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Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, 5/1/2018 n. 88
Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Materia: ambiente / disciplina

Numero 00088/2018 e data 05/01/2018 Spedizione

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

 

Consiglio di Stato

 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza di Sezione del 21 dicembre 2017

 

NUMERO AFFARE 02311/2017

 

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

 

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 15 dicembre 2017 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

 

Premesso:

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota pervenuta il 15 dicembre 2017, ha richiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154”.

Lo schema era stato a sua volta trasmesso al Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e a quella Presidenza del Consiglio “restituito dalla Ragioneria generale dello Stato bollinato e con le relazioni positivamente verificate” (così, testualmente la relativa nota di trasmissione del citato Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi).

Lo schema di decreto legislativo consta di 19 articoli.

Considerato:

1.- Lo schema si pone nel più ampio contesto delle deleghe legislative contenute nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”; in seguito anche “legge-delega”), e ne attua in particolare la delega contenuta nell’articolo 5 (“Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali”), concernente uno o più decreti legislativi da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega e con i quali “raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità” (articolo 5 citato, comma 1).

Con specifico riferimento alla normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali l’articolo 5 citato, comma 2, lettera h), prevede tra i princìpi e criteri direttivi per il legislatore delegato la “revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Nella scelta fra aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”) o sua abrogazione lo schema - con scelta che appare condivisibile in un’ottica di riordino e semplificazione – ha optato per l’abrogazione (v. l’articolo 18) e dunque per un nuovo testo legislativo in materia forestale, espressamente definito “testo unico” (v. in proposito il capo 2.1 che segue).

Come rileva la relazione ministeriale e trapela chiaramente dalla legge-delega (che ha previsto in proposito uno specifico procedimento legislativo: v. qui di seguito), la materia ha interesse strategico per l'Italia ed è trasversale a diverse tematiche politiche del paese (specie in tema di economia, bioeconomia, ambiente, energia, sociale, cultura, clima), riguarda l’attuazione di normativa sovranazionale europea e fa seguito impegni internazionali.

La legge-delega dispone anche, all’articolo 5, comma 3, uno specifico procedimento per tutti i previsti decreti legislativi di semplificazione e riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali: proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, termine decorso il quale il Governo può comunque procedere; trasmissione del decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato (con proroga di novanta giorni se il termine cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del citato termine di diciotto mesi previsto al comma 1, o successivamente); con previsione che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; ulteriore termine di dieci giorni per le Commissioni competenti per materia, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

A riprova del valore politico-istituzionale attribuito al testo unico lo schema è adottato dal Governo previa intesa (e non, come previsto dalla legge-delega, previo parere) della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La pregnanza del decreto in itinere ha anche indotto il legislatore delegato ad imporre per eventuali successive modifiche una esplicita declaratoria da parte del nuovo legislatore. L’articolo 1, comma 6, dello schema prevede infatti: “Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute”.

2. - Sotto un profilo generale si osserva quanto segue.

2.1 – Lo schema di decreto legislativo non è corredato né da analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), né da analisi tecnico-normativa (ATN).

Relativamente all’AIR deve segnalarsi che è stato recentemente emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 15 settembre 2017, n. 169 (“Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione”), subentrato al precedente D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 (“Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246”); e né il precedente D.P.C.M. n. 170/2008 né l’attuale D.P.C.M. n. 169/2017 prevedono gli atti normativi quali quello in esame fra i casi di esclusione dell'AIR (v. l’articolo 8 del D.P.C.M. n. 170/2008 e l’articolo 6 del D.P.C.M. n. 169/2017); né risulta che l'Amministrazione proponente abbia richiesto l’esenzione dall'AIR (v. l’articolo 9 del D.P.C.M. n. 170/2008 e l’articolo 7 del D.P.C.M. n. 169/2017).

Mentre per l’ATN, che accompagna gli schemi di atti normativi adottati dal Governo ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, non risulta siano previsti casi di esclusione o esenzione (v. la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008).

Il presente procedimento normativo risulta, dunque, non in linea con le prescrizioni vigenti in proposito.

2.2 - L’emanando decreto legislativo è un testo unico in materia di foreste e filiere forestali, così come espressamente affermato nell’articolo 1, comma 5.

Per tale ragione parrebbe opportuno, a fini di chiarezza normativa, che questa natura giuridica dell’emanando decreto sia chiaramente indicata nella sua intitolazione.

Valuti pertanto l’autorità redigente l’opportunità e l’utilità della seguente intitolazione del corpo normativo “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

Per altro verso, una volta adottata questa intitolazione, risulterebbe ultroneo il citato comma 5 dell’articolo 1, che dovrebbe pertanto essere espunto.

