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ANAC, 17/7/2019 n. 645
Sull'applicabilità della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22, co.1, lett. c) del medesimo decreto da parte della R. Lombardia

Materia: pubblica amministrazione / trasparenza

Delibera numero 645 del 17 luglio 2019

Oggetto: applicabilità della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 22, co.1, lett. c) del medesimo decreto da parte della Regione Lombardia

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni» e ss.mm.ii, e, in particolare, gli artt. 2bis e 22;

Vista la propria delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici»;

Visto lo Statuto dell’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, approvato con deliberazione del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano n. 24 del 9 dicembre 1999 e con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1367 del 24 gennaio 2000;

Vista la legge Regionale Lombardia 29 gennaio 1999,  n. 6 «Disciplina delle funzioni amministrative relative all’Ente autonomo Fiera Internazionale, in attuazione dell’art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112»;

Visto l’articolo 25 del codice civile «Controllo sull'amministrazione delle fondazioni»;

Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»;

Valutata l’istruttoria predisposta dall’Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza

 

 

 

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 36236 del 07.05.2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta della Regione Lombardia ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità due quesiti relativi all’applicabilità della normativa in materia di trasparenza all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

In particolare, si chiede se tale Ente:

1. possa ricondursi alla categoria degli Enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse, così come individuati dall’art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, posto che il requisito del bilancio di cinquecentomila euro si considera notoriamente integrato, come si evince dagli atti pubblicati sul sito web dello stesso e l’attività svolta dalla Fondazione appare improntata alla realizzazione di servizi di pubblico interesse;

2. possa ricondursi, tenuto conto dei poteri attribuiti alla Regione Lombardia dalla legge reg. 6/1999 e dallo Statuto, nell’ambito degli enti di diritto privato individuati dall’art. 22, co. 1, lett c) del d.lgs. 33/2013 per i quali la Regione sarebbe tenuta ad osservare i relativi obblighi di pubblicazione.

Inoltre, si chiede all’Autorità di pronunciarsi in merito alla eventuale rilevanza, ai fini dell’integrazione del rapporto di vigilanza di cui all’ art. 22, co.1, lett c) del d.lgs. 33/2013, dei controlli che le Regioni sono tenute ad attivare (in forza di delega di cui all’art. 14 del d.P.R. 616/1977) sugli enti di diritto privato per il riconoscimento della personalità giuridica, il cui procedimento è disciplinato dal d.P.R 361/2000 e dei controlli sull’amministrazione delle fondazioni previsto dall’art. 25 c.c.

 

L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, istituito e disciplinato con R.D. 1 luglio 1922 n. 919, opera, con sede in Milano, come Fondazione di diritto privato (di seguito Fondazione), secondo quanto previsto dal codice civile nonché da specifiche norme di legge in materia.

In base all’art. 1, co.1, dello Statuto, approvato con deliberazione del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano n. 24 del 9 dicembre 1999 e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1367 del 24 gennaio 2000, la Fondazione svolge funzioni di interesse generale e non ha fini di lucro. Essa mira a favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia.

La Fondazione Fiera Milano, nell’ambito del nuovo Piano Industriale, ha deliberato di sostenere la crescita sociale e culturale, oltre che economica, del territorio attraverso attività di valorizzazione e promozione dell’arte, della cultura e della conoscenza e programmi di solidarietà e supporto ad attività sportive. Queste iniziative, progettate e realizzate in forma autonoma e diretta o attraverso partnership e sponsorizzazioni di progetti elaborati e promossi da terzi, rappresentano un’espressione concreta della partecipazione attiva di Fondazione al territorio di riferimento.

Le sue attività, in attuazione del principio di sussidiarietà, devono realizzarsi in collaborazione con le istituzioni pubbliche rappresentative del territorio, con le autonomie funzionali, con associazioni ed enti pubblici e privati ed in coerenza con gli orientamenti programmatici della Regione Lombardia.

