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TAR Piemonte, Sez. I, 27/11/2018 n. 1274
Il servizio di teleriscaldamento può genericamente ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall'ente locale tramite un'inequivoca scelta politico -amministrativa

Il d.lgs 3 marzo 2011, n. 28, all'art. 1, lett. g) definisce il servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento come "la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria", senza tuttavia qualificare giuridicamente tale servizio.

Ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre prendere in considerazione l'art. 112 del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo il quale "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". L'indicazione è molto ampia, tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali, ma la genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose Quel che rileva è, perciò, la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

La giurisprudenza difettando una espressa definizione del servizio pubblico locale, ha univocamente riconosciuto tale qualifica a "…quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico…La qualifica di servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi) è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un'apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio". Più nello specifico, per quanto riguarda il servizio di teleriscaldamento, "…in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente l'istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione, il servizio di teleriscaldamento può genericamente ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all'art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall'ente locale tramite un'inequivoca scelta politico -amministrativa".


Materia: servizi pubblici / definizione
Pubblicato il 27/11/2018

N. 01274/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00859/2010 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 859 del 2010, proposto da
Energie S.r.l. (già Metan Alpi Energia S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Andrea Conforto, Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, corso Re Umberto, n. 27;

contro

Comune di Bardonecchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Merani, Filippo Andrea Giordanengo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, Galleria Enzo Tortora, n. 21;

nei confronti

Cà Fiore S.r.l.;

per l’annullamento

- della nota prot. 07252 del 28 maggio 2010 del Comune di Bardonecchia, recante ad oggetto "Analisi del servizio pubblico di teleriscaldamento. Calcolo dell’indice di aggiornamento dei prezzi di fornitura del calore. Procedimento (artt. 7 e 8 Legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.) volto alla contestazione della procedura di calcolo dell’indice di revisione del prezzo del teleriscaldamento (di cui all’art. 7 della concessione rep. n. 210 del 7/12/1999 ed al punto 8 dell’allegato regolamento) e dell’applicazione delle conseguenti tariffe di fornitura del calore con contestuale richiesta di rimborso delle somme percepite in eccesso - chiusura del procedimento";

- quale atto presupposto, della nota prot. 2128 del 18 febbraio 2010 del Comune di Bardonecchia di comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della consulenza tecnica del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino prot. n. 17032 del 16 dicembre 2009 allegata alla nota di avvio del procedimento, nonché della successiva consulenza tecnica sempre redatta dal Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino di cui al prot. n. 7251 del 28 maggio 2009 riportante le controdeduzioni alla documentazione tecnica prodotta dalla Metan Alpi Energia s.r.l.;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della delibera di Giunta Comunale del Comune di Bardonecchia n. 144 del 22 luglio 2009 recante indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP. in merito al servizio di teleriscaldamento;

- ove occorrer possa, quale atto presupposto, della determina dell’U.T. LL.PP. n. 151 del 29 luglio 2009 di affidamento della consulenza al Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino;

- ove occorrer possa, quali atti presupposti, della nota del Comune di Bardonecchia prot. 766 del 20 gennaio 2010 unitamente alla quale l’Amministrazione ha trasmesso la prima relazione tecnica del Politecnico di Torino e dell’allegata delibera di Giunta Comunale n. 167 del 16 dicembre 2009 di presa d’atto e approvazione di detta consulenza tecnica;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardonecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione del Consiglio n. 73 del 16 dicembre 1998 il Comune di Bardonecchia aveva approvato l’istituzione del pubblico servizio di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, aveva preso atto che, nell’ambito delle possibilità consentite dall’ordinamento giuridico, il modulo della concessione era il più conveniente, aveva ritenuto di adottare il metodo della trattativa privata quale criterio di scelta del concessionario e aveva approvato la bozza di convenzione per la concessione del servizio di che trattasi.

Con la suddetta deliberazione l’Amministrazione comunale aveva approvato anche, quale parte integrante della deliberazione stessa, una relazione commissionata all’Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. (A.E.M.) avente ad oggetto “Città di Bardonecchia – consulenza inerente metanizzazione e teleriscaldamento – relazione”.

Nella suddetta relazione si rilevava che il Comune di Bardonecchia non disponeva ancora di un servizio pubblico di distribuzione del gas metano e che gli impianti di riscaldamento delle utenze erano alimentati con combustibili liquidi (gasolio o nafta).

Il 7 dicembre 1999 tra la ricorrente ed il Comune di Bardonecchia venne sottoscritta una convenzione (rep. 210), per la concessione del pubblico servizio di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, agli edifici pubblici e privati, con realizzazione delle opere e degli impianti strumentali al servizio.

Il ricorso investe il criterio di aggiornamento della tariffa del teleriscaldamento e le conseguenti ricadute sull’entità delle tariffe applicate all’utenza da parte della concessionaria del servizio pubblico.

La ricorrente evidenzia che il costo del gas naturale, indicato come parametro iniziale per i successivi aggiornamenti proporzionali, non trovava più riscontro nel nuovo assetto normativo del mercato e che la recente trasformazione di parte della condotta di adduzione del gas in metanodotto di trasporto aveva comportato una modifica della tariffa di distribuzione del gas naturale rappresentando un ulteriore elemento di novità tale da non consentire più di fare affidamento sui parametri in precedenza assunti a riferimento.

La ricorrente afferma che la stessa aveva comunicato al Comune di Bardonecchia che avrebbe continuato a dare applicazione alla convenzione secondo le modalità che riteneva maggiormente corrette, adattandola ai parametri e riferimenti disponibili.

Il Comune, a fronte della revisione delle tariffe effettuata dalla Energie s.r.l., contestava la correttezza del criterio di aggiornamento adottato e l’applicazione delle conseguenti tariffe di fornitura del calore, dando avvio al procedimento con nota del 18 febbraio 2010, sulla base della relazione tecnica redatta dall’ing. Alberto Poggio del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, al quale in precedenza aveva affidato un incarico di consulenza.

Il procedimento si concludeva con la nota oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, con la quale il Comune ha contestato il criterio di aggiornamento della tariffa del teleriscaldamento applicato dalla società ricorrente, invitando la stessa a rimborsare le somme che riteneva percepite in eccesso nel periodo compreso fra il mese di ottobre 2004 e settembre 2009 ed evidenziando che il criterio di calcolo dallo stesso indicato doveva intendersi applicabile anche per i periodi successivi al mese di settembre 2009 e fino alla scadenza della concessione.

