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TAR Lazio, sez. II bis, 19/2/2019 n. 1149
Sull'inammissibilità di un ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale non era ancora scaduto.

L'atto di revisione della dotazione organica delle farmacie ai sensi dell'art. 2, c. 2, della l. n. 475 del 1968, nel testo integrato dal d.l.. n. 1/2012 è qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell'anno "pari" sulla base della popolazione residente nel Comune nell'anno "dispari" che lo precede. Pertanto, è inammissibile il ricorso concernente la diffida proposta da un farmacista volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto. Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l'ammissibilità dell'azione avverso l'inerzia delle amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie - il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall'istante sovrannumeraria - affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere. Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l'istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine. Nel caso di specie, il ricorso risulta essere stato incardinato in data anteriore alla scadenza del predetto termine, in assenza quindi del presupposto dell'inerzia che costituisce il fondamento dell'azione sul silenzio. Ed infatti, non essendo ancora decorso il termine concesso dalla legge per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie, nessun inadempimento è riscontrabile, in capo all'amministrazione comunale, al momento della diffida e della proposizione dell'azione avverso il silenzio, venendo in rilievo un obbligo discendente direttamente dalla legge secondo precise scadenze temporali, cui parametrare l'eventuale inadempimento, e non potendo la diffida dei privati imporre un ulteriore obbligo al di fuori di dette scadenze.

Materia: servizio farmaceutico / pianta organica delle farmacie

Pubblicato il 19/02/2019

N. 02248/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12880/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12880 del 2018, proposto da 
Società Farmacia Bassano Romano Sas della Dr.Sa L. Corsetti e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Duchi, Francesco Quirino Cavallaro, Fabrizio Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Paoletti in Roma, viale M.Llo Pilsudski, 118; 

contro

Comune di Bassano Romano, non costituito in giudizio; 

nei confronti

Regione Lazio, Società Farmabassano S.r.l., non costituiti in giudizio; 

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Bassano Romano nei confronti dell'istanza datata 31.1.2018 di provvedere alla revisione della pianta organica delle farmacie di detto Comune ed alla soppressione della seconda sede farmaceutica;

e per ottenere

la condanna dell'Amministrazione a provvedere sulla richiesta entro un termine non superiore a 30 giorni.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1 – Premette in fatto l’odierna ricorrente di essere titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Bassano Romano e gestore dell’unico esercizio farmaceutico attualmente aperto nel territorio comunale.

Risultando istituita una seconda sede farmaceutica con riferimento alla quale il Comune ha esercitato la prelazione e ritenendo che tale sede, a fronte della modifica della popolazione comunale, sia divenuta sovrannumeraria, parte ricorrente, con istanza del 31 gennaio 2018, ha chiesto all’Amministrazione di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie e alla soppressione della seconda sede farmaceutica, non ancora attivata, e, a fronte dell’inerzia serbata su tale istanza, ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria della illegittimità del silenzio.

Rappresenta, inoltre, parte ricorrente come con determinazione n. 112 del 13 luglio 2018, l’Amministrazione avrebbe manifestato la volontà di procedere all’apertura della farmacia comunale, così attivando la seconda sede ritenuta sovrannumeraria.

L’amministrazione Comunale, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2019 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

2 – Come sopra dato brevemente atto dell’oggetto del giudizio, il Collegio ne rileva l’inammissibilità per le ragioni che seguono.

Parte ricorrente aziona il proprio interesse pretensivo alla soppressione della sede farmaceutica ritenuta sovrannumeraria per il tramite della denunciata inerzia del Comune nel procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie.

Parametro normativo della pretesa è l’art. 2, comma 2, della legge n. 475 del 1968, nel testo integrato dal D.L. n. 1 del 2012, il quale prevede che “Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”.

L’atto di revisione della dotazione organica delle farmacie è quindi qualificabile come atto ad emanazione obbligatoria, da eseguirsi nell’anno “pari” sulla base della popolazione residente nel Comune nell’anno “dispari” che lo precede (Consiglio di Stato, sez. III – 14 febbraio 2017 n. 652).

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la diffida volta a sollecitare la revisione della pianta organica delle farmacie è datata 31 gennaio 2018, mentre il ricorso in esame è stato notificato in data 7 novembre 2018 e depositato in data 13 novembre 2018, ovvero allorquando il termine per procedere alla revisione biennale delle farmacie, che cade al 31 dicembre di ogni anno pari, non era ancora scaduto.

Se, in linea generale, deve essere riconosciuta l’ammissibilità dell’azione avverso l’inerzia delle Amministrazioni competenti in ordine alla revisione biennale delle piante organiche delle farmacie – il cui concreto esito, tuttavia, discende dalle valutazioni discrezionali da effettuarsi alla luce dei parametri normativi previsti, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa alla soppressione di una sede farmaceutica ritenuta dall’istante sovrannumeraria – affinchè possa ravvisarsi un silenzio illegittimo occorre che sia venuto a scadenza il previsto termine per provvedere.

Trattandosi di obbligo discendente dalla legge, cui deve darsi adempimento secondo una determinata cadenza temporale, l’istanza del privato non è idonea a fondare un autonomo obbligo di revisione al di fuori dello schema temporale legalmente previsto, potendo solo assumere valenza sollecitatoria una volta scaduto inutilmente il relativo termine.

Nella fattispecie in esame, il ricorso risulta essere stato incardinato in data anteriore alla scadenza del predetto termine, in assenza quindi del presupposto dell’inerzia che costituisce il fondamento dell’azione sul silenzio.

Ed infatti, non essendo ancora decorso il termine concesso dalla legge per la revisione biennale della pianta organica delle farmacie, nessun inadempimento è riscontrabile, in capo all’Amministrazione comunale, al momento della diffida e della proposizione dell’azione avverso il silenzio, venendo in rilievo un obbligo discendente direttamente dalla legge secondo precise scadenze temporali, cui parametrare l’eventuale inadempimento, e non potendo la diffida dei privati imporre un ulteriore obbligo al di fuori di dette scadenze.

Discende, dalle considerazioni sopra illustrate, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Elena Stanizzi
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


 

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