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Corte di giustizia europea, Sez. VIII, 20/7/2017 n. C-416/16
Sull'interpretazione dell'art. 1, par. 1, lett. b), e dell'art. 2, par.1, lett. d), della dir.2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un'impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell'organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest'ultimo, e in parte a un'altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l'identità dell'impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell'esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Materia: lavoro / disciplina

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

 

20 luglio 2017 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/23 – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Ambito di applicazione – Nozioni di “lavoratore” e di “trasferimento di stabilimento”»

 

Nella causa C-416/16,

 

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo), con decisione del 20 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2016, nel procedimento

 

Luís Manuel Piscarreta Ricardo

 

contro

 

Portimão Urbis EM SA, in liquidazione,

 

Município de Portimão,

 

Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA,

 

LA CORTE (Ottava Sezione),

 

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore) e M. Safjan, giudici,

 

avvocato generale: E. Tanchev

 

cancelliere: A. Calot Escobar

 

vista la fase scritta del procedimento,

 

considerate le osservazioni presentate:

 

        per L.M Piscarreta Ricardo, da M. Ramirez Fernandes, advogado;

 

        per Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA, da R. Rosa, advogado;

 

        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e S. Feio, in qualità di agenti;

 

        per la Commissione europea, da M. França e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,

 

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

 

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, p. 16).

 

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il sig. Luís Manuel Piscarreta Ricardo, e, dall’altro, l’impresa comunale Portimão Urbis EM SA, in liquidazione (in prosieguo: la «Portimão Urbis»), il Município de Portimão (comune di Portimão, Portogallo) e l’impresa comunale Emarp – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM SA (in prosieguo: l’«Emarp»), in ordine alla legittimità del licenziamento del sig. Piscarreta Ricardo.

 

 Contesto normativo

 

 Diritto dell’Unione

 

3        La direttiva 2001/23 costituisce una codificazione della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, p. 88) (in prosieguo: la «direttiva 77/187»).

 

4        I considerando 3 e 8 della direttiva 2001/23 così recitano:

 

«(3)      Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti.

 

(...)

 

(8)      La sicurezza e la trasparenza giuridiche hanno richiesto un chiarimento della nozione giuridica di trasferimento alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Tale chiarimento non ha modificato la sfera di applicazione della direttiva [77/187], quale interpretata dalla Corte di giustizia».

 

5        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:

 

«a)      La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

 

b)      Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

 

c)      La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».

 

6        L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva in parola definisce il «lavoratore» come «ogni persona che nello Stato membro considerato è tutelata come tale nell’ambito del diritto nazionale del lavoro».

 

7        L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/23 dispone quanto segue:

 

«La presente direttiva non lede il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione di contratto o di rapporto di lavoro.

 

Tuttavia, gli Stati membri non potranno escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti o i rapporti di lavoro a motivo unicamente:

 

(...)

 

b)      di rapporti di lavoro disciplinati da un contratto di lavoro di durata determinata a norma dell’articolo 1, punto 1, della direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale [(GU 1991, L 206, p. 19)] (...)

 

(...)».

 

8        L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23 così recita:

 

«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».

 

9        Ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva:

 

«1.      Il trasferimento di un’impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale dispositivo non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano variazioni sul piano dell’occupazione.

 

Gli Stati membri possono prevedere che il primo comma non si applichi a talune categorie delimitate di lavoratori non coperti dalla legislazione o dalla prassi degli Stati membri in materia di tutela contro il licenziamento.

 

2.      Se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro».

 

10      Il tenore letterale dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 è, nella sostanza, identico a quello dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 77/187.

 

 Diritto portoghese

 

11      L’articolo 285 del Código do Trabalho (codice del lavoro) dispone quanto segue:

 

«1.      In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell’impresa o dello stabilimento, o di una parte dell’impresa o stabilimento che costituisca un’unità economica, il cessionario succede nella posizione dell’imprenditore nei contratti di lavoro dei relativi lavoratori nonché nella responsabilità per il pagamento delle sanzioni inflitte per la commissione di illeciti relativi al diritto del lavoro.

 

2.      Nel corso dell’anno successivo al trasferimento, il cedente risponde in solido degli obblighi sorti fino alla data del trasferimento.

