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Consiglio di Stato, Sez. III, 3/7/2019 n. 4566
L'art. 11, c. 7, del d.l. n. 1 del 2012 intende favorire l'accesso da parte dei farmacisti più giovani, che non possono vantare una lunga esperienza professionale, all'assegnazione delle sedi farmaceutiche messe a concorso.

La ratio dell'art. 11, c. 7, del d.l. n. 1 del 2012, intesa ad aprire il "mercato" delle sedi farmaceutiche alla gestione di soggetti che, singolarmente e in via ordinaria, difficilmente potrebbero accedervi, non estromette i farmacisti dotati, singolarmente, di maggiore esperienza, che non solo, possono scegliere di partecipare anche essi al concorso straordinario in forma associata, cumulando i titoli posseduti fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal d.P.C.M. n. 298 del 1994, ma possono comunque concorrere all'assegnazione delle sedi in via ordinaria, secondo le norme generali dell'ordinamento generale farmaceutico.


Materia: servizio farmaceutico / disciplina
Pubblicato il 03/07/2019

N. 04566/2019REG.PROV.COLL.

N. 01650/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2018, proposto da Mercurio Vittorio Pace, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ernesto Stajano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 14; 

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;
Comune di Poggio Mirteto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Farmacia Mirtense del dott. Iwan Donateo & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Quintino Lombardo, dall’Avvocato Silvia Cosmo e dall’Avvocato Fabrizio Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Fabrizio Paoletti in Roma, via Maresciallo Pilsudski, n. 118; 
Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, non costituita nel presente grado del giudizio;
Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Farmaceutiche, non costituita nel presente grado del giudizio;
Francesco Carrella, non costituito nel presente grado del giudizio;
Rosa Maria D’Onofrio, non costituita nel presente grado del giudizio;
Ilaria Barbato, non costituita nel presente grado del giudizio;
Giuseppina Sabucci, non costituita nel presente grado del giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Pietro Paolo Santini, rappresentato e difeso dall’Avvocato Renata Angelini e dall’Avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per la riforma

della sentenza n. 9444 del 28 agosto 2017 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha dichiarato irricevibile e ha in parte respinto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, finalizzato ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:

a) la Determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria del 3 novembre 2014, n. G15435, pubblicata in data 11 novembre 2014 sul Bollettino Ufficiale n. 90/2014 della Regione Lazio, con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, unitamente alla graduatoria;

b) la determinazione del Dipartimento programmazione economica e sociale n. B07698 del 18 ottobre 2012 di approvazione del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio e, in particolare, degli allegati A e B alla citata Determinazione recanti, rispettivamente, il bando di concorso e l’elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso;

c) i verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47;

d) tutte le eventuali comunicazioni e/o atti di interpello nonché tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi alla formazione della graduatoria oggetto del ricorso;

e) l’allegato “B” al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, contenente l’elenco delle sedi farmaceutiche poste a concorso, nella parte in cui individua – quale sede della seconda farmacia nel Comune di Poggio Mirteto – l’ambito territoriale di seguito specificato: «confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia, via O. Caproni, via C. Parlagreco, via Belvedere, Via S. Nicola, Via Coste, via Spineta, Via S. Maria Turano, via Provinciale Stazione, via Collesirico, confine con il comune di Montopoli in Sabina, S.S. 313», in assunta difformità con quanto statuito dal Comune di Poggio Mirteto con la delibera di Giunta Comunale del 26 aprile 2012;

f) la deliberazione della Giunta Comunale di Poggio Mirteto n. 41 del 26 aprile 2016, avente ad oggetto la revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie sul Comune di Poggio Mirteto – revoca deliberazione di G.C. 45/2012 e ripristino situazione pianta organica del 1997;

g) ove occorrer possa, le note della Regione Lazio DRSPS –ARF del 17/02/2015, prot. 87715, nonché del 29 febbraio 2016, prot. 109197 indirizzate al Comune di Poggio Mirteto aventi ad oggetto “seconda sede farmaceutica”, con conseguente diffida alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ad assumere qualsivoglia iniziativa modificativa della pianta organica, ivi compresa la collocazione fra le sedi poste a concorso della sede farmaceutica contestata.


