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Corte di Cassazione, SS.UU., 30/11/2018 n. 31107
Le imprese ferroviarie di diritto interno sono contrassegnate dall'indipendenza e dall'autonomia, dall'apertura al libero e mercato, pertanto l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministr. unico o del dirigente della società spetta al g.o..

Le imprese ferroviarie di diritto interno, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2015, attuativo della direttiva della UE 2012/34, sono contrassegnate, in conformità al diritto dell'Ue, dall'indipendenza e dall'autonomia, dall'apertura al libero mercato e dall'adozione del modello privatistico (tradottasi, in concreto, in un'articolazione tradizionale dell'organizzazione societaria), che non ne consentono la riconducibilità all'ente pubblico o anche alla società in house; di conseguenza l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico o del dirigente della società appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (e non della Corte dei Conti), non rilevando in contrario, ai fini del riconoscimento di un danno erariale, gli indici eventualmente ricavabili dalla influenza del socio pubblico nella composizione del collegio sindacale (perché il controllo si realizza per il tramite di strumenti propri del diritto societario), dalla possibilità per la società di beneficiare di finanziamenti pubblici (perché anche le società di capitali possono essere ricapitalizzate dal socio di maggioranza), ovvero dalla previsione del commissariamento ex art. 1, c. 867, della l. n. 208 del 2015 (previsto anche per il caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

Materia: trasporti / disciplina

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni - Primo Presidente

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice - Presidente di Sez.

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione iscritto al NRG 23631 del 2017 promosso da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA DELLA CORTE DEI CONTI;

- controricorrente -

 

e nei confronti di:

(OMISSIS);

- intimato -

 

in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (n. 32736/16).

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2018 dal Consigliere Dr. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Basile Tommaso, che ha chiesto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario.

 

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Puglia ha esercitato, con atto di citazione in data 15 dicembre 2016, dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, azione risarcitoria per danno erariale nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente amministratore unico e dirigente della s.r.l. (OMISSIS), societa' interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che gestisce trasporto pubblico su ferrovia ed anche mediante autolinee;

che a fondamento dell'azione la Procura regionale ha denunciato l'indebita percezione di compensi e di emolumenti;

che la Procura regionale ha quantificato il danno subito dalla societa' (OMISSIS) (d'ora in poi, anche (OMISSIS)) in Euro 4.453.739;

che in particolare il pubblico ministero contabile ha contestato: al (OMISSIS), il danno, pari a Euro 340.050, riferito ai compensi percepiti per la carica di dirigente di (OMISSIS); ad entrambi ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) in solido, il danno di Euro 1.429.398,05, concernente i compensi percepiti dal (OMISSIS) per attivita' di supporto al RUP e per attivita' di supervisione alla direzione lavori; ancora al (OMISSIS), il danno di Euro 450.429,94, derivante dal superamento del limite massimo dei compensi a carico delle finanze pubbliche; ad entrambi in solido, il danno pari a Euro 2.233.861,94, corrispondente agli emolumenti percepiti dall' (OMISSIS) oltre il tetto fissato per i compensi pubblici; complessivamente, quindi, al (OMISSIS), il danno di Euro 4.453.739,93, e all' (OMISSIS), in solido con il primo, il danno di Euro 3.663.259,99;

che in precedenza, su richiesta ante causam della Procura regionale, era stato autorizzato, con decreto in data 17 giugno 2016, il sequestro conservativo nei confronti del (OMISSIS) e dell' (OMISSIS);

che nella pendenza del giudizio contabile di responsabilita' per danno erariale, l' (OMISSIS) ha proposto, con atto notificato il 5 ottobre 2017, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

che, a sostegno di tali conclusioni, il ricorrente esclude che (OMISSIS) sia una societa' pubblica statale o una societa' in house providing e sostiene che il danno causato dagli organi della societa' al patrimonio sociale non e' idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti, perche' non implica alcun danno erariale, bensi' unicamente un danno sofferto da un soggetto privato;

che ha resistito, con controricorso, la Procura regionale della Corte dei conti, concludendo per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti;

che, ad avviso del pubblico ministero contabile, l'attivita' esercitata dalle (OMISSIS) ha caratteristiche identiche a quella delle Gestioni governative delle Aziende di trasporto pubblico tuttora esistenti nel panorama giuridico nazionale ed aventi la natura di ente pubblico, assumendo lo strumento societario la valenza di una mera forma di organizzazione mediante la quale la P.A. ha inteso gestire il servizio pubblico;

che l'intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita' difensiva in questa sede;

che il ricorso e' stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto affermarsi, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando l'approdo cui le Sezioni Unite di questa Corte sono pervenute con l'ordinanza 15 maggio 2017, n. 11983;

che in prossimita' della camera di consiglio il ricorrente ha depositato l'ordinanza in data 18 maggio 2018 con cui la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, nel revocare il decreto presidenziale di autorizzazione del sequestro conservativo emesso il 17 giugno 2016, ha fatto applicazione del principio enunciato dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. 11983 del 2017, la quale, con riferimento alla societa' (OMISSIS), ha escluso la sussistenza dei presupposti di insorgenza della giurisdizione contabile;

che il ricorrente ha altresi' depositato memoria illustrativa.

Considerato che si tratta di stabilire se sussista o meno la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia afferente la responsabilita' per il danno subito dalle (OMISSIS), societa' interamente partecipata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a causa della indebita percezione di compensi ed emolumenti da parte di dirigenti della stessa societa';

che queste Sezioni Unite hanno gia' affermato (Cass., Sez. U., 15 maggio 2017, n. 11983) che la s.r.l. (OMISSIS) rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 188 del 2003, attuativo delle direttive n. 2001/12/CE, n. 2001/13/CE e n. 2001/14/CE, e, successivamente, del Decreto Legislativo n. 115 del 2012, che ha abrogato il precedente decreto legislativo ed attuato la direttiva n. 2012/34/UE, sicche', al pari di ogni altra impresa ferroviaria di diritto interno, e' contrassegnata, in conformita' al diritto dell'Unione, dall'indipendenza e dall'autonomia, dall'apertura al libero mercato e dall'adozione del modello privatistico (tradottosi, in concreto, in un'articolazione tradizionale dell'organizzazione societaria), che non ne consentono la riconducibilita' all'ente pubblico o anche alla societa' in house; e hanno di conseguenza statuito che l'azione di responsabilita' nei confronti dell'amministratore unico o del dirigente della societa' appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario, ai fini del riconoscimento di un danno erariale, gli indici eventualmente ricavabili dalla influenza del socio pubblico nella composizione del collegio sindacale (perche' il controllo si realizza per il tramite di strumenti propri del diritto societario), dalla possibilita' per la societa' di beneficiare di finanziamenti pubblici (perche' anche le societa' di capitali possono essere ricapitalizzate dal socio di maggioranza), ovvero dalla previsione del commissariamento ex L. n. 208 del 2015, articolo 1, comma 867, (previsto anche per il caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

che, facendosi applicazione del menzionato precedente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti;

che non vi e' luogo ad alcuna statuizione sulle spese, giacche' il Procuratore regionale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale (Cass., Sez. U., 11 settembre 2018, n. 22083).

P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

 

Depositata in cancelleria

Il 30 novembre 2018

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