 

3.      Il disposto dei paragrafi precedenti sarà applicabile anche al trasferimento, alla cessione o alla ripresa in gestione diretta dell’attività dell’impresa, dello stabilimento o dell’unità economica. In caso di cessione o ripresa in gestione diretta dell’attività è responsabile in solido il soggetto che immediatamente prima gestiva l’impresa.

 

4.      Il disposto dei paragrafi precedenti non è applicabile nel caso del lavoratore che il cedente, prima del trasferimento, abbia trasferito a un altro stabilimento o unità economica, ai sensi dell’articolo 194, mantenendolo al suo servizio, salvo per quanto riguarda la responsabilità del cessionario per il pagamento delle sanzioni inflitte per la commissione di illeciti relativi al diritto del lavoro.

 

5.      Si considera unità economica l’insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa principale o accessoria.

 

6.      L’inosservanza delle regole stabilite nel paragrafo 1 e nella prima parte del paragrafo 3 costituiscono una violazione molto grave».

 

12      Ai sensi dell’articolo 295 del codice del lavoro, relativo alle conseguenze della riduzione o della sospensione del contratto di lavoro:

 

«1.      Durante la riduzione o la sospensione [del contratto di lavoro] sono mantenuti i diritti, i doveri e le garanzie delle parti che non comportino l’effettiva prestazione di attività lavorativa.

 

2.      Il periodo di riduzione o sospensione è computato ai fini dell’anzianità.

 

3.      La riduzione o sospensione non incide sulla decorrenza del termine di scadenza contrattuale né osta alla risoluzione del contratto a opera di una delle parti secondo le disposizioni generali in materia.

 

4.      Al termine del periodo di riduzione o sospensione, sono ristabiliti i diritti, doveri e garanzie delle parti derivanti dall’effettiva prestazione di attività lavorativa.

 

5.      Configura un illecito grave il rifiuto da parte dell’imprenditore a che il lavoratore riprenda l’attività lavorativa normale in seguito al termine del periodo di riduzione o sospensione».

 

13      In forza dell’articolo 317, paragrafo 4, del codice del lavoro:

 

«L’aspettativa non remunerata comporta la sospensione del contratto di lavoro, con gli effetti di cui all’articolo 295».

 

14      L’articolo 62 della Lei n. 50/2012 aprova o regime jurídico da actividade empresarial local e das participações locais e revoga as Leis n.os 53-F/2006, de 29 de dezembro, e 55/2011, de 15 de novembro (legge n. 50/2012 recante approvazione del regime giuridico dell’attività imprenditoriale locale e delle partecipazioni locali, e che abroga le leggi n. 53-F/2006, del 29 dicembre, e 55/2001, del 15 novembre), del 31 agosto 2012 (Diário da República, Iª serie, n. 169, del 31 agosto 2012), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «RJAEL»), relativo allo scioglimento delle imprese locali, così prevede:

 

«1.      Salvo quanto disposto dall’articolo 35 del Código das Sociedades Comerciais (codice delle società commerciali), le imprese locali sono obbligatoriamente soggette a deliberazione di scioglimento, nel termine di sei mesi, a condizione che ricorra una delle seguenti situazioni:

 

(...)

 

5.      Al personale effettivamente in attività di servizio nelle imprese locali che si trovino in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, e che non rientri nell’ambito dei regimi di mobilità previsti dalla legge n.°12-A/2008, del 27 febbraio 2008, si applica la disciplina del contratto di lavoro, salvo quanto disposto nel paragrafo successivo.

 

6.      Le imprese locali in stato di liquidazione possono cedere agli enti pubblici partecipanti i loro lavoratori assunti secondo la disciplina del contratto di lavoro, a termini di quanto disposto all’articolo 58 della legge n. 12-A/2008, del 27 febbraio 2008, unicamente nei limiti in cui essi siano destinati, e necessari, al compimento delle attività oggetto di integrazione o municipalizzazione.

 

(...)

 

11.      Quanto disposto dai paragrafi da 6 a 10 si applica unicamente ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato che siano stati assunti almeno un anno prima della data della deliberazione di scioglimento dell’impresa locale, ai quali, in caso di costituzione di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, non è dovuta alcuna compensazione per l’estinzione del precedente posto di lavoro».

 

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 

15      Il sig. Piscarreta Ricardo è stato assunto, nell’ottobre 1999, a tempo indeterminato, dal comune di Portimão per svolgere le funzioni di «tecnico del turismo».

 

16      Nell’ottobre 2008, il sig. Piscarreta Ricardo ha cessato le proprie funzioni presso tale comune passando a svolgerle, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’impresa comunale Portimão Turis EM SA (in prosieguo: la «Portimão Turis»).

 

17      Dopo aver deciso, nel marzo 2010, di fondere varie imprese comunali, il comune di Portimão ha incorporato la Portimão Turis alla Portimão Urbis. A partire da tale data, il sig. Piscarreta Ricardo ha svolto le funzioni di amministratore e, in seguito, di direttore in quest’ultima impresa.

 

18      Nel settembre 2011, il sig. Piscarreta Ricardo ha chiesto e ottenuto un’aspettativa non retribuita della durata di due anni. Nel luglio 2013, a richiesta dell’interessato, tale aspettativa è stata rinnovata per una durata equivalente.

 

19      Nell’ottobre 2014, il comune di Portimão ha deciso di sciogliere la Portimão Urbis della quale esso era unico azionista. Una parte delle attività di tale impresa è stata rilevata dal comune di Portimão, ossia la gestione del sistema di trasporti, la gestione delle strutture di sviluppo economico, come il mercato di vendita all’ingrosso, il centro fieristico ed espositivo e il padiglione multiuso, la gestione della vendita ambulante nonché quella dei mercati e delle fiere tradizionali.

 

20      L’altra parte delle attività della Portimão Urbis è stata esternalizzata all’Emarp, della quale il comune di Portimão era parimenti unico azionista, ossia, da un lato, la gestione dello spazio pubblico, inclusa la relativa attività pubblicitaria, l’occupazione del suolo pubblico e il parcheggio pubblico urbano di superficie e sotterraneo, e, dall’altro, la gestione delle strutture collettive e la prestazione di servizi nel settore dell’istruzione, dell’azione sociale, della cultura e dello sport, in concreto il funzionamento del teatro comunale di Portimão, della fattoria didattica, della casa Manuel Texeira Gomes e dei centri comunitari.

 

21      In conformità di tali decisioni, una parte dei lavoratori della Portimão Urbis è stata oggetto di «accordo di cessione di interesse pubblico» e, pertanto, è stata assunta direttamente dal comune di Portimão. L’altra parte dei lavoratori, invece, è stata assunta dall’Emarp in virtù della «cessione del contratto di lavoro».

 

22      Il sig. Piscarreta Ricardo non è stato tuttavia preso in considerazione né dal piano di municipalizzazione né dal piano di esternalizzazione, quali menzionati al punto precedente, ed è stato informato che il suo contratto di lavoro era cessato a seguito della cessione di attività definitiva della Portimão Urbis.

 

23      Il sig. Piscarreta Ricardo ha, pertanto, adito il giudice del rinvio chiedendo di dichiarare il suo licenziamento illegittimo e adducendo il fatto che aveva avuto luogo un trasferimento di stabilimento della Portimão Urbis al comune di Portimão e all’Emarp.

 

24      La Portimão Urbis, l’Emarp e il comune di Portimão si oppongono a tale tesi. Essi sostengono che, giacché il sig. Piscarreta Ricardo si trovava in una situazione di aspettativa non retribuita, vale a dire non nell’esercizio effettivo delle funzioni, il suo contratto non poteva essere trasferito a nessuno dei due cessionari. I medesimi ritengono altresì che non si sia prodotto alcun trasferimento di stabilimento, in quanto la Portimão Urbis era stata sciolta in forza di una legge e aveva di conseguenza cessato la sua attività.

 

25      Il giudice del rinvio ritiene, da un lato, che, nel procedimento principale, sussistano questioni di interpretazione quanto alla possibilità che un lavoratore che non si trovi nell’esercizio effettivo delle funzioni, ad esempio per via della sospensione del suo contratto di lavoro, possa essere considerato rientrante nella nozione di «lavoratore» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23. A tale riguardo, esso si chiede se i diritti e gli obblighi della Portimão Urbis, derivanti dal contratto di lavoro esistente con il ricorrente, debbano o meno essere considerati trasferiti al comune di Portimão e all’Emarp, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

26      Dall’altro lato, il giudice del rinvio ritiene dubbio che l’articolo 62, paragrafi 5, 6 e 11, del RJAEL possa essere considerato, tenuto conto delle condizioni da esso previste, conforme all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/23.

 

27      Di conseguenza, il Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

 

«1)      Se l’articolo 1, in particolare il [paragrafo 1], lettera b), della direttiva 2001/23 sia applicabile a una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale, mediante delibera dell’organo esecutivo del comune, un’impresa comunale (il cui unico azionista è il comune) viene sciolta e le attività dalla stessa svolte sono devolute alla competenza in parte del comune e in parte di un’altra impresa comunale (il cui oggetto sociale è stato a tal fine modificato e che è a sua volta detenuta interamente dal comune), vale a dire, se in tali circostanze possa ritenersi essere avvenuto un trasferimento di stabilimento, nell’accezione della suddetta direttiva.

 

2)      Se un lavoratore che non si trova nell’esercizio effettivo delle funzioni (in particolare, poiché il suo contratto di lavoro è sospeso) rientri o meno nella nozione di “lavoratore” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23 e, di conseguenza, se i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro debbano o meno essere considerati trasferiti al cessionario, in forza di quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva succitata.

 

3)      Se sia ammissibile, in quanto conforme al diritto dell’Unione, la previsione di restrizioni al trasferimento di lavoratori, segnatamente in funzione del tipo di rapporto lavorativo o della durata del medesimo, nell’ambito di un trasferimento di stabilimento, in particolare quelle previste all’articolo 62, paragrafi 5, 6 e 11, del RJAEL».

 

 Sulle questioni pregiudiziali

 

 Sulla prima questione

 

28      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 debba essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest’ultimo, e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, della quale questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva.

 

29      Occorre anzitutto rilevare che, in forza del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera c), la direttiva 2001/23 si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che esse perseguano o meno uno scopo di lucro. Per contro, secondo questa stessa disposizione, una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici non costituisce trasferimento ai sensi di tale direttiva.

 

30      Nel caso di specie, l’operazione di cui al procedimento principale è consistita nel trasferimento delle attività di un’impresa comunale, in parte, a un comune, e, in parte, a un’altra impresa comunale.

 

31      A tale riguardo, occorre, anzitutto, constatare che la circostanza che, nell’ambito di tale operazione, il cedente era un’impresa comunale e i cessionari un comune e un’altra impresa comunale non osta, di per sé, a che la direttiva 2001/23 sia applicabile a detta operazione.

 

32      La Corte ha infatti già dichiarato che la circostanza che il cessionario sia una persona giuridica di diritto pubblico non consente di escludere l’esistenza di un trasferimento rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/23, che tale persona giuridica sia un’impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punti 25 e 26) o un comune (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

 

33      Risulta, inoltre, dal testo dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 che, perché quest’ultima si applichi, il trasferimento deve riguardare un’entità che eserciti un’attività economica con o senza scopo di lucro.

 

34      A tale proposito, la Corte ha precisato che la nozione di «attività economica» comprende qualsiasi attività consistente nell’offerta di beni o servizi su un determinato mercato. Sono escluse, in linea di principio, dalla qualificazione di attività economica le attività che si ricollegano all’esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, fermo restando che i servizi che sono garantiti nell’interesse pubblico e senza fini di lucro e si trovano in concorrenza con quelli offerti da operatori che agiscono con fini di lucro possono essere qualificati come «attività economiche», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, Scattolon, C-108/10, EU:C:2011:542, punti 43 e 44 nonché giurisprudenza ivi citata).

 

35      Nella fattispecie, le diverse attività svolte dalla Portimão Urbis e rilevate dal comune di Portimão nonché dall’Emarp, quali descritte ai punti 19 e 20 della presente sentenza, non sembrano rientrare nell’esercizio delle prerogative del pubblici poteri, sicché esse possono essere qualificate come attività economiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2001/23.

 

36      Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, quest’ultima si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

 

37      A tale riguardo, da una giurisprudenza ben consolidata della Corte risulta che la portata di tale disposizione non può essere valutata in base alla sola interpretazione letterale. Date le differenze tra le versioni linguistiche della direttiva 2001/23 e le divergenze tra le legislazioni nazionali in merito alla nozione di cessione contrattuale, la Corte ha dato a detta nozione un’interpretazione sufficientemente elastica per rispondere all’obiettivo di tale direttiva, che, come emerge dal suo considerando 3, è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di cambiamento del titolare dell’impresa (sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

 

38      La Corte ha infatti dichiarato che il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude l’applicazione della direttiva 2001/23 (sentenza del 29 luglio 2010, UGT-FSP, C-151/09, EU:C:2010:452, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

 

39      Ne consegue che la circostanza che un trasferimento, come quello di cui al procedimento principale, risulti dallo scioglimento di un’impresa comunale in forza di una delibera dell’organo esecutivo del comune interessato non appare ostare, di per sé, all’esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 2001/23, atteso che tale operazione implica un cambiamento di imprenditore.

 

40      Infine, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/23, perché quest’ultima sia applicabile, il trasferimento deve riguardare un’entità economica che conservi la propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2014, Amatori e a., C-458/12, EU:C:2014:124, punto 30).

 

41      A tale riguardo, occorre prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione di cui al procedimento principale, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo d’impresa o di stabilimento in questione, il trasferimento o meno di elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento del trasferimento, la riassunzione o meno della parte più rilevante del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento, nonché la durata di un’eventuale sospensione di queste ultime. Resta inteso che tali elementi costituiscono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punto 32).

 

42      Ne consegue che l’importanza da attribuire all’uno o all’altro di tali criteri varia necessariamente in funzione dell’attività esercitata o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2015, Aira Pascual e Algeposa Terminales Ferroviarios, C-509/14, EU:C:2015:781, punti 33 e 34 nonché giurisprudenza ivi citata).

 

43      La Corte ha altresì sottolineato che il semplice fatto che un’entità economica abbia rilevato l’attività economica di un’altra entità non consente di concludere nel senso che sia stata conservata l’identità di quest’ultima. Infatti, l’identità di una tale entità non può essere ridotta all’attività che le è affidata. Essa emerge da una pluralità di elementi inscindibili fra loro, quali il personale che la compone, i suoi quadri direttivi, la sua organizzazione del lavoro, i suoi metodi di gestione od anche, eventualmente, i mezzi di gestione a sua disposizione (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2011, CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, punto 41).

 

44      La Corte ha, inoltre, statuito che è il mantenimento non già della struttura organizzativa specifica imposta dall’imprenditore ai diversi fattori di produzione trasferiti, bensì del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori a costituire l’elemento rilevante per determinare la conservazione dell’identità dell’entità trasferita. Il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti consente al cessionario di utilizzare questi ultimi, anche se essi sono integrati, dopo il trasferimento, in una nuova diversa struttura organizzativa al fine di continuare un’attività economica identica o analoga (sentenze del 12 febbraio 2009, Klarenberg, C-466/07, EU:C:2009:85, punti da 46 a 48, nonché del 9 settembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e a., C-160/14, EU:C:2015:565, punti 33 e 34). Ne consegue che la circostanza che un’entità economica sia sciolta e le sue attività siano trasferite ad altre due entità non costituisce, di per sé, un ostacolo all’applicabilità della direttiva 2001/23.

 

45      Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce degli elementi ricordati ai punti da 41 a 44 della presente sentenza, se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, l’identità dell’entità trasferita sia stata conservata.

 

46      Da quanto precede deriva che l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 dev’essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest’ultimo, e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

 

 Sulla seconda questione

 

47      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientri nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23 e se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti da tale contratto debbano essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

48      Occorre anzitutto rilevare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva in parola, per «lavoratore» si intende ogni persona che nello Stato membro interessato è tutelata come un lavoratore nell’ambito del diritto nazionale del lavoro.