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Poggio Mirteto e della Farmacia Mirtense del dott. Iwan Donateo & C. s.a.s.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante, Mercurio Vittorio Pace, l’Avvocato Ernesto Stajano, per l’appellata Regione Lazio l’Avvocato Elisa Caprio, per il Comune di Poggio Mirteto l’Avvocato Alessandra Rulli su delega dell’Avvocato Luca Conti e per la controinteressata, la Farmacia Mirtense del dott. Iwan Donateo & C. s.a.s., l’Avvocato Quintino Lombardo;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’odierno appellante, Mercurio Vittorio Pace, ha chiesto l’annullamento della determinazione regionale del 3 novembre 2014, con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, unitamente alla determinazione regionale del 18 ottobre 2012, recante l’approvazione del bando di concorso e dell’allegato elenco delle sedi farmaceutiche messe a concorso, ai verbali della commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47, di tutti gli altri atti connessi e consequenziali alla formazione della graduatoria anzidetta tra cui quelli di attribuzione di punteggio ai partecipanti alla procedura selettiva in forma associata, in quanto preclusivi della partecipazione e collocazione in posizione utile nella graduatoria a concorrenti partecipanti in forma singola, nonché la declaratoria di inesistenza dell’allegato “B” al bando di concorso, contenente l’elenco delle sedi farmaceutiche messe a concorso, nella parte in cui individua – quale sede della seconda farmacia nel comune di Poggio Mirteto – l’ambito territoriale specificamente individuato «confine con il fiume Tevere, foce torrente Aia, via O. Caproni, via C. Parlagreco, via Belvedere, Via San Nicola, Via Coste, Via Spineta, via S. Maria Turano, Via Provinciale Stazione, Via Collesirico, confine con il Comune di Montopoli in Sabina ss. 313».

1.1. Il ricorrente in prime cure ha esposto di essere titolare di una farmacia rurale sussidiata di Torrita Tiberina nonché del dispensario farmaceutico ubicato in Poggio Mirteto Scalo e di aver partecipato al concorso pubblico regionale, sopra indicato, e di essersi collocato in graduatoria al posto n. 1334, nonché al posto n. 230 tra i partecipanti in forma singola, rispetto al totale di n. 279 sedi disponibili a concorso.

1.2. Avverso i provvedimenti, meglio in epigrafe indicati, il ricorrente ha dedotto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, le seguenti censure:

a) la illegittimità della procedura per l’erronea interpretazione della legge 2 aprile 1968, n. 475 e la irragionevole compromissione della posizione dei farmacisti concorrenti in forma singola nella graduatoria definitiva mediante modalità di calcolo dei punteggi (derivanti dalla somma dei punteggi dei titoli conseguiti da ciascun associato e non dalla media dei punteggi conseguiti dai partecipanti in forma associata) idonea ad escludere o limitare il collocamento in posizione utile all’esito della procedura selettiva dei partecipanti in forma singola rispetto a quelli che hanno concorso in forma associata, i quali ultimi, rispetto al numero totale delle sedi disponibili risultano essere collocati in posizione utile nella graduatoria finale in numero assolutamente prevalente (n. 271) rispetto a quelli (n. 8) che hanno concorso in forma singola.

b) l’incostituzionalità dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni rispetto agli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto il bando di concorso interpretato nel senso di prevedere la sommatoria dei punteggi e subpunteggi di ciascun partecipante associato sino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile ai sensi del d.P.C.M. n. 298 del 1994, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., determinando una differenziazione tra farmacisti del tutto arbitraria ed irragionevole ancorata alla sola circostanza della partecipazione in forma singola o associata.

c) l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza nella parte in cui viene attribuito nella graduazione del punteggio un valore fisso di punti n. 3,5, o, 1,5 per la seconda laurea a prescindere dal voto conseguito.

d) l’inesistenza o la nullità dell’Allegato B al bando di concorso contenente l’elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella parte in cui individua la sede della seconda farmacia nel Comune di Poggio Mirteto, il difetto assoluto di attribuzione, l’incompetenza, posto che la seconda sede farmaceutica nell’ambito territoriale del Comune di Poggio Mirteto risulta essere stata individuata in difformità rispetto a quanto prescritto con deliberazione della Giunta comunale del 26 aprile 2012, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie comunali che aveva previsto un differente ambito territoriale di relativa spettanza.

1.3. Con atto propositivo di motivi aggiunti il ricorrente in prime cure ha esteso l’impugnativa alla deliberazione della Giunta comunale del Comune di Poggio Mirteto n. 41/2016, avente ad oggetto la revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie nel Comune anzidetto e la revoca della deliberazione della Giunta comunale n. 45/2012 con ripristino della pianta organica esistente al 1997, nonché delle note regionali del 17 febbraio 2015 e del 29 febbraio 2016, riguardanti la seconda sede farmaceutica nel Comune di Poggio Mirteto, assumendo la violazione del principio del giusto procedimento, la violazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.

1.4. Si è costituita nel primo grado del giudizio la Regione Lazio che ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per l’omessa notificazione a tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria finale, la tardività del ricorso con riferimento all’impugnativa sia del bando di concorso che del relativo allegato B, nella parte in cui ha individuato la seconda sede farmaceutica nel Comune di Poggio Mirteto, rispetto alla data di pubblicazione del bando medesimo sul bollettino regionale del 13 novembre 2012, n. 63, controdeducendo, nel merito, circa l’infondatezza delle doglianze.

1.5. Si è costituito altresì, nel primo grado del giudizio, il Comune di Poggio Mirteto che, limitatamente all’impugnativa della deliberazione della Giunta comunale di Poggio Mirteto n. 41/2016, introdotta per la via dei motivi aggiunti, ne ha eccepito la tardività, in quanto non gravata entro il termine decadenziale tenuto conto del dies a quo computabile in ragione dell’affissione della stessa all’albo pretorio dal 29 aprile 2016 al 14 aprile 2016, nonché l’inammissibilità per carenza d’interesse, non essendo il ricorrente in alcun modo pregiudicato, nella sua qualità di gestore del dispensario farmaceutico nel Comune di Poggio Mirteto istituito per garantire il servizio in località minori nelle more dell’assegnazione della sede farmaceutica ad un titolare vincitore di concorso, oltre che di titolare della sede farmaceutica in Torrita Tiberina. Nel merito, assume l’infondatezza delle censure.

1.6. È intervenuta ad opponendum nel primo grado del giudizio la Farmacia Mirtense del dott. Iwan Donateo & C. s.a.s., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché non notificato ad alcun contro interessato e per l’insussistenza di un interesse alla caducazione della deliberazione della Giunta comunale di Poggio Mirteto n. 41/2016, nonché la tardività dell’impugnazione di tale atto provvedimentale, rispetto alla sua pubblicazione all’albo pretorio.

1.7. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, con la sentenza n. 9444 del 28 agosto 2017, ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto nel merito il ricorso, siccome integrato dai motivi aggiunti, e ha compensato le spese di lite tra le parti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Mercurio Vittorio Pace e, nell’articolare diversi motivi di censura, che di seguito saranno esaminati, ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento di tutti gli atti gravati in prime cure, anche con i motivi aggiunti.

2.1. Si sono costituiti la Regione Lazio, il Comune di Poggio Mirteto e la controinteressata Farmacia Mirtense del dott. Iwan Donatero & C. s.a.s. per chiedere la reiezione dell’appello.

