HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Lazio, Sez. III quater, 17/10/2018 n. 6132
Sulla sospensione della deliberazione del Cda della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con la quale è stata aggiudicata la gara europea per l'affidamento del servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare di Sondrio.

Deve essere sospesa la deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con la quale è stata aggiudicata la gara europea per l'affidamento del servizio di tesoreria in favore della Banca Popolare di Sondrio. Il ricorso proposto dal Banco Bpm spa, appare infatti assistito da adeguato fumus, sia in considerazione del fatto che alcuni componenti della Commissione di gara (e segnatamente il suo Presidente) risultano aver svolto funzioni istituzionali nell'ambito del Servizio di Tesoreria, sia in considerazione della genericità ed indeterminatezza dei sub-criteri discrezionali (Progetto; Collegamento telematico), che, avvantaggiando verosimilmente l'attuale gestore del servizio, configurano in ipotesi una possibile violazione della par condicio degli altri operatori economici partecipanti alla gara. Inoltre, sussiste il pericolo di "pregiudizio grave ed irreparabile", in quanto la mancata sospensione degli atti impugnati comporterebbe la stipulazione del contratto con Banca Popolare di Sondrio precludendo alla ricorrente la possibilità di aggiudicarsi il servizio.

Materia: appalti / disciplina

Pubblicato il 17/10/2018

 

N. 06132/2018 REG.PROV.CAU.

 

N. 10116/2018 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Terza Quater)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10116 del 2018, proposto da

Banco Bpm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pera, Silvio Rizzini Bisinelli, Carlo Spampinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

contro

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

 

nei confronti

Banca Popolare di Sondrio S.C.P.A., non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense n. 543 del 05/07/2018 con la quale è stata aggiudicata la gara europea per l’affidamento del servizio di tesoreria – CIG 74216825BB in favore della Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.;

b) di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, ivi compresi, per quanto possa occorrere:

- il disciplinare di gara;

- i verbali della Commissione per l’esame delle offerte tecniche ed economiche del 26/06/2018 e del 28/06/2018;

- la nota prot. 114263 del 05/07/2018 con la quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha comunicato l’aggiudicazione della suddetta gara,

- ove stipulato nelle more, il contratto tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria, di cui non si conosce né numero né data;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito da adeguato fumus, sia in relazione alla dedotta violazione dell’art. 77, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in considerazione del fatto che alcuni componenti della Commissione di gara (e segnatamente il suo Presidente) risultano aver svolto funzioni istituzionali nell’ambito del Servizio di Tesoreria (il vizio denunciato dalla parte ricorrente assume particolare rilevanza, tenendo conto che l’aggiudicatario della gara contestata dall’odierna ricorrente risulta l’attuale esecutore del contratto di tesoreria), sia con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici, in considerazione della genericità ed indeterminatezza dei sub-criteri discrezionali (Progetto; Collegamento telematico), che, avvantaggiando verosimilmente l’attuale gestore del servizio, configurano in ipotesi una possibile violazione della par condicio degli altri operatori economici partecipanti alla gara;

Ritenuto sussistente il prospettato pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto la mancata sospensione degli atti impugnati comporterebbe la stipulazione del contratto con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., precludendo alla ricorrente la possibilità di aggiudicarsi il servizio (anche eventualmente a seguito della rinnovazione della gara);

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie e per l'effetto:

a) sospende l’efficacia degli atti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 gennaio 2019.

Condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone,       Presidente

Pierina Biancofiore,    Consigliere

Paolo Marotta,            Consigliere, Estensore

                       

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

Paolo Marotta             Giuseppe Sapone

                       

IL SEGRETARIO

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici