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Consiglio di Stato, Sez. III, 4/10/2017 n. 4629
L'obiettivo della c.d. liberalizzazione delle farmacie perseguita dal D.L.n.1/2012 non comporta che il Comune preveda l'allocazione delle nuove farmacie con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma quello di assicurare un'equa distrib. sul territ.

La c.d. liberalizzazione delle farmacie, perseguita dal D.L.n.1/2012, non comporta che il Comune preveda l'allocazione delle nuove farmacie (corrispondenti al parametro dei 1.750 abitanti o adeguata frazione) con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma che realizzi l'obiettivo "di assicurare un'equa distribuzione sul territorio" e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio aggiuntivo che occorre tener " altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".

Materia: servizio farmaceutico / disciplina

Pubblicato il 04/10/2017

 

N. 04629/2017REG.PROV.COLL.

 

N. 03173/2016 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3173 del 2016, proposto da:

Armani Patrizia, quale titolare della "Farmacia Ai Leoni di Armani Patrizia", sita in Verona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Conti, Andrea Leoni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via F. Confalonieri N.5;

 

contro

Comune di Castel d'Azzano (VR), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pansini, Marco Segalla, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Regione Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Mattia, Chiara Drago, Cecilia Ligabue, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Di Mattia in Roma, via Giuseppe Avezzana N.3;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA :SEZIONE III n. 00090/2016, resa tra le parti, concernente l’istituzione della terza sede farmaceutica a Castel d’Azzano (VR), di cui alla delibera della Giunta Municipale di Castel d’Azzano 19 aprile 2012, n.53.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castel d'Azzano e della Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Francesco Silvio Dodaro su delega di Stefano Conti, Salvatore Di Mattia, Chiara Drago e Paolo Caruso su delega di Andrea Pansini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Con delibera 19 aprile 2012, n.53, la Giunta Municipale di Castel d’Azzano (VR), preso atto che al 31 dicembre 2012 (secondo i dati ISTAT) aveva una popolazione residente di 11.795 abitanti e che erano in esercizio due farmacie (a via Marconi ed a Piazza Gilardoni), dopo aver acquisito i pareri favorevoli della ASL 20 di Verona e dell’Ordine dei Farmacisti di Verona, ha istituito la terza sede farmaceutica, collocandola in frazione Beccacivetta (zona tra via Mascagni direzione nord e via Scuderlando fino al confine del territorio comunale con quello del Comune di Verona).

 

1.1.Tale delibera è stata impugnata innanzi al TAR Veneto dalla dottoressa Patrizia Armani, titolare della farmacia “Ai Leoni”, sita in Verona, in corso di trasferimento (all’epoca dell’adozione della impugnata delibera) da via Leoni n.3 alla località “Sacra Famiglia”, zona di nuovo insediamento abitativo immediatamente a ridosso del confine con il Comune di Castel d’Azzano, zona della frazione di Beccacivetta.

 

Ad avviso della farmacista Armani il Comune, nella scelta di istituire la terza farmacia in frazione Beccocivetta, non avrebbe considerato le finalità perseguite dal D.L. n.1/2012, art 11, in ordine alla maggiore accessibilità del servizio farmaceutico da parte dei residenti ed, ancora, non avrebbe tenuto conto (con difetto di istruttoria e di motivazione) né del fatto che la frazione di Beccacivetta sarebbe stata già servita dalla farmacia Sartori e dalla parafarmaci Cappiello né del fatto che le frazioni di Scopella e Scopelletta sarebbero state bisognose di un esercizio farmaceutico ed, infine, neanche della circostanza che l’area del territorio comunale confinante con il Comune di Verona sarebbe stata già servita dalla farmacia Armani, collocata sulla strada che, denominata via Scuderlando nell’ambito territoriale del Comune di Castel d’Azzano, poi, prende il nome di via Vigasio nell’ambito territoriale del Comune di Verona.

 

1.2.Con sentenza n.90/2016 il TAR Veneto, assorbita l’eccezione di carenza di interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente, nel merito ha respinto il ricorso, rilevando che la farmacista interessata “tenta di sostituire la valutazione discrezionale operata dal comune in merito alla localizzazione della nuova sede farmaceutica, con quella che meglio persegue gli interessi di parte ricorrente”e che il Comune di Castel d’Azzano, nel localizzare la terza farmacia nella zona confinante con il territorio di Verona, nonostante la presenza della farmacia della ricorrente, non aveva compiuto una scelta affetta da irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla speculare decisione di non di collocare la nuova farmacia nella zona di “Forette”, tenendo conto della prevista contemporanea istituzione in tale località di una nuova farmacia da parte del limitrofo Comune di Vigasio (vedi la nota di risposta alle specifiche osservazioni della ricorrente); infatti, puntualizza il giudice di primo grado, il quadro normativo vigente in materia non comporta per il Comune l’obbligo di considerare situazioni esterne al territorio comunale.

