra la nozione di localizzazione della farmacia e quella di sua istituzione. Non convince, innanzitutto per ragioni di carattere logico, poiché una volta che si afferma l’esclusività della competenza comunale nell’esercizio della funzione localizzativa (esercizio che presuppone la previa determinazione numerica in base ai parametri di legge) non si comprende quale sarebbe la ragione sostanziale dell’individuazione di un ulteriore ed autonomo momento decisionale sovracomunale. Ma anche per motivi di carattere sistematico, posto che, ove così fosse, la competenza varierebbe a seconda se trattasi di revisione straordinaria (per la quale pacificamente l’ art. 11 comma 2 del DL 1/2012 prevede una competenza del comune, totale ed esclusiva, nelle individuazione delle nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio) o di revisione annuale (per la quale rimarrebbe invece la scissione tra il momento localizzativo e quello istitutivo).

 

(…) Anche l’esplicita attribuzione alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, etc.) è argomento che secondo il Collegio ha valenza esegetica di tenore esattamente opposto a quello descritto dal giudice di prime cure: in questo caso (e solo in questo caso) infatti ben si comprendono le ragioni che hanno indotto il legislatore a conservare in capo alle regioni le competenze istitutive, trattandosi di luoghi che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra comunale.

 

(…) Accertata l’inutilità di un momento decisionale ulteriore ed autonomo rispetto alla localizzazione, appare invero sterile la ricerca - tra le coordinate tracciate dalla Corte costituzionale con sentenza 255/2013 - dell’ente titolare della potestà di legiferarne contenuti e procedimento”.

 

15. - La sentenza di primo grado va quindi riformata.

 

16. - E’ comunque opportuno rilevare che il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato (art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, conv. in legge n. 27/2012) e deve essere eseguito nell’anno pari sulla base della popolazione residente nel comune nell’anno dispari che lo precede: correttamente, quindi, il Comune di Maglie vi ha provveduto nell’anno 2014 facendo riferimento alla popolazione esistente alla data del 31 dicembre 2013.

 

La Sezione ha già chiarito, infatti, che la prima revisione da effettuarsi dopo l’applicazione del decreto legge n. 1/2012 era quella da eseguirsi entro il dicembre 2014 (Cons. Stato, Sez. III, n. 2059 del 2015) e alla data del 31 dicembre 2013 il decremento demografico intervenuto non consentiva più l’istituzione della quinta sede farmaceutica, neppure sulla base del «quoziente ridotto del 50%».

 

Inoltre, una volta venuto meno il rispetto dei parametri demografici, l’indizione del concorso e tutti gli atti conseguenti non costituivano ostacolo alla revisione della pianta organica (cfr. ord. della Sezione n. 600/16 e 601/16 del 25 febbraio 2016), in presenza di una specifica clausola inserita nel bando che recava lo specifico avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all’esito dei giudizi pendenti.

 

Tale formale avvertimento, infatti, è tale da non consentire la formazione di alcuno specifico affidamento in capo ai concorrenti, e meno che mai il consolidamento delle loro posizioni; nel caso in esame, poi, la sede non è stata assegnata (in quanto la precedente assegnazione è stata revocata) e la farmacia non è stata ancora aperta, e dunque non si pone neppure la questione del suo riassorbimento in quanto soprannumeraria.

 

17. - In definitiva l’appello va accolto ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 2166 del 2015, va annullata la sentenza opposta n. 2353 del 2014 del TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce.

 

18. - Tenuto conto della complessità della questione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative al doppio grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:

 

- accoglie l’appello n. 10478 del 2015 e, in riforma della sentenza del TAR per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 2166 del 2015, annulla la sentenza opposta n. 2353 del 2014 emessa dal medesimo Tribunale, e quindi respinge il ricorso di primo grado n. 1759 del 2014 proposto dalla Regione Puglia;

 

- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

 

Francesco Bellomo, Presidente FF

 

Raffaele Greco, Consigliere

 

Giulio Veltri, Consigliere

 

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

Stefania Santoleri

 

Francesco Bellomo

 

IL SEGRETARIO

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici