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Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 25/10/2018 n. 302
Una società partecipata può porre in essere assunzioni di personale, senza che ciò possa incidere sulla capacità assunzionale dell'ente socio.

Una società partecipata - nel rispetto delle direttive impartite dalle proprie amministrazioni partecipanti e degli specifici obblighi legislativamente previsti e, in particolare, da quanto statuito dal TUSP, anche per quanto attiene alle modalità attraverso cui procedere - può porre in essere assunzioni, senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale delle predette amministrazioni partecipanti.

Materia: società / partecipazione pubblica

 

Lombardia/ 302/2018/PAR

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

 

 

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa                                 Presidente

dott. Marcello Degni                                       Consigliere

dott. Giampiero Gallo                                    Consigliere

dott. Mauro Bonaretti                                    Consigliere

dott. Luigi Burti                                              Consigliere

dott. Donato Centrone                                   I Referendario

dott.ssa Rossana De Corato                            I Referendario

dott. Cristian Pettinari                                     I Referendario

dott. Giovanni Guida                                      I Referendario (relatore)

dott. Sara Raffaella Molinaro                          I Referendario

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 24 ottobre 2018 ha assunto la seguente

 

DELIBERAZIONE

Vista la nota del giorno 2 ottobre 2018 con la quale il Vice-sindaco del Comune di Cantù ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Vice-sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida;

 

PREMESSO

Il Vice-sindaco del Comune di Cantù, tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali e delle società controllate al 100% e consolidate in modo integrale e della circostanza che le assunzioni da quest’ultime poste in essere sono subordinate all'autorizzazione delle amministrazioni comunali, chiede di sapere se un'eventuale assunzione programmata dalla partecipata vada ad incidere sulla capacità assunzionale del comune controllante, limitando le possibilità di assunzione di quest'ultimo.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto pur essendo stata formulata dal Vice-sindaco del comune interessato, quest’ultimo risulta legittimato dall’avvenuta decadenza del Sindaco dichiarata con deliberazione CC n. 41/2018.

1.2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

2. Giova preliminarmente evidenziare come l’oggetto della richiesta di parere debba essere circoscritta alla sola valutazione dei profili inerenti al generale quadro normativo di riferimento, non potendo costituire, di contro, oggetto di valutazione da parte della Sezione i profili inerenti alla legittimità degli atti assunzionali eventualmente posti in essere.

2.1. Venendo al merito della richiesta di parere formulata, essa verte essenzialmente sull’interpretazione dell’art. 19, comma 5, del TUSP, che così statuisce: “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”.

2.2. Tenuto conto della formulazione della richiesta di parere in esame, l’Amministrazione istante ritiene di dover ricavare dalla predetta disposizione un principio di consolidamento delle capacità assunzionali del Comune socio e della società interamente partecipata, tale che l’assunzione operata da quest’ultima ridurrebbe quella del Comune stesso. Tale principio si affiancherebbe a quello di consolidamento della spesa di personale nel più ampio processo di consolidamento del bilancio del “gruppo amministrazione pubblica” (secondo quanto previsto dall’Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011).

2.3. Tale interpretazione sembra andare oltre alla voluntas legislatoris e allo stesso dato testuale, che appare essere stato considerato nella formulazione della richiesta di parere. La disposizione sopra richiamata, la cui precisa esegesi è stata di recente effettuata dalla Sezione di controllo Liguria di questa Corte (deliberazione n. 80/2017/PAR), infatti, nel porre in capo alle Amministrazioni partecipanti l’obbligo di fissare alle proprie società obiettivi specifici di contenimento anche delle spese di personale prevede, in particolare, che debbano tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 25 TUSP, “ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”. Ebbene, ad avviso della Sezione, quest’ultimo inciso non può che riferirsi a limitazioni alle assunzioni di personale relative alle predette società partecipate e non alle Amministrazioni partecipanti, venendo meno il possibile addentellato normativo su cui appare fondarsi l’interpretazione in esame.

2.4. Ne deriva, conseguentemente, che una società partecipata - nel rispetto delle direttive impartite dalle proprie amministrazioni partecipanti e degli specifici obblighi legislativamente previsti e, in particolare, da quanto statuito dal TUSP, anche per quanto attiene alle modalità attraverso cui procedere - può porre in essere assunzioni, senza che ciò possa intaccare la capacità assunzionale delle predette amministrazioni partecipanti.

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione

 

 Il Relatore

(Giovanni Guida)

Il Presidente

(Simonetta Rosa)

 

 

Depositata in Segreteria il

25 ottobre 2018

Il Direttore della Segreteria

(Daniela Parisini)

 

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