 

1.3. Avverso la citata sentenza di primo grado la farmacista Armani ha proposto l’appello in epigrafe (dato per la notifica il 16 ed 18 aprile 2016), chiedendone la riforma con due articolati motivi, che, in sostanza, ripropongono le censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte in primo grado.

 

Con atto del 3 maggio 2016 l’avv. Andrea Manzi, per ragioni di incompatibilità professionale, ha dichiarato di rinunciare al mandato con effetto da quando la parte appellante avrebbe formalizzato la nomina del nuovo difensore.

 

1.4. Si è costituito in giudizio il Comune di Castel d’Azzano (VR), che, preliminarmente riproposta l’eccezione di carenza di interesse ad agire in capo alla appellante, nel merito ha puntualmente controdedotto ai motivi di impugnazione, fornendo ampi ragguagli in punto di fatto circa la situazione del territorio comunale e la distribuzione della popolazione prese dall’appellante come termine di riferimento per contestare la legittimità della allocazione della terza sede farmaceutica nella frazione di Beccacivetta .

 

1.5. Si è costituita in giudizio anche la Regione Veneto, che ha insistito per il rigetto dell’appello, sottolineando il proprio interesse alla sollecita definizione del contenzioso in corso in materia di istituzione di nuove farmacie, ai fini del buon andamento della procedura concorsuale indetta nel 2012 per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche; in particolare la Regione fa presente che con DGR n.10 ottobre 2016, n.1534, ha fissato i criteri generali per le procedure di interpello ed assegnazione delle sedi ai vincitori, sotto condizione sospensiva dell’esito delle controversie connesse alle sedi, e che, nel caso specifico, la sede oggetto del contenzioso all’esame è stata accettata e, quindi, assegnata, pur se sotto condizione sospensiva fino alla definizione del presente giudizio.

 

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2017, uditi i difensori presenti, la causa è passata in decisione.

 

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia all’esame concerne la contestata legittimità della delibera 19 aprile 2012, n.53, con cui la Giunta Municipale di Castel D’Azzano (VR) ha istituito la terza sede farmaceutica, collocandola in frazione Beccacivetta (zona tra via Mascagni direzione nord e via Scuderlando fino al confine del territorio comunale con quello del Comune di Verona) .

 

Preliminarmente il Comune di Castel d’Azzano (VR), appellato, ripropone l’eccezione (assorbita dal giudice di primo grado) di carenza di interesse a ricorrere in capo all’appellante, in quanto trattasi di titolare di sede farmaceutica situata nel confinante Comune di Verona, che chiede l’annullamento della delibera con cui Castel d’Azzano, comune limitrofo, ha istituto una terza farmacia nel proprio ambito territoriale in frazione Beccacivetta.

 

Il Collegio, per dare maggiore effettività alla presente pronuncia, ritiene di prescindere dalla eccezione, in quanto l’appello va respinto, essendo inondato nel merito.

 

2.1. I motivi di appello, infatti, non risultano idonei a consentire la riforma della sentenza di primo grado.

Ad avviso della farmacista appellante, la sentenza avrebbe errato nel ritenere conforme alla normativa di cui all’art.11 del D.L. n.1/2012 la scelta del Comune di Castel d’Azzano di istituire una nuova farmacia in zona densamente popolata (ritenendola sprovvista di sede farmaceutica), mentre non avrebbe considerato, nello stesso ambito territoriale comunale, l’esistenza di zone scarsamente abitate, sprovviste di copertura farmaceutica come le frazioni di Scopella (al 2010 abitanti 228)e Scopellette (al 2010 abitanti 94).

 

2.2. Le censure dell’appellante non colgono nel segno.

 

Infatti, in primo luogo, in punto di diritto, come la giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di evidenziare, la c.d. liberalizzazione delle farmacie, perseguita dal D.L.n.1/2012, non comporta che il Comune preveda l’allocazione delle nuove farmacie (corrispondenti al parametro dei 1.750 abitanti o adeguata frazione) con priorità nelle zone scarsamente abitate, ma che realizzi l’obiettivo “di assicurare un’equa distribuzione sul territorio” e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio aggiuntivo che occorre tener “ altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

 

Appare, pertanto, evidente che poiché l’ordine di priorità fissato dal legislatore, a differenza di quanto assume l’appellante, non contempla innanzitutto la copertura delle aree scarsamente abitate, la D.G. n.53/2012 impugnata non risulta in contrasto con la ratio della citata normativa nella misura in cui colloca la terza farmacia in un’area, che, non solo, è densamente popolata, ma, altresì, ricomprende anche l’area di Scopella (al dicembre 2010 solo abitanti 228 circa) e, quindi, soddisfa in tal guisa le asserite prioritarie esigenze di copertura del servizio (rispetto alla area di Beccacivetta).

 

In secondo luogo, poi, in punto di fatto, la frazione di Beccacivetta effettivamente risulta sprovvista di farmacia, in quanto il Comune appellato correttamente non ha tenuto conto della presenza della farmacia della appellante (ubicata a distanza di un oltre un chilometro ed all’epoca della discussione dell’appello all’esame non era ancora aperta), che, peraltro, ricade in territorio del Comune di Verona (limitrofo in quella zona al territorio del Comune di Castel d’Azzano)) e, quindi, è collegata, in via di fatto e di diritto, ad altro contesto comunale sulle cui determinazioni il Comune di Castel d’Azzano, neanche ove fosse necessario, potrebbe incidere .