Avverso il provvedimento impugnato la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità per plurimi profili: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione; difetto assoluto di potere; violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione delle regole del giusto procedimento; sviamento; difetto di istruttoria; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; II. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1362-1371 del codice civile; illogicità manifesta, eccesso di potere per contraddittorietà; sviamento; difetto di motivazione; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; III. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 267/2000 in particolare dell’art. 117; illogicità manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà; sviamento; difetto di motivazione; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; IV. Violazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione; illogicità e contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per contraddittorietà; sviamento; difetto di motivazione; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bardonecchia chiedendo il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza del 24 maggio 2017 questo Tribunale con ordinanza n. 967 del 16 agosto 2017 ha disposto una verificazione stabilendo che alla stessa provvedesse il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con sede in Milano, con facoltà di delegare l’incarico a funzionario di sua fiducia e che la relazione conclusiva fosse depositata entro il termine del 31 gennaio 2018.

In data 8 settembre 2017 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha depositato l’atto a firma del Presidente dell’Autorità, con cui si conferiva la delega all’esperimento di tutte le attività inerenti la verificazione di che trattasi alla dott.ssa Marcella Pavan, Direttore f.f. della Direzione calore e servizi ambientali.

In data 17 ottobre 2017 la dott.ssa Marcella Pavan ha formulato una richiesta di integrazione documentale.

In data 25 settembre 2017 la ricorrente ha depositato una nota con la quale comunicava di aver nominato, nell’ambito del procedimento di verificazione tecnica, quale consulente di parte, il dr. Roberto Scamporrino.

Il verificatore, dopo una proroga termini concessa da questo Tribunale con ordinanza n. 276 del 26 ottobre 2017, ha depositato la relazione in data 3 aprile 2018.

Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti.

All’udienza pubblica del 20 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Con il primo motivo di gravame la ricorrente sostiene che l’atto impugnato non abbia natura provvedimentale, trattandosi di mero invito, idoneo tutt’al più ad evidenziare l’interpretazione che del contratto operava una delle due parti e non già l’unica lettura possibile da tutti condivisa ed alla quale ci si doveva necessariamente adeguare.

Inoltre la ricorrente sostiene che il Comune di Bardonecchia non poteva dare avvio ad un procedimento amministrativo (che peraltro si fondava sugli esiti di una consulenza tecnica unilateralmente disposta) trattandosi di vicenda contrattuale.

Secondo la ricorrente il Comune di Bardonecchia non poteva esercitare un potere autoritativo poiché dopo la convenzione tra la società e l’Ente territoriale sussisteva solo un rapporto privatistico e, in caso di inadempimento, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 12 della convenzione che prevede l’adozione di una diffida con successiva eventuale decadenza dalla concessione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la ricorrente chiede di accertare la natura non provvedimentale degli atti impugnati e la loro valenza di atti unilaterali contrattualmente non vincolanti assunti in carenza di potere e, conseguentemente, dichiarare il ricorso inammissibile.

Il Collegio ritiene che, per valutare la censura, sia necessario stabilire preliminarmente se il servizio di teleriscaldamento oggetto del presente contenzioso possa o non possa essere considerato un servizio pubblico locale poiché, nel caso in cui si dovesse ritenere che il suddetto servizio possegga i caratteri del servizio pubblico locale, sarebbe poi agevole stabilire la natura dell’atto adottato dal Comune di Bardonecchia oggetto del presente contenzioso.

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all’art. 1, lett. g) definisce il servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento come “la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria”, senza tuttavia qualificare giuridicamente tale servizio.

Ai fini della qualificazione di un’attività come servizio pubblico locale o meno occorre prendere in considerazione l’art. 112 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo il quale “Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

L’indicazione è molto ampia, tale da includere qualsiasi attività svolta dal comune o dagli altri enti locali, ma secondo il Consiglio di Stato la genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose (Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369).

Quel che rileva è, perciò, la scelta politico-amministrativa dell’ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità.

Come ha osservato il Consiglio di Stato, difettando una espressa definizione del servizio pubblico locale, la giurisprudenza ha univocamente riconosciuto tale qualifica a "…quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico…La qualifica di servizio pubblico locale (in contrapposizione a quella di appalto di servizi) è stata pertanto riconosciuta a quelle attività destinate a rendere una utilità immediatamente percepibile ai singoli o all’utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di un’apposita tariffa, così che requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale è la circostanza che il singolo o la collettività ricevano un vantaggio diretto, e non mediato, da un certo servizio” (Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2013, n. 2396).

Più nello specifico, per quanto riguarda il servizio di teleriscaldamento, è stato osservato che “…in assenza di una disposizione legislativa che ne preveda specificamente l’istituzione e la relativa disciplina, oppure che ne rimetta l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione, il servizio di teleriscaldamento può genericamente ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all’art. 112 del D.lgs. n. 267/2000, e deve dunque essere assunto dall’ente locale tramite un’inequivoca scelta politico –amministrativa” (T.A.R. Lombardia, 9 maggio 2014, n. 1217).

Occorre quindi domandarsi se nel caso di specie sussistano gli indici alla presenza dei quali la giurisprudenza amministrativa collega la sussistenza di un servizio pubblico locale.

Il Collegio ritiene che nella fattispecie in esame sussistano tali indici rilevatori.

Agli atti risulta una deliberazione del Consiglio del Comune di Bardonecchia del 1998 avente ad oggetto “Convenzione per la concessione del pubblico servizio di erogazione del calore, mediante riscaldamento, agli edifici pubblici e privati situali nel Comune di Bardonecchia, con relativa realizzazione e gestione delle opere ed impianti strumentali del servizio. Determinazioni” con la quale era stata approvata l’istituzione del pubblico servizio di erogazione del calore mediante teleriscaldamento, si era preso atto che, nell’ambito delle possibilità consentite dall’ordinamento giuridico, il modulo della concessione era il più conveniente, si era ritenuto di adottare il metodo della trattativa privata quale criterio di scelta del concessionario ed era stata approvata la bozza di convenzione per la concessione del servizio di che trattasi.

Nella deliberazione suddetta dunque il teleriscaldamento viene qualificato espressamente come “servizio pubblico”.

Inoltre, come si evince dalla parte in fatto di questa sentenza, il servizio di che trattasi è oggetto di una specifica regolamentazione da parte del Comune mediante una convenzione e un regolamento approvati dall’Amministrazione medesima.

Più nello specifico, l’oggetto della convenzione è: “Convenzione per la concessione del pubblico servizio di erogazione del calore, mediante teleriscaldamento, agli edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, con relativa realizzazione e gestione delle opere ed impianti strumentali”.

Anche nell’oggetto della convenzione pertanto è specificato che l’erogazione del calore mediante riscaldamento si considera servizio pubblico e che si ritiene di affidarlo mediante concessione (concessione che nel 1999 aveva il significato tradizionale di atto con cui l’Amministrazione conferisce ad un soggetto nuovi diritti - o meglio - nuove utilità).

Ad ulteriore conferma di quanto già chiarito nell’oggetto, nel testo della convenzione si legge “I responsabili della predetta Società hanno fatto presente la possibilità di realizzare in Bardonecchia un impianto di teleriscaldamento che integra ed affianca quell’oggetto della citata concessione di distribuzione del gas con i seguenti vantaggi a) economici: per l’utenza relativamente al risparmio energetico ed economia di esercizio; per l’amministrazione: quelli che emergono dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 16.12.1998; b) ecologici: per il maggiore controllo sull’emissione dei fumi che devono rispondere a precise norme di legge. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 16.12.1998 esecutiva ai sensi di legge, l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia è pervenuta alla decisione di dotare del pubblico servizio di distribuzione del calore il territorio comunale e di gestire lo stesso attraverso il modulo concessorio di cui all’art. 22, comma 3, lett. b), 142/90”.

Infine, il servizio viene erogato direttamente dalla ricorrente che percepisce le tariffe derivanti dalla gestione del servizio stesso.

Invero, l’art. 8 della convezione stabilisce che “Nel corso della concessione, tutti i proventi del servizio di erogazione del calore competono alla concessionaria”.

Da quanto emerge dagli atti, il Comune di Bardonecchia dopo aver esaminato i vantaggi conseguenti per i cittadini e per la stessa Amministrazione ha chiaramente deciso:

- di farsi carico del servizio di teleriscaldamento, qualificandolo sia nella deliberazione del 1998 sia nella convenzione del 1999 quale servizio pubblico;

- di affidarlo ad un privato mediante lo strumento della concessione prevedendo che l’utenza ne sopportasse i costi direttamente, mediante il pagamento di un’apposita tariffa (tariffa la cui regolamentazione - anche per ciò che concerne l’aggiornamento - era stabilita nella stessa convenzione e nel regolamento adottato dal Comune).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata dalla quale non si ha motivo di discostarsi, il Collegio non può che concludere che, nel caso in esame, il servizio di teleriscaldamento abbia i caratteri del servizio pubblico locale e che il Comune lo abbia affidato alla ricorrente mediante lo strumento della concessione.

L’atto oggetto di impugnazione, nella parte in cui accerta la correttezza del calcolo revisionale così come esposto nella relazione del Dipartimento di energetica del Politecnico di Torino e la conseguente violazione della concessione e dell’allegato regolamento con riguardo alle clausole regolanti l’aggiornamento delle tariffe, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, possiede i caratteri dell’autoritatività, essendo esplicazione della funzione (rectius potere) di vigilanza e controllo sulla tariffa che l’Amministrazione mantiene per tutta la durata del rapporto concessorio (sul punto, Cass. civ. Sez. Unite, 10 novembre 2014, n. 23924), il cui vaglio di legittimità rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Tali poteri di controllo e vigilanza si aggiungono ai rimedi previsti in caso di inadempimento (diffida e, se del caso, decadenza ex art. 12 della convenzione).

Tale atto dunque è correttamente frutto di un procedimento amministrativo, in relazione al quale l’Amministrazione ben poteva avvalersi di una consulenza tecnica quale quella del prof. Alberto Poggio del Politecnico di Torino.

Peraltro, nel rispetto della massima partecipazione, sulla relazione redatta dal prof. Alberto Poggio, dagli atti risulta che è stato garantito il contraddittorio con la ricorrente (invero, con la nota del 20 gennaio 2010 – allegato n. 5 al ricorso - il Responsabile del servizio tecnico LL.PP. inviava a Metan Alpi Energia S.r.l. copia della relazione tecnica redatta dall’ing. Alberto Poggio).

La prima censura pertanto non può essere accolta.

2. – Con la seconda censura parte ricorrente sostiene che l’ing. Alberto Poggio abbia commesso un errore metodologico di fondo che inficia ab origine l’analisi dallo stesso effettuata e le conseguenti assunzioni operate dall’Amministrazione comunale.

Più nello specifico, l’ing. Alberto Poggio, in sede di calcolo dell’indice di aggiornamento dei prezzi del servizio di teleriscaldamento, avrebbe completamente omesso di considerare i fondamentali parametri previsti dalle parti e desumibili dalla relazione dell’AEM di Torino allegata alla delibera istitutiva del servizio stesso e, in particolare, quello che prevedeva un rapporto del 12 % tra prezzo del teleriscaldamento e prezzo del metano.

L’ing. Alberto Poggio, nel procedere all’inquadramento generale del servizio, non avrebbe dunque preso in considerazione, tra i documenti costituenti l’atto di concessione, il documento predisposto dall’AEM di Torino.

La ricorrente evidenzia che l’atto di concessione cita tra i suoi allegati la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 1998 istitutiva del servizio e che con tale delibera il Comune di Bardonecchia aveva approvato la relazione fornita dall’AEM di Torino che si allegava per farne parte integrante.

Continua evidenziando che nelle premesse di detta delibera si legge che: “con decreto sindacale n. 20 del 23.3.1998 è stato conferito specifico incarico professionale all’AEM di Torino per la predisposizione di un programma di metanizzazione del Comune; AEM ha consegnato al Comune la relazione conclusiva oggetto dell’incarico; l’Amministrazione condivide le valutazioni effettuate dall’Azienda, qui richiamando integralmente la relazione presentata”.

Secondo la deducente il fatto che il consulente non abbia tenuto conto della relazione dell’AEM inficerebbe tutte le sue valutazioni e per conseguenza anche l’atto del Comune (che si limiterebbe a recepire le conclusioni dell’ing. Alberto Poggio).

In particolare, dalle seguenti affermazioni: “con riguardo alle condizioni economiche di fornitura del calore, la citata relazione AEM esprime le proprie valutazioni in merito alla tariffa indicata nella proposta iniziale formulata da Metan Alpi” specificando poi subito dopo che “i valori sopra indicati rappresentando dati medi annui validi solo in relazione ai casi particolari costituiti dagli esempi di calcolo allegati alla relazione AEM e pertanto non generalizzabili”, non sarebbe dato evincere le motivazioni che renderebbero inutilizzabile, quale parametro cui fare riferimento unitamente a tutti gli altri, il rapporto del 12 % tra prezzo del teleriscaldamento e prezzo del metano.

La deducente evidenzia che ciò sarebbe tanto più vero se, come afferma anche l’ing. Alberto Poggio, “il valore della tariffa preso in considerazione nella relazione AEM è ottenuto dall’applicazione di condizioni economiche di fornitura del calore coincidenti con quelle stabilite dalla concessione e dal regolamento”.

Tale affermazione, a parere della ricorrente, comporterebbe il riconoscimento della bontà sia dei valori numerici sia del valore percentuale riportato nella relazione dell’AEM.

La ricorrente infine, sempre con riferimento alla natura ed alla portata da attribuire alla suddetta relazione dell’AEM, afferma di non comprendere a che titolo l’ing. Alberto Poggio giunga a definirla in termini di mero atto preliminare, ritenendosi così giustificato a non prendere in considerazione i parametri ed i riferimenti ivi previsti.

Ad avviso della difesa del ricorrente, l’ing. Alberto Poggio sarebbe andato oltre l’incarico ad esso affidato nel momento in cui non si era limitato a raccogliere tutte le informazioni ed i parametri cui le parti avevano fatto riferimento in sede di sottoscrizione dell’atto concessorio ma aveva altresì inteso operare, a propria discrezione, una scelta tra tali parametri, limitandosi ad utilizzarne alcuni ed omettendo ogni considerazione su altri.

Il Comune poi, secondo la difesa della ricorrente, avrebbe tacitamente ed implicitamente demandato al proprio consulente l’indagine in merito a quella che era la volontà dell’Amministrazione al momento dell’istituzione del pubblico servizio di teleriscaldamento posto che nel provvedimento di conclusione del procedimento altro non farebbe che riportare pedissequamente le conclusioni della controrelazione dell’ing. Alberto Poggio, limitandosi ad affermare che sarebbe stata “accertata la correttezza del calcolo revisionale così come esposto nella relazione” del proprio consulente, senza tuttavia specificare in che termini sarebbe stata accertata la correttezza di detto calcolo revisionale.

La difesa della ricorrente infine evidenzia che, anche a prescindere dalla legittimazione o meno dell’ing. Alberto Poggio di indagare in merito a quale fosse “la comune volontà delle parti”, le conclusioni alle quali lo stesso è giunto sarebbero palesemente erronee in quanto da un lato esse si porrebbero in aperto contrasto con quanto deliberato dalla stessa Amministrazione circa la natura e la portata da riconoscere alla relazione dell’AEM, dall’altro esse non considererebbero che il gestore, mai interrogato sul punto né dall’Amministrazione, né tanto meno dall’ing. Alberto Poggio, abbia sempre proceduto all’aggiornamento delle tariffe tenendo conto della ratio di cui alla relazione dell’AEM senza che l’Ente concedente eccepisse alcunché in proposito.

Circostanza, quest’ultima che, secondo la ricorrente, assumerebbe rilievo in forza di quanto prescritto dall’art. 1362, comma 2, c.c. in virtù del quale “per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

A parere del Collegio non è ravvisabile alcun errore metodologico nel modus operandi dell’ing. Alberto Poggio: egli ha adempiuto al proprio incarico consistente nell’esaminare le tariffe di fornitura dell’energia termica del locale servizio pubblico di teleriscaldamento, con particolare riferimento alla verifica dei criteri di aggiornamento tariffari adottati dal gestore del servizio.

È chiaro che per procedere a tale verifica era necessario esaminare gli atti relativi alla concessione contenenti la regolamentazione della tariffa e del suo aggiornamento.

L’ing. Alberto Poggio ha individuato tale precisa regolamentazione nell’art. 7 della convezione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e la ricorrente e nell’art. 8 del Regolamento adottato dall’Ente territoriale.

Più nello specifico nella relazione dell’ing. Alberto Poggio si legge “le condizioni economiche di fornitura del calore sono stabilite dalla concessione e dal regolamento di cui la relazione AEM non fa parte integrante…” e “le condizioni economiche di fornitura del calore descritte al punto precedente, sono soggette ad aggiornamento secondo un criterio stabilito dalle disposizioni contenute all’art. 7 della concessione (richiamate anche al punto 8 del regolamento)”.

Dalla lettura dell’art. 7 della concessione e dell’art. 8 del regolamento sopra citati, in effetti, emerge chiaramente come la disciplina della tariffa del servizio di teleriscaldamento e del suo aggiornamento sia in essi contenuta.

Invero, nella suddetta convenzione, all’art. 7, recante “modalità di erogazione e standard del servizio”, le parti hanno definito la tipologia di tariffa che sarebbe stata applicata alle utenze specificando che la stessa sarebbe stata di tipo binomio, con una quota fissa commisurata alla potenza termica impegnata e una quota proporzionale legata al calore erogato.

Sempre nell’art. 7 si prevedeva che i rapporti con l’utenza sarebbero stati regolati dall’allegato regolamento per la distribuzione e fornitura mediante teleriscaldamento del Comune di Bardonecchia.

All’art. 8 del regolamento suddetto venivano poi specificati i valori vigenti all’epoca per la quota fissa e per quella proporzionale.

Per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, all’art. 7 della convenzione era infine stabilito che “il prezzo della quota fissa e di quella proporzionale al calore erogato corrispondono all’attuale situazione di mercato del costo del metano (costo standard per edifici con consumo bimestrale fino a 3000 stmc, compresa imposta di consumo = 1013,7 L/stmc + Iva a 20%), e saranno soggetti ad aggiornamento con proporzionale variazione ad ogni revisione del prezzo del metano alle utenze, dovuto a mutamento del prezzo dell’imposta di fabbricazione o altro, come stabiliti per legge o dalle Autorità preposte, salvo diverse disposizioni di legge”.

Alla luce della relazione dell’AEM e della deliberazione n. 73 del 16 dicembre 1998 è peraltro condivisibile l’ulteriore conclusione alla quale giunge l’ing. Alberto Poggio, secondo il quale “gli esiti dell’analisi svolta da AEM sono assunti a motivazione delle scelte operate sull’istituzione e l’affidamento in concessione di un servizio pubblico di teleriscaldamento” e “la bozza finale di concessione approvata dal Consiglio comunale è il risultato di un successivo confronto tra il Comune di Bardonecchia e la MetanAlpi”.

Invero, nella relazione suddetta si elencano i vantaggi ambientali, economici per l’utenza (e per il Comune) derivanti dall’introduzione del teleriscaldamento, si analizza la proposta di MetanAlpi (evidenziando che dall’analisi effettuata il costo del teleriscaldamento è ridotto del 12,43% rispetto al metano), si analizzano le proposte alternative del Comune, si fanno valutazioni sul canone annuo di concessione e si fa una proposta per la definizione del canone medesimo, si procede ad una descrizione del quadro normativo di riferimento e della situazione di Bardonecchia.

Nelle conclusioni, infine, si legge “Di quanto precedentemente illustrato appare utile sottolineare i seguenti aspetti: la realizzazione del servizio di teleriscaldamento è fattibile se la scelta viene effettuata in concomitanza con l’avvio del servizio di distribuzione del gas metano, in quanto in caso contrario non disporrebbe della quantità di gas necessaria per garantire entrambi i servizi; l’affidamento del servizio di teleriscaldamento ad un soggetto diverso dall’attuale concessionario del gas è difficilmente ipotizzabile in quanto i costi che il soggetto dovrebbe sostenere per realizzare il trasporto del gas metano dalla più vicina stazione SNAM influirebbero sicuramente sul costo finale del servizio facendolo aumentare; è possibile ottenere vantaggi di carattere ambientali per il comprensorio di Bardonecchia; è possibile ottenere vantaggi economici sia per l’utenza civile che per il Comune...”.

Alla luce di quanto sopra esposto, si deve concludere che la relazione dell’AEM è sì richiamata nella deliberazione del Consiglio comunale ma al fine di giustificare le scelte operate sull’istituzione e l’affidamento in concessione di un servizio pubblico di teleriscaldamento.

La suddetta relazione pertanto è un atto preliminare e propedeutico per l’istituzione e l’affidamento in concessione del pubblico servizio di teleriscaldamento.

Ne consegue che la stessa (e il riferimento in essa contenuto al rapporto del 12 % tra prezzo del teleriscaldamento e prezzo del metano) non può essere richiamata come fonte di regolazione della tariffa e del suo aggiornamento; regolazione che, come più volte evidenziato, è contenuta nell’art. 7 della convenzione e nell’art. 8 del regolamento.

Peraltro, la relazione della dott.ssa Marcella Pavan, non contiene elementi idonei a far ritenere che il verificatore abbia voluto riconoscere alla relazione dell’AEM di Torino il valore di atto integrativo del dettato convenzionale.

Invero, il verificatore si è limitato a citare la relazione senza esprimersi sul valore della stessa in relazione alla fattispecie in esame (profilo questo di natura strettamente giuridica che, in quanto tale, esula dall’oggetto della verificazione tecnica).

Il Verificatore ha fatto riferimento alla Relazione AEM Torino unicamente per evidenziare che, anche qualora tale documento avesse un valore integrativo della Convenzione la società sarebbe stata comunque inadempiente a quanto ivi previsto (per non aver garantito all’utenza lo sconto di circa il 12% rispetto al prezzo del gas metano previsto nella predetta Relazione AEM Torino).

Anche la seconda censura pertanto non può essere accolta.

3. – Con il terzo motivo di gravame la ricorrente afferma di aver evidenziato come l’analisi operata dall’ing. Alberto Poggio non avesse tenuto in alcun conto la disciplina di cui all’art. 117 del decreto legislativo n. 267 del 2000 in forza della quale l’ente concedente deve approvare le tariffe dei servizi pubblici locali nel rispetto dei criteri dettati dal Legislatore stesso.

In particolare: a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

L’Amministrazione, nel prendere posizione in merito a tale censura, sempre per tramite del proprio consulente tecnico, avrebbe rilevato che "... né la relazione AEM né tantomeno la concessione riportano indicazioni riguardo ai presupposti e alle condizioni di base che determinano l’equilibro economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio di teleriscaldamento".

Secondo la difesa della ricorrente, tuttavia, tale asserzione non sarebbe condivisibile, in quanto le parti avrebbero avuto ben chiare le condizioni a base del sinallagma contrattuale il cui equilibrio era garantito da un “costo dell’energia termica da teleriscaldamento considerato accettabile in funzione del risparmio di circa il 12 % IVA inclusa che l’utenza può realizzare rispetto al metano ...”.

La ricorrente insiste nuovamente sul fatto che la regolamentazione della tariffa e del suo aggiornamento fosse contenuta nella relazione AEM. In merito, pertanto, si rinvia a quanto già evidenziato al punto 2 di questa sentenza.

Nella fattispecie in esame, si ribadisce, la regolamentazione di che trattasi era chiaramente contenuta nell’art. 7 della convenzione e nell’art. 8 del regolamento approvato dal Comune di Bardonecchia.

Infine, per quanto riguarda la valutazione secondo la quale l’equilibrio doveva comunque essere verificato e mantenuto dal Comune di Bardonecchia si osserva che era la ricorrente a dover dimostrare, mediante la produzione di idonei conteggi, eventuali criticità relative all’equilibrio economico-finanziario nella gestione del servizio; invero non risulta siano stati prodotti dalla società dati ed elementi a sostegno dell’affermazione secondo cui l’applicazione dei criteri di aggiornamento del prezzo del servizio di teleriscaldamento previsti in Convenzione non avrebbe consentito di garantire l’equilibrio economico-finanziario del servizio.

Anche la terza censura pertanto non può essere accolta.

4. – Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la ricorrente afferma che successivamente alla sottoscrizione della convenzione, erano intervenuti radicali mutamenti delle articolazioni delle componenti di costo del gas naturale, dell’ambito territoriale di riferimento e del concetto di utenza di riferimento, mutamenti di cui anche l’ing. Alberto Poggio sarebbe stato pienamente consapevole laddove afferma che, a seguito della ridefinizione del quadro tariffario del gas naturale, l’indicazione dell’utenza tipo riportata in concessione perde il suo riferimento e che il consumo annuo di riferimento non è più un parametro direttamente individuabile dalle indicazioni in concessione; ma che ciò nonostante il consulente comunale insisteva nel ritenere che fosse comunque possibile procedere al calcolo dell’indice di aggiornamento in conformità ai dettami della concessione.