Come previsto dall’art. 3 dello Statuto, la Fondazione Fiera Milano svolge le funzioni  a carattere imprenditoriale volte all’organizzazione dell’attività fieristica e congressuale attraverso Fiera Milano Spa, che ha costituito nel 2000  e di cui detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta.

Gli organi della Fondazione sono il Presidente, il Consiglio generale, il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori.

In particolare, il Presidente della Fondazione, che ha la rappresentanza legale, è nominato (ai sensi dell’art. 2 della legge reg. 6/99 richiamato nell’art. 5 dello Statuto) dal Consiglio regionale, su designazione della Giunta regionale, d’intesa con il Comune di Milano.

Il Consiglio generale è titolare, invece, di poteri di indirizzo e di verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e si insedia con decreto di nomina del Presidente della Giunta della Regione Lombardia che prende atto delle designazioni.

Tale Consiglio è composto, ai sensi dell’art. 6 Statuto, da un Presidente e da venticinque componenti. Questi ultimi, di cui due rivestono la carica di Vice Presidenti, comprendono un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentanti del Comune di Milano, della Regione Lombardia, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, dell’Amministrazione provinciale di Milano e rappresentanti di categoria (del commercio, agricoltura, dei lavoratori etc). Tutti questi soggetti, come precisato nel comma 2, sono designati dalle rispettive amministrazioni e organizzazioni associative maggiormente rappresentative.

Infine, giova richiamare le disposizioni della legge reg. Lombardia 6/1999 e dello Statuto dell’Ente che attribuiscono alla Regione Lombardia rispettivamente il potere di incidere sull’atto fondamentale che regola la vita dell’Ente, quale è lo Statuto (ai sensi dell’art. 2 delle leg. reg “le modifiche dello Statuto sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale) e funzioni di vigilanza.

Con riferimento a quest’ultima è l’art. 13 dello Statuto a prevedere che la Regione Lombardia vigili sulle attività della Fondazione, la quale è tenuta a trasmettere, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere inerenti al bilancio preventivo ed alle sue variazioni al conto consuntivo e all’assunzione degli impegni di spesa pluriennali al Presidente della Giunta Regionale che può formulare osservazioni.

Il Presidente della Giunta, previa delibera conforme della Regione Lombardia, inoltre, in caso di impossibilità di funzionamento dell’amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può procedere al commissariamento della Fondazione ed ha anche il potere di sciogliere gli organi e di metterla in liquidazione (art. 14).

 

Ciò posto, occorre soffermarsi sulla natura giuridica dell’Ente fieristico.

Dallo Statuto si desume la sua natura di soggetto di diritto privato: l’art. 1, invero, definisce espressamente tale Ente come “fondazione di diritto privato secondo quanto disposto dal codice civile, nonché dalle specifiche norme di legge in materia”.

 

Ritenuto in diritto

L’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, include nell’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto (tanto quelle relative all’accesso civico generalizzato, quanto quelle relative agli obblighi di pubblicazione) anche i soggetti di diritto privato.

In particolare, il comma 2 dell’art. 2-bis dispone che la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001, trovi applicazione “in quanto compatibile”, tra l’altro, ad associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati, in possesso di tre requisiti, quali: il bilancio superiore a 500.000 euro; 2) il finanziamento maggioritario da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio; 3) la nomina della totalità dei componenti degli organi di amministrazione da parte della pubblica amministrazione.

Il comma 3 dell’art. 2-bis delinea, invece, una disciplina, meno stringente, stabilendo che quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni trovi applicazione «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea» ed in quanto compatibile, a società in partecipazione, associazioni, fondazioni o comunque ad altri enti di diritto privato con un bilancio superiore a 500.000 euro e che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

 

Alla luce di quanto sopra, occorre, dunque, indagare se l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano possa rientrare nell’ambito dei soggetti di diritto privato di cui al comma 2 o comma 3 dell’art. 2bis del d.lgs. 33/2013 sopra richiamati.

