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Autorità garante della concorrenza e del mercato, 4/7/2018 n. AS1526
Sull'illegittimità del titolo di gestione della discarica Tre Monti sita nel territorio di Imola

Materia: ambiente / rifiuti

AS1526 – GESTIONE DELLA DISCARICA TRE MONTI SITA NEL TERRITORIO DI IMOLA (BO)

 

Roma, 4 luglio 2018

 

Consorzio Con.Ami – Consorzio di 23 Comuni dell’area bolognese,

ravennate e fiorentina

 

Nell’ambito degli accertamenti effettuati a seguito di una segnalazione ricevuta da parte di un Consigliere Comunale per il Comune di Imola (BO) e un Consigliere Regionale per l’Emilia Romagna, concernente possibili profili di illegittimità del titolo di gestione della discarica “Tre Monti” sita nel territorio di Imola, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riscontrato alcune criticità che – nella riunione del 20 giugno 2018 - ha inteso evidenziare nell’esercizio dei propri poteri di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In tale occasione, l’Autorità ha preso atto che la discarica di cui trattasi è attualmente gestita dalla società

Herambiente S.p.a. sulla base di un contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto nel 2009 con il Consorzio Con.Ami proprietario della discarica, avente scadenza nel 2040.

Precedentemente, nel 2000, il Consorzio concedeva la gestione della discarica tramite contratto di affitto di ramo d’azienda per il servizio di smaltimento rifiuti alla società “Azienda Multiservizi Imolese” S.p.a. (AMI S.p.a.)1. Ilcontratto veniva stipulato per la durata di trent’anni, fino al 2030.

Nel 2002, la società AMI veniva fusa per incorporazione in Seabo S.p.a., nell’ambito di una serie di operazioni di fusione e acquisizione finalizzate a convergere sotto un’unica struttura societaria le numerose aziende municipalizzate dell’Emilia-Romagna al tempo attive nel settore dei servizi pubblici locali. In seguito all’operazione, nel medesimo anno, Seabo S.p.a. modificava il suo nome in Hera S.p.a., le cui azioni venivano quotate in borsa. Hera S.p.a. subentrava in tutti i rapporti che in precedenza facevano capo alla società AMI, compreso il contratto di affitto di ramo d’azienda con il Con.Ami relativo alla discarica “Tre Monti”. Successivamente, il 1° luglio 2009, Hera S.p.a. conferiva alla sua controllata Ecologia Ambiente S.r.l. (poi Herambiente S.p.a.) il ramo d’azienda relativo alle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, ivi incluso il contratto d’affitto de quo. Il 6 luglio 2009 Con.Ami e Herambiente sottoscrivevano un nuovo contratto di affitto per la gestione della discarica, questa volta con scadenza al 2040 (il contratto attualmente in vigore).

L’Autorità osserva che il contratto di affitto di cui trattasi attribuisce in capo al gestore una esclusiva di fatto nel servizio di smaltimento in discarica, senza che tale soggetto sia stato selezionato mediante idonee procedure a evidenza pubblica. Tale scelta del Consorzio di Comuni, di cui appare discutibile la legittimità, in quanto posta in essere da un soggetto pubblico che è onerato da obblighi di pubblicità e trasparenza nella concessione dell’area pubblica adibita a discarica, appare quindi suscettibile di determinare condizioni non concorrenziali nell’offerta dei servizi di smaltimento.

Né vale a superare la riscontrata criticità in ordine all’attuale modalità di attribuzione della gestione della discarica la circostanza per cui la normativa vigente, sia a livello nazionale che regionale, prevede – nel caso in cui un impianto di smaltimento sia di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento – l’accesso a quest’ultimo da parte dell’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, a tariffe regolate e secondo capacità necessaria a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito. La previsione dell’assoggettamento a forme di regolazione del titolare di un impianto di smaltimento, infatti, non garantisce necessariamente una definizione di tariffe di smaltimento basate sui costi di una gestione efficiente, laddove il gestore non sia stato scelto con procedure pubbliche e trasparenti.

In ultima analisi, l’Autorità rileva criticità concorrenziali derivanti dalla carenza di un titolo legittimo per la gestione della discarica “Tre Monti” da parte della società Herambiente S.p.a.2, evidenziando come tale assetto della gestione della discarica, peraltro, rischia di avvantaggiare il gestore anche nella partecipazione alle future gare per il servizio di gestione dei rifiuti urbani; anche se il servizio di smaltimento è tariffato e ci sono obblighi di accesso, infatti, l’integrazione verticale potrebbe comunque determinare vantaggi competitivi in sede di gara.

Alla luce delle considerazioni suesposte, l’Autorità, ritenendo che la segnalata irregolarità dell’attribuzione del servizio di gestione della discarica Tre Monti impedisca il necessario confronto concorrenziale, auspica che quest’ultimo venga rapidamente affidato, per un periodo di tempo ragionevole e comunque strettamente parametrato alle esigenze di recupero di eventuali nuovi investimenti3, mediante l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica aperta al maggior numero di soggetti possibile e nel rispetto dei principi concorrenziali della normativa nazionale e comunitaria. L’Autorità invita codesto Consorzio a comunicare entro 45 giorni le iniziative che intenderà intraprendere per assicurare le corrette dinamiche concorrenziali alla luce di quanto rappresentato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.

 

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo

 

1 [Prima ancora “Azienda Municipalizzata di Imola”, società attiva nei settori della gestione dei rifiuti, del servizio idrico, del gas e dell’energia, con capitale detenuto per il 60% dallo stesso Con.Ami e per il 28,6% dal Comune di Imola.]

2 [Si sottolinea a questo proposito che la stessa Regione Emilia-Romagna, in risposta a un’interrogazione a risposta scritta promossa dai medesimi denuncianti ha affermato in merito che “La tipologia di tale contratto così come descritta nell’interrogazione non parrebbe conforme alla normativa attualmente vigente”.]

 

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