Secondo la ricorrente, ulteriore elemento critico e contradditorio della relazione elaborata dall’ing. Alberto Poggio sarebbe poi individuabile nella seguente circostanza: non sarebbe dato comprendere come si possa asserire che “l’elemento necessario per il calcolo dell’indice di aggiornamento è unicamente costituito dal valore attuale del prezzo complessivo del gas naturale ...” e che “tale valore può essere determinato analiticamente per tutti i mesi del periodo tariffario preso in esame ...”, quando invece sarebbe lo stesso consulente dell’Amministrazione che, per la ricostruzione puntuale del prezzo del gas, avrebbe scelto di fare ricorso al concetto di media annua anziché procedere ad una precisa ricostruzione dello stesso mese per mese. Da quanto sopra, secondo la ricorrente, si evincerebbe una sorta di implicita ammissione da parte dell’Amministrazione comunale del fatto che i calcoli dalla stessa effettuati abbiano comportato scelte (discrezionali ed unilaterali) che hanno prodotto effetti diretti sui risultati ottenuti; vi sarebbe il riconoscimento del fatto che i risultati così ottenuti non potrebbero ritenersi puntuali ed analitici e si riconoscerebbe la presenza di effetti distorsivi dovuti al fatto che sarebbe stato assunto a riferimento un valore di media annua anziché mensile, senza tuttavia considerarne il reale impatto a fronte della forte stagionalità dei consumi.

Nella memoria depositata in data 12 maggio 2017 la ricorrente precisa che con il gravame si intende censurare il fatto che l’Amministrazione, a fronte di una disciplina convenzionale sul metodo di calcolo dell’aggiornamento delle tariffe funzionale ed adeguata all’epoca della sottoscrizione del contratto, ma non più in grado di garantire l’equilibrio del sinallagma contrattuale a seguito delle modifiche intervenute nel settore delle tariffe del gas metano (che avrebbero fatto venir meno i parametri precedentemente utilizzati per il calcolo degli adeguamenti) abbia unilateralmente ritenuto di individuare una soluzione al problema in un’interpretazione del dato contrattuale - quella data dall’ing. Alberto Poggio - introducendo parametri immotivatamente punitivi per il gestore del servizio.

La ricorrente sottolinea che con il provvedimento impugnato il Comune non avrebbe "ripristinato" l’applicazione pura e semplice dell’articolo 7 della convenzione e dell’art. 8 del regolamento d’utenza; anche il consulente nominato dall’Amministrazione - la cui tesi il Comune ha sposato - sarebbe stato costretto a fornire una propria interpretazione del dato contrattuale.

In sostanza, secondo la difesa della ricorrente, nella fattispecie si contrapporrebbero due distinte interpretazioni delle norme convenzionali contenenti i criteri di aggiornamento delle tariffe ed entrambe le parti avrebbero pacificamente ammesso la necessità di individuare in via interpretativa i parametri utili a “far funzionare” tali criteri.

Con tali argomenti la Società si riferisce alle modalità con cui sono stati considerati dalle Parti gli scaglioni di consumo per il calcolo del prezzo del gas metano (riempimento progressivo, come proposto dalla società, o sulla base del consumo medio annuo, modalità seguita dal Politecnico di Torino).

Le questioni poste dalla ricorrente attengono al passaggio da una tariffa articolata sulla base dei consumi bimestrali (quella definita dal CIP al momento della stesura della Convenzione) ad una tariffa articolata per scaglioni sulla base dei consumi annuali (come quella successivamente definita dall’Autorità di regolazione del settore).

Tale passaggio comporta la necessità di individuare un consumo annuo equivalente al consumo bimestrale di riferimento indicato in Convenzione.

Una volta definito il consumo annuo equivalente, è necessario calcolare il costo di riferimento del gas metano e al tal fine la scelta del metodo di riempimento degli scaglioni non è una variabile determinante per la definizione del prezzo del gas metano che ai sensi della Convenzione doveva essere utilizzato dalla società come riferimento per l’aggiornamento delle tariffe del servizio di teleriscaldamento.

Sul punto, il consulente del Comune, a pagina 24 della relazione del 28 maggio 2010, afferma che, dopo aver proceduto ad un confronto su base mensile e annuale del costo di riferimento per valutare le differenze tra le due modalità di calcolo, i risultati ottenuti mostravano che “con l’applicazione progressiva degli scaglioni le variazioni del costo di riferimento gas naturale sono molto marcate; con l’applicazione media annua degli scaglioni il costo di riferimento gas naturale segue il valore medio di quello calcolato con applicazione progressiva, presentano un andamento più smorzato; le differenze su base annua sono molto limitate entro l’1,5%; sia su base mensile che su base annua, i valori ottenuti con entrambe le metodologie risultano sensibilmente inferiori ai valori adottati dal gestore del servizio nella formulazione delle fatture…utilizzando un riempimento progressivo degli scaglioni, le differenze su base annua sono molto limitate e comunque assolutamente non distorsive”.

Ciò premesso, il Collegio evidenzia che sulla complessa questione tecnica è stata disposta una verificazione.

Più nello specifico, al Verificatore, individuato nel Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con facoltà di delegare l’incarico a funzionario di sua fiducia, sono stati posti i seguenti quesiti:

- se vi fosse un parametro di comparazione tra prezzo del servizio di erogazione del gas metano e quello del servizio di teleriscaldamento, che potesse consentire l’identificazione di un criterio di aggiornamento esprimibile in termini analitici anche in vigenza dell’attuale regime tariffario del gas naturale;

- se, con il servizio di teleriscaldamento, potesse essere compatibile una tariffazione con due voci, quale quella prevista originariamente dalla convenzione sopra indicata, ripartita in quota fissa e quota proporzionale al calore erogato;

- se fosse possibile determinare analiticamente il prezzo complessivo applicato agli utenti serviti ora da teleriscaldamento;

- se vi fosse e, in caso positivo quale fosse, alla data del 2010, il sistema tariffario applicabile al servizio di teleriscaldamento, avuto riguardo allo specifico ambito territoriale;

- se le tariffe praticate dal concessionario fossero sorrette da giustificazioni analitiche e fossero rispettose del prezzo massimo applicabile secondo una prudente interpretazione del dato convenzionale.

Per dare risposta ai quesiti, il Verificatore ha illustrato la procedura di aggiornamento del prezzo del servizio di teleriscaldamento prevista nella convenzione e nel regolamento d’utenza per poi procedere al confronto con quella adottata dalla società per determinare i prezzi effettivamente applicati all’utenza nel periodo oggetto della verificazione, al fine di appurare la coerenza della seconda procedura rispetto alla prima. A conclusione di tale analisi, il Verificatore ha accertato che le tariffe applicate dalla società non sono conformi alla convenzione in quanto non sono state aggiornate sulla base dell’andamento del prezzo del gas metano (con proporzionale variazione rispetto a tale prezzo).

Più in particolare, ai quesiti posti da questo Tribunale il verificatore, dopo aver valutato le osservazioni presentate dai consulenti delle parti sulla bozza di relazione, in sintesi, ha offerto le seguenti risposte.