Al fine della sua riconducibilità tra i soggetti di diritto privato cui si applica il co. 2 dell’art 2-bis occorre, tuttavia, accertare se: a) il bilancio della Fondazione è superiore a cinquecentomila euro; b) la Fondazione è destinataria di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni per almeno due esercizi consecutivi nell’ultimo triennio; c) la totalità dei membri degli organi di amministrazione è nominata da parte di pubbliche amministrazioni.

L’Autorità con delibera n. 1134/2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici”, ha  chiarito  che questi tre requisiti  sono da intendersi come  “cumulativamente necessari”, sicché l’assenza di uno di essi impedisce l’applicazione della medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 2 dell’art 2bis.

 

Dall’analisi dei bilanci della Fondazione pubblicati sul sito web, l’ultimo relativo all’ annualità 2017, in disparte la verifica sul possesso allo stato attuale, emerge un valore superiore a cinquecentomila euro.

Inoltre, dallo Statuto della Fondazione (art. 6) risulta che i componenti del Consiglio generale, organo titolare dei poteri di indirizzo, non sono nominati nella loro totalità da pubbliche amministrazione, in quanto alcuni sono designati da rappresentanti di categoria (ad esempio del commercio, agricoltura, dei lavoratori, di associazioni più rappresentative etc).

Tale Ente non sembra connotato nemmeno dal requisito del finanziamento maggioritario da pubbliche amministrazioni, posto che il patrimonio della Fondazione appare costituito da altre forme di contribuzione.

Attesa la mancanza di due requisiti sui tre previsti, la Fondazione non può farsi rientrare tra le “Fondazioni” di cui al comma 2 dell’art 2bis.

 

Occorre, pertanto, valutare se l’Ente fieristico possa, piuttosto, essere ricondotto al comma 3 del medesimo articolo, che richiede, oltre al bilancio superiore a cinquecentomila euro, lo svolgimento da parte delle fondazioni di “funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici”.

Dallo Statuto si evince che la Fondazione Fiera Milano è un'infrastruttura dinamica che opera con un ampio spettro di attività, a partire dal sistema fieristico milanese, nella direzione dello sviluppo economico e del territorio, nell'interesse della collettività. Ai sensi dell’art. 1: “La Fondazione svolge funzioni di interesse generale e ha lo scopo favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di ogni altra iniziativa che, promuovendo l’interscambio, contribuisca allo sviluppo dell’economia. La Fondazione svolge attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, di riqualificazione del territorio e di potenziamento delle infrastrutture “.

La stessa giurisprudenza amministrativa, in diverse pronunce, ha evidenziato la necessità di distinguere concettualmente tra il carattere sicuramente commerciale dell’attività svolta dall’Ente fieristico ed il carattere generale dei bisogni per il cui soddisfacimento l’ente è stato istituito, tra i quali in particolare quello di “promuovere lo sviluppo economico”.

 

L’Autorità con  riguardo alla qualificazione dell’attività svolta dagli enti fieristici si è già espressa nel parere n. 61/2014, PREC 269/13/S chiarendo che la più recente giurisprudenza ha affermato che “l’organizzazione di eventi fieristici soddisfa un interesse di carattere generale, il quale trascende quello propriamente commerciale degli imprenditori invitati, giacché la gestione di spazi pubblici realizzati con risorse erariali concorre soprattutto a realizzare un effetto promozionale del territorio ed a soddisfare il bisogno dei cittadini utenti di fruire di un’offerta qualificata di esposizioni. La rilevanza pubblicistica degli eventi organizzati nell’area fieristica, tenuto conto del vasto pubblico di visitatori e del ritorno di immagine, oltre che economico, che il territorio riceve dalla organizzazione di tali eventi, risulta ben più significativa rispetto al profilo commerciale connesso al corrispettivo che il gestore richiede agli espositori per l’ammissione alle manifestazioni fieristiche, corrispettivo volto a remunerare essenzialmente la messa a disposizione dello spazio fieristico con i connessi servizi di pulizia, vigilanza etc ”.

Alla luce di ciò, si ritiene che l’attività posta dalla Fondazione sia qualificabile come attività di pubblico interesse, per tali intendendosi, come chiarito dalla stessa Autorità nella delibera n. 1134/2017 (par. 2.3.3), “le attività di esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici” previste nella parte seconda dell’art. 2bis, co.3, d.lgs. 33/2013.

La Fondazione Fiera Milano, può, quindi, essere ricondotta tra i soggetti di diritto privato di cui all’art 2 bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 e come tale è tenuta ad applicare la normativa in materia di trasparenza, seppur “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea “.

Nella delibera n. 1134/2017 l’Autorità ha chiarito che in relazione alle attività di pubblico interesse svolte, i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 2bis sono tenuti ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicazione e l’accesso civico semplice e generalizzato. L’accesso è, dunque, escluso sia per i dati e i documenti relative alle attività non di pubblico interesse svolte, sia per quelli inerenti alla organizzazione. Nell’Allegato 1) alla delibera suddetta, l’Autorità ha fatto una ricognizione degli obblighi di trasparenza cui sono tenuti tali soggetti (par. 3.3.3 e 3.4.2.).

In ogni caso, vale precisare che la pubblicazione dei dati e documenti relativi all’attività di pubblico interesse svolta dall’Ente deve avvenire nel sito web all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.

 

Con la seconda questione, l’istante ha chiesto se la Fondazione possa essere ricondotta nella categoria degli enti di diritto privato di cui all’art. 22 del d.lgs. 33/2013 ed in particolare tra quelli di cui alla lett c).

Tale disposizione prevede che “ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l’elenco degli enti di diritto privato in controllo pubblico, con l’indicazione delle funzioni attribuite e della attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti diposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico, tra l’altro, gli enti di diritto privato vigilati da pubbliche amministrazioni alle quali sono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Le amministrazioni, per ciascun ente di cui all’art. 22, devono pubblicare, inoltre, tutta una serie di dati previsti nel comma 2 del medesimo articolo, cui si rinvia.

In merito alla questione posta, giova richiamare in primo luogo le previsioni statutarie di cui agli artt. 5 e 6 sopra citati, che attribuiscono alla Regione Lombardia il potere di nomina del Presidente dell’Ente (alla luce dell’art. 2 della legge reg. 6/99 a cui rinvia l’art. 5 dello Statuto) e di alcuni componenti del Consiglio Generale dell’Ente che si insedia con decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale.

Lo Statuto riconosce, altresì, alla Regione Lombardia il potere di nominare alcuni membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori della Fondazione.

Dunque, alla Regione vengono riconosciuti poteri di nomina del vertice o comunque dei componenti degli organi.

Quanto alla relazione di vigilanza, è, innanzitutto, lo Statuto ad attribuire alla Regione Lombardia: a) la funzione di vigilanza sulle attività della Fondazione che include l’esame delle delibere sui bilanci le variazioni e gli impegni di spesa pluriennali su cui potrà formulare osservazioni (art. 13); b) il potere di sciogliere gli organi, di procedere al loro commissariamento e di mettere in liquidazione la Fondazione (art. 14).

A queste previsioni si aggiunge il disposto di cui all’art. 2 della legge reg. 6/1999 che riconosce alla Regione, come già evidenziato, il potere di incidere sull’atto fondamentale che regola la vita dell’Ente, approvando, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le modifiche dello Statuto.

Dunque, alla luce di questi poteri riconosciuti alla Regione Lombardia, si può ritenere che l’Ente Fiera Milano rientri fra gli enti di diritto privato vigilati dalla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 22, co.1 lett c) del d.lgs. 33/2013.

Ne consegue che la Regione Lombardia sarà tenuta ad includere anche l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano nell’elenco degli enti vigilati, che deve essere pubblicato e aggiornato, con i dati indicati nel comma 2 dell’art 22 d.lgs. 33/2013.

