HomeSentenzeArticoliLegislazionePrivacyRicercaChi siamo
TAR Piemonte, Sez. I, 24/1/2019 n. 77
E' ammissibile l'intervento delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti in un procedimento in cui è stata sollevata la questione di compatibilità comunitaria del rito superaccelerato appalti

La legittimazione delle associazioni di categoria a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Ue richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria. Nel caso di specie, le diverse associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio in virtù dello scopo espressamente indicato nei loro statuti di tutelare gli interessi comuni alla categoria anche assumendone la difesa dinanzi agli organi giurisdizionali. Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno che investe direttamente, "i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità" della tutela. Le associazioni esponenziali dell'interesse della categoria degli avvocati amministrativisti per di più rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici. La questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha, infatti, delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull'esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 della Cost.. La previsione di un termine così esiguo, infatti, quale quello di cui all'art. 120, c. 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l'ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell'interesse legittimo ad ottenere l'aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l'accesso alla giustizia promosso dall'art. 47 C.D.F.U.E. e dagli artt.6, 13 e 35 C.E.D.U.. Pertanto, devono essere ammessi gli atti di intervento adesivi alla posizione della ricorrente spiegati dall'Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dall'Associazione Amministrativisti.it e dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti, alle quali deve essere riconosciuta la qualità di parte nel presente giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l'accesso e la partecipazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Ue nel quale potranno spiegare, nell'interesse della categoria degli avvocati amministrativisti, le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte.


Materia: appalti / disciplina

Pubblicato il 24/01/2019

 

N. 00077/2019 REG.PROV.COLL.

 

N. 00609/2017 REG.RIC.          

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. impresa sociale o.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 92;

 

contro

Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 123;

Azienda Sanitaria Locale TO 3 di Collegno e Pinerolo, non costituita in giudizio;

 

nei confronti

A.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. – Coesa Pinerolo s.c.s. a r.l. - La Dua Valadda s.c.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore, rappresentate e difese dagli avvocati Luigi Gili e Alessia Quilico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, n. 31;

Consorzio di cooperative sociali tra il Deltaplano società cooperativa sociale e La Fonte società cooperativa sociale o.n.l.u.s., non costituito in giudizio;

 

e con l'intervento di

adadiuvandum:

Società Italiana Avvocati Amministrativisti, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Crosetti, Benedetta Lubrano, Enrico Lubrano e Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Crosetti in Torino, corso Principe Eugenio, n. 9;

Associazione Amministrativisti.it, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Andrea Giurdanella, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Camera degli Avvocati Amministrativisti, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Togna, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

 

per l'annullamento

con il ricorso principale:

della nota prot. 3873 del 19 maggio 2017 con cui il C.I.S.S. di Pinerolo ha comunicato l'avvenuta aggiudicazione al r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda del servizio di assistenza domiciliare, c.i.g. 69769877CE; della determinazione del Direttore del C.I.S.S. Pinerolo n. 203 del 19 maggio 2017; della nota C.I.S.S. prot. n. 4009 del 24 maggio 2017; del verbale n. 2 delle operazioni di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha escluso dalla procedura l'r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda; della nota C.I.S.S. prot. 2555 del 04 aprile 2017; del verbale n. 3 delle operazioni di gara; della nota C.I.S.S. prot. 2930 del 13 aprile 2017; della determinazione n. 125 del 12 aprile 2017 di nomina della commissione di gara; dei verbali 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle operazioni di gara; della determinazione n. 178 del 09 maggio 2017; delle tabelle A, B, C, D ed E allegate al verbale di gara n. 8; dei verbali 9 e 10; di tutti i verbali di gara; del provvedimento, ove adottato, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione presentata dalla ricorrente in data 15 giugno 2017; di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e tutti i documenti allegati, nonché i chiarimenti resi dalla stazione appaltante e tutta la documentazione di gara, ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo o dall'A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, e per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo ad escludere dalla gara e/o dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, aggiudicando il servizio alla ricorrente e a stipulare il contratto d'appalto con quest'ultima, a modificare il punteggio attribuito all'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesca - La Dua Valadda e della ricorrente, con collocazione al 1° posto della graduatoria della Coop. Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest'ultima, o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all'esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa;

 

con i motivi aggiunti del 3 luglio 2017:

 

del verbale n. 11 della seduta della commissione di gara in data 19 giugno 2017; delle minute utilizzate dai commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche, acquisite agli atti di gara nella seduta del 19 giugno 2017; delle tabelle A, B, C e D come rettificate e modificate nella seduta del 19 giugno 2017; del verbale n. 12 della seduta della commissione di gara del 23 giugno 2017;

