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TAR Abruzzo, Sez. Pescara, 15/3/2018 n. 101
Le procedure seguite dalle società in house per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario

Nel sistema vigente le società in house - pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della Pubblica amministrazione, con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa - rimangono società di diritto privato sul piano formale per cui, quando provvedono alla propria provvista di personale, esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie.

Materia: società / partecipazione pubblica

Pubblicato il 15/03/2018

 

N. 00101/2018 REG.PROV.COLL.

 

N. 00038/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2018, proposto da:

Nicola Argentieri, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Di Risio, domiciliato in forma digitale come in atti;

 

contro

Sasi Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Maresca, Monica Grassi e Valerio Berti, con domicilio in forma digitale come in atti;

 

per l'annullamento

- dell’atto di esclusione per mancanza dei requisiti dalla procedura selettiva indetta con l'avviso di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori, pubblicato in data 30.09.2017 in apposita sezione del sito internet aziendale;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sasi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2018 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi l'avv. Cinzia Breda su delega orale dell'avv. Carmine Di Risio per la parte ricorrente e l'avv. Rocco De Lutiis su delega dell'avv.Valerio Berti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;

sentite sul punto le parti costituite;

 

PREMESSO

che la parte ricorrente ha adito l’odierno T.A.R. per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della procedura selettiva indetta con l’Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori, pubblicato in data 30.09.2017 in apposita sezione del sito internet aziendale e, nello specifico, nella FASE 1 della suddetta procedura per illegittima esclusione “per mancanza dei requisiti prescritti” della candidatura presentata dall’odierno ricorrente, nonché di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso;

che la parte resistente ha eccepito in via pregiudiziale nella memoria di costituzione il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo ex art. 9 D.lgs 2 luglio 2010 n.104.

 

CONSIDERATO

che secondo una consolidata giurisprudenza non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alla procedura selettiva indetta con l’Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 67 lavoratori dalla S.A.S.I S.p.a, rientrando la stessa tra le c.d. società in house providing. Nel sistema vigente le società in house — pur costituendo sul piano sostanziale mere articolazioni della Pubblica amministrazione, con la conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa — rimangono società di diritto privato sul piano formale per cui, quando provvedono alla propria provvista di personale, esercitano la loro generale capacità privatistica, con conseguente devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie. (Cons Stato Sez. V, 21/06/2017 n. 3033);

 

che la a S.A.S.I S.p.a., dunque, seppur interamente partecipata con capitali pubblici, è pur sempre società per azioni, pertanto vale il principio di diritto costantemente ripetuto dalla giurisprudenza secondo il quale le procedure seguite dalle società “c.d. providing” per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario (ex multis Cass. Sez. Lavoro 9/01/2018 n. 271, Cass. Sez. Un. 27/03/2017 n. 7759, Cass. Sez. Un. 1/12/2016 n. 24591, TAR Lazio n. 1584/2014, 2349/2014, 8542/2014, 9482/2014 E 11196/2014);

 

che l’art. 18 d.l. 25 giugno 2008 n.112 (convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008 n. 133), il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione di servizi pubblici locali (comma 1), e, dall’altro delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di ripartizione della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, in entrambe le fattispecie anzidette, al giudice ordinario, trattandosi ugualmente di società non equiparabili alle pubbliche amministrazioni (Cass. Sez. Un. 22/12/2011 n. 28330);

 

che l’atto del quale si richiede l’annullamento non è riconducibile all’esercizio di un pubblico potere, in quanto l’obbligo di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi si inserisce pur sempre nell’agire (jure privatorum) della società, senza comportare esercizio di pubbliche potestà (Cfr. C.Cost. n.191/2006 e 35/2010);

 

che ciò conduce alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, appartenendo la materia de qua alla giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo;

 

che, avuto riguardo alla natura in rito della decisione, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con onere di riassunzione innanzi al Giudice Ordinario nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini,    Presidente

Renata Emma Ianigro,           Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani,        Consigliere

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

 

Renata Emma Ianigro            Alberto Tramaglini

                       

IL SEGRETARIO

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