 

49      Inoltre, come si evince dagli stessi termini dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23, la tutela che tale direttiva mira a garantire riguarda soltanto i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento (ordinanza del 15 settembre 2010, Briot, C-386/09, EU:C:2010:526, punto 27).

 

50      Peraltro, per quanto riguarda la direttiva 77/187, la quale è stata codificata da allora dalla direttiva 2001/23, la Corte ha confermato che, salvo espressa disposizione in senso contrario, poiché tale direttiva può essere fatta valere unicamente dai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento, l’esistenza o meno di un contratto o di un rapporto di lavoro a tale data dev’essere valutata in base al diritto nazionale, purché tuttavia siano osservate le norme imperative della direttiva 77/187 relative alla tutela dei lavoratori contro il licenziamento a causa del trasferimento (ordinanza del 15 settembre 2010, Briot, C-386/09, EU:C:2010:526, punto 28).

 

51      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che sebbene alla data dello scioglimento della Portimão Urbis il ricorrente nel procedimento principale fosse legato a quest’ultima da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il medesimo non si trovava, alla stessa data, nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, atteso che beneficiava di un’aspettativa non retribuita la quale aveva l’effetto, conformemente alla legislazione nazionale di cui al procedimento principale, di comportare la sospensione del suo contratto di lavoro.

 

52      Orbene, il giudice del rinvio ha precisato che tale legislazione prevede che, durante la sospensione del contratto di lavoro, sono mantenuti i diritti, i doveri e le garanzie delle parti che non comportino l’effettiva prestazione di attività lavorativa. Risulta quindi che detta legislazione tutela, coma lavoratore, una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni per via della sospensione del suo contratto di lavoro, il che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

 

53      Ne risulta, fatta salva tale verifica, che i diritti e gli obblighi di una tale persona, derivanti dal suo contratto di lavoro, sono, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23, trasferiti al cessionario in conseguenza del trasferimento d’impresa.

 

54      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

 Sulla terza questione

 

55      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/23 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, nell’ambito del trasferimento di un’impresa locale, subordina il mantenimento dei diritti dei lavoratori a determinate restrizioni, in particolare per quanto riguarda il tipo di contratto di lavoro o la sua durata.

 

56      A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 16 luglio 2015, Sommer Antriebs- und Funktechnik, C-369/14, EU:C:2015:491, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

 

57      Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale deriva che il trasferimento dei lavoratori di un’impresa locale è subordinato, segnatamente, alla previa esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, concluso almeno un anno prima della data della delibera che accompagna lo scioglimento di tale impresa.

 

58      Tuttavia, come ricordato al punto 16 della presente sentenza, il sig. Piscarreta Ricardo disponeva, alla data della cessazione di attività della Portimão Urbis, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso diversi anni prima di tale data.

 

59      Orbene, dall’articolo 267 TFUE, secondo comma, risulta che un giudice nazionale può, in qualsiasi momento, interrogare la Corte sull’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione della Corte su questo punto.

 

60      Tuttavia, il giudice del rinvio non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali esso ritiene che, in tale contesto, una risposta alla questione dal medesimo sollevata sia necessaria per dirimere la controversia instaurata dinanzi allo stesso. Esso non ha, in particolare, spiegato come le restrizioni previste dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, quali precisate al punto 57 della presente sentenza, sarebbero applicabili alla situazione del sig. Piscarreta Ricardo.

 

61      Alla luce di quanto precede, occorre ritenere la terza questione pregiudiziale irricevibile.

 

 Sulle spese

 

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

 

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretato nel senso che una situazione nella quale un’impresa comunale, il cui unico azionista è un comune, è sciolta mediante delibera dell’organo esecutivo di tale comune, e le cui attività sono trasferite in parte a detto comune, per essere esercitate direttamente da quest’ultimo, e in parte a un’altra impresa comunale ricostituita a tal fine, di cui questo stesso comune è parimenti unico azionista, rientra nel campo di applicazione della suddetta direttiva, a condizione che l’identità dell’impresa di cui trattasi sia conservata dopo il trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

 

2)      Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell’esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

 

3)      La terza questione sollevata dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo) è irricevibile.

 

Firme

 

*      Lingua processuale: il portoghese.

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