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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Piemonte, 6/6/2018 n. 69
Sui rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali

I rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall' art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004: da tale norma deriva che la mobilità è una forma di reclutamento, consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria la quale deve assicurare che all'interno del comparto pubblico non si producano variazioni nella consistenza numerica dell'organico e incrementi nella spesa di personale. A tal fine la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non è considerata dall'ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile ai fini di nuove assunzioni dall'esterno, così come l'ente di destinazione non imputerà l'ingresso in mobilità nella quota consentita dalle norme vigenti per le assunzioni. Fermi tali presupposti, ciascun ente coinvolto nella procedura di mobilità dovrà comunque rispettare i vincoli di spesa dettati dalla legge n. 296/2006, art. 1 commi 557 e seguenti.

Materia: lavoro / assunzione

 

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

                                   

Delibera n. 69/2018/SRCPIE/PAR

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 5.06.2018 composta dai Magistrati:

 

Dott.ssa          Maria Teresa POLITO                                              Presidente

Dott.               Luigi GILI                                                     Consigliere

Dott.               Massimo VALERO                                       Consigliere

Dott.               Cristiano BALDI                                           Primo Referendario relatore

Dott.ssa           Alessandra CUCUZZA                                 Referendario

 

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Basaluzzo (AL) pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 30.05.2018;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

 

PREMESSO CHE

 

Il sindaco del comune di Basaluzzo, con nota n. 2352 del 29.05.2018, chiede all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine alla mobilità volontaria ed alla spesa di personale.

In particolare, il Sindaco del Comune precisa quanto segue:

-           Che l’Ente, avviata una procedura di mobilità volontaria, cedeva l’unico agente di polizia locale ad altro comune;

-           Che l’unica domanda pervenuta è di un’unità in servizio presso la Provincia come agente addetto alla vigilanza faunistico venatoria, attualmente in avvalimento presso la Regione Piemonte;

-           Il costo economico deli quest’unità è superiore a quella ceduta.

Alla luce di tali premesse il Sindaco chiede alla Sezione se il personale addetto alla vigilanza faunistica possa o meno essere considerato come polizia locale.

Sotto altro profilo, chiede se sia ammissibile una mobilità che incrementa la complessiva massa salariale rispetto all’esercizio 2017.

 

AMMISSIBILITA’

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte .

In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall’art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall’Organo di vertice dell’Ente richiedente.

Il quesito in esame risulta sottoscritto dal Sindaco dell’Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile.

Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l’oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica.

L’ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla “attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”.

A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all’esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell’esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall’art. 17, comma 31, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio .

In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all’esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Alla luce di tali premesse va ritenuto inammissibile il quesito relativo alla valutazione di equiparazione tra personale di polizia locale e personale addetto alla vigilanza faunistica. Si tratta, invero, di questione che non concerne la contabilità afferendo piuttosto all’inquadramento del personale e, quindi, a tematica inerente l’interpretazione dei contratti collettivi.

Va invece dichiarato ammissibile il secondo quesito in quanto afferente la spesa di personale e, quindi, argomento rientrante nella contabilità pubblica.

MERITO

L’Ente chiede di sapere se, avviata una procedura di mobilità, la circostanza che l’unità assunta determini un aumento dell’aggregato spesa per il personale rispetto all’esercizio precedente sia o meno ostativa alla procedura stessa.

In ordine alla procedura di mobilità, si rammenta che i rapporti tra l'istituto della mobilità e i vincoli assunzionali sono disciplinati dall' art. 1, comma 47, L. n. 311 del 2004: da tale norma deriva che la mobilità è una forma di reclutamento,  consentita anche in deroga a tali vincoli, purché sia garantita la neutralità finanziaria  dell'operazione per l'erario pubblico, con riguardo sia all'ente di provenienza sia a quello di destinazione, anche quando gli stessi siano sottoposti a discipline limitative differenziate. La neutralità finanziaria, per essere tale, deve garantire che all'interno del comparto pubblico non si producano variazioni nella consistenza numerica dell'organico e incrementi nella spesa di personale. A tal fine la mobilità in uscita verso un ente sottoposto a limitazioni non è considerata dall'ente cedente, a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali, come cessazione utile a i fini di nuove assunzioni dall'esterno, così come l'ente di destinazione non imputerà l'ingresso in mobilità nella quota consentita dalle norme vigenti per le assunzioni.

Ciò premesso, se quanto esposto costituisce la base per assicurare la neutralità finanziaria e procedere ad un’operazione di mobilità senza interessare la normativa assunzionale, resta comunque fermo il rispetto dei tetti di spesa di personale per tutti gli enti interessati alla procedura.

La risposta al quesito posto dall’Ente, pertanto, si rinviene nel chiaro disposto normativo, senza necessità di intervento interpretativo alcuno.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 557, legge n. 296/2006, “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale”.

Tale contenimento, al fine di contemperarlo con le esigenze di autonomia discrezionale degli enti locali, trova poi precisazione per le modalità operative nel successivo comma 557 quater a mente del quale “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Alla luce delle richiamate normative, si può affermare che l’incremento di spesa del personale nel 2018 rispetto al 2017 non è ostativo all’ipotizzata mobilità: la valutazione rimessa all’Ente, infatti, riguarda un arco temporale più esteso. L’Ente dovrà, individuato il triennio di riferimento, calcolare il valore medio della spesa di personale: il risultante valore costituirà il parametro di riferimento per valutare la fattibilità dell’operazione prospettata.

 

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2018.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

                                  

              Il Magistrato Relatore                                        Il Presidente 

   F.to dott. Cristiano Baldi                              F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

 

Depositato in Segreteria il 6/06/2018

 

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza

 

 

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