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TAR Lombardia, Milano, sez. I, 25/3/2019 n. 630
Sulla legittimità di un diniego all’accesso civico.

Sono esclusi dall'accesso civico c.d. "generalizzato" di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 i documenti afferenti alla procedura di affidamento ed esecuzione dell'incarico affidato alla Cooperativa Sociale, avente ad oggetto, tra l'altro, anche "il recupero dell'evasione ed elusione tributaria in materia di ICI ed IMU", che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016. L'interessato, per ottenere copia dei preventivi di spesa in questione, deve presentare una richiesta motivata ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale "corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Materia: pubblica amministrazione / documenti amministrativi
Pubblicato il 25/03/2019

N. 00630/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02488/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2018, proposto da 
Massimo Pirola, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Comune di Brugherio, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

del diniego all’accesso civico emesso dal Responsabile della Trasparenza del Comune di Brugherio, nella persona del dirigente del Settore Servizi Finanziari, comunicato al ricorrente in data 12/6/2018 tramite invio per posta elettronica ordinaria, avente ad oggetto “Determina n. 957/2017 richiesta di accesso civico” , nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, tra cui, in particolare, la comunicazione di diniego all’accesso civico emesso dal Segretario generale del Comune di Brugherio, nella sua funzione di “Responsabile del potere sostitutivo”, nella procedura di richiesta di riesame del diniego sopra indicato, sottoposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, notificata al ricorrente in data 3/7/2018 tramite PEC, l’integrazione della comunicazione di diniego all’accesso civico da parte del Segretario generale del Comune di Brugherio, il cui esito è stato notificato al ricorrente dal difensore civico della Regione Lombardia in data 5 ottobre 2018, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato il diniego all’accesso civico a lui comunicato dal Comune di Brugherio e dal difensore civico regionale con gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 lett. b) della l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per insufficienza e perplessità della motivazione;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, eccesso di potere per insufficienza e perplessità della motivazione.

Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza.

2.1. Il sig. Pirola ha chiesto al Comune di Brugherio di accedere, in sostanza, ai “preventivi di spesa per i servizi di assistenza legale” per il recupero dell’evasione ed elusione tributaria richiamati nella determina dirigenziale n. 957/2017.

L’interessato ha inizialmente proposto l’istanza facendo generico riferimento all’accesso civico senza ulteriori specificazioni; successivamente, a fronte della prima risposta del Comune, di sostanziale diniego all’accesso, ha formulato istanza di riesame al Segretario generale del Comune, nella qualità di Responsabile del potere sostitutivo del Responsabile della Trasparenza, riconducendo la propria richiesta alla fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, di accesso civico “generalizzato”.

2.2. L’istanza non è stata accolta in quanto, secondo l’Amministrazione comunale (in ciò avallata dall’interpretazione del Difensore civico regionale, cui il ricorrente si è rivolto dopo il secondo diniego del Comune), l’interessato, per ottenere copia dei preventivi di spesa in questione, deve presentare una richiesta motivata ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, dimostrando di avere un interesse diretto, concreto e attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

2.3. L’Amministrazione, ad avviso del Collegio, ha operato correttamente.

Al riguardo, come efficacemente osservato dal Difensore civico regionale nella nota del 5 ottobre 2018, è sufficiente rilevare che:

- i preventivi oggetto di richiesta non sono allegati alla determinazione n. 957/2017, sicché non sono soggetti all’accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013;

- i preventivi de quibus, semmai, si sostanziano in documenti afferenti alla “procedura di affidamento ed esecuzione” dell’incarico affidato alla Cooperativa Sociale Fraternità, avente ad oggetto, tra l’altro, anche “il recupero dell’evasione ed elusione tributaria in materia di ICI ed IMU”, che, in quanto tali, sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016;

- ne consegue che tali documenti, come affermato da un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio (T.A.R. Emilia Romagna – Parma, n. 197/2018), restano esclusi dall’accesso civico c.d. “generalizzato” di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013;

- i preventivi richiesti, quindi, potranno essere oggetto di richiesta di accesso documentale ai sensi della l. n. 241/1990.

2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu Angelo De Zotti
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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