Per quanto riguarda il primo quesito, il Verificatore ha precisato che nel mercato dei servizi di riscaldamento la soluzione impiantistica prevalente è costituita dall’utilizzo di caldaie centralizzate o autonome alimentate a gas naturale. In considerazione di ciò, per prassi diffusa, i gestori del servizio di teleriscaldamento generalmente utilizzano il prezzo del gas naturale come parametro di riferimento per la determinazione delle tariffe di erogazione del servizio, assicurando agli utenti una riduzione dei costi o l’invarianza della spesa rispetto all’utilizzo di caldaie alimentate a gas naturale, con la previsione di sistemi di adeguamento delle tariffe volti a mantenere inalterata nel tempo la convenienza del servizio rispetto a quello del gas naturale. Per la comparazione tra il prezzo del servizio di erogazione del gas metano e quello del servizio di teleriscaldamento viene di norma utilizzata la metodologia del “costo evitato”.

Il Verificatore ha precisato che tale metodologia del costo evitato, oltre che per la definizione del prezzo della tariffa iniziale del servizio di teleriscaldamento, può essere anche utilizzata per il successivo aggiornamento dei prezzi delle tariffe del servizio.

Infine, ha evidenziato che dagli atti del fascicolo di causa e, in particolare dalla relazione prodotta dall’AEM di Torino, si desume che il prezzo iniziale di erogazione del servizio nel Comune di Bardonecchia sia stato determinato utilizzando la metodologia del costo evitato.

Nella relazione si legge che il prezzo di erogazione del servizio era stato successivamente fissato dall’articolo 7 della convenzione tra il concessionario ed il Comune, in modo da assicurare uno sconto pari a circa il 12% rispetto al prezzo del metano e che le modalità di aggiornamento definite nel predetto articolo 7 consentono di mantenere inalterato nel tempo lo sconto prestabilito in sede di determinazione del prezzo iniziale.

Il Verificatore ha poi precisato che dei tre parametri previsti nella formula–base per l’applicazione della metodologia del costo evitato (rendimento medio stagionale della caldaia a gas naturale (?), potere calorifico inferiore del gas naturale (PCI) e prezzo del gas naturale - vedi formula esemplificatrice a pagina 5 della relazione finale di verificazione) vengono mantenuti costanti i parametri tecnici, mentre viene aggiornato il prezzo del gas, l’unico parametro di natura economica che, per sua natura, deve essere soggetto ad adeguamenti periodici per effetto del mutamento delle condizioni di mercato.

Peraltro, nei commenti alle osservazioni delle parti alla bozza di relazione di verificazione, il Verificatore precisa che “Al più, se nel caso di specie fossero state previste delle verifiche delle metodologie, queste avrebbero potuto riguardare l’adeguatezza dei valori dei parametri tecnici previsti nella formula del costo evitato; valori che non stati modificati dal 1998 (in particolare il valore di rendimento stagionale della caldaia di riferimento, fissato pari a 75% nella relazione dell’AEM Torino; un valore che non riflette l’evoluzione tecnologica che ha interessato il comparto negli anni successivi). Un intervento in tal senso avrebbe, al più, portato ad una ulteriore riduzione delle tariffe del servizio di teleriscalmento”.

Per quanto riguarda il secondo quesito il Verificatore afferma che il servizio di teleriscaldamento è compatibile con una tariffazione con due voci (quota fissa e quota proporzionale al calore erogato), quale quella prevista originariamente dalla convezione.

Per quanto riguarda il terzo quesito il Verificatore ha evidenziato che:

- la società ricorrente aveva ritenuto che, a fronte dei mutamenti che si erano verificati nel mercato del gas naturale per effetto dell’avvio del processo di liberalizzazione, il criterio di aggiornamento delle tariffe del servizio di teleriscaldamento previsto nella convenzione tra la società medesima e il Comune di Bardonecchia non fosse più applicabile;

- di conseguenza, la società aveva ritenuto necessario adottare una differente metodologia di aggiornamento delle tariffe del servizio;

- in particolare, sulla base di quanto dichiarato dalla società, la stessa aveva aggiornato le tariffe del servizio sulla base di un criterio di prudenza (e, conseguentemente, soggettivo), “con l’obiettivo di salvaguardare le continuità del servizio pubblico, nel rispetto dei principi generali della convenzione”; più nel dettaglio, la società aveva autonomamente definito un “indice massimo applicabile” per l’aggiornamento del prezzo di fornitura del servizio e aveva successivamente applicato prezzi inferiori a tale indice massimo.

Nella relazione si legge che nell’ambito della verificazione era stato possibile ricostruire le modalità con cui era stato determinato dalla società il suddetto “indice massimo applicabile”, mentre non era stato possibile ricostruire in modo analitico le modalità di aggiornamento dei prezzi effettivamente applicati dalla società.

Per quanto riguarda il quarto quesito il Verificatore ha evidenziato che alla data del 2010 non vi era una disciplina regolatoria specifica in materia di modalità di determinazione dei prezzi/delle tariffe per il servizio di teleriscaldamento e che criteri generali per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici locali erano stati precedentemente introdotti dal legislatore con il decreto legislativo 2000, n. 267 e, in particolare, dall’articolo 117, comma 1.

La dott.ssa Marcella Pavan, tuttavia, osserva che la società Energie S.r.l. non aveva mai sostenuto di aver determinato il prezzo di erogazione del servizio di teleriscaldamento sulla base dei criteri del decreto legislativo 2000, n. 267, ma che aveva, invece, asserito di aver continuato ad applicare, seppure sulla base di valutazioni prudenziali, i principi previsti dalla convenzione tra il concessionario e il Comune di Bardonecchia.

Nella relazione si legge che tale posizione era stata ribadita più volte dalla società, sia nell’ambito del ricorso, sia in sede di verificazione, come risulterebbe, da ultimo, dalle osservazioni alla bozza di relazione di verificazione. Nel predetto documento la società avrebbe ribadito che "... come risulta dalle ... tabelle ... allegate alle presenti Osservazioni ..., la Concessionaria diversamente da quanto affermato dal Verificatore, ha sempre determinato le tariffe del teleriscaldamento (quota fissa e quota proporzionale al consumo) col criterio di aggiornamento previsto in convenzione, da essa ritenuto applicabile, ossia col criterio del "costo evitato".