2.3 – Il testo unico si fa fortemente carico dell’invarianza finanziaria, espressamente imposta nell’articolo 5, comma 4, della legge-delega.

La previsione di invarianza, oltre ad essere contenuta nell’articolo 19, ad essa dedicato, è ribadita nelle seguenti disposizioni: all’articolo 2 (Finalità), comma 4; all’articolo 6 (Programmazione e pianificazione forestale), comma 10, ultimo periodo; all’articolo 13 (Materiale forestale di moltiplicazione), comma 6; all’articolo 14 (Coordinamento), comma 4; all’articolo 16 (Disposizioni di coordinamento), comma 2, lettere a) e c).

3. – Sull’articolato si rileva quanto segue.

3.1. Relativamente all’articolo 1 (Principi) non si hanno rilievi, salvo quello, già fatto nel precedente capo 2.2, sul comma 5 dell’articolo, che si ritiene possa essere espunto ove, come suggerito, fosse mutata l’intitolazione del presente decreto legislativo in “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”.

3.2 - Relativamente all’articolo 2 (Finalità) non si hanno rilievi.

3.3 - Relativamente all’articolo 3 (Definizioni) si osserva quanto segue.

In merito al comma 1 (“l. ai fini del presente decreto e di ogni altro atto normativo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.”) si ritiene che - date le tipologie di atti normativi in materia, varie quanto a rango nella gerarchia delle fonti (leggi, regolamenti) e ad autorità emananti (organi internazionali e sovranazionali, organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali), e numerose; e al fine di evitare possibili discrasìe di applicazione e interpretazione – sia da espungere dal testo, la locuzione “e di ogni altro atto normativo”. Anche perché ulteriori discrasìe di applicazione e interpretazione potrebbero essere causate:

- dalla correlata e specifica disposizione del comma 3 dello stesso articolo 3, il quale, per le materie di competenza esclusiva dello Stato definisce espressamente come “bosco” (e non anche come “foresta” o “selva”) “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento”;

- dalla correlata e specifica disposizione del comma 4 dello stesso articolo 3: “Le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”;

- dal successivo articolo 4 (Aree assimilate a bosco);

- dalle previsioni del successivo articolo 5, il quale reca una dettagliata casistica delle aree escluse dalla definizione di “bosco”;

- dal successivo articolo 15, comma 1, ove è previsto che a fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

In merito al comma 2, espressamente dedicato alle definizioni, si suggerisce di aggiungere all’elenco, anche con rinvio, la definizione delle “attività di gestione forestale”, contenuta invece nell’articolo 7, comma 1.

Quel comma 1 infatti, nel recare la definizione di “attività di gestione forestale”, viene a sovrapporsi, nella funzione definitoria, al presente articolo 3, appunto dedicato alle definizioni, sì da ingenerare perplessità o difficoltà o anche, in caso lettura non accurata del decreto legislativo, errori.

Si suggerisce pertanto che la definizione di “attività di gestione forestale” sia introdotta in una apposita lettera del dedicato articolo 3, la quale potrebbe avere il seguente tenore:

“ ) attività di gestione forestale: le attività descritte nel successivo articolo 7, comma 1”.

Si suggerisce inoltre di valutare l’opportunità di integrare le definizioni del presente articolo con definizioni relative a varie altri termini contenuti nel testo unico, consueti fra gli operatori del settore ma non a tuti i possibili operatori interessati dal testo unico; v. ad esempio:

- il termine di “formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio […] di consociazione”: articolo 4, comma 1, lettera a);

- “conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo”: articolo 7, comma 5, lettera c);

- il termine “materiale di moltiplicazione” (articolo 13).

In merito al comma 3 si rinvia a quanto osservato su di esso nell’esame del comma 1.

3.4 - Relativamente all’articolo 4 (Aree assimilate a bosco) non si hanno rilievi ulteriori rispetto a quanto già indicato in precedenza (v. il precedente capo 3.3).

3.5. - Relativamente all’articolo 5 (Aree escluse dalla definizione di bosco) si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 3, comma 1.

3.6 - L’articolo 6 (Programmazione e pianificazione forestale) subentra all’articolo 3 (Programmazione forestale) del citato decreto legislativo n. 227/2001, disciplinando diffusamente la programmazione e pianificazione forestale.