 

In merito alla richiesta relativa all’eventuale rilevanza dei controlli che le Regioni sono tenute ad attivare (in forza  della delega di cui all’art. 14 del d.P.R. 616/1977) sugli enti di diritto privato per il riconoscimento della personalità giuridica, il cui procedimento è disciplinato dal D.P.R 361/2000 e dei controlli sull’amministrazione delle fondazioni previsto dall’art. 25 c.c., si ritiene che questi non siano sufficienti ad integrare il rapporto di vigilanza previsto dall’art. 22, co.1, lett c) del d.lgs. 33/2013.

In particolare, il potere di controllo riconosciuto alle Regioni dalle disposizioni del codice civile e dalle fonti attuative è preordinato all’interesse dell’ente e giustificato dalla circostanza che nelle fondazioni manca un organo interno di controllo all’uopo istituito.

Si tratta di un mero controllo di legittimità rispetto alla legge e all’atto di fondazione, funzionale alla salvaguardia dell’interesse interno e istituzionale dell’ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l’atto di riconoscimento giuridico della Fondazione (Cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4288 del 13-07-2018; Cons. Stato, Sez. V, sentenza 29 aprile 2019, n. 2709). Non, quindi, un controllo di merito, cioè sulla opportunità delle determinazioni, sulla gestione o sull’indirizzo, che sarebbe, peraltro, incompatibile con l’autonomia privata degli enti destinatari.

A conferma di tale assunto lo stesso art. 25 c.c., con riferimento alla nomina o alla sostituzione degli amministratori della Fondazione, prevede che ciò sia possibile solo “quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi” e quindi in via eccezionale. Al contrario, la vigilanza cui fa riferimento l’art. 22 del d.lgs. 33/2013, sopra richiamato, presuppone che alla P.A. siano “riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

Un ente, dunque, può considerarsi vigilato ai sensi dell’art. 22, ove vi siano disposizioni legislative e/o previsioni dello Statuto che attribuiscano espressamente un potere di vigilanza ad una pubblica amministrazione alla quale vengono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o comunque dei componenti dell’Ente. Ragionando diversamente, ogni Fondazione sarebbe, per ciò stessa, sottoposta alla vigilanza delle Regioni.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

Delibera

 

che l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano è inquadrabile tra gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse di cui all’art. 2 bis, co.3, d.lgs. 33/2013 e che, conseguentemente, è tenuto alla applicazione della disciplina sulla trasparenza prevista dal medesimo decreto, “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”, come indicato nella delibera  dell’Autorità n. 1134/2017;

che alla luce dei poteri attribuiti dalla leg. reg. 6/1999 e dallo Statuto alla Regione Lombardia, l’Ente Fiera Milano rientra fra gli enti cui all’art. 22, co. 1, lett c) del d.lgs. 33/2013, ossia tra gli enti di diritto privato vigilati dalla Regione Lombardia il cui elenco deve essere da quest’ultima pubblicato e aggiornato nel proprio sito web nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con i dati indicati nel comma 2 dell’art 22 del d.lgs. 33/2013;

che i poteri di controllo sulle fondazioni di cui le Regioni sono titolari ai sensi delle disposizioni del codice civile e della disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica non siano sufficienti ad integrare il rapporto di vigilanza previsto dal d.lgs. 33/2013, in quanto il potere riconosciuto alle Regioni integra un mero controllo di legittimità, funzionale a garantire il perseguimento dello scopo della Fondazione e non un controllo di merito che incide sulla gestione o sull’indirizzo, incompatibile con l’autonomia privati degli Enti. Tant’è che lo stesso art. 25 c.c. consente all’autorità governativa la nomina o la sostituzione degli amministratori delle Fondazioni solo “quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi” e quindi in via eccezionale;

che un ente può considerarsi vigilato, ai sensi dell’art. 22 co. 1, lett c) del d.lgs. 33/2013, ove vi siano disposizioni legislative e/o dello Statuto che prevedano espressamente un potere di vigilanza di una pubblica amministrazione alla quale vengono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o comunque dei componenti dell’ente.    

 

 

Il presente provvedimento è comunicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Giunta della Regione Lombardia e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

Raffaele Cantone

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 25 luglio 2019

 

Il Segretario, Maria Esposito

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