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Consiglio di Stato, Sez. V, 2/11/2017 n. 5074
Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing

Materia: società / disciplina

Pubblicato il 02/11/2017

 

N. 05074/2017REG.PROV.COLL.

 

N. 07026/2016 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7026 del 2016, proposto da:

Grasselli Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Santoro e Giuseppe D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Scialò in Roma, via Sirte, n. 28;

 

contro

Salerno Pulita s.p.a. e Comune di Salerno, non costituiti in giudizio;

 

nei confronti di

Praxi s.p.a., Trapani Salvatore e Porcelli Mario, non costituiti in giudizio;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01525/2016, resa tra le parti, concernente l’appello avverso la sentenza con cui il giudice amministrativo ha declinato la giurisdizione in relazione ad una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria cui attingere per l'assunzione di operatori di servizi di igiene ambientale.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per l’appellante l’avvocato avvocato Macchia, su delega dell’avvocato D'Amico, ritualmente informato dell’intenzione della Sezione di decidere la causa direttamente nel merito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Considerato che sono oggetto di impugnazione gli atti (in particolare l’elenco degli ammessi alla prova orale e la successiva graduatoria finale di merito) della selezione pubblica indetta dalla Salerno Pulita s.p.a. finalizzata alla formazione di un elenco da cui attingere per l’assunzione nel profilo professionale di operatori di servizi di igiene ambientale categoria operaio livello 2B;

2. Rilevato che il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, adito da un concorrente non classificato in posizione utile, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo a suo avviso la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario;

3. Rilevato ancora che con rituale e tempestiva atto di appello l’originario ricorrente contesta tale statuizione, ritenendo per contro che sia sussistente nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo;

4. Ritenuto che la società Salerno Pulita s.p.a. è una società ad intera partecipazione pubblica, che gestisce servizi pubblici locali in regime di in house providing per conto del Comune di Salerno;

5. Ricordato che le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 27 marzo 2017, n. 7759, hanno affermato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie relative alle procedure di assunzione di personale alle dipendenze di società c.d in house providing;

6. Osservato che il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite muove dalla considerazione che i principi affermati con la sentenza a Sezioni Unite del 25 novembre 2013, n. 26283, secondo cui le società in house costituiscono in realtà mere articolazioni della pubblica amministrazione, devono essere intesi con riferimento alla sola materia del danno erariale e dunque devono ritenersi rilevanti unicamente ai fini di radicare la giurisdizione della Corte dei Conti. In relazione alla attività di reclutamento del proprio personale, invece, per le Sezioni Unite non si ravvisa una tale equiparazione tra le società in house e le pubbliche amministrazioni, per cui deve essere mantenuta ferma la giurisdizione ordinaria, trattandosi di atti posti in essere da un soggetto di diritto privato nell’esercizio di poteri privatistici;

7. Rilevato ancora che secondo la citata sentenza delle Sezioni Unite, tale principio di diritto trova conferma nell’art. 19 del recente T.U. sulle società pubbliche 19 agosto 2016 n. 175, che ribadisce i principi della normativa del 2008 in ordine al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico. In particolare, il comma 4 dell’art. 19 prevede che: “Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.”

Alla luce di ciò, – ad avviso delle Sezioni Unite – deve dedursi la perdurante giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alle procedure seguite dalle società cosiddette in house providing per l’assunzione di personale dipendente.

8. Ritenuto che in adesione a tale orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la sentenza appellata ha correttamente declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la presente controversia potrà essere riassunta secondo la disciplina della traslatio iudicii;

9. Ritenuto, in conclusione, che l’appello deve essere respinto, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione delle parti appellate vincitrici;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli,  Presidente

Roberto Giovagnoli,   Consigliere, Estensore

Claudio Contessa,      Consigliere

Fabio Franconiero,     Consigliere

Raffaele Prosperi,       Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Roberto Giovagnoli               Carlo Saltelli

                       

IL SEGRETARIO

 

 

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