 

della nota prot. n. 4885 del 22 giugno 2017 con cui è stata convocata la seduta pubblica per la lettura della rettifica del verbale n. 8 e seguenti; della determinazione n. 276 del 28 giugno 2017 con cui il responsabile dell'area servizio sociale professionale ha approvato i verbali 11 e 12 e la graduatoria definitiva collocando al 1° posto l'r.t.i. controinteressato, ha confermato l'aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato e le valutazioni relative alla congruità dell'offerta dell'aggiudicatario; della nota prot. n. 5126 del 29 giugno 2017 con cui il C.I.S.S. ha comunicato la conferma dell'aggiudicazione in favore del r.t.i. controinteressato;

 

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto, ove mediotempore stipulato, dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3 con l'R.T.I. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda;

 

con i motivi aggiunti del 3 febbraio 2018 :

 

della determinazione n. 14 del 15 gennaio 2018 a firma del Direttore del C.I.S.S. di Pinerolo, mai comunicata alla ricorrente, con cui è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio in favore del r.t.i. controinteressato per l'ambito territoriale di competenza del C.I.S.S. di Pinerolo ed è stata fissata dall’1 febbraio 2018 la decorrenza della gestione del servizio da parte del r.t.i. controinteressato, di ogni altro provvedimento, allo stato non conosciuto, relativo al procedimento volto alla stipulazione del contratto d'appalto tra il r.t.i. controinteressato e il C.I.S.S. Pinerolo e l'A.S.L. TO3,

 

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e/o dall'A.S.L. TO3;

 

per quanto riguarda i motivi aggiunti del 12 marzo 2018:

per l'annullamento del “Contratto di appalto per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo periodo 01/02/2018-31/01/2021” stipulato in data 1 febbraio 2018 tra il C.I.S.S. Pinerolo e il r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte da parte del C.I.S.S. Pinerolo in data 19 febbraio 2018, della nota prot. 11277 dell’1 febbraio 2018 dell'A.S.L. TO3 di autorizzazione all'inizio dell'attività da parte del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza con il deposito nel giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte da parte del C.I.S.S. Pinerolo in data 19 febbraio 2018, della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018 del direttore dell'A.S.L. TO3 di recepimento, da parte dell'A.S.L, della determina C.I.S.S. Pinerolo n. 14 del 15 gennaio 2018 con cui è stata data efficacia all'aggiudicazione del servizio al r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, della nota prot. 16425 del 15 febbraio 2018 con cui l'A.S.L. TO3 ha comunicato alla ricorrente l'adozione della determinazione n. 21 del 14 febbraio 2018, nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3 con l'r.t.i. C.I.L.T.E. –Coesa - La Dua Valadda,

 

nonché per la declaratoria dell'illegittimità:

dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente;

 

dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda in ragione dell'errata quantificazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, nonché dell'illegittimità del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell'offerta del r.t.i. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al 1° posto della graduatoria;

 

in via subordinata, dell'aggiudicazione in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;

 

in via di ulteriore subordine, dell'intera procedura di gara a causa dell'illegittima composizione della commissione di gara;

 

e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente, e a stipulare il contratto d'appalto con quest'ultima, a modificare il punteggio attribuito all'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda e della ricorrente, con assegnazione di 60 punti all'offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al 1° posto della graduatoria della Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest'ultima o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all'esame totale delle offerte tecniche;

 

in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda;

 

- in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara;

 

- in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa;

 

con i motivi aggiunti del 9 maggio 2018:

 

per l'annullamento, con il quarto motivo aggiunto, del contratto di appalto avente ad oggetto “l'Affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l'ambito territoriale del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo e per parte del Distretto Sanitario del Pinerolese coincidente con il territorio del “C.I.S.S.” Durata 36 mesi – CIG: derivato: 7367575B37” stipulato tra l'A.S.L. TO3 e il r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 11 aprile 2018, con il deposito effettuato dal C.I.S.S. Pinerolo nel giudizio d'appello pendente innanzi all'Ecc.mo Consiglio di Stato (Sez. III, n. 718/2018 R.G.),

 

nonché per la declaratoria dell'inefficacia del contratto di appalto stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e dall'A.S.L. TO3 con il r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda,

 

nonché per la declaratoria dell'illegittimità dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente; dell'illegittimità dell'aggiudicazione a favore del r.t.i. C.I.L.T.E. - Coesa - La Dua Valadda, in ragione dell'errata quantificazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica, nonché dell'illegittimità del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell'offerta del r.t.i. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al 1° posto della graduatoria; in via subordinata, dell'illegittimità dell'aggiudicazione, in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al r.t.i. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; in via di ulteriore subordine, dell'illegittimità dell'intera procedura di gara a causa dell'illegittima composizione della commissione di gara;