Esso prevede: al comma 1, l'approvazione, con validità ventennale e soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale, della “Strategia forestale nazionale” (con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni culturali e le attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli l e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013; al comma 2, i “Programmi forestali regionali”, da parte delle regioni e delle province autonome, in coerenza con la Strategia forestale nazionale e da revisionare periodicamente; al comma 3, i “piani forestali di indirizzo territoriale”; al comma 6, parimenti da parte delle regioni e delle province autonome, i “piani di gestione forestale” o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale; al comma 7, con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei suddetti piani forestali di indirizzo territoriale e dei suddetti piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti; al comma 8, previsione che da parte delle regioni e delle province autonome siano definiti criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei suddetti piani forestali di indirizzo territoriale e piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, con definizione, altresì, dei tempi minimi di validità e dei termini per il loro periodico riesame.

Al comma 9 è previsto che le regioni e le province autonome possano prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

L'elaborazione degli indirizzi quadro, con riferimento ai paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni, è estesa, dal comma 10 dell’articolo, all'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”), Osservatorio di cui è previsto si avvalga il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Sull’articolo in esame si ritiene di dover segnalare che i vari ed articolati livelli di pianificazione potrebbero, per il loro numero e la loro articolazione sia verticale che orizzontale, generare criticità, specie in attesa della effettiva attuazione delle innovazioni pianificatorie previste.

In questo contesto appaiono assumere rilievo essenziale, e da valorizzare in sede attuativa, le disposizioni quadro che il citato comma 7 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disposizioni quadro per le quali lo stesso comma 7 impone l’adeguamento da parte delle regioni e delle province autonome entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.

Parimenti essenziali risulteranno le funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale espressamente attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le Regioni, dal successivo articolo 14.

3.7. – L’articolo 7 (Disciplina delle attività di gestione forestale) subentra all’articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, e definisce e disciplina diffusamente le attività di gestione forestale (indicando come “attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica”), così come individuate, precisa la relazione ministeriale, dalla Risoluzione Hl della seconda Conferenza paneuropea tenutasi a Helsinki nel 1993 e recepite dalla normativa nazionale e regionale di settore.

La diffusa disciplina prevede tra l’altro (commi 8 e 9) che le regioni e le province autonome, coerentemente con quanto previsto dalla citata Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, possano promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali.

Relativamente a questo articolo 7 si fa rinvio a quanto rilevato, relativamente all’elenco delle definizioni di cui all’articolo 3, nel precedente capo 3.3.

3.8 - L'articolo 8 (Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative) subentra all’articolo 4 del vigente decreto legislativo n. 227/2001, aggiornandone e rivedendone la disciplina alla luce della direttiva 2004/35/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale).

Su di esso non si hanno rilievi da formulare.

3.9 - L’articolo 9 (Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco), prevede tra l’altro che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano approvate disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvopastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale (comma 3); e che le regioni e le province autonome si adeguino a quelle disposizioni quadro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto.

Su di esso non si hanno rilievi da formulare, salvo il segnalare l’analogia, e dunque l’analoga pregnanza, anche se in ambito più specifico, con le più generali disposizioni quadro di cui al precedente articolo 6, comma 7 (v. il precedente capo 3.6).

3.10 - L’articolo 10 (Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione) subentra agli articoli 6 (Disciplina delle attività selvicolturali) 7 (Promozione delle attività selvicolturali) e 8 (Esercizio di attività selvicolturali) del decreto legislativo n. 227/2001, aggiornando la relativa disciplina.

Esso dispone tra l’altro che i già previsti elenchi o albi nei quali inserire le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione e difesa e tutela del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, dovranno essere articolati per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche e dovranno altresì prevedere criteri di iscrizione coerenti con le apposite disposizioni quadro che si prevede di adottare con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni e le province autonome hanno la possibilità di definire ulteriori criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto ministeriale.

L’articolo 10 prevede altresì che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome, prevede azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale, in attuazione degli indirizzi internazionali, dei regolamenti (CE) n. 2 l 73/2005 del Consiglio europeo del 20 dicembre 2005, (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 [Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche].

Su di esso non si hanno rilievi da formulare.

3.11 - L’articolo 11 (Prodotti forestali spontanei non legnosi) prevede che le regioni e·le province autonome promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalità di gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco, e ne regolamentano la raccolta differenziando tra raccoglitore per autoconsumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.

Su di esso non si hanno rilievi da formulare.

3.12 - L’articolo 12 (Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali) subentra, con più ampia disciplina, all’articolo 5 (Forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco) del decreto legislativo n. 227/2001.

Il comma l attribuisce alle Regioni e alle province autonome la competenza a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o “silenti” (n.d.r.: di cui non si conosce il proprietario).

Il comma 2 prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni interessati dai processi sopra descritti dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o valorizzazione dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti competenti. Nel caso in cui i soggetti proprietari o gli aventi titolo di possesso non abbiano posto in essere gli interventi previsti o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, il comma 3 stabilisce che le Regioni e le province autonome possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi o alle altre forme associative iscritte agli elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

I commi 4 e 5 prevedono, per l'attuazione del presente articolo, specifiche competenze regolatorie delle regioni e delle province autonome.

Sull’articolo non si hanno rilievi da formulare.

3.13 - L’articolo 13 (Materiale forestale di moltiplicazione) subentra all’articolo 10 del decreto legislativo n. 227/2001 (l’articolo 9 di quel decreto legislativo n. 227/2001, pure concernente il materiale forestale di moltiplicazione, è stato abrogato dall'art. 19 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”) e – come precisato dal Ministero riferente - aggiorna la disciplina inerente il materiale forestale di moltiplicazione alla luce di quanto stabilito dalle indicazioni europee in materia e, in ambito interno, dal citato decreto legislativo n. 177/2016 sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia e l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Il comma l prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere certificata, in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 386/2003, adottato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999.

Il comma 2, prevede che le Regioni e le province autonome devono aggiornare i registri dei materiali di base di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 386/2003, in cui devono essere iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio tenitorio. I dati dei registri dovranno essere inviati dalle Regioni e dalle province autonome al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base.

Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (“Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale”), il comma 3 individua quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale i Centri nazionali carabinieri biodiversità' di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana. Ulteriori centri possono essere individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, in numero sufficiente a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico.

Il comma 5 individua nella Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 386/2003, l'operatore abilitato a redige e tenere il Registro nazionale dei materiali forestali di base e a coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da prevedere con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Non si hanno rilievi da formulare.

3.14 - L’articolo 14 (Coordinamento) demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le Regioni, funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, pianificazione, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo; e prevede che a tal fine il Ministero elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali.

Sono attribuiti alle regioni e le province autonome poteri di iniziativa a fini di coordinamento.

Sull’articolo non si hanno osservazioni, salvo il ribadire l’importanza, in materia, delle funzioni di coordinamento (v. i precedenti capi 3.6 e 3.9).

3.15 - L’articolo 15 (Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione) subentra, integrandone notevolmente i contenuti e aggiungendo specifica normativa sull’importante profilo del monitoraggio, all'articolo 12 (Ricerca, formazione e informazione.) del decreto legislativo n. 227 del 2001.

Su di esso non si hanno rilievi da formulare.

3.16 - L’articolo 16 (Disposizioni di coordinamento) modifica, a fini di coordinamento normativo, alcune disposizioni della legge l4 gennaio 2013, n. l0 (“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”) e del citato decreto legislativo n. 386/2003 sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Su di esso non si hanno rilievi da formulare.

3.17 - Relativamente all’articolo 17 (Disposizioni applicative), si osserva che la rubrica dell'articolo parrebbe da specificare, a fini di miglior chiarezza.

In particolare, poiché la disposizione concerne l’applicazione del testo unico nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (prevedendo in quell’ambito il rispetto e i limiti derivanti dagli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione), si suggerisce di chiarirne il contenuto nella rubrica, che potrebbe ad esempio così modificarsi: "Applicazione del testo unico nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano").

3.18. - Relativamente all’articolo 18 (Abrogazioni), che nell’abrogare espressamente in toto il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227 mostra la condivisibile opzione del legislatore delegato per l’abrogazione totale, e non per ritocchi di aggiornamento, di quel decreto legislativo (v. il capo 1 che precede), non si hanno rilievi da formulare.

3.l9. - Relativamente alla clausola di invarianza finanziaria posta dall’articolo l9 (ed affermata in più parti dello schema: v. il precedente capo 2.3), la quale recepisce l’espressa previsione in tal senso della delega legislativa (v. l’articolo 5, comma 4, della legge-delega), non si hanno rilievi.

4. - Sotto un profilo formale si suggerisce, a titolo collaborativo, quanto segue.

Nella premessa:

- la locuzione “ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del” il refuso “espresso nella seduta del “ va corretto in “espressa nella seduta del “

- nell’articolo 2, lettera i), in luogo del testo “promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione delle imprese”, parrebbe sintatticamente più adeguato il seguente testo “promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese”.

 

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole, con le osservazioni indicate.

                       

L'ESTENSORE         IL PRESIDENTE

Giancarlo Luttazi       Gerardo Mastrandrea

                       

IL SEGRETARIO

Giuseppe Carmine Rainone

 

 

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