2.2. È invece intervenuto ad adiuvandum rispetto alle ragioni dell’appellante Pietro Paolo Santini.

2.3. Nella camera di consiglio del 22 marzo 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta dall’appellante, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha disposto il rinvio della causa ad udienza pubblica per il sollecito esame del merito.

2.4. Nella successiva udienza pubblica del 22 novembre 2018 la causa è stata rinviata ad altra udienza pubblica.

2.4. Infine, nella pubblica udienza del 6 giugno 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello deve essere respinto.

3.1. Preliminarmente deve essere esaminato l’intervento ad adiuvandum spiegato da Pietro Paolo Santini, appellante nel giudizio R.G. n. 405 del 2019 avverso una sentenza – la n. 441 del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – che ha deciso analoghe questioni, intervento che dovrebbe essere dichiarato inammissibile, poiché l’interesse che l’interventore intende far valere rispetto ad analoga posizione che egli ha assunto o potrebbe assumere in altro, parallelo, giudizio, per la medesimezza o l’analogia delle questioni giuridiche poste dall’appellante, non è tale da legittimarne l’intervento ad adiuvandum in favore del privato appellante.

3.2. L’intervento, ad adiuvandum o ad opponendum, nel giudizio amministrativo può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale, non essendo sufficiente a consentire l’istanza di intervento la sola circostanza per cui il proponente sia o possa essere parte in un giudizio in cui venga in rilievo una quaestio iurisanaloga a quella posta nell’ambito del giudizio principale (v. da ultimo, ex plurimis, Cons. St., Ad. plen., 27 febbraio 2019, n. 4).

3.3. Si prende comunque atto che l’interventore, con atto depositato il 15 maggio 2019, ha rinunciato al proprio intervento, sicché detto intervento, al di là della sua radicale inammissibilità, può essere dichiarato improcedibile per l’intervenuta rinuncia o, comunque, per il sopravvenuto difetto di interesse, comunque ab initio mancante, da parte di Pietro Paolo Santini.

4. Con il ricorso proposto in primo grado, ciò premesso, l’odierno appellante, titolare di sede farmaceutica in Torrita Tiberina nonché assegnatario del dispensario farmaceutico istituito nel Comune di Poggio Mirteto, ha chiesto l’annullamento della determinazione regionale del 3 novembre 2014 con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Lazio, unitamente alla determinazione regionale del 18 ottobre 2012 di approvazione del bando di concorso e dell’allegato elenco delle sedi farmaceutiche a concorso, ai verbali della commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47, di tutti gli altri atti connessi e consequenziali alla formazione della graduatoria anzidetta tra cui quelli di attribuzione di punteggio ai partecipanti alla procedura selettiva in forma associata, in quanto preclusivi della partecipazione e collocazione in posizione utile nella graduatoria a concorrenti partecipanti in forma singola.

4.1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha dichiarato irricevibile il ricorso di prime cure in quanto l’effetto immediatamente lesivo lamentato dal ricorrente non potrebbe che ricondursi alla localizzazione delle sedi farmaceutiche e, in particolare, alla perimetrazione del relativo ambito di competenza, certamente conoscibile dall’odierno ricorrente fin dalla data di indizione del concorso perché prevista dall’allegato B al bando di concorso pubblicato sul Bollettino Regionale n. 63 del 13 novembre 2012 e, dunque, non tempestivamente gravato entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dalla relativa pubblicazione.

4.2. Con un primo ordine di censure (pp. 11-15 del ricorso) l’odierno appellante lamenta come la sentenza impugnata, nel dichiarare irricevibile l’originario ricorso per tardività, non abbia focalizzato l’esatto contenuto del ricorso, giacché la richiesta del ricorrente, tesa ad ottenere la declaratoria di inesistenza e/o nullità dell’allegato B del bando di gara, limitatamente alla parte in cui esso individuava la collocazione della seconda sede farmaceutica del Comune di Poggio Mirteto in assoluta carenza di attribuzione del potere alla Regione Lazio, non soggiaceva all’ordinario termine di decadenza, stante la più volte evidenziata nullità/inesistenza dell’atto.