 

e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a escludere dalla gara e dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente e stipulare il contratto d'appalto con quest'ultima; modificare il punteggio attribuito all'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda e della ricorrente, con assegnazione di 60 punti all'offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al 1° posto della graduatoria della Animazione Valdocco s.c.s., con aggiudicazione del servizio in favore di quest'ultima o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell'offerta tecnica del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda, con riferimento al punteggio attribuito dal commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all'esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del r.t.i. C.I.L.T.E. – Coesa - La Dua Valadda; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell'illegittima composizione della commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo e dell’a.t.i. C.I.L.T.E. s.c.s. - Coesa s.c. a r.l. - La Dua Valadda s.c.s.;

 

Visti gli atti di intervento adadiuvandum della Società Italiana Avvocati Amministrativisti, dell’Associazione “Amministrativisti.it” e della Camera degli Avvocati Amministrativisti;

 

Visti gli articoli 79 c.p.a. e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia del 25 settembre 2012;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

 

Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali.

 

Nell’ordinamento interno l’articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all’articolo 298, dispone che “durantelasospensionenonpossonoesserecompiutiattidelprocedimento”.

 

All’articolo 48, comma 2, il codice di procedura civile pone un’eccezione a tale regola per cui, anche durante la sospensione del processo, il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti.

 

Osserva il Collegio che nel caso di specie non ricorre alcuna situazione di urgenza che giustifichi la deroga al divieto di compimento di atti processuali, non ravvisabile ove non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile alla situazione soggettiva dedotta in giudizio.

 

La disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti mediante il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire.

 

L’interpretazione letterale dell’articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo.

 

Si impone, pertanto, un’interpretazione della norma funzionalizzata al rispetto dell’effettività della tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia che, a differenza del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita ma all’interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario.

 

Il principio di effettività della tutela, di cui agli articoli 6 e 13 della C.E.D.U. e 47 della C.D.F.U.E., deve essere, perciò, pienamente assicurato in un giudizio che si conclude con una sentenza che, a differenza di quella con la quale si conclude il giudizio del rinvio, non spiega solo effetti tra le parti ma presenta una penetrante capacità di imporsi anche sulla legislazione degli Stati membri ed una spiccata valenza regolatoria.

 

Quanto alla legittimazione all’intervento, il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015 secondo cui la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria.

 

Ritiene il Collegio che le diverse associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio in virtù dello scopo espressamente indicato nei loro statuti (l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Ammnistrativisti.it e l’art. 3 dello statuto della Camera degli Avvocati Amministrativisti) di tutelare gli interessi comuni alla categoria anche assumendone la difesa dinanzi agli organi giurisdizionali.

 

Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, così come posto in luce dall’ ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88, “ifondamentaliprincipidiefficacia, celerità, nondiscriminazioneedaccessibilità” della tutela.

Sostiene il Collegio che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici.

 

Il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di categoria ad intervenire nel processo amministrativo non è stato depotenziato, a parere del Collegio, dalle successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2016 e n. 13 del 2018 che hanno negato la legittimazione ad intervenire, ad adiuvandum o ad opponendum, ad un soggetto che rivesta una posizione del tutto scissa dall’oggetto specifico del giudizio cui l’intervento si riferisce e che assuma o potrebbe assumere il ruolo di parte in un altro giudizio in cui si controverta su questione analoga.

 

La questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha, infatti, delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull’esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione.

 

La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..

 

Pertanto devono essere ammessi gli atti di intervento adesivi alla posizione della ricorrente spiegati dall’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dall’Associazione Amministrativisti.it e dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti, alle quali deve essere riconosciuta la qualità di parte nel presente giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l’accesso e la partecipazione al giudizio C-54/18 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel quale potranno spiegare, nell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti, le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte.

 

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, devono essere comunicati alla Cancelleria della Corte di Giustizia Europea i predetti atti di intervento delle tre nuove parti del procedimento principale.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ammette gli atti di intervento in giudizio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 28 marzo 2018, dell’Associazione Amministrativisti.it, depositato in data 4 maggio 2018, e della Camera degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 19 luglio 2018.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti di intervento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Flavia Risso, Primo Referendario

Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

   

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE

Rosanna Perilli  Domenico Giordano

 

IL SEGRETARIO

 

 

HomeSentenzeArticoliLegislazioneLinksRicercaScrivici