 

2.3. Inoltre la localizzazione della terza farmacia (come ha precisato il Comune appellato) è caduta, in realtà, su una area densamente popolata ed effettivamente sprovvista di una farmacia in zona, ove si tenga conto del fatto che (a differenza di quanto rappresenta l’appellante) la farmacia più vicina (farmacia Sartori) copre altra parte del territorio comunale (distando circa un chilometro dal confine sud e circa tre chilometri dal confine nord della nuova area individuata per la terza farmacia); inoltre la terza farmacia, comunque, garantisce il servizio farmaceutico anche alla frazione Scopella ed è limitrofa alla località Scopelletta (ben collegata, anche con pista ciclabile) e, quindi, è idonea a soddisfare proprio l’esigenza (segnalata dalla’appellante) di migliorare l’accesso al servizio farmaceutico anche nelle zone più scarsamente popolate del territorio comunale.

 

2.4. Tra l’altro il Comune appellato, nello smentire l’esistenza della farmacia Mercati nella zona Nord, precisa che, in realtà, Scopella e Scopelletta, non sono frazioni, ma aree del territorio comunale che, pur prive di una farmacia in loco, comunque, si raccordano agevolmente, mediante rete viaria ordinaria, con la frazione di Beccacivetta, dove si concentra la maggior parte della popolazione residente.

 

Pertanto correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto la collocazione della terza farmacia esente dai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere, dedotti con il primo motivo ricorso.

 

2.5. La sentenza impugnata, peraltro, merita conferma, pur con motivazione integrata in parte qua, anche per la statuizione con cui ha respinto le censure formulate con il secondo motivo di ricorso.

 

In particolare la farmacista ha dedotto l’illogicità e la contraddittorietà della D.G. n.53/2012 anche con riferimento alla circostanza che il Comune appellato, nel fornire alla farmacista i richiesti chiarimenti (nota 15 maggio 2012), aveva precisato che per la collocazione della nuova farmacia si era scelta la zona di Beccacivetta, in quanto densamente popolata, preferendola alla zona di Forette, al sud, non fornita di farmacia, in quanto “ si ha notizia che il Comune di Vigasio ha collocato la sede della loro nuova farmacia in località Forette, in prossimità del confine con Castel d’Azzano” (secondo motivo di ricorso).

 

In tal modo, ad avviso dell’appellante, la sentenza avrebbe errato nel non considerare la dedotta palese contraddittorietà insita nella delibera impugnata, che, nel collocare la terza farmacia nella zona nord, non aveva tenuto conto, invece, del fatto che nella confinante località “Sacra Famiglia”, pur se nell’ambito del Comune di Verona, era già in esercizio la farmacia di cui è titolare la ricorrente, odierna appellante.

 

2.6. Il motivo va disatteso sotto più profili e la motivazione della sentenza appellata va confermata con integrazione in parte qua.

 

Sotto il profilo processuale, infatti, la doglianza risulta inammissibile, in quanto tale precisazione sulla farmacia collocata nel confinante Comune di Vigasio non è inserita nella delibera della Giunta Municipale impugnata, ma in altra nota del Comune non impugnata.

 

Sotto il profilo sostanziale, poi, il Collegio, condividendo l’argomentazione della sentenza appellata, rileva che la normativa vigente non obbliga il Comune, che istituisce una nuova farmacia, a tener conto nella collocazione della medesima anche della situazione esterna all’ambito territoriale comunale e, quindi, non sussistono i presupposti di fatto per configurare la dedotta contraddittorietà.

 

2.7. D’altra parte (va aggiunto per completezza) le due situazioni messe a confronto dall’appellante presentano differenti caratteristiche: infatti, come il Comune di Castel d’Azzano ha evidenziato nella sua difesa, mentre la frazione di Beccacivetta, densamente popolata, è sprovvista di farmacie e la nuova farmacia è collocata a distanza almeno di un km.1,500 dalla farmacia appellante, invece quanto alla località di Forette (che si estende tra il Comune appellato ed il Comune di Vigasio) il Comune di Vigasio ha collocato una farmacia in località Forette, situata soltanto a 100/150 metri circa dal confine con il territorio appellato .

 

3. In conclusione, quindi, preliminarmente assorbita l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, nel merito l’appello va respinto e, per l’effetto, la sentenza va confermata con motivazione integrata in parte qua.

 

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e pertanto, liquidate in euro2.500,00 oltre gli accessori di legge, ove dovuti, sono posti a carico della parte appellante soccombente.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l 'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado con motivazione integrata in parte qua.

 

Pone le spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre gli accessori di legge, ove dovuti, a carico della parte appellante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

Lydia Ada Orsola Spiezia

 

Franco Frattini

 

IL SEGRETARIO

 

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