Pubblicato il 07/11/2017
N. 01745/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00444/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 444 del 2017, proposto da:
- l’Avv. Pasquale Rizzo, da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Massimo Quarta, in Lecce alla via Trinchera 6;
nei confronti di
- Michele Maggio;
per l’annullamento
- del diniego tacito all’istanza di accesso agli atti amministrativi formulata nella qualità di consigliere comunale con p.e.c. firmata digitalmente il 14.2.2017, con la quale si chiedeva di ricevere la consegna di copia della p.e.c. e degli allegati ai protocolli in partenza del Comune di San Pietro Vernotico nn. 308 e 317 del 5.1.2017, diretti alla Corte di Conti, nonché delle note del 13.12 e del 30.12.2016 inviate dalla dott.ssa Simone a mezzo del legale Avv. Maggio, nonché delle risposte alle predette note a firma del Segretario Generale o di altro funzionario dell’ente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune San Pietro Vernotico.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Rizzo e Massari.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’Avv. Rizzo, consigliere comunale in San Pietro Vernotico, con istanza del 14 febbraio 2017 richiedeva copia:
1) delle note in data 5 gennaio 2017, nn. 308 e 317, con cui il segretario comunale dr.ssa Peluso ‘rispondeva’ ad alcune richieste della Procura generale della Corte dei Conti della Puglia;
2) della corrispondenza intercorsa tra la dr.ssa. Simone, funzionario comunale, e la stessa A.C..
- in assenza di una risposta, proponeva il ricorso in esame.
2.- Ritenuto che:
- quanto agli atti sub 1), esiste un <<consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui i consiglieri comunali vantano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare -con piena cognizione- la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (cfr., ex multis, C.d.S., sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525). In tal senso, va anche evidenziato che: a) dalla locuzione ‘utili’, contenuto nell’articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (cfr. C.d.S, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879); b) il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (C.d.S, sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829)>> (T.a.r. Basilicata, I, 18.1.2016, n. 36); nel caso in esame, peraltro, la Corte dei conti non aveva in alcun modo segnalato il carattere riservato degli atti in parola.
- avendo l’Avv. Rizzo, successivamente all’istaurazione del giudizio, ottenuto dalla stessa dr.ssa Simone i documenti sub 2) (cfr. memoria dell’8 settembre u.s.), deve sul punto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
3.- Ritenuto che il ricorso è, per quanto esposto, in parte fondato e in parte improcedibile e che tuttavia la particolarità delle vicende trattate (riguardando gli atti sub 1) una corrispondenza con l’Autorità giudiziaria e quelli sub 2) un rapporto comunque connotato da possibili profili di tutela della privacy) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti -salvo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 444 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, ordina al Comune di San Pietro Vernotico di esibire -entro 10 giorni dalla comunicazione/notificazione di questa sentenza- i documenti indicati al punto 1) della motivazione, con facoltà per il ricorrente di estrarne copia.
Spese compensate, salvo il diritto del ricorrente alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 settembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ettore Manca Eleonora Di Santo
IL SEGRETARIO
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