4.3. Il motivo è destituito di fondamento perché, anche volendo seguire la tesi del ricorrente secondo cui l’atto fosse affetto da nullità, detta nullità per carenza assoluta di attribuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., doveva essere fatta valere dalla parte nel termine decadenziale di centottanta giorni, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

4.4. E se è vero, come pure ricorda l’appellante, che la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice amministrativo, come pure prevede l’art. 31, comma 4, c.p.a., il rilievo della nullità da parte del giudice in via officiosa non può intervenire quando sia la parte stessa a far valere detta forma di invalidità, in via di azione; l’esercizio del potere officioso da parte del giudice, in tale caso, renderebbe vana la previsione stessa del termine decadenziale per la deduzione del vizio in via autonoma da parte del ricorrente.

4.5. La regola quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum trova dunque necessaria applicazione anche con riguardo alla deduzione della nullità nel giudizio amministrativo, da parte del ricorrente, ope actionis, in quanto la possibilità di dedurla sempre dalla parte resistente o di rilevarla sempre da parte del giudice è consentita solo, e appunto, quando la nullità viene in rilievo ope exceptionis.

4.6. Di qui la infondatezza dell’appello, con la conseguente conferma della irricevibilità del ricorso proposto in prime cure da Mercurio Vittorio Pace, anche a voler seguire la tesi della dedotta nullità dell’atto, da farsi valere nel termine decadenziale di centottanta giorni.

4.7. Discende da quanto detto l’inammissibilità delle censure riproposte dall’appellante (pp. 15-17 del ricorso).

5. Il primo giudice ha dichiarato irricevibili anche i motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione n. 41 del 2016 della Giunta comunale di Poggio Mirteto, introdotta per la via dei motivi aggiunti, tenuto conto del termine iniziale e finale di pubblicazione della stessa all’albo pretorio rispetto alla notificazione di tali motivi il 21 ottobre 2016 e, cioè, ben oltre il previsto termine decadenziale, il 13 luglio 2016, non essendo peraltro suscettibile di positiva valutazione, secondo la sentenza impugnata, «quanto controdedotto dal ricorrente in merito alla necessaria e non attuata notificazione ad personam della predetta deliberazione, non invocabile riguardo ad un provvedimento non annoverabile tra quelli direttamente riferibili ad un determinato soggetto o destinatario».

5.1. Anche questa statuizione si sottrae alle specifiche censure sollevate dall’appellante (pp. 17-21 del ricorso), in quanto dette censure non riescono in nessun modo a scalfire il dato, insuperabile, che il ricorso per motivi aggiunti sia stato notificato tardivamente, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, venuto a scadenza il 21 luglio 2016, senza che possa in alcun modo rilevare la conoscenza acquisita effettivamente de facto dall’odierna appellante il 25 luglio, non essendo egli soggetto nominativamente o anche solo direttamente, per quanto implicitamente, inciso dalla delibera comunale.

5.2. Di qui la reiezione di tali censure, dovendo ritenersi irricevibili i motivi aggiunti, come statuito dal primo giudice, con la conseguente inammissibilità di tali motivi riproposti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (pp. 21-32 del ricorso).

6. Quanto alle plurime, articolate, censure (pp. 32-59 del ricorso) mosse dall’odierno appellante alla sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto nel merito le diverse doglianze proposte nel ricorso originario e nei motivi aggiunti contro il meccanismo stesso del concorso straordinario, previsto dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, così come modificato, peraltro, dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con mod. in l. n. 135 del 2012, rileva il Collegio che tutte queste censure sono prive di fondamento.

6.1. Benché, come rileva correttamente l’appellante (pp. 34-35 del ricorso), sia improprio il richiamo del primo giudice all’intento di favorire i farmacisti più giovani, in quanto il riferimento dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 agli interessati «di età non superiore ai 40 anni» è stato eliminato dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con mod. in l. n. 135 del 2012, è indubbio che l’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 abbia inteso favorire l’accesso da parte dei farmacisti “più giovani”, che non possono vantare una lunga esperienza professionale, all’assegnazione delle sedi messe a concorso, in modo che essi, nella forma della gestione associata, possano sommare i titoli posseduti fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal d.P.C.M. n. 298 del 1994.

6.2. Il concorso qui contestato è straordinario perché è per soli titoli, a differenza degli altri, espletati in passato, che prevedevano una prova scritta, e la valutazione a svolgere la professione di farmacista è stata effettuata esclusivamente sulla base dei titoli di studio e di carriera, acquisiti nel tempo, e correttamente dichiarati nella domanda.

6.3. L’odierno appellante, come si può evincere dall’esame della domanda di partecipazione al concorso, non aveva titoli valutabili, ad eccezione di due pubblicazioni e, pertanto, era perfettamente in grado di sapere, fin dalla proposizione della sua domanda, che la partecipazione, in forma singola, ad un concorso per soli titoli, senza possederne molti, lo metteva in una posizione sfavorevole.

6.4. Non è dunque corretto affermare, come fa l’appellante (pp. 36-37 del ricorso), che la disposizione dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 sarebbe «divenuta, al termine dell’iter di formazione e consolidamento della legge, uno strumento particolarmente idoneo a consentire ai soggetti più furbi ed organizzati di prevalere con lo strumento della partecipazione in forma associata, laddove sarebbero risultati perdenti a seguito di una regolare procedura concorsuale, in cui i partecipanti avrebbero potuto cimentarsi ad armi pari».

6.5. Né è condivisibile ancora, proprio per la specifica posizione dello stesso appellante in ragione dei titoli che egli poteva vantare (due pubblicazioni), che la sommatoria dei singoli punteggi dei titoli conseguiti da ciascun associato, fino alla punteggio massimo attribuibile ai sensi del d.P.C.M. n. 298 del 1994, non avrebbe privilegiato il merito, l’esperienza professionale e i titoli di qualificazione scientifica, ma solo «la capacità di “assemblare” una squadra vincente, il che è diametralmente l’opposto rispetto ai cogenti obiettivi normativamente assegnati alla procedura selettiva onde trattasi» (p. 41 del ricorso).

6.6. La sommatoria dei titoli, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, e legittimamente applicata dalla Commissione, nel caso di specie, non ha avuto alcun effetto discriminatorio, escludente, nei confronti dei farmacisti che hanno concorso in forma singola e non associata al concorso, poiché, se è vero che il meccanismo del concorso straordinario intende favorire l’accesso alle sedi da parte dei farmacisti che, da soli, non vanterebbero un punteggio elevato, è pur vero che esso non ha effetto espulsivo nei confronti di quelli che, pur singolarmente, vantino però titoli rilevanti, tanto che il 2,87% dei concorrenti in forma singola, come ricorda lo stesso appellante (p. 45 del ricorso), è riuscito a collocarsi utilmente in graduatoria.

6.7. Né si opponga che si tratterebbe di percentuale comunque esigua perché è ben evidente che la stessa ratio dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 mira ad incentivare l’aggregazione dei farmacisti con minore esperienza – o, se così si vuol dire, “più giovani” – per consentire loro di conseguire in forma associata l’assegnazione di una sede farmaceutica, ciò che non potrebbero mai o difficilmente conseguire isolatamente in un concorso ordinario, senza però escludere del tutto i farmacisti che intendano partecipare al concorso straordinario in forma singola, ai quali non è precluso il conseguimento delle sedi seppure sulla base di una logica, indubbiamente, assai più competitiva di quella “ordinaria”.

6.8. Di qui la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, pur suggestive, prospettate dall’appellante (pp. 45-53 del ricorso) in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. poiché la ratio dell’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, intesa ad aprire il “mercato” delle sedi farmaceutiche alla gestione di soggetti che, singolarmente e in via ordinaria, difficilmente potrebbero accedervi, non estromette i farmacisti dotati, singolarmente, di maggiore esperienza, che non solo, come ha ben rilevato la sentenza impugnata, possono scegliere di partecipare anche essi al concorso straordinario in forma associata, cumulando i titoli, ma possono comunque concorrere all’assegnazione delle sedi in via ordinaria, secondo le norme generali dell’ordinamento generale farmaceutico.

7. È poi una affermazione del tutto sfornita di prova quella dell’appellante, secondo cui «dello strumento si sono giovati i più furbi ed economicamente attrezzati, non certo i più preparati e meritevoli e, meno che mai, i più giovani» (p. 51 del ricorso), poiché un anziano farmacista, sprovvisto di altri titoli, associandosi ad un giovane brillante, avrebbe potuto scavalcare comodamente un collega parimenti anziano e più meritevole.

7.1. L’appellante non ha fornito alcuna dimostrazione, anche mediante un principio di prova, di tale assunto che dovrebbe suffragare il dubbio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui sollevata, soprattutto a fronte, invece, della scarsezza dei titoli che egli stesso poteva vantare nel concorso di cui si controverte.

8. La stessa assenza di qualsivoglia prova o principio di prova circa una portata invalidante del dedotto vizio rispetto ai concreti esiti del concorso straordinario e all’assegnazione dei singoli punteggi affligge anche irrimediabilmente la censura, riproposta ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in ordine alla graduazione del punteggio per la seconda laurea, prescindendo dal voto (pp. 53-54 del ricorso), censura non assistita da alcun concreto interesse, in quanto non è possibile comprendere, dalla sua riproposizione in appello, se e in quale misura il dedotto vizio abbia inciso negativamente sulla posizione in graduatoria dell’odierno appellante.

9. Conclusivamente, quindi, deve essere respinta anche l’estrema censura in ordine all’omesso esame dei motivi da parte del primo giudice (pp. 55-59 del ricorso), in quanto il primo giudice, seppure con una motivazione a tratti eccessivamente laconica, ha esaminato il nucleo centrale delle censure mosse all’appellante al meccanismo stesso del concorso straordinario, previsto dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 e all’applicazione che di tale meccanismo ha fatto, peraltro del tutto legittimamente, la Commissione.

10. In ogni caso eventuali carenze motivazionali, come ha ben ricordato l’Adunanza plenaria di questo Consiglio (v., ex plurimis, Cons. St., Ad. plen., 28 settembre 2018, n. 15), possono e devono essere colmate dal giudice di appello e, per la vicenda qui controversa, sono state integrate da questo Collegio nella disamina, pur essa sintetica a fronte della genericità di dette censure, sin qui condotta.

11. In conclusione, anche per tutte le ragioni sin esposte, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza qui gravata.

12. Rimangono assorbite, per la decisività di tutte le ragioni esposte, tutte le ulteriori questioni, anche pregiudiziali, sollevate dalle parti appellate, ininfluenti sul piano giuridico ai fini del decidere.

13. La complessità della controversia, che ha richiesto comunque a questo Collegio un approfondimento motivazionale, giustifica l’integrale compensazione delle spese inerenti al presente grado del giudizio.

13.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Mercurio Vittorio Pace, lo respinge e per l’effetto conferma, anche ai sensi di cui motivazione, la sentenza impugnata.

Dichiara improcedibile per intervenuta rinuncia l’intervento ad adiuvandum spiegato da Pietro Paolo Santini nel presente grado di giudizio.

Compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di Mercurio Vittorio Pace il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2019, con l’intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli Roberto Garofoli
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


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