HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 26/4/2017 n. 69
Sulla sanabilità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo telematico.

Le irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il processo amministrativo telematico (P.A.T.), sono sanabili mediante l'assegnazione di un termine perentorio per regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità.

Materia: giustizia amministrativa / processo

Pubblicato il 26/04/2017

 

N. 00069/2017 REG.PROV.CAU.

 

N. 00079/2017 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2017 proposto da:

Giuseppe Scutellà, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Stracuzza, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via Frate Tripodi n. 2;

 

contro

- Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, hanno legale domicilio;

 

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e materiale esplodente avente n. di prot. 113141/W/2016 D.D.A./Area I bis – fasc. n. 10482/W/2016, adottato in data 4 novembre 2016 e comunicato alla parte in data 26 novembre 2016;

- di tutti gli atti propedeutici, presupposti e consequenziali;

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che:

- il ricorso introduttivo del presente giudizio e la procura ad litem sono stati originariamente redatti, sottoscritti e notificati in forma cartacea;

- i predetti atti sono stati depositati in giudizio, in data 19 febbraio 2017, come copia per immagine priva della necessaria attestazione di conformità all’originale cartaceo mediante asseverazione di conformità ai sensi dell’art. 22, comma II, del C.A.D.;

Ulteriormente rilevato che il ricorrente ha successivamente depositato in giudizio unicamente quanto segue:

- il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, ma privo di sottoscrizione (ovviamente mediante firma digitale PADES – BES);

- n. 2 asseverazioni di conformità ai sensi dell’art. 22, comma II, del C.A.D., rispettivamente della procura e del ricorso cartaceo notificato, su fogli separati e non sottoscritti mediante firma digitale PADES – BES;

Rilevato, pertanto, che, allo stato, mancano nel fascicolo informatico:

- il ricorso introduttivo redatto in formato pdf digitale nativo, sottoscritto mediante firma digitale PADES – BES e munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, I comma, del C.A.D.;

- copia per immagine della procura ad litem munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D;

- copia per immagine del ricorso cartaceo notificato munito di asseverazione ai sensi dell’art. 22, II comma, del C.A.D;

Ritenuto di aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 1541 del 4 aprile 2017, in punto di irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T., sanabile mediante l’assegnazione di un termine perentorio per regolarizzazione nelle forme di legge, a pena di irricevibilità;

Ulteriormente ritenuto di dover comunque pronunciare sulla domanda cautelare, al fine di garantire l’immediatezza della tutela giurisdizionale che ne costituisce il tratto caratterizzante;

Considerato che, ai sensi degli articoli 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, “va riconosciuto al Prefetto e al Questore il potere discrezionale di vietare la detenzione di armi e munizioni e il porto di armi ai soggetti ritenuti capaci di abusarne. Si tratta di un potere connotato da elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità per cui il potere è attribuito. Il fine perseguito è infatti la tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione. Sicché, si tratta di un potere attribuito anche con fini di prevenzione della commissione di illeciti. Ne consegue che il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. La valutazione di inaffidabilità del soggetto è affidata all'Autorità amministrativa, secondo un apprezzamento discrezionale, purché congruamente motivato avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576);

Ulteriormente considerato che, nella fattispecie, vengono in considerazione valutazioni ampiamente discrezionali, rientranti nel merito dell’azione amministrativa e dunque sottratte, in linea di principio al sindacato del giudice della legittimità, salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza delle determinazioni assunte (in tal senso, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 15 marzo 2010, n. 2224; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 2009, n. 7107);

Ritenuto che l’atto gravato, fondato su una pluralità di circostanziati elementi di fatto, non risulta affetto, prima facie, da manifesta illogicità, incongruenza o contraddittorietà, avuto riguardo al consolidato orientamento – maturato con riferimento ad un costante insegnamento giurisprudenziale – dalla Sezione ripetutamente espresso in materia;

Ulteriormente ritenuta la preminenza dell’interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini;

Ritenuto, infine, di condannare la parte soccombente alle spese della presente fase cautelare, come liquidate in dispositivo;

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria così provvede:

- respinge la domanda cautelare;

- assegna al ricorrente il termine perentorio di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere agli adempimenti richiesti, secondo quanto meglio esposto in motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore delle Amministrazioni statali resistenti, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi,            Presidente

Angela Fontana,         Referendario

Donatella Testini,       Referendario, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Donatella Testini                    Roberto Politi

                       

IL SEGRETARIO

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici