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Autorità garante per la protezione dei dati personali, 26/10/2017 n. 438
Delibera 26/10/2017, n. 438, Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del codice «SIC».

Materia: privacy / tutela dati personali

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 26 ottobre 2017

Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del codice «SIC».
(Delibera n. 438). (17A07945) 
(GU n.279 del 29-11-2017)
 
 
 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente, e del  dott.  Giuseppe
Busia, segretario generale; 
  Visti gli articoli 12 e 154,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di  protezione
dei dati personali - (di seguito, «Codice»), i quali attribuiscono al
Garante  il  compito  di  promuovere  nell'ambito   delle   categorie
interessate, nell'osservanza del principio  di  rappresentativita'  e
tenendo  conto  dei  criteri  direttivi  delle  raccomandazioni   del
Consiglio  d'Europa  sul   trattamento   dei   dati   personali,   la
sottoscrizione di codici di  deontologia  e  di  buona  condotta  per
determinati settori, verificarne  la  conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti anche attraverso  l'esame  di  osservazioni  di  soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 
  Visto in particolare l'art. 117 del Codice, con il quale  e'  stato
demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di  cui  sono
titolari soggetti  privati,  utilizzati  a  fini  di  concessione  di
crediti  al  consumo,  nonche'  riguardanti  l'affidabilita'   e   la
puntualita' nei pagamenti da parte degli interessati; 
  Visto il «codice di deontologia e di buona condotta per  i  sistemi
informativi gestiti  da  soggetti  privati  in  tema  di  crediti  al
consumo, affidabilita' e  puntualita'  nei  pagamenti»  (di  seguito,
«codice deontologico») adottato con provvedimento del Garante del  16
novembre 2004, n. 8,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2005, n. 56; 
  Visto  l'art.  13,  comma  10,  del  «codice   deontologico»,   che
stabilisce il «periodico riesame  e  [l']eventuale  adeguamento  alla
luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita  nella  sua
applicazione o di novita' normative»; 
  Visto il provvedimento n. 203 del 17 aprile 2014, che il Garante ha
adottato in applicazione di tale disposizione (doc web n. 3070048)  e
con il quale e' stata disposta l'apertura dei lavori di revisione del
«codice deontologico»; 
  Ritenuto opportuno e  non  ulteriormente  procrastinabile,  sia  in
considerazione del protrarsi dei lavori di revisione - e  nelle  more
di una eventuale  conclusione  dei  medesimi,  sia  alla  luce  delle
numerose  istanze  (segnalazioni,  reclami,  richieste  di  parere  e
ricorsi) pervenute nel tempo, fornire chiarimenti  e  indicazioni  di
carattere generale su talune disposizioni del  «codice  deontologico»
particolarmente controverse, che hanno generato dubbi interpretativi,
incertezze e difficolta' applicative sia per gli operatori (gestori e
altri soggetti  titolari  del  trattamento  dei  dati  contenuti  nei
sistemi di informazioni creditizie), sia per gli interessati; 
  Viste le osservazioni formulate dal Segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; 
 
                            Premesso che 
 
1. Il preavviso di imminente registrazione. 
1.1. L'art. 4, comma 7, del codice deontologico. 
  La norma in epigrafe prevede «l'invio» agli interessati,  da  parte
degli operatori, di una  comunicazione  contenente  il  preavviso  di
imminente registrazione nei «Sic» dei dati agli  stessi  riferiti  al
verificarsi di ritardi nei pagamenti. La ratio della disposizione  e'
evidentemente  quella  di  rendere  edotti  gli   interessati   delle
conseguenze di un  perdurante  inadempimento,  dando  cosi'  loro  la
possibilita' di sanarlo prima di procedere  all'effettiva  iscrizione
dei nominativi nei «Sic». L'interpretazione  che  della  medesima  e'
stata data e l'applicazione  pratica  che  ne  e'  conseguita,  hanno
generato un fitto contenzioso  che,  nel  corso  degli  anni,  si  e'
risolto, con pronunce, spesso contrastanti, da parte degli  organismi
a  vario  titolo  chiamati  a  pronunciarsi  (Autorita'  giudiziaria,
Garante, Arbitro bancario finanziario). 
1.2. Le recenti pronunce giurisprudenziali  e  dell'Arbitro  bancario
  finanziario. 
  Solo  in  tempi  recenti,  la  giurisprudenza  si  e'  univocamente
orientata nel senso che, benche' non siano previste forme particolari
per la comunicazione del preavviso, incomba sul creditore l'onere  di
provare  l'effettivo  adempimento  all'obbligo  di  invio   di   tale
comunicazione, ritenendo non sufficienti  elementi  solo  presuntivi,
quali,  ad  esempio,  la  produzione  della   copia   delle   missive
asseritamente  inviate  con  modalita'  inidonee   a   provarne   sia
l'avvenuta spedizione sia il ricevimento da parte del debitore (cosi'
in tribunale Verona, I Sez. Civ., sentenza  n.  163  del  6  febbraio
2016). Ancora piu' puntuale risulta,  sul  punto,  il  pronunciamento
della Corte di cassazione Sez. I  Civ.  che,  con  ordinanza  del  13
giugno  2017,  n.  14685,  ha  stabilito   che   «[...]   l'atto   di
«avvertimento con preavviso» ovvero di «avviso» - di cui [l']art.  4,
comma 7, fa  onere  all'intermediario  -  integra  una  dichiarazione
recettizia,   in   quanto   specificamente   diretta   alla   persona
dell'interessato   e    intesa    a    manifestare    la    decisione
dell'intermediario medesimo di  provvedere  alla  classificazione  di
«cattivo  debitore»  del  destinatario  interessato,  con  tutti  gli
effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione
della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo  di
preavviso. In quanto «dichiarazione a  determinata  persona»,  quella
prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7,  risulta  soggetta  alle
prescrizioni generali di cui agli articoli 1334 e 1335 codice civile.
Percio', l'efficacia  della  dichiarazione  di  «avviso»  si  produce
quando la stessa giunge a conoscenza  del  destinatario  interessato,
con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in
cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario.». 
  Lo stesso Arbitro bancario finanziario,  che  si  era  espresso  in
passato in termini contrastanti (v. per tutte, Collegio di Napoli del
23 gennaio 2012, n. 234 e Collegio di Milano del 14 ottobre 2016,  n.
9150), si e', da ultimo, orientato nel senso che il  mezzo  adoperato
per  l'invio  debba  integrare  i  requisiti  necessari   per   poter
conseguire la prova  legale  non  solo  dell'invio,  ma  anche  della
relativa ricezione, e pertanto  che  la  comunicazione  debba  essere
pervenuta a conoscenza del destinatario (v. Collegio di Roma  dell'11
novembre 2016, n. 10012 e Collegio di Bari  del  6  aprile  2017,  n.
3740). 
1.3. La posizione del Garante. 
  Preso atto del consolidarsi dell'orientamento del quale si e'  dato
conto nel precedente paragrafo e alla luce del rilevante  contenzioso
che l'applicazione dell'art. 4,  comma  7,  del  codice  deontologico
continua a generare, anche presso il Garante, si  ritiene  necessario
un intervento chiarificatore da parte dell'Autorita'. 
  Al   riguardo,   condividendo   le   motivazioni   addotte    dalla
giurisprudenza di merito e di legittimita' della  quale  si  e'  gia'
dato conto, anche il Garante ritiene che, al fine di rispondere  alla
ratio della norma, sia imprescindibile considerare  il  preavviso  di
imminente segnalazione un atto recettizio  ai  sensi  degli  articoli
1334  e  1335  codice  civile,  con  la  conseguenza  che,   per   la
legittimita' della segnalazione nei «Sic», i titolari del trattamento
(cioe' gli operatori bancari e finanziari) debbano essere in grado di