Per quanto riguarda il quinto quesito il Verificatore afferma che nella convenzione era previsto che le tariffe fossero aggiornate con “proporzionale variazione del prezzo del gas”. Per operare nel rispetto della convenzione, quindi, era necessario calcolare la variazione del prezzo del gas naturale rispetto al valore iniziale di riferimento (1013,71 L/Stmc ± IVA 20%) e successivamente applicare una proporzionale variazione (che non poteva essere che la medesima variazione) al livello iniziale delle tariffe. In tal modo sarebbe stato possibile mantenere inalterata nel tempo, come previsto dalla relazione dell’AEM Torino, la convenienza del servizio di teleriscaldamento rispetto a quello del gas naturale.

Il Verificatore evidenzia che invece la società ricorrente non aveva adottato tale procedura, ritenendo che non fosse possibile individuare un prezzo del gas naturale coerente con quello individuato in convenzione e che per determinare il livello delle tariffe effettivamente applicate, la società aveva calcolato, per ogni mese del periodo considerato (ottobre 2004 — giugno 2009), la spesa che sarebbe stata sostenuta per l’acquisto di un quantitativo di gas metano ritenuto coerente con il profilo dell’utente tipo individuato nella concessione (fino a 3.000 stmc/mese). Successivamente, la società aveva confrontato la spesa per l’acquisto del gas metano con la corrispondente spesa sostenuta applicando le tariffe del teleriscaldamento; dal confronto del costo dei due servizi la società aveva poi calcolato un indice massimo applicabile per l’aggiornamento del prezzo del servizio di teleriscaldamento.

Nella relazione si legge che il prezzo del servizio era stato aggiornato applicando un indice di aggiornamento effettivo inferiore a quello massimo. Ciò avrebbe comportato, secondo la società, il rispetto del dettato convenzionale, in quanto il prezzo del servizio del teleriscaldamento sarebbe risultato inferiore a quello del gas.

Secondo il Verificatore la tesi della società non era condivisibile perché la convenzione non faceva riferimento esplicito alla riduzione del costo del servizio rispetto al gas naturale.

Il Verificatore evidenzia che secondo la convenzione il prezzo iniziale del servizio di teleriscaldamento doveva essere adeguato in proporzione diretta alla variazione del prezzo del gas naturale.

Tale previsione (aggiornare le tariffe con proporzionale variazione del prezzo del gas naturale) era finalizzata a mantenere inalterato nel tempo lo sconto implicito (rispetto al gas naturale) che era stato considerato all’atto della determinazione del prezzo iniziale delle tariffe di riscaldamento.

Al riguardo il Collegio, nel condividere le osservazioni del Verificatore, osserva che la relazione di proporzionalità non può che essere di diretta proporzionalità, pena l’inserimento di un elemento di discrezionalità e di indeterminatezza nelle modalità di aggiornamento del prezzo del servizio.

Secondo il Verificatore, in base alla documentazione presentata dalla ricorrente, le tariffe applicate dalla società non hanno assicurato un risparmio analogo a quello implicitamente riconosciuto dal prezzo iniziale del servizio di teleriscaldamento; risparmio che sarebbe stato assicurato se la società, come previsto dalla convenzione, avesse aggiornato le tariffe applicando una variazione proporzionale a quella del prezzo del gas.

Nelle conclusioni inoltre il Verificatore precisa che:

- i mutamenti intervenuti nel quadro normativo e regolatorio non hanno reso impossibile individuare un riferimento del prezzo del gas naturale, che ha continuato ad essere determinato dall’Autorità;

- la società non ha applicato le modalità di aggiornamento previste dalla convenzione, in quanto il prezzo del servizio di teleriscaldamento non era stato aggiornato con proporzionale variazione al prezzo del gas naturale;

- la società ha applicato prezzi determinati sulla base di procedure non ricostruibili in termini analitici.

Dalla relazione finale del Verificatore emerge dunque che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il criterio di aggiornamento della tariffa contenuto all’art. 7 della convezione poteva essere applicato anche dopo le modifiche intervenute nel mercato del gas.

Se così è, il criterio suddetto doveva essere applicato dalla società ricorrente in forza di una precisa disposizione contenuta nell’atto concessorio, mentre, secondo il Verificatore, la società non solo non ha applicato tale criterio, ma ha applicato prezzi determinati sulla base di procedure non ricostruibili in termini analitici.

Quanto sopra evidenziato è sufficiente per ritenere infondato anche il quarto motivo di gravame con il quale la ricorrente contesta la relazione tecnica dell’ing. Alberto Poggio in quanto quest’ultimo non avrebbe tenuto conto che, in seguito ai radicali mutamenti delle articolazioni delle componenti di costo del gas naturale, dell’ambito territoriale di riferimento e del concetto di utenza, non si poteva più procedere al calcolo dell’indice di aggiornamento in conformità ai dettami della concessione (pag. 32 del ricorso).

Il Verificatore evidenzia altresì che i prezzi applicati dalla ricorrente, oltre a violare i criteri di aggiornamento della convenzione, non sono neppure coerenti con il principio utilizzato per la determinazione dei prezzi iniziali del servizio, come desumibile dalla relazione dell’AEM Torino, vale a dire assicurare uno sconto pari a circa il 12 % rispetto all’utilizzo del gas naturale.

Del resto è la stessa ricorrente a pagina 6 della memoria depositata in data 8 giugno 2018 ad affermare “Il Verificatore ha riconosciuto che la ricorrente…ha effettivamente seguito la metodologia del c.d. “costo evitato”…il discostamento dall’applicazione rigorosa di tale criterio è stato determinato, in corso di rapporto, dalla necessità di trovare un punto di equilibrio tra detta applicazione stringente del criterio e la sostenibilità economica del servizio, comunque assicurando ai clienti finali un risparmio rispetto al costo del servizio svolto mediante il gas naturale, a parità di calore erogato”.

Si ribadisce che la ricorrente, né in sede procedimentale, né in sede processuale ha dimostrato, con una precisa analisi dei costi, l’insostenibilità della tariffa calcolata con il metodo stabilito in convenzione.

Quel che rileva è dunque la fondatezza (confermata dalla verificazione) della contestazione contenuta nel provvedimento adottato dal Comune di Bardonecchia e impugnato in questa sede (che si basa sulla relazione tecnica dell’ing. Alberto Poggio) secondo la quale la società ricorrente non aveva aggiornato le tariffe facendo applicazione del criterio previsto nella convezione dalla stessa sottoscritta, criterio che la verificazione ha confermato essere applicabile anche dopo i mutamenti del mercato del gas.

Il Collegio, alla luce delle conclusioni del Verificatore, ritiene che anche il quarto motivo di ricorso non possa essere accolto.

Il ricorso pertanto deve essere respinto perché infondato.

La complessità delle questioni sottese alla controversia in esame giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Savio Picone, Consigliere

Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Domenico Giordano
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



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