dimostrare  l'effettiva   ricezione   della   comunicazione   scritta
contenente il preavviso. 
  Tale lettura e' infatti da condividere  anche  sotto  lo  specifico
profilo della normativa in materia di protezione dei dati  personali,
considerato, in particolare che: 
    trattandosi di uno dei profili oggetto  di  maggiore  contenzioso
tra le parti, e' necessario, anche in ragione delle  conseguenze  che
l'iscrizione nei «Sic» comporta per l'interessato, che gli  operatori
creditizi si avvalgano di mezzi di invio che garantiscano la certezza
e l'effettivita' della ricezione; 
    il  preavviso  di  segnalazione,  espressione  del  principio  di
correttezza nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.  11
del Codice, ha lo scopo di  consentire  all'interessato  -  venuto  a
conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei «Sic» -
di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la  segnalazione
sia effettuata. 
  In alternativa all'invio delle comunicazioni a mezzo posta  di  uso
tradizionale (quali la raccomandata con  ricevuta  di  ritorno  e  il
telegramma, strumenti espressamente previsti  dall'art.  9-bis  della
legge 12 dicembre 1990, n. 386 per il preavviso di  iscrizione  nella
Centrale di Allarme Interbancaria -  CAI  in  caso  di  emissione  di
assegni in mancanza di provvista), gli operatori si potranno avvalere
dei  mezzi  considerati  legalmente  equivalenti,   come   la   posta
elettronica  certificata.  Ovviamente   saranno   anche   considerati
correttamente   ricevuti   i   preavvisi   che   risulteranno    noti
all'interessato in virtu' di successivi  comportamenti  significativi
di quest'ultimo. 
2. Tempi di conservazione dei  dati  in  caso  di  inadempimenti  non
  regolarizzati. 
2.1. Art. 6, comma 5, del codice deontologico. 
  La  disposizione  stabilisce  che  le   informazioni   relative   a
inadempimenti  non  successivamente  regolarizzati   possono   essere
conservate nei «Sic» «[...] non oltre trentasei mesi  dalla  data  di
scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di  altre  vicende
rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui  e'  risultato
necessario il loro ultimo aggiornamento, o  comunque  dalla  data  di
cessazione del rapporto». 
  Detta norma rende incerta l'individuazione della data di decorrenza
del termine di conservazione dei dati relativi  a  inadempimenti  non
regolarizzati. Infatti, se, da un  lato,  si  vuole  evitare  che  il
termine di trentasei mesi dalla prevista cessazione degli effetti del
rapporto contrattuale comporti automaticamente  la  cancellazione  di
informazioni relative a  inadempimenti  non  (ancora)  regolarizzati,
dall'altro la genericita'  del  testo  che,  a  tal  fine,  considera
rilevanti  una  pluralita'  di  accadimenti,   rischia   di   rendere
difficilmente  determinabile  ex  ante  il  momento  in  cui  i  dati
personali verranno cancellati, con  conseguente  incertezza  per  gli
interessati e per gli operatori del settore. Di  fatto,  l'esperienza
di  questi  anni  ha  palesato  l'esistenza   di   prassi   operative
diversificate fra i vari «Sic», a conferma  dell'opportunita'  di  un
intervento chiarificatore del Garante. 
2.2. La posizione del Garante. 
  In  ossequio  ai  principi  generali  stabiliti   in   materia   di
trattamento dei dati personali (art. 11 del Codice),  appare  congruo
ritenere che il termine massimo di conservazione dei dati relativi  a
inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo  restando  il
termine «normale» di riferimento di  trentasei  mesi  dalla  scadenza
contrattuale o dalla cessazione del rapporto di cui all'art. 6, comma
5, del «codice deontologico» -, non possa  comunque  mai  superare  -
all'eventuale verificarsi delle altre  ipotesi  previste  dal  citato
art. 6, comma 5 - i cinque anni dalla data di scadenza del  rapporto,
quale risulta dal contratto  di  finanziamento.  Tale  termine  tiene
conto dei tempi massimi di conservazione dei dati «negativi»  fissati
in relazione ad altre banche dati assimilabili a quelle in  questione
(ad esempio, archivio CAI, banca  dati  protesti).  Cio'  corrisponde
alla necessita' di non rendere  aleatorio  e  indefinito  il  termine
finale di conservazione dei dati. Nel  senso  di  una  determinazione
meno discrezionale di tale termine, si pone anche la nuova disciplina
in materia di protezione dei dati personali contenuta nel regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, la quale, in materia di informativa da fornire all'interessato,
prevede  che  «[...]  per  garantire  un   trattamento   corretto   e
trasparente [...]», il  titolare  indichi,  tra  l'altro,  «[...]  il
periodo di  conservazione  dei  dati  personali  oppure,  se  non  e'
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale  periodo»  (art.
13, paragrafo 2, lettera a)). 
3. Informativa personalizzata (SECCI). 
3.1. Informativa  personalizzata  (SECCI)  prevista  dalle  modifiche
  apportate all'art. 124 del decreto  legislativo  del  1°  settembre
  1993, n. 385 - Testo unico bancario. 
  L'art. 5 del «codice  deontologico»  prescrive  che  «[a]l  momento
della raccolta dei dati personali relativi  a  richieste/rapporti  di
credito, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art.  13
del Codice anche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali
effettuato nell'ambito di un sistema di  informazioni  creditizie»  e
che tale informativa deve essere resa obbligatoriamente per  iscritto
secondo il modello allegato al «codice  deontologico»  e,  «[...]  se
inserita in un modulo  utilizzato  dal  partecipante,  [deve  essere]
adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo  ed  unitario,
in parti o riquadri distinti da quelli relativi  ad  eventuali  altre
finalita' del trattamento effettuato dal medesimo partecipante». 
  L'informativa  personalizzata  SECCI  (denominata  anche  IEBCC   -
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori,  informativa
precontrattuale o documento conforme) e' un modello  di  informativa,
proposto e fornito dal finanziatore al cliente prima  che  lo  stesso
sia vincolato  da  un  contratto  e  recante  tutte  le  informazioni
necessarie per avere completa chiarezza delle condizioni economiche e
delle  caratteristiche  principali  del  finanziamento.  Essa   viene
predisposta conformemente a quanto disposto dalla Banca d'Italia  (v.
provvedimento del 9 febbraio 2011 «Trasparenza delle operazioni e dei
servizi  bancari  e  finanziari.  Correttezza  delle  relazioni   tra
intermediari  e  clienti»)  in  attuazione  dell'art.   124   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia» nel testo novellato  in  sede
di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori - in vigore dal 1° giugno  2011.  Detta  norma
prevede che «[i]l finanziatore o l'intermediario del  credito,  sulla
base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso,  delle
preferenze espresse e delle  informazioni  fornite  dal  consumatore,
forniscono al  consumatore,  prima  che  egli  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie  per
consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,
al fine di prendere una decisione informata e consapevole  in  merito
alla  conclusione  di  un  contratto  di  credito»  (articolo   cosi'
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo  13  agosto  2010,  n.
141, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 14  dicembre
2010, n. 218 e dall'art. 1, comma 1, lettera c), decreto  legislativo
19 settembre 2012, n. 169). 
3.2. La posizione del Garante. 
  Tenuto conto che  il  «codice  deontologico»  si  applica  solo  in
presenza di una  richiesta/rapporto  di  credito  e  non  nella  fase
propedeutica alla formulazione di una richiesta di finanziamento,  si
ritiene che, nella  predisposizione  dell'informativa  personalizzata
SECCI,  si  debba  tener  conto  esclusivamente  delle   informazioni
eventualmente rese, direttamente e  spontaneamente,  dal  consumatore
senza possibilita',  in  questa  fase,  di  accedere  ai  sistemi  di
informazioni creditizie. 
 
                     Tanto premesso, il Garante: 
 
ai sensi degli articoli 154, comma 1, lettera h) e 12, comma  1,  del
Codice,  stabilisce  che  nell'interpretazione  e  applicazione   del
«codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi  informativi
gestiti  da  soggetti  privati  in  tema  di  crediti   al   consumo,
affidabilita'  e  puntualita'  nei   pagamenti»,   i   titolari   del
trattamento tengano conto delle indicazioni fornite con  il  presente
provvedimento (punti 1.3.; 2.2.; 3.2.). 
  Si dispone che copia del presente provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia - ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  e  sia  resa  disponibile  nel  sito   web   dell'Autorita'
www.garanteprivacy.it 
    Roma, 26 ottobre 2017 
 
                            Il Presidente 
                                Soro 
 
 
                             Il relatore 
                           Bianchi Clerici